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PDL 2373

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2373



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CECCUZZI

Istituzione di una casa da gioco a Chianciano Terme

Presentata l'8 aprile 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - L'istituzione delle case da gioco in Italia è avvenuta attraverso una serie di provvedimenti legislativi specifici che, derogando alle norme del codice penale, hanno, di volta in volta, riconosciuto a particolari organi amministrativi la facoltà di autorizzare l'apertura di casinò in singoli comuni.
      Nel corso delle ultime legislature sono state comunque ripresentate numerose proposte di legge, da parte di parlamentari di numerosi schieramenti politici, volte a superare il regime restrittivo attualmente in vigore e a consentire l'apertura di ulteriori case da gioco oltre le quattro attualmente presenti sul territorio nazionale (Venezia, Sanremo, Campione d'Italia e Saint-Vincent).
      Queste iniziative rimarcano innanzitutto la necessità di provvedere, in tempi brevi, all'introduzione di una regolamentazione organica che legittimi e stabilisca i limiti e le condizioni dell'esercizio del gioco d'azzardo, il cui primo tentativo è stato compiuto con il regio decreto-legge 27 aprile 1924, n. 636, che non fu mai convertito in legge.
      Si segnala inoltre che la procedura adottata nel 1946 dalla Valle d'Aosta, a cui era stata assegnata la competenza amministrativa in materia turistica, per l'istituzione della casa da gioco di Saint-Vincent, provocò già molte perplessità circa la legittimità della regione di legiferare sull'apertura delle case da gioco essendo questa materia penale riservata alla legge statale ai sensi dell'articolo 25 della Costituzione. D'altro canto, anche la stessa Corte costituzionale è intervenuta in più occasioni su tale argomento: nel 1985,
 

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sottolineando «la necessità di una legislazione organica che razionalizzi l'intero settore, precisando tra l'altro i possibili modi di intervento delle Regioni e degli altri enti locali nonché i tipi e criteri di gestione delle case da gioco autorizzate», realizzando altresì una «perequazione» dal punto di vista della distribuzione dei proventi; nel 2001, rilevando la gravità della «situazione normativa concernente le case da gioco nel nostro paese» e sollecitando un intervento legislativo di livello nazionale per superare il sistema normativo vigente «incoerente rispetto all'attuale quadro costituzionale». La Consulta, sempre in questo contesto e in virtù dei princìpi esposti, nel 2002 ha inoltre impedito un tentativo autonomo di istituire nuove case da gioco promosso dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
      Proseguendo va aggiunto che un'organica legislazione del settore è anche vivamente auspicabile in relazione al contesto europeo di riferimento e al rinnovato rapporto tra società italiana e pratiche del gioco d'azzardo. In primo luogo, procedendo a un confronto con le altre nazioni europee, risulta evidente la disparità, sia nel numero, sia nella localizzazione su scala nazionale, delle sale da gioco: una situazione che priva di fatto il nostro Paese di uno strumento promozionale e di richiamo turistico efficace. Basti pensare che in Europa sono attive oltre seicento case da gioco, dieci nella sola piccola Slovenia.
      È altrettanto significativo rimarcare che se da un lato il Parlamento ha, fino ad ora, evitato di legiferare sull'istituzione di nuovi casinò, che, peraltro, potrebbero essere inseriti nel quadro generale di una rinnovata offerta turistica ed occupazionale, dall'altro lato ha, in questi anni, varato provvedimenti per liberalizzare il gioco d'azzardo in molteplici luoghi: dai locali da gioco con le scommesse sportive, alle sale «Bingo», dalle numerosissime lotterie, soprattutto istantanee (ad esempio «Gratta e Vinci»), alle slot machine presenti ormai in ogni bar, tabaccheria ed esercizio ricettivo.
      Per testimoniare la complessità di questo fenomeno bastano alcuni significativi dati: in Italia sono funzionanti 300.000 slot machine, la maggiore quantità in Europa, dislocate in circa 120.000 punti vendita, e sono 42 miliardi gli euro giocati complessivamente, pari ad una spesa media pro capite di circa 450 euro, la più alta al mondo. Il gettito per l'erario è di quasi 12 miliardi di euro all'anno: circa il 2,5 per cento delle entrate tributarie complessive.
      Senza dimenticare che la crescente diffusione di internet e dei mezzi di pagamento elettronici ha favorito lo sviluppo di casinò on line. Si tratta di un mercato in forte crescita tanto che nella legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) è stata inserita una norma per bloccare l'accesso da parte degli utenti italiani ai siti web che ospitano dei casinò on line. Sono stati quindi oscurati migliaia di siti internet obbligando i provider internet a reindirizzare il dominio del casinò su una pagina dei Monopoli di Stato. Il poker on line è stato invece inserito nella legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) quale pratica lecita, in quanto considerata gioco di abilità e non d'azzardo. Si tratta quindi di un sistema universale accessibile a tutti, collettivo e individuale, che può sfuggire a qualsiasi controllo sociale e che è, quindi, potenzialmente più dannoso ed esula spesso dall'accezione ricreativa originaria.
      Nel versante dell'illegalità va poi considerato anche il fenomeno del gioco d'azzardo clandestino: una piaga sociale da eliminare e che rappresenta da sempre una delle principali attività della criminalità organizzata, quale fonte di finanziamento e strumento di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite, e che comporta inevitabilmente gravi rischi per tutti coloro che lo praticano, senza procurare alcuna garanzia per i consumatori e nessuna ricaduta positiva per il territorio e per la comunità di riferimento.
      È in questo contesto normativo, e in attesa di una riforma organica del settore, che si inserisce la presente proposta di legge che si prefigge l'obiettivo di istituire una casa da gioco nel comune di Chianciano Terme, in provincia di Siena. Un
 

