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PDL 3269

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3269



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CICU, MOLES, FALLICA, SPECIALE, DE ANGELIS, GREGORIO FONTANA, PAGLIA, LUCIANO ROSSI, ASCIERTO, MAZZONI, HOLZMANN, GIULIO MARINI, SAMMARCO, LA MORTE, BARBA, SANTELLI

Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza e di attività di concorso del medesimo Corpo alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all'estero, di organizzazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa, nonché di trattamento dei generali di corpo d'armata e gradi equiparati alla cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età

Presentata il 4 marzo 2010


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge, che si compone di quattro articoli, compreso l'articolo sulla copertura finanziaria, prevede una serie di disposizioni volte a conseguire una migliore funzionalità sia dell'assetto organizzativo del Corpo della guardia di finanza, sia del Ministero della difesa, nonché a introdurre alcune misure intese a evitare ingiustificate sperequazioni di trattamento tra il personale militare.
      In particolare, l'articolo 1, rubricato «Disposizioni concernenti il Corpo della guardia di finanza», reca interventi volti ad attualizzare alcune disposizioni di carattere ordinativo e funzionale relative al Corpo della guardia di finanza, tenendo anche conto di analoghi interventi normativi
 

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che hanno riguardato amministrazioni similari. Nello specifico, il comma 1, lettera a), integra l'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189, ai sensi del quale il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza è scelto fra i generali di corpo d'armata dell'Esercito in servizio permanente effettivo ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa. Al riguardo, ferma restando la procedura attualmente prevista per la nomina, si stabilisce che il Comandante generale del Corpo possa essere scelto anche fra i generali di corpo d'armata in servizio permanente effettivo del Corpo, oltreché tra i pari grado dell'Esercito, come attualmente previsto. Ciò in piena coerenza e a completamento dell'assetto delineato dalla legge di delega n. 78 del 2000 e dai relativi decreti attuativi (decreti legislativi n. 68 e n. 69 del 2001), che hanno confermato e rafforzato il ruolo del Corpo quale forza di polizia a competenza generale in materia economica e finanziaria ad ordinamento militare alle dirette dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze e con compiti di elevata specializzazione. Tale disposizione è altresì in linea con la disciplina vigente in materia di nomina dell'autorità di vertice dell'Arma dei carabinieri (articolo 20 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297), che viene scelta tra i relativi generali di corpo d'armata. Sotto tale aspetto il presente intervento consente anche di eliminare un'ingiustificata disomogeneità organizzativa tra amministrazioni similari. Per il Corpo della guardia di finanza, peraltro, è mantenuta anche la possibilità dell'assunzione dell'incarico da parte di un ufficiale generale dell'Esercito, alla luce dell'immutato ordinamento militare. La durata del relativo mandato è fissata in un periodo massimo di due anni, rinnovabile, salvo che nel frattempo il Comandante generale debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età o per altra causa prevista dalla legge. A conclusione del mandato, il Comandante generale è collocato in congedo, equiparato a tutti gli effetti al congedo per raggiungimento dei limiti di età, con applicazione della disciplina di cui all'articolo 6, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
      La lettera b) del comma 1, ispirata alle medesime finalità di ottimizzazione del coordinamento, stabilisce che, per le esigenze addestrative di carattere militare e per il collegamento con il Ministero della difesa, il Capo di stato maggiore della difesa assegni al Comando generale del Corpo della guardia di finanza un generale di divisione in servizio permanente dell'Esercito. Sul punto, lo stesso articolo 5 della legge n. 189 del 1959, novellato dalla citata lettera b), al secondo comma, già prevede l'impiego di un generale di brigata dell'Esercito. Per le stesse esigenze di collegamento, inoltre, un generale di divisione in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza sarà impiegato presso il Ministero della difesa.
      Il comma 2 attiene al concorso del Corpo della guardia di finanza alla difesa militare, come previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. In proposito, si dispone che, nell'espletamento delle attività di concorso alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all'estero, il Corpo dipenda funzionalmente dal Ministro della difesa. Ciò in sostanziale aderenza alle vigenti modalità di coordinamento nello specifico settore previste dalla legge n. 189 del 1959 (articoli 1 e 4) e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556 (articoli 14, 15 e 16).
      Il comma 3 è diretto a modificare l'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, onde assicurarne la coerenza con la correlata previsione di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 1 in esame, e dirimere eventuali incertezze in sede applicativa. A tal fine si stabilisce che il Comandante in seconda del Corpo della guardia di finanza sia il generale di corpo d'armata in servizio permanente effettivo più anziano in ruolo
 

