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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3035 |
a) l'applicazione di un'aliquota unica di contribuzione alla gestione di previdenza obbligatoria di appartenenza, in misura complessiva pari al 26 per cento del reddito lordo da lavoro, per due terzi a carico del datore di lavoro e per un terzo a carico del prestatore (fatto salvo il caso dei collaboratori titolari di partita dell'imposta sul valore aggiunto, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di modalità di versamento dei contributi previste dalla legislazione vigente); a tal fine occorre prevedere criteri di gradualità per il raggiungimento dell'aliquota, in particolare per le categorie del lavoro autonomo che attualmente hanno aliquote inferiori;
b) la generale assimilazione dell'aliquota di computo a quella di contribuzione, salvo regimi speciali o transitori previsti dalla legge;
c) il riconoscimento di un trattamento pensionistico obbligatorio articolato secondo due componenti: una pensione di base finanziata dalla fiscalità generale, di importo pari all'attuale assegno sociale e rivalutabile secondo le medesime disposizioni, e una pensione calcolata secondo il vigente sistema contributivo. Ciò allo scopo di assicurare, in particolare ai soggetti con minore capacità reddituale e contributiva, trattamenti pensionistici obbligatori complessivi e lordi non inferiori al 60 per cento della retribuzione di riferimento;
d) infine, l'accesso alla pensione di base è condizionato al possesso dei seguenti requisiti, contributivi e anagrafici: almeno dieci anni di soggiorno legale, anche non continuativo, nel territorio nazionale; almeno dieci anni complessivi di contribuzione effettiva, anche non continuativa, a una o più gestioni di previdenza obbligatoria; maturazione dei requisiti anagrafici già previsti dalla legge per l'accesso alla pensione contributiva.
Un'altra disciplina di delega (articolo 2) è riservata ad alcuni specifici interventi correttivi applicabili, in via generale, a tutti i lavoratori già iscritti alla previdenza obbligatoria.
In particolare, si propone:
a) la revisione dei criteri di perequazione automatica delle pensioni attraverso l'introduzione di forme di indicizzazione miste, riferