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PDL 3133

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3133



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
POLI, ANNA TERESA FORMISANO, RUGGERI

Disciplina dell'attività professionale nel settore delle scienze estetiche e bionaturali

Presentata il 20 gennaio 2010


      

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Onorevoli Colleghi! - Da qualche anno a questa parte si vanno sempre più diffondendo nei costumi e nelle mode delle società sviluppate servizi volti alla ricerca del benessere della persona in senso lato. È un concetto di benessere che è difficile riassumere in poche frasi, perché è uno stato non solo fisico ma anche e soprattutto psicologico di riconoscimento e di appagamento di se stessi e anche della propria immagine, il cui raggiungimento è possibile attraverso percorsi diversi che contemplano anche il ricorso a trattamenti estetici e ad altre tipologie di cure del corpo e della mente.
      L'evoluzione stessa della nostra società ha portato alla ricerca del wellness quale momento di pausa dal ritmo quotidiano, o quale strumento per il mantenimento e per il recupero di una buona forma di trofismo generale del corpo e dell'organismo senza ricorrere a rimedi o a sostanze medicinali. Il perseguimento di queste migliori condizioni di benessere psico-fisico si ottiene, infatti, non necessariamente attraverso il ricorso a pratiche di tipo terapico o sanitario. Tutto questo ha determinato l'incremento della domanda da parte dei consumatori, per il cui soddisfacimento si sono sviluppate e diffuse numerose attività mirate, con diversi approcci, alla difesa e al ripristino delle migliori condizioni di aspetto estetico e del benessere della persona.
      Attualmente le prestazioni che stanno alla base della cura del corpo sono quelle che rientrano nell'attività di estetica, alla quale la legge 4 gennaio 1990, n. 1, ha dato una configurazione autonoma e originaria. A queste, come anticipato, si affiancano
 

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altre tipologie di trattamenti, tra cui quelli bionaturali, quali ulteriori modalità attraverso le quali l'attività di estetica può essere esercitata.
      Negli ultimi anni la ricerca del benessere si è avvalsa, inoltre, dei cosiddetti «centri benessere», strutture che, in mancanza di una legislazione nazionale che organizzi il settore, pur avendo alla base l'attività di cura estetica del corpo, comprendono un'eterogenea platea di imprese, dalle palestre a quanti offrono trattamenti di medicina naturale e ai poliambulatori che comprendono tra i propri servizi anche il trattamento estetico, dai centri fitness e wellness a quelli che propongono terapie eseguite con apparecchi elettromedicali, all'uso di acque e di prodotti termali, fino ai centri di abbronzatura.
      La presente proposta di legge intende, da una parte, introdurre una nuova regolamentazione dell'attività di estetica - attività professionale di scienze estetiche e bionaturali - per renderla più rispondente alla domanda dei consumatori e più attuale rispetto all'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche in materia; da un'altra parte, colmare il vuoto normativo esistente per quanto riguarda i centri benessere. Per questo motivo, la nuova disciplina interviene sia sull'oggetto della legge, che sui percorsi formativi e l'esercizio dell'attività.
      La legge 4 gennaio 1990, n. 1, all'articolo 1, ha dato una definizione molto ampia dell'attività di estetica, che comprende «tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti». A questa definizione manca l'esplicito riferimento al perseguimento del benessere, che la presente proposta di legge invece inserisce all'articolo 2 al fine di adeguare la normativa all'evoluzione del settore. Si crea, così, il legame tra l'attività di estetica e quella del centro benessere, configurando l'estetica quale attività «obbligatoria» alla base del centro benessere, di cui questo rappresenta l'ampliamento.
      Allo stesso modo riteniamo che questa definizione vada attualizzata prevedendo che l'attività di estetica possa essere svolta mediante l'uso di altre modalità integrative di quelle estetiche di base, quali le pratiche bionaturali, cui nel corso delle passate legislature si è cercato di dare una disciplina autonoma.
      Tale tentativo rischiava, però, di frammentare il quadro della professione e di abdicare alla qualità e alla competenza degli operatori del settore. La presente proposta di legge intende integrare le pratiche bionaturali nell'alveo dell'estetica, arricchendo e qualificando quest'attività in modo da offrire alla clientela maggiore qualità e maggiore tutela in termini di professionalità.
      Allo stesso modo, anche l'attività di decorazione e di pigmentazione corporea (tatuaggio) e di foratura di parti superficiali del corpo (piercing) integreranno l'attività di estetica, sanando di fatto la situazione reale che vede queste pratiche esercitate da soggetti senza titolo e senza la necessaria formazione. In questo modo si configura un campo dell'attività di estetica più ampio e più attuale del precedente che consente, su una base di formazione e di conoscenze comuni, di acquisire e anche di sommare diverse specializzazioni.
      Alla nuova definizione dell'attività è connesso un nuovo sistema di formazione per conseguire la qualifica necessaria all'esercizio della professione.
      L'articolo 3 definisce il nuovo quadro formativo finalizzato all'ottenimento dell'abilitazione professionale. Dopo aver conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado, sarà possibile accedere a un percorso di istruzione e formazione professionale come definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e basato sull'alternanza scuola-lavoro, ovvero a un percorso formativo nell'ambito del sistema di istruzione tecnica e professionale nazionale. I corsi potranno essere erogati dalle regioni o dagli istituti tecnici e professionali (attualmente oggetto di riforma) nell'ambito del profilo socio-sanitario.
 

