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PDL 3287

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3287



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MOGHERINI REBESANI, RUGGHIA, GAROFANI, VILLECCO CALIPARI, RECCHIA, TEMPESTINI, MARAN

Disposizioni per la diffusione della cultura della difesa attraverso la promozione della pace, della solidarietà e del disarmo

Presentata il 9 marzo 2010


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha come obiettivo la diffusione della cultura della difesa attraverso la promozione della pace, della solidarietà e del disarmo all'interno della comunità nazionale e nella comunità internazionale, con particolare riferimento alla formazione delle nuove generazioni, al coinvolgimento delle Forze armate e alla valorizzazione del lavoro dei soggetti associativi e della società civile.
      La complessità e i fattori di rischio che caratterizzano l'attuale scenario globale richiedono un altissimo livello di fiducia e stabilità tra i diversi attori della scena internazionale. Nessuna delle grandi sfide che sono davanti a noi - la crisi dell'economia globale, i rischi climatici e ambientali, la sicurezza eccetera - può essere proficuamente affrontata e risolta in assenza di condizioni di pace, rispetto dei diritti umani, sviluppo economico e sociale diffuso.
      Lo stesso trattato sull'Unione europea, (così come modificato dal trattato di Lisbona sottoscritto il 13 dicembre 2007, dai rappresentanti dei 27 stati membri, reso esecutivo ai sensi della legge 2 agosto 2008, n. 130) che stabilisce, all'articolo 3, che: «L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i sui valori e il benessere dei suoi popoli (...). Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile
 

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della terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite».
      La politica estera dell'Unione europea e la sua politica di difesa e di sicurezza sono e devono essere prevalentemente orientate alla promozione della pace e alla diffusione dei diritti umani nel mondo.
      In attuazione di tale principio, la presente proposta di legge dispone un percorso teso a favorire il radicamento e la crescita, su scala nazionale e locale, di una cultura della difesa attraverso la promozione dei valori della pace e della solidarietà, attraverso il pieno e diretto coinvolgimento di tutti gli attori rilevanti a partire da quelli della società civile.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del Comitato permanente per la diffusione della cultura della difesa attraverso la promozione della pace, della solidarietà e del disarmo).

      1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato permanente per la diffusione della cultura della difesa attraverso la promozione della pace, della solidarietà e del disarmo, di seguito denominato «Comitato», al quale sono attribuiti compiti di promozione e diffusione della cultura della pace e del disarmo attraverso iniziative specifiche.
      2. Il Comitato è composto da:

          a) tre rappresentanti delle Forze armate;

          b) rappresentanti di enti, istituzioni culturali e organismi associativi e cooperativi impegnati sul terreno della promozione della pace;

          c) rappresentati di enti e associazioni che perseguono l'obiettivo della promozione del disarmo, della soluzione non violenta dei conflitti, del dialogo fra i popoli, dell'educazione alla pace, della cooperazione internazionale, della difesa dei diritti umani.

      3. I membri del Comitato, in numero non superiore a trenta, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 2.
(Regolamento del Comitato).

      1. Il Comitato adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il proprio regolamento interno.

 

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Art. 3.
(Modalità di riunione del Comitato).

      1. Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno secondo le modalità stabilite dal proprio regolamento e in occasione di eventi particolari che riguardano le iniziative delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia fa parte, in materia di promozione e di educazione alla pace, di disarmo e di misure di controllo degli armamenti.

Art. 4.
(Attività del Comitato).

      1. Il Comitato promuove iniziative, indagini, ricerche, incontri, manifestazioni, convegni e seminari di informazione, formazione e studio, con la partecipazione di studiosi e di esperti a livello nazionale e internazionale per la conoscenza, l'approfondimento e la diffusione della cultura della difesa attraverso la promozione della pace e della solidarietà.
      2. Il Comitato trasmette annualmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta.
      3. Per l'attività ordinaria del Comitato è istituito un apposito fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri pari 150.000 euro annui.


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