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progetto che trae spunto anche dalle esperienze similari europee nelle quali sono state incentivate tali strutture, in particolar modo in centri turistici medio-piccoli che presentano ragioni storiche o condizioni ambientali e logistiche favorevoli per l'esercizio di una casa da gioco, e quindi opportunità rilevanti per lo sviluppo economico e sociale locale. Località che permettono anche maggiori possibilità di controllo dal punto di vista dell'ordine pubblico rispetto ai centri turistici più congestionati.
      Il centro di Chianciano rappresenta, in questa direzione, un luogo ideale per l'apertura di una casa da gioco in virtù di molteplici elementi. In primo luogo per contribuire a rilanciare lo sviluppo economico e sociale locale: la città sede di uno stabilimento ex Eagat (la società pubblica nata negli anni '60 per gestire le concessioni termali), ha legato fino agli inizi degli anni '90 del secolo scorso gran parte del proprio sviluppo all'economia e alla cultura dell'ospitalità grazie anche al forte impulso delle cure termali convenzionate; un fattore che ha portato il centro toscano ad essere considerato uno dei punti di eccellenza grazie alle virtù terapeutiche delle acque e che ha incentivato una crescita progressiva dell'offerta ricettiva pari oggi a 13 mila posti letto.
      Con il riordino del sistema sanitario nazionale si è verificato un calo esponenziale delle presenze che ha raggiunto oggi, rispetto al 1992, circa il 50 per cento del totale; una diminuzione sostanziale che ha conseguentemente determinato una profonda crisi a causa della prevalente vocazione monotematica locale sia produttiva che occupazionale. Una crisi che gli enti locali e la regione, in primo luogo il comune di Chianciano, si sono impegnati a contrastare e a superare con la diversificazione dell'offerta territoriale incentivando la vocazione congressuale e turistica (sia tradizionale che del «benessere» legata alla risorsa termale rinomata per i suoi benefìci salutari) ma che incide ancora notevolmente sulle grandi potenzialità di rilancio della zona.
      L'istituzione della casa da gioco potrebbe quindi essere, proprio in virtù della tradizione ricettiva indigena, uno straordinario volano di crescita economica, sociale ed occupazionale, anche in relazione ad una cospicua percentuale dei proventi della casa da gioco che potrebbero essere gestiti dagli enti locali e reinvestiti a sostegno della promozione e riqualificazione turistica del territorio, con particolare riferimento al finanziamento di programmi specifici nel settore alberghiero e in quello delle opere pubbliche.
      L'istituzione di un casinò verrebbe inoltre ad integrare l'offerta culturale, a qualificare la proposta ricreativa presente sul territorio e a promuovere ulteriormente le straordinarie ricchezze paesaggistiche e ambientali: basti pensare alla vicinanza di Chianciano ad alcune località culturali, ambientali e storiche di rilievo mondiale definite dall'UNESCO patrimonio dell'Umanità come la Val d'Orcia o i centri urbani di Pienza, Siena e San Gimignano.
      Va inoltre aggiunto che sono presenti a Chianciano, grazie alla riconosciuta qualità terapeutica delle sorgenti che nel corso degli anni ha attratto anche una clientela d'élite, alcune strutture ricettive di altissimo pregio e di rilevante valore storico e artistico, alcune delle quali, una volta ristrutturate, potrebbero pienamente candidarsi ad ospitare, per prestigio, posizione e caratteristiche architettoniche, la casa da gioco.
      Infine va sottolineato come la disposizione logistica di Chianciano sia strategica per i collegamenti e facilmente raggiungibile da tutto il Paese. In posizione centrale, è infatti in prossimità dell'autostrada del Sole e presenta una stazione ferroviaria (Chiusi-Chianciano Terme) sulla linea direttissima Milano-Napoli. Senza dimenticare che a poco più di cinquanta chilometri è dislocato l'aeroporto internazionale di Perugia-Sant'Egidio.
      La presente proposta di legge si compone di nove articoli.
      L'articolo 1, in deroga agli articoli 718 e seguenti del codice penale, che vietano il gioco d'azzardo, attribuisce alla regione
 