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      Sono due i percorsi formativi previsti. Il primo è un corso «base», della durata di tre anni, che darà accesso alla qualifica di operatore professionale, ai fini dell'avviamento al lavoro subordinato. L'obiettivo è quello di consentire ai giovani abilitati di affinare la propria preparazione, maturando esperienza pratica quali lavoratori dipendenti presso centri o imprese del settore. Lo svolgimento dell'attività sotto la supervisione di operatori dotati della necessaria esperienza permetterà ai giovani operatori professionali di completare sul campo la formazione che hanno acquisito grazie al corso triennale e di esercitare la loro attività con maggiori sicurezza e competenza nei confronti della clientela.
      Tuttavia, la proposta di legge consente agli operatori professionali l'esercizio dell'attività anche nella forma imprenditoriale - seppur limitatamente alle attività di manicure, di pedicure estetico e di onicotecnica - secondo i criteri e le linee guida definiti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito «Stato-regioni», sentite le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale.
      Il secondo percorso, successivo al conseguimento dell'abilitazione di base è un corso di qualificazione professionale della durata di due anni con esame finale teorico-pratico, il cui superamento consente di ottenere il diploma professionale di tecnico in scienze estetiche e bionaturali, con valore abilitante all'esercizio dell'attività professionale in forma imprenditoriale.
      La definizione dei contenuti tecnico-culturali dei corsi e delle prove di esame è demandata a un accordo sancito in sede di Conferenza Stato-regioni, sentite le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale (articolo 4, comma 1). Tale rimando non risponde soltanto a esigenze di coerenza giuridica, essendo la materia della formazione di esclusiva competenza regionale, ma risponde anche all'esigenza - più volte sottolineata dagli operatori del settore - di avere regole e programmi formativi quanto più omogenei possibile a livello nazionale. Si vogliono evitare le estreme frammentazione e differenziazione della formazione degli estetisti, che comportano asimmetrie nel mercato tali da mettere a rischio sia il funzionamento del mercato stesso secondo le regole della concorrenza, sia la salute della clientela, a causa della presenza di operatori poco preparati. Pertanto le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-regioni, dovranno individuare «i requisiti professionali di competenza in funzione dell'integrazione dei sistemi territoriali di istruzione e formazione e ai fini del rilascio dei diplomi di abilitazione professionale in maniera uniforme sul territorio nazionale».
      Allo stesso fine sono individuate le materie fondamentali oggetto di studio, appartenenti all'area di cultura generale e di etica professionale; all'area di cultura scientifica e professionale; all'area di cultura normativa e imprenditoriale; all'area tecnica e operativa strettamente connessa all'attività di estetica propriamente detta; all'area di cultura organizzativa e comportamentale; all'area di cultura artistica (articolo 4, comma 2). Infine, con la medesima modalità sono definite le linee guida per il riconoscimento dei crediti formativi e per l'accesso al percorso formativo per l'abilitazione professionale per i soggetti che hanno maturato esperienza lavorativa presso uno studio medico specializzato in dermatologia, cosmetologia, medicina e chirurgia estetica o indirizzi affini, ovvero ai percorsi formativi specifici ed integrativi per i soggetti con diploma di laurea in scienze delle attività motorie o sportive o diplomi equiparati, o per i soggetti in possesso di diplomi degli istituti tecnico-professionali appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria superiore e di diplomi appartenenti al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) o dell'alta formazione professionale (articolo 4, comma 3).
      È prevista anche la definizione dei criteri per i corsi di aggiornamento professionale, la cui frequenza è obbligatoria per elevare il livello di competenza degli estetisti e delle estetiste.
 

