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PDL 3229

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3229



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MARTELLA, LOLLI, BORDO, BRAGA, CODURELLI, COLANINNO, DE BIASI, DE PASQUALE, DE TORRE, DI GIUSEPPE, FEDI, FERRARI, GHIZZONI, GINOBLE, GRAZIANO, MARAN, MARCHI, MARGIOTTA, MARIANI, MELIS, RICARDO ANTONIO MERLO, MERLONI, MOGHERINI REBESANI, MOSELLA, MURER, NACCARATO, PEDOTO, MARIO PEPE (PD), PICCOLO, QUARTIANI, SBROLLINI, SCHIRRU, SIRAGUSA, TENAGLIA, TOCCI, VELLA, VELO, VENTURA, VICO, ZACCARIA, ZUCCHI, FONTANELLI, MOTTA

Abrogazione del comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile

Presentata il 19 febbraio 2010


      

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Onorevoli Colleghi! - Il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, («Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile») all'articolo 5-bis, comma 5, ha esteso l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 («Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»), relative al potere di ordinanza, «alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza», dando luogo a un uso improprio del potere di emettere ordinanze con forza derogatoria nei confronti di decine di leggi dello Stato.
 

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      Negli ultimi anni, l'ordinanza di protezione civile è divenuta una sorta di strumento ordinario del Governo applicato a tutto ciò che il Governo stesso decide a suo insindacabile giudizio di definire «grande evento»: manifestazioni religiose e popolari, esequie, attività istituzionali, eventi sportivi.
      Fra l'altro, con una norma di interpretazione autentica, il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, («Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile») ha stabilito, all'articolo 14, che i provvedimenti adottati per i «grandi eventi» non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.
      Da questo punto di vista, la politica fin qui portata avanti dal Governo rischia di snaturare il sistema di protezione civile italiano. Non è ammissibile, infatti, che la protezione civile venga chiamata in causa ogni volta che emergono disfunzioni e difficoltà amministrative o normative che spetterebbe ad altri ben individuati organi di governo rimuovere o correggere, come è successo per l'organizzazione dei Campionati mondiali di nuoto o del G8, per il piano carceri e per l'Expo Milano 2015. L'attribuzione di compiti alla protezione civile non può divenire lo strumento per allentare o per eludere forme di controllo, gestionale, contabile e di legalità, con ripercussioni anche sul piano della concorrenza e della trasparenza dei mercati.
      È venuto quindi il momento di svolgere una riflessione sulle numerose esperienze commissariali che porti a ripensare tutte quelle disposizioni che istituiscono commissari ad hoc per la gestione delle situazioni più diverse (dalle grandi opere, al programma di messa in sicurezza del territorio, al piano carceri fino alle reti di energia), escludendo quei soggetti che a livello centrale e territoriale possono contribuire a un uso efficace ed efficiente delle risorse, indirizzandole verso le vere priorità ed evitando sperperi e personalismi nella gestione delle risorse pubbliche.
      Questa perenne legislazione di emergenza rischia di penalizzare quelle regioni e quei territori che dimostrano concretamente di sapere realizzare gli interventi e le opere necessari alla modernizzazione del Paese, con il rischio di portare fuori da ogni controllo attività e compiti delicati e fondamentali come quelli della gestione delle emergenze, della infrastrutturazione del Paese e della messa in sicurezza del territorio dal rischio sismico e idrogeologico.
      Considerato l'uso improprio che è stato fatto in questi ultimi anni dello strumento dell'ordinanza e per ricondurre l'utilizzo della stessa esclusivamente all'attuazione degli interventi di emergenza, per un tempo definito e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, così come stabilito dall'articolo 5, commi 1 e 2, della legge n. 225 del 1992, la presente proposta di legge prevede l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 343 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 401 del 2001.
      Conseguentemente, è abrogato l'articolo 14 del decreto-legge n. 90 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2008, che ha sottratto i provvedimenti adottati per i «grandi eventi» al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, è abrogato.
      2. L'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è abrogato.


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