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Toscana il compito di autorizzare l'apertura di una casa da gioco nel comune di Chianciano Terme, con decreto del presidente della giunta, su richiesta del sindaco di Chianciano Terme e previa deliberazione del consiglio comunale.
      L'articolo 2 dispone che il sindaco del comune di Chianciano Terme indichi la sede della casa da gioco.
      L'articolo 3 stabilisce il contenuto del regolamento per il corretto esercizio della casa da gioco, che deve essere emanato dal presidente della regione Toscana entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
      L'articolo 4 indica i diritti e i doveri del gestore della struttura.
      L'articolo 5 stabilisce che una parte dei ricavi devono essere reinvestiti dal gestore per promuovere lo sviluppo turistico locale.
      L'articolo 6 stabilisce la modalità di ripartizione di parte degli incassi totali agli enti locali territoriali (comune di Chianciano Terme, Unione dei comuni della Val di Chiana senese, provincia di Siena e regione Toscana).
      L'articolo 7 disciplina le norme relative alla vigilanza della casa gioco, le modalità di accesso e prevede che la giunta regionale della Toscana ne sospenda l'attività in caso di turbativa dell'ordine pubblico o del buon costume, di violazione di legge o di regolamento.
      Gli articoli 8 e 9 indicano rispettivamente le disposizioni concernenti l'estensione applicativa delle norme antiriciclaggio ed il regime fiscale della casa da gioco.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. In deroga agli articoli 718, 719, 720 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel comune di Chianciano Terme.
      2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del presidente della giunta della regione Toscana su richiesta del sindaco del comune di Chianciano Terme, previa deliberazione del consiglio comunale. L'autorizzazione è concessa per non più di venti anni ed è rinnovabile.

Art. 2.

      1. Nella richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 1 il sindaco del comune di Chianciano Terme deve indicare la struttura da adibire a casa da gioco.

Art. 3.

      1. Il presidente della giunta della regione Toscana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della giunta, emana il regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.
      2. Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere:

          a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità pubblica, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco, prevedendo l'assoluto divieto di accesso per i minori, nonché per gli impiegati dello Stato, della regione, degli enti pubblici e per i militari che espletano la loro attività di servizio nell'ambito della regione;

 