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      In merito all'esercizio dell'attività di scienze estetiche e bionaturali (articolo 5), la proposta di legge prevede che questo possa avvenire nelle forme di impresa individuale o societaria e previa iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese. Presso ogni sede dell'impresa dovrà essere obbligatoriamente presente almeno un responsabile tecnico designato, che svolge la propria attività prevalentemente e professionalmente presso la sede stessa.
      Fatto tassativamente divieto dell'esercizio in forma ambulante dell'attività (articolo 5, comma 7), ne è consentito l'esercizio presso la sede organizzata da un committente, all'interno di locali stabili e nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, di luoghi di cura o di riabilitazione, di centri e di stabilimenti terapici o termali o di altri centri e complessi ricettivi e di intrattenimento, per i quali siano esplicitamente definite le modalità e le condizioni delle prestazioni professionali da effettuare. In tal modo si fanno salve le ipotesi di esercizio sia presso le strutture ricettive, che presso strutture che ospitano eventi temporanei (si pensi alle sfilate di moda).
      È stabilita, inoltre, un'altra fattispecie di esercizio, conosciuta come «affitto della cabina», di cui le operatrici e gli operatori del settore chiedono da tempo la disciplina: un'impresa, infatti, potrà svolgere l'attività in locali afferenti a strutture organizzate che sono già sede di un'altra impresa che esercita regolarmente l'attività di estetica. Sarà possibile, in tal modo, dividere le spese di gestione dell'attività, ammortizzando i costi fissi di impresa che, specialmente in questo momento di forte crisi economica, molti operatori non sono riusciti a sostenere, trovandosi così costretti a chiudere la propria impresa. La previsione di tale modalità di esercizio aiuterebbe fortemente il settore, permettendo anche l'emergere di tante situazioni di attività «in nero» (articolo 5, comma 5).
      È consentito l'esercizio presso il domicilio del cliente - in una sede appositamente predisposta ed organizzata - soltanto limitatamente a determinati trattamenti e specifiche pratiche rientranti nell'esercizio dell'attività di estetica, purché siano svolte dal titolare dell'impresa o da un suo addetto appositamente incaricato (articolo 5, comma 6).
      Infine, l'attività potrà essere svolta da imprese distinte nell'ambito della medesima sede (articolo 5, comma 8); unitamente a quella di acconciatore in forma di imprese distinte esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società, anche consortile (articolo 5, comma 9), avvalendosi, sulla base di un apposito incarico professionale, della collaborazione di soggetti abilitati all'esercizio di professioni mediche o sanitarie o di altre attività professionali, per lo svolgimento dei trattamenti e delle prestazioni di rispettiva competenza e secondo criteri di autonomia e di responsabilità (articolo 5, comma 11).
      La proposta di legge stabilisce, infine, la disciplina dei centri benessere (articolo 6), presso cui è esercitata obbligatoriamente l'attività di scienze estetiche e bionaturali.
      I centri benessere sono definiti come «strutture organizzate per offrire trattamenti diversificati e per fornire servizi professionali di tipo interdisciplinare secondo requisiti di capacità tecnica e organizzativa, in ambienti dotati di requisiti e di impianti conformi alle norme di tutela dell'igiene, della sanità e della sicurezza e nel rispetto delle norme in materia di pubblicità sanitaria» (articolo 6, comma 1). Sono costituiti da una o più unità organizzative, anche fisicamente distinte ma funzionalmente connesse in un medesimo complesso aziendale, e possono essere esercitati in forma di impresa individuale o societaria, ovvero sotto forma di consorzio o di società consortile. Ogni centro benessere dovrà avere obbligatoriamente un direttore responsabile cui è affidata la gestione amministrativa e commerciale del centro stesso.
      La presente proposta di legge intende dare al centro benessere un'impostazione snella che consenta facilmente di operare nel mercato rispondendo in maniera efficiente alla domanda di servizi esistente nel
 