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(così come attualmente previsto dallo stesso decreto legislativo n. 69 del 2001) ovvero il pari grado che lo segue in ordine di anzianità se il primo ricopre la carica di Comandante generale. La durata del mandato del Comandante in seconda del Corpo è inoltre fissata in un periodo massimo di un anno, salvo che nel frattempo l'ufficiale generale debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra causa prevista dalla legge. Un'analoga disposizione è contemplata per il Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri dall'articolo 25, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 297 del 2000.
      Il comma 4, infine, precisa che le nuove norme in materia di durata del mandato del Comandante generale e del Comandante in seconda del Corpo della guardia di finanza acquistano efficacia dalla data di assunzione della carica del Comandante generale del Corpo secondo le procedure stabilite dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1).
      Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ai sensi delle novelle all'articolo 4 della legge n. 189 del 1959, introdotte dal comma 1, lettera a), dell'articolo 1 in esame, infatti, al termine del mandato il Comandante generale è collocato in congedo, equiparato a tutti gli effetti al congedo per raggiungimento dei limiti di età, con applicazione di quanto già previsto dall'articolo 6, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 215 del 2001, ai sensi del quale all'interessato «compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici ed i passaggi di classe di stipendio». Tale norma - la cui principale novità è rappresentata dall'attribuibilità dell'incarico di Comandante generale anche a un generale di corpo d'armata del Corpo della guardia di finanza - non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso che non determina alcun incremento dell'organico dei generali di corpo d'armata del ruolo normale del Corpo e che prevede l'attribuzione del medesimo trattamento economico attualmente corrisposto al Comandante generale proveniente dall'Esercito. Analoghe considerazioni valgono anche per la disposizione di cui al medesimo comma 1, lettera b), diretta a stabilire che, per le esigenze addestrative di carattere militare e per il collegamento con il Ministero della difesa, sia assegnato al Comando generale del Corpo della guardia di finanza un generale di divisione in servizio permanente dell'Esercito e al Ministero della difesa un generale di pari grado dello stesso Corpo. Infatti, i due ufficiali generali, da impiegare presso le amministrazioni interessate, sarebbero tratti dagli attuali organici delle istituzioni di appartenenza. La disposizione di cui al comma 3 è diretta a modificare l'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, onde assicurarne la coerenza con la correlata previsione di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 1 in esame. Anche tale previsione non determina alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato, in quanto non comporta incrementi dell'organico dei generali di corpo d'armata del ruolo normale del Corpo della guardia di finanza o degli emolumenti spettanti, in servizio e in quiescenza, per la carica di Comandante in seconda. Inoltre è prevista una durata massima nell'incarico corrispondente, come già evidenziato, a quella del Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri, nonché alla durata media registrata nel tempo per incarichi della stessa specie. Oneri finanziari aggiuntivi non derivano neanche dalle ulteriori disposizioni dei commi 2 e 4, che hanno natura organizzativa. Si ricorda che, in relazione alle medesime disposizioni di cui all'articolo 1 in esame, contenute nell'emendamento 6.100 del Governo al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2010 (atto Camera n. 3097-A), la competente V Commissione (Bilancio) della Camera dei deputati, nella seduta del
 