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          b) la specie e i tipi di giochi che possono essere autorizzati; è comunque ammesso il gioco con le slot machine;

          c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o festività, è fatto divieto di esercitare il gioco;

          d) le opportune cautele per assicurare la correttezza della gestione amministrativa e il controllo delle risultanze della gestione da parte degli organi competenti;

          e) le modalità per la concessione a terzi della gestione della casa da gioco; le garanzie per l'eventuale relativo appalto e le debite cauzioni; le qualità morali e le condizioni economiche che il concessionario e il personale addetto devono offrire; le disposizioni per il regolare versamento delle quote degli incassi lordi di cui all'articolo 6, comma 1, e i relativi controlli; la possibilità di revoca da parte dell'amministrazione comunale della concessione, senza obbligo alcuno di risarcimento dei danni o di indennizzo quando risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario alle condizioni previste nella concessione;

          f) tutte le altre prescrizioni e cautele idonee a garantire la regolarità dell'esercizio della casa da gioco e delle attività che vi si svolgono.

Art. 4.

      1. Il gestore della casa da gioco ha diritto ad almeno il 50 per cento degli incassi lordi costituiti dalle differenze attive tra le somme introitate per i giochi e quelle pagate ai vincitori.
      2. Il gestore deve provvedere alle spese e agli oneri relativi alla gestione; deve osservare gli impegni assunti con il concedente stabiliti nell'atto di concessione nel relativo capitolato; deve provvedere alla formazione professionale degli impiegati tecnici di gioco e degli altri lavoratori subordinati.
      3. Il gestore è vincolato al segreto professionale, tranne che nei casi in cui

 

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esso non può essere opposto ai sensi del codice di procedura penale.
      4. Il gestore può svolgere operazioni di cambio di valuta estera, di assegni e di altri titoli di credito nonché effettuare anticipazioni a giocatori, previa loro identificazione, in deroga alle leggi vigenti in materia. A tali operazioni, che danno origine a obbligazioni civili perfette, non si applica l'articolo 1944, primo comma, del codice civile.
      5. Il gestore deve consentire i controlli effettuati dall'apposito personale secondo i criteri stabiliti dalla concessione. I controllori non possono in alcun caso interferire con scelte operative di natura strettamente tecnica, ferma restando la facoltà di fare rapporto ai loro superiori.

Art. 5.

      1. Il gestore deve investire nell'ambito del territorio comunale o provinciale o regionale una quota non inferiore al 10 per cento degli incassi lordi percepiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, destinandola a iniziative idonee a promuovere lo sviluppo turistico.

Art. 6.

      1. Gli incassi lordi, dedotta la percentuale di cui all'articolo 4, comma 1, sono ripartiti nel seguente modo:

          a) il 70 per cento al comune di Chianciano Terme, al fine di destinare le relative risorse ad attività promozionali, di riqualificazione urbana e di sostegno finanziario agli interventi di valorizzazione delle strutture turistiche;

          b) il 10 per cento all'Unione dei comuni della Val di Chiana senese, che destina le relative risorse al sostegno dello sviluppo economico e alla promozione turistica sul proprio territorio;

          c) il 10 per cento alla provincia di Siena, che destina le relative risorse alla promozione e al sostegno dello sviluppo

 

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economico e alla realizzazione di infrastrutture sul proprio territorio;

          d) il 10 per cento alla regione Toscana, che destina le relative risorse alla promozione turistica sul proprio territorio.

      2. Il versamento delle quote di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 è effettuato dal comune di Chianciano Terme ogni anno, entro venti giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte delle autorità di controllo.

Art. 7.

      1. Il presidente della giunta regionale della Toscana, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge o del regolamento di cui all'articolo 3, ovvero di ritardo nel versamento delle quote di cui all'articolo 6, nonché in caso di turbativa dell'ordine pubblico o del buon costume, può disporre la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.
      2. Agli effetti della relativa vigilanza da parte degli agenti o dei funzionari preposti, i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.
      3. L'accesso alla casa da gioco è interdetto ai cittadini residenti nel comune di Chianciano Terme o in comuni ubicati a meno di 20 chilometri dallo stesso.

Art. 8.

      1. Alle operazioni e ai servizi di cassa della casa da gioco di Chianciano Terme si applicano le disposizioni vigenti in materia di prevenzione del riciclaggio di valori di provenienza illecita, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nonché le disposizioni vigenti in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari contenute nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.

 

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Art. 9.

      1. Alla casa da gioco di Chianciano Terme si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni.


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