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settore. A tal fine, tra le attività professionali ammesse - oltre a quelle strettamente legate all'attività di estetica - troviamo il fitness, il wellness, l'attività motoria e sportiva incorporate nella ginnastica moderna e le attività cliniche, terapeutiche o mediche - anche non convenzionali o alternative - volte a prevenire o a trattare le patologie che influiscono sullo stato psico-fisico o estetico della persona e a migliorare, correggere o eliminare chirurgicamente eventuali inestetismi.
      A tutela del consumatore viene, infine, istituito il marchio distintivo dei centri benessere autorizzati, al fine di segnalare all'utente l'affidabilità del centro benessere riguardo al rispetto dei requisiti per l'esercizio dell'attività e delle norme igienico-sanitarie (articolo 6, comma 6).
      L'articolo 7 affida alla Conferenza Stato-regioni il compito di definire i criteri in merito al regime autorizzativo per l'avvio e per l'esercizio dell'attività, nel rispetto dei princìpi di autocertificazione, semplificazione e unificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da garantire condizioni quanto più omogenee sul territorio nazionale in merito all'accesso al mercato e all'esercizio dell'attività per le imprese operanti nel settore. Vengono poi affidati alle regioni compiti di programmazione volti allo sviluppo sul territorio delle attività professionali di estetica e dei centri benessere.
      L'articolo 8 disciplina il sistema sanzionatorio in caso di violazioni delle disposizioni della legge.
      Infine, le norme transitorie e finali (articolo 9), fanno salvi i soggetti che hanno conseguito la qualifica professionale ai sensi della legge 4 gennaio 1990, n. 1, e che hanno svolto per almeno due anni le pratiche bionaturali (articolo 9, comma 2). In caso di periodo inferiore, i soggetti predetti sono autorizzati all'esercizio delle pratiche bionaturali fino alla maturazione dei due anni necessari al conseguimento della qualifica.
      In sede di prima attuazione della legge e al fine dell'equiparazione ai soggetti abilitati ai sensi della nuova disciplina dell'attività di scienze estetiche e bionaturali, si definiscono - mediante accordo sancito in sede di Conferenza Stato-regioni - i criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e dei diplomi conseguiti dai soggetti che negli anni precedenti - o nella prima fase di vigenza della nuova disciplina - hanno esercitato le discipline bionaturali, nonché i criteri per la valutazione dei periodi di inserimento maturati negli anni precedenti - o nella prima fase di vigenza della nuova disciplina - dai soggetti che hanno esercitato le discipline bionaturali a seguito dello svolgimento di un'attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese o di strutture del settore (articolo 9, comma 1).
      Saranno di volta in volta individuate dalla Conferenza Stato-regioni le nuove pratiche da ricomprendere nell'attività professionale di scienze estetiche e bionaturali, tenuto conto dell'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche e dei nuovi fabbisogni connessi al benessere e alla qualità della vita che emergeranno nel tempo, evitando sovrapposizioni tra queste e quelle già esistenti e disciplinate (articolo 9, comma 3).
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi e finalità).

      1. La presente legge, nell'ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, reca i princìpi fondamentali di disciplina dell'attività professionale nel settore delle scienze estetiche e bionaturali.
      2. L'esercizio dell'attività professionale di cui al comma 1 rientra nella sfera della libertà d'iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione. A tale fine la presente legge è volta ad assicurare la tutela della concorrenza stabilendo criteri di omogeneità dei requisiti professionali e di parità di condizioni per l'accesso da parte delle imprese e degli operatori professionali del settore al mercato, nonché a garantire la tutela dei consumatori e degli utenti favorendo adeguate condizioni di benessere della persona e di qualità della vita e assicurando le migliori offerta e fruibilità dei servizi.

Art. 2.
(Definizione dell'attività).

      1. Ai fini della presente legge l'attività professionale nel settore delle scienze estetiche e bionaturali comprende:

          a) la prestazione di servizi di bellezza e di benessere relativi ai trattamenti per il corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente è quello di migliorarne e di proteggerne l'aspetto estetico modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti e l'adeguamento a fenomeni di moda e di costume, nonché di mantenerlo in perfette condizioni, concorrendo al recupero del benessere della persona;

 

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          b) lo svolgimento di pratiche estetiche e bionaturali che, stimolando le risorse naturali di ciascun individuo, sono mirate alla difesa e al ripristino delle migliori condizioni estetiche e di benessere della persona e alla rimozione degli stati di disagio psico-fisico, nonché a generare una migliore qualità della vita.