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9 febbraio 2010, ha espresso parere favorevole.
      L'articolo 2, rubricato «Disposizioni ordinamentali concernenti l'Amministrazione della difesa», reca una serie di disposizioni dirette a rendere più chiara ed efficiente la catena di comando, operativa, gestionale e amministrativa del Ministero della difesa, al fine di conseguire maggiori efficacia, efficienza ed economicità nell'utilizzo delle risorse a disposizione del dicastero per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.
      La questione si ricollega alla legge 18 febbraio 1997, n. 25, che ha segnato una svolta importante in materia di assetto dei vertici delle Forze armate, stabilendo, tra l'altro, la preminenza del Capo di stato maggiore della difesa (CSMD) sui Capi di stato maggiore delle Forze armate (CSM) e, per i soli compiti militari, sul Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, nonché sul Segretario generale della difesa (SGD) per i profili tecnico-operativi connessi alla funzione di direttore nazionale degli armamenti (DNA). Con ciò è stata superata la tradizionale posizione di primus inter pares dello stesso CSMD, rispetto ai vertici di Forza armata. La ristrutturazione si è accompagnata all'evoluzione dello scenario geopolitico e strategico, nonché delle ipotesi di utilizzo delle Forze armate secondo criteri sempre più a connotazione interforze e integrata a livello internazionale, sia in ragione dei mutamenti della dottrina conseguente anche all'impiego dei moderni mezzi tecnologici, sia per le emergenti esigenze imposte dalla riduzione delle risorse in bilancio. Di pari passo, lo strumento militare è stato interessato da un processo di progressiva riorganizzazione strutturale, con criteri razionali e in senso riduttivo (decreto legislativo n. 464 del 1997), nonché di professionalizzazione del personale (legge n. 331 del 2000), prevedendo la sospensione del servizio di leva obbligatorio. La riforma ha riguardato, inoltre, la struttura amministrativa del Ministero della difesa, con corrispondenti contrazioni, che hanno ridotto da undici a nove le direzioni generali (decreto legislativo n. 264 del 1997 e ora il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009).
      In tale quadro, dopo oltre un decennio di trasformazioni e di adeguamenti del dispositivo militare, è avvertita la necessità di conferire al CSMD la piena capacità di impiegare le Forze armate e di condurre le operazioni militari, rendendo più chiara e semplice la ripartizione delle competenze specifiche e settoriali attribuite ai vertici delle singole Forze armate e al SGD, allo scopo di consentire anche quelle azioni di razionalizzazione quanto mai necessarie per ottimizzare ulteriormente l'impiego delle risorse.
      L'articolo 2 interviene, quindi, sulle attribuzioni interforze del CSMD e sulla distinzione della figura del SGD, quale vertice dell'area tecnico-amministrativa, da quella di DNA, sancendo la dipendenza delle direzioni generali dal primo, a sua volta dipendente solo dal Ministro della difesa, e attribuendo al secondo il collegamento funzionale con l'area tecnico-operativa del dicastero, il cui vertice è il CSMD.
      In particolare, l'articolo 2 prevede:

          comma 1 (modifiche alla legge n. 25 del 1997): lettera a), eliminazione della dipendenza del SGD dal CSMD; lettera b), potere esclusivo di direzione del CSMD sui CSM, ai fini dell'integrazione interforze; lettera c), univoca dipendenza del SGD dal Ministro della difesa; lettera d), separazione della figura del SGD da quella del DNA; lettera e), attribuzione della funzione di DNA a un vice segretario generale, funzionalmente dipendente per le funzioni connesse dal CSMD; lettera f), aggiornamento di una fonte giuridica; lettera g), adeguamento dei membri del Comitato dei capi di stato maggiore, quale organo consultivo del CSMD, nonché dei partecipanti alle relative riunioni; lettera h), potere di direzione del CSMD nei confronti del vice segretario generale, per la funzione di DNA, e non più del SGD;

          commi 2 (modifica al decreto legislativo n. 490 del 1997) e 3 (modifica al regolamento di cui al decreto del Presidente

 

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della Repubblica n. 251 del 1990): modificazione conseguente alla precedente separazione delle figure di SGD e di DNA, con la quale si chiarisce che anche al DNA si applica la disposizione recata dal comma 4;

          comma 4 (modifica al decreto legislativo n. 300 del 1999): adeguamento del comma 1 dell'articolo 21, concernente l'ordinamento del Ministero della difesa, in relazione al numero delle direzioni generali, passate ora da undici a nove, nonché previsione della loro dipendenza dal SGD, per coordinamento con il comma 2 dello stesso articolo 21, che fa salve le disposizioni della legge n. 25 del 1997, il cui articolo 5, comma 2, lettera a), dispone espressamente che il SGD «ha alle sue dipendenze i direttori generali del Ministero»;

          comma 5: prevede che le cariche vicarie di quelle di vertice delle Forze armate, oggi non individuate, siano individuate con decreto del Ministro della difesa.