      2. L'attività professionale di cui al comma 1 può essere svolta con l'impiego di tecniche manuali e di massaggio, con l'utilizzazione di apparecchi conformi alla normativa tecnica vigente, fabbricati o appositamente predisposti ad uso estetico, e con l'applicazione di prodotti cosmetici definiti ai sensi delle norme vigenti.
      3. È consentito fornire alla clientela prodotti erboristici e integratori alimentari idonei a favorire e ad accrescere lo stato di benessere derivante dalle prestazioni svolte.
      4. Nell'esercizio dell'attività professionale di cui al comma 1 sono ammesse tecniche di decorazione corporea temporanea ovvero di pigmentazione permanente, denominata «tatuaggio», e pratiche di foratura di parti superficiali del corpo per l'introduzione di oggetti in metallo di piccola dimensione a scopo di abbellimento, denominate «piercing», nel rispetto delle misure igieniche, preventive, di sicurezza e di educazione sanitaria previste dalle norme vigenti. L'esecuzione delle predette tecniche è preclusa agli operatori, anche se qualificati, che non hanno raggiunto la maggiore età.
      5. Sono esclusi dall'attività professionale di cui al comma 1 gli atti di diagnosi clinica o terapeutica, di anamnesi patologica, di profilassi e di prescrizione di farmaci, nonché ogni prestazione diretta a finalità di carattere propriamente terapeutico.

Art. 3.
(Abilitazione professionale).

      1. L'esercizio dell'attività professionale di estetista e di operatore nel settore delle scienze estetiche e bionaturali è subordinato

 

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al conseguimento di un'apposita abilitazione professionale previo svolgimento di un percorso formativo, successivo al conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado, rispondente ai livelli essenziali delle prestazioni relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché in raccordo con il sistema dell'istruzione tecnica e professionale. L'abilitazione costituisce titolo per sostenere direttamente l'esame di Stato di cui all'articolo 15, comma 6, del citato decreto legislativo n. 226 del 2005.
      2. Nel quadro delle disposizioni vigenti volte a dare attuazione al sistema regionale di istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarietà rispetto al sistema di istruzione tecnica e professionale nazionale, la formazione di cui al comma 1, in conformità alla programmazione regionale, può essere erogata, oltre che dalle istituzioni formative delle regioni, dagli istituti tecnici e professionali nell'indirizzo relativo ai servizi socio-sanitari, nel rispetto dell'autonomia scolastica.
      3. La formazione di cui al comma 1 si suddivide in due percorsi propedeutici di istruzione e di formazione professionali:

          a) il primo percorso di base consiste nello svolgimento di un corso di formazione professionale secondo un modulo di base comune della durata di tre anni, al termine del quale, previo superamento di un apposito esame, lo studente consegue la qualifica di operatore professionale, valida ai fini dell'avviamento al lavoro subordinato. I criteri e le linee generali per l'esercizio in forma imprenditoriale dei servizi di manicure e di pedicure estetici e dell'attività onicotecnica sono definiti previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale:

          b) il secondo percorso consiste nello svolgimento di un corso di qualificazione

 

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professionale, al quale si accede dopo l'avvenuto rilascio della qualifica di operatore professionale di cui alla lettera a), della durata di due anni, che si conclude con la certificazione di avvenuta frequenza e con l'ammissione a un esame teorico-pratico di idoneità il cui esito positivo comporta il rilascio di un diploma professionale di tecnico nel settore delle scienze estetiche e bionaturali, con valore abilitante all'esercizio dell'attività professionale in forma imprenditoriale di cui all'articolo 2, comma 1.

      4. Il percorso formativo prevede l'alternanza tra periodi di formazione e studio in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, da svolgere prioritariamente presso le imprese abilitate del settore, che collegano la formazione teorica con l'esperienza tecnica e pratica, secondo le norme vigenti in materia di alternanza scuola-lavoro.
      5. Le competenze acquisite durante il percorso formativo, nel periodo di inserimento, la formazione specialistica e quella continua acquisita durante l'arco della vita lavorativa, nonché le competenze acquisite con percorsi di apprendimento secondo gli indirizzi dell'Unione europea in materia di apprendimento permanente, registrate nel «libretto formativo del cittadino» ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, danno titolo ad appositi crediti formativi riconosciuti nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale, secondo le linee guida di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge.
      6. Tra i crediti formativi di cui al comma 5 possono essere valutati anche i periodi di inserimento consistenti nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese o di strutture abilitate del settore, effettuata in qualità di titolare dell'impresa, di socio partecipante al lavoro, di familiare coadiuvante o di lavoratore dipendente ovvero secondo le tipologie contrattuali di collaborazione previste dalle norme vigenti che siano equivalenti,

 

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come mansioni o monte ore, a quelle previste dalla contrattazione collettiva.

Art. 4.
(Competenze delle regioni in materia di abilitazione professionale).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, definiscono i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e delle prove di esame, individuando i requisiti professionali di competenza in funzione dell'integrazione dei sistemi territoriali di istruzione e formazione e ai fini del rilascio dei diplomi di abilitazione professionale in maniera uniforme sul territorio nazionale.
      2. Le materie fondamentali di insegnamento sono suddivise nelle seguenti aree:

          a) cultura generale ed etica professionale;

          b) cultura scientifica e professionale comprendente: fisiologia, anatomia e dermatologia; chimica e cosmetologia; psicologia;

          c) cultura giuridica e imprenditoriale comprendente: diritto commerciale e societario; diritto del lavoro e contratti; tutela dell'ambiente e sicurezza del lavoro; disciplina dell'accesso alla professione;

          d) area tecnica e operativa comprendente: massaggi e trattamenti al viso e al corpo; estetica, trucco e trucco semipermanente, camouflage, visagismo; tecniche e pratiche bionaturali; utilizzo di apparecchi ad uso estetico e di prodotti cosmetici, manicure e pedicure, epilazione, onicotecnica;

          e) cultura organizzativa e comportamentale comprendente: gestione, amministrazione e organizzazione aziendali; informatica; lingua straniera; sistemi di comunicazione;

 

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relazione comportamentale e accoglienza della clientela;

          f) cultura artistica comprendente: storia dell'arte; disegno; moda.

      3. Con le modalità di cui al comma 1:

          a) sono definite apposite linee guida per il riconoscimento dei crediti formativi di cui all'articolo 3, commi 5 e 6;

          b) è definito il valore da attribuire all'eventuale inserimento lavorativo presso uno studio medico specializzato in dermatologia, cosmetologia, medicina e chirurgia estetica o in indirizzi affini, ai fini dell'inserimento nel percorso formativo per conseguire l'abilitazione professionale di cui all'articolo 3;

              c) sono definiti i criteri per lo svolgimento obbligatorio di percorsi formativi specifici e integrativi per i soggetti in possesso di diplomi universitari e di laurea per l'esercizio delle professioni mediche e sanitarie e per i laureati in scienze delle attività motorie e sportive o in possesso di diplomi equiparati, nonché per i soggetti in possesso di diplomi rilasciati da istituti tecnico-professionali del sistema dell'istruzione secondaria superiore e di diplomi di istruzione e formazione tecnica superiore o di alta formazione professionale, ai fini del conseguimento dell'abilitazione professionale all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 3;

          d) sono definiti i criteri per l'organizzazione di corsi obbligatori di aggiornamento professionale finalizzati ad elevare o a riqualificare il livello di competenza degli operatori abilitati ai sensi della presente legge.

      4. Le regioni, per il conseguimento dell'abilitazione professionale, hanno facoltà di istituire e di autorizzare lo svolgimento dei corsi e degli esami anche presso istituti di formazione pubblici e privati accreditati, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e di funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica e amministrativa.

 

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      5. Non costituiscono titolo valido per l'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali non autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

Art. 5.
(Esercizio dell'attività professionale nel settore delle scienze estetiche e bionaturali).

      1. L'attività professionale di cui all'articolo 2 è esercitata in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti.
      2. Il soggetto che intende esercitare professionalmente l'attività deve risultare iscritto all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.
      3. Presso ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3, che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata.
      4. L'attività può essere esercitata professionalmente presso un'apposita sede organizzata dal committente, in locali che rispondono ai requisiti previsti dalle disposizioni statali e regionali vigenti e dalla relativa regolamentazione comunale. In tale caso il committente deve predisporre stabilmente appositi locali situati nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, nonché di centri di cura o di riabilitazione, di centri e di stabilimenti terapici o termali o di altri centri e complessi ricettivi e di intrattenimento, con i quali siano stipulate convenzioni scritte concernenti modalità e condizioni di esercizio dell'attività professionale.

 