      Tali interventi non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
      L'articolo 3, rubricato «Disposizioni perequative in materia di personale militare» è volto a eliminare una situazione di disparità di trattamento dei generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti rispetto a tutti gli ufficiali dei gradi inferiori, determinatasi a seguito di modifiche legislative introdotte nell'ordinamento militare successivamente alla legge n. 224 del 1986, che l'articolo 3 in esame modifica. Infatti, la legge 22 luglio 1971, n. 536 (cosiddetta «legge Durand de la Penne») e la legge 19 maggio 1986, n. 224 (cosiddetta «legge Angelini»), hanno introdotto e disciplinato l'avanzamento del personale militare cosiddetto «alla vigilia», che consiste nell'attribuzione della promozione al grado superiore, a tutti gli effetti, a decorrere dal giorno precedente a quello del collocamento in congedo per cessazione dal servizio. Considerata la notevole selettività delle carriere militari, nonché la lentezza delle relative progressioni nei gradi rispetto agli omologhi ordinamenti civili del settore pubblico, l'istituto in argomento è stato concepito dal legislatore nell'intento di compensare gli interessati con l'attribuzione dell'ulteriore grado, sia per i profili morali sottesi alla nuova posizione gerarchica, sia agli effetti dei più remunerativi trattamenti pensionistici e di buonuscita che ne conseguono.
      In tale quadro emerge che l'articolo 32, comma 6, della citata legge n. 224 del 1986 ha escluso dai citati provvedimenti i soli generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti, in quanto all'epoca dell'entrata in vigore della legge (anno 1986) tale grado rappresentava la posizione apicale nella scala gerarchica. Solo in seguito, infatti, con l'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è stato introdotto il superiore grado di «generale» o «ammiraglio», riferito alla nuova posizione sovraordinata del Capo di Stato maggiore, determinandosi così una situazione di disparità di trattamento, rispetto agli ufficiali dei gradi inferiori, per i generali di corpo d'armata e corrispondenti che ne risultano economicamente penalizzati agli effetti pensionistici e della liquidazione della buonuscita.
      La disposizione dell'articolo 3 è, pertanto, diretta a integrare il comma 6 dell'articolo 32 della legge n. 224 del 1986, facendo salvi, per il grado di generale di corpo d'armata o corrispondenti, gli effetti pensionistici e previdenziali del solo trattamento stipendiale del grado di «generale» o di «ammiraglio», escluso il calcolo sull'indennità di ausiliaria, nonché senza il computo delle speciali indennità di cui all'articolo 65, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e all'articolo 5, terzo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, né il cumulo con le stesse indennità, comunque previste per gli attuali beneficiari e che continuano a essere percepite in servizio o soltanto in congedo, o con i peculiari emolumenti connessi all'impiego da direttore o da vicedirettore nei servizi di informazione e sicurezza. Nella norma è inoltre precisato il riferimento agli attuali beneficiari delle indennità

 

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di cui alla legge n. 121 del 1981 e al decreto legislativo n. 490 del 1997, che sono esclusi dal provvedimento, allo scopo di impedire effetti amplificatori della stessa norma.
      L'onere derivante dall'attuazione della disposizione, stimato in 258.000 euro per l'anno 2010, in 325.000 euro per l'anno 2011 e in 859.000 euro a decorrere dall'anno 2012, è calcolato sulla base del numero medio di nove unità, annualmente collocate in quiescenza, agli effetti sia del trattamento pensionistico, sia della liquidazione della buonuscita.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Disposizioni concernenti il Corpo della guardia di finanza).

      1. Alla legge 23 aprile 1959, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 4:

              1) il primo comma è sostituito dal seguente:

      «Il Comandante generale della Guardia di finanza è scelto fra i generali di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo del medesimo Corpo o dell'Esercito ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa»;

              2) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

      «Il mandato del Comandante generale, salvo che nel frattempo debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età o per altra causa prevista dalla legge, ha una durata massima di due anni ed è rinnovabile con provvedimento da emanare secondo la procedura di cui al primo comma. Al termine del mandato è disposto il collocamento in congedo, equiparato a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 6, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni»;

          b) il secondo comma dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

      «Per le esigenze addestrative di carattere militare e per il collegamento con il Ministero della difesa è assegnato al Comando generale, dal Capo di stato maggiore

 

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della difesa, un generale di divisione in servizio permanente dell'Esercito. Per finalità di collegamento con il Comando generale è assegnato al Ministero della difesa un generale di divisione in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza».