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L'esercizio della committenza può essere effettuato sia da soggetti privati che da soggetti organizzati in forma di impresa, inclusa quella avente ad oggetto l'attività professionale di estetica.
      5. L'attività può essere altresì esercitata in locali, rispondenti ai requisiti previsti dalle disposizioni statali e regionali vigenti e dalla relativa regolamentazione comunale, afferenti a strutture organizzate presso cui ha sede un'impresa che esercita regolarmente l'attività professionale di cui all'articolo 2, concessi in comodato d'uso a soggetti in possesso della qualifica professionale di cui all'articolo 3.
      6. È fatta salva la possibilità di svolgere determinati trattamenti e specifiche pratiche rientranti nell'esercizio dell'attività professionale di cui all'articolo 2 presso il domicilio o la sede appositamente designata dal cliente, a condizione che l'attività sia svolta da uno dei soggetti in possesso dei requisiti di abilitazione professionale di cui all'articolo 3.
      7. Fermo restando quanto previsto dai commi 4, 5 e 6, non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio.
      8. È ammesso lo svolgimento dell'attività professionale di cui all'articolo 2 nel rispetto dei requisiti previsti dalla presente legge da parte di imprese distinte operanti nella medesima sede.
      9. L'attività professionale di cui all'articolo 2 della presente legge può essere svolta unitamente a quella di acconciatore, di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, in forma di imprese distinte esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società, anche consortile, in conformità ai requisiti previsti per le rispettive attività.
      10. Alle imprese artigiane esercenti l'attività professionale di cui all'articolo 2, che vendono o che comunque cedono alla clientela prodotti cosmetici, o altri beni accessori, inerenti allo svolgimento della propria attività, nonché prodotti erboristici complementari alle prestazioni svolte, non si applicano le disposizioni relative all'esercizio delle attività commerciali.
 

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      11. Le imprese abilitate all'esercizio dell'attività professionale nel settore delle scienze estetiche e bionaturali ai sensi della presente legge, in via complementare o strumentale rispetto all'attività dell'impresa, hanno facoltà di avvalersi, mediante apposito incarico professionale da stipulare secondo le tipologie contrattuali previste dalle norme vigenti, della collaborazione di soggetti abilitati all'esercizio di professioni mediche o sanitarie o di altre attività professionali, per lo svolgimento di trattamenti e di prestazioni di rispettiva competenza secondo criteri di autonomia e di responsabilità, al fine di favorire il migliore raggiungimento dello stato di benessere del cliente. A tale fine le medesime imprese predispongono i locali utilizzati per l'esercizio di professioni mediche o sanitarie o di altre attività professionali in modo conforme alle norme vigenti sui requisiti sanitari, di igiene e di sicurezza e nel rispetto delle norme vigenti in materia di pubblicità sanitaria, applicabili alla professione ovvero all'attività professionale svolta.

Art. 6.
(Attività dei centri benessere).

      1. L'attività professionale di cui all'articolo 2 può essere esercitata nell'ambito di strutture organizzate per offrire trattamenti diversificati e per fornire servizi professionali di tipo interdisciplinare secondo requisiti di capacità tecnica e organizzativa, in ambienti dotati di requisiti e di impianti conformi alle norme di tutela dell'igiene, della sanità e della sicurezza e nel rispetto delle norme vigenti in materia di pubblicità sanitaria, applicabili alle professioni ovvero alle attività professionali svolte, di seguito denominate «centri benessere».
      2. I centri benessere sono costituiti in forma di impresa singola o societaria, ovvero in forma di consorzio o di società consortile, in conformità alle norme vigenti, nel rispetto delle condizioni di compatibilità eventualmente stabilite per

 

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l'esercizio delle professioni, e comprendono una o più unità organizzative, anche fisicamente distinte ma funzionalmente connesse in un medesimo complesso aziendale.
      3. Nei centri benessere, oltre all'attività professionale di cui all'articolo 2, possono essere esercitate le seguenti attività:

          a) prestazioni, trattamenti e tecniche di attività motoria con finalità non agonistiche, finalizzate alla prevenzione e al miglioramento del benessere psico-fisico, denominati «fitness»;

          b) prestazioni, trattamenti e tecniche di attività fisiche correlate a un'alimentazione equilibrata, in funzione di un approccio finalizzato al raggiungimento dell'armonia tra la mente, il fisico e la psiche, denominati «wellness»;

          c) attività motorie, fisiche e sportive, secondo le distinte discipline della ginnastica moderna;

          d) attività cliniche, terapeutiche o mediche, anche non convenzionali o alternative, orientate alla prevenzione e al trattamento di patologie influenzanti lo stato psico-fisico o estetico della persona, nonché al miglioramento, alla correzione o all'eliminazione chirurgica di eventuali inestetismi.

      4. Lo svolgimento delle attività rientranti nelle professioni mediche o sanitarie di cui al comma 3 è riservato a personale in possesso delle abilitazioni richieste dalle norme vigenti ed è subordinato al rilascio delle relative e specifiche autorizzazioni sanitarie. Le altre attività professionali sono affidate a soggetti in possesso degli eventuali requisiti tecnici o professionali previsti dalle norme vigenti.
      5. La gestione commerciale e l'amministrazione dei centri benessere sono affidate a un direttore responsabile.
      6. Al fine di segnalare all'utente l'affidabilità del centro benessere riguardo al rispetto dei requisiti per l'esercizio dell'attività e delle norme igienico-sanitarie, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo

 

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economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, predispone un marchio distintivo dei centri benessere autorizzati ai sensi della presente legge.

Art. 7.
(Competenze delle regioni).

      1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attività per le imprese operanti nel settore delle scienze estetiche e bionaturali, stabilisce i criteri della disciplina concernente il regime autorizzativo per l'avvio e per l'esercizio delle relative attività professionali, nel rispetto dei princìpi di autocertificazione, di semplificazione e di unificazione dei procedimenti amministrativi.
      2. Le regioni, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e urbano, adottano norme volte a favorire lo sviluppo economico e professionale del settore delle scienze estetiche e bionaturali per il conseguimento delle seguenti finalità:

          a) valorizzare la funzione di servizio delle imprese operanti nel settore; anche nel quadro della riqualificazione del tessuto urbano rendendo compatibile l'impatto territoriale e ambientale dell'insediamento delle strutture e promuovendo l'integrazione con le altre attività commerciali, sanitarie e di servizio;

          b) favorire un equilibrato sviluppo del settore, che assicuri le migliori condizioni di fruibilità dei servizi per il consumatore, anche attraverso l'adozione di un sistema di informazioni sulle modalità di svolgimento della attività, sugli orari di apertura al pubblico e sulla pubblicità delle tariffe;

          c) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza, anche ai

 

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fini di controllo, dei locali e delle apparecchiature, alle cautele d'esercizio e alle condizioni sanitarie per gli addetti;

          d) assicurare forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie imprenditoriali e professionali operanti nel settore.

Art. 8.
(Sanzioni).

      1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente per l'omessa iscrizione all'albo delle imprese artigiane o nel registro delle imprese, nei confronti di chiunque svolge l'attività di cui all'articolo 2 in assenza dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie per importi non inferiori a 2.000 euro e non superiori a 20.000 euro.
      2. Alla violazione delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività di cui agli articoli 5 e 6 consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, con l'obbligo di conformare l'attività alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
      3. Le violazioni accertate delle disposizioni previste dalla presente legge, se reiterate per più di tre volte da parte delle imprese abilitate, comportano altresì, in caso di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane per un periodo da uno a sei mesi, su proposta dei soggetti accertatori.
      4. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono accertate secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, nella misura variabile tra il minimo e il massimo, con riferimento alla gravità e alle circostanze oggettive e soggettive della violazione. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvedono, ai sensi degli articoli 20,

 

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comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
      5. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 9.
(Norme transitorie e finali).

      1. In sede di prima attuazione della presente legge, con la procedura di cui al comma 1 dell'articolo 4:

          a) sono definiti i criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e dei diplomi dei soggetti esercenti le attività definite discipline bionaturali, conseguiti prima della data di entrata in vigore della presente legge o durante la fase di prima applicazione fino alla data indicata dalle norme regionali, al fine di equipararli ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b);

          b) sono stabiliti i criteri di valutazione dei periodi di inserimento maturati dai soggetti esercenti le attività definite discipline bionaturali, a seguito dello svolgimento di un'attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese o di strutture del settore prima della data di entrata in vigore della presente legge o durante la fase di prima attuazione fino alla data indicata dalle norme regionali, al fine di equipararli ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b).

      2. I soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, che dimostrano di avere svolto professionalmente le pratiche bionaturali di cui al comma 3 del presente articolo per almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente

 

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legge, sono equiparati ai soggetti abilitati all'esercizio dell'attività professionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b). In caso di periodo inferiore, i medesimi soggetti sono autorizzati a continuare a svolgere professionalmente le predette pratiche fino alla maturazione del periodo di due anni al fine di essere equiparati ai soggetti abilitati ai sensi del citato articolo 3, comma 3, lettera b).
      3. Con le procedure previste dall'articolo 4 sono individuate le pratiche bionaturali da comprendere nell'attività professionale nel settore delle scienze estetiche e bionaturali disciplinata dalla presente legge, tenendo conto dell'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche e in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di benessere e di qualità della vita, evitando sovrapposizioni rispetto alle medesime attività professionali.
      4. La legge 4 gennaio 1990, n. 1, è abrogata. Le relative disposizioni continuano ad avere applicazione fino alla data indicata dalle disposizioni regionali adottate sulla base dei princìpi previsti dalla presente legge. In caso di mancata adozione delle disposizioni regionali, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico o del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, propone al Consiglio dei Ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in base alle disposizioni di attuazione previste dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.


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