      2. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'espletamento delle attività di concorso alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all'estero, il Corpo dipende funzionalmente dal Ministro della difesa».
      3. Al comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'alinea, dopo le parole: «più anziano in ruolo» sono inserite le seguenti: «ovvero il pari grado che lo segue in ordine di anzianità se il primo ricopre la carica di Comandante generale»;

          b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

          «b-bis) rimane in carica per un periodo massimo di un anno, salvo che nel frattempo debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra causa prevista dalla legge».

      4. Le disposizioni del quarto comma dell'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189, e del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come rispettivamente introdotto e modificato dal comma 1, lettera a), numero 2), e dal comma 3 del presente articolo, acquistano efficacia dalla data di assunzione della carica del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, nominato secondo le procedure stabilite dal primo comma del citato articolo 4 della legge n. 189 del 1959, come sostituito dal comma 1, lettera a), numero 1), del presente articolo. A decorrere dalla medesima data cessano di produrre effetti le disposizioni dell'articolo 9 della legge 25 maggio 1989, n. 190.

 

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Art. 2.
(Disposizioni ordinamentali concernenti l'Amministrazione della difesa).

      1. Alla legge 18 febbraio 1997, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 3, comma 2, le parole: «armata, il Comandante» sono sostituite dalle seguenti: «armata e il Comandante» e le parole da: «e,» a: «generale della difesa» sono soppresse;

          b) all'articolo 4, comma 1, lettera b), le parole: «, avvalendosi anche delle competenti direzioni generali» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle direttive impartite dal Capo di stato maggiore della difesa ai fini dell'integrazione interforze»;

          c) all'articolo 5:

              1) al comma 1, le parole: «per le attribuzioni amministrative e del Capo di stato maggiore della difesa per le attribuzioni tecnico-operative» sono soppresse;

              2) al comma 2:

                  2.1) la lettera d) è abrogata;

                  2.2) alla lettera e), dopo le parole: «Amministrazione pubblica» sono inserite le seguenti: «. A uno dei vice segretari generali sono attribuite le funzioni di direttore nazionale degli armamenti e di responsabile delle attività di ricerca e sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma, per le quali dipende funzionalmente dal Capo di stato maggiore della difesa»;

                  2.3) alla lettera f), le parole: «articolo 21 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

          d) all'articolo 6:

              1) al comma 1:

                  1.1) le parole: «il segretario generale della difesa,» sono soppresse;

 

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                  1.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle riunioni partecipano il Segretario generale della difesa, il direttore nazionale degli armamenti e il Capo di gabinetto del Ministro della difesa»;

              2) al comma 2, le parole: «e per il Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «nonché per il vice segretario generale della difesa con funzioni di direttore nazionale degli armamenti, per le materie ad esse connesse».

      2. Al comma 4 dell'articolo 37 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo le parole: «Segretario Generale» è inserita la seguente: «o».
      3. Al comma 1 dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 251, le parole: «- direttore nazionale degli armamenti» sono soppresse.
      4. Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le parole: «undici, coordinate» sono sostituite dalle seguenti: «nove, dipendenti».
      5. Con decreto del Ministro della difesa sono individuate le cariche vicarie del Capo di stato maggiore della difesa e dei Capi di stato maggiore dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, corrispondenti a quelle del Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del Comandante in seconda del Corpo della guardia di finanza.

Art. 3.
(Disposizioni perequative in materia di personale militare).

      1. Al comma 6 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi per i generali di corpo d'armata e gradi equiparati delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonché della Guardia di finanza, a decorrere dall'anno 2010, gli effetti economici e

 

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previdenziali del grado superiore, di generale o grado corrispondente, senza il computo delle indennità di cui all'articolo 65, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, e all'articolo 5, terzo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, né il cumulo con le stesse indennità, comunque percepite dagli attuali beneficiari, o con i peculiari emolumenti connessi all'impiego nei servizi di informazione e sicurezza. Dai predetti effetti economici del grado superiore per i generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti è esclusa la determinazione dell'indennità di ausiliaria».

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni del comma 6 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, valutato in 258.000 euro per l'anno 2010, in 325.000 euro per l'anno 2011 e in 859.000 euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede:

          a) quanto a 258.000 euro per l'anno 2010 e a 325.000 euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

          b) quanto a 859.000 euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 29.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e,

 

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quanto a 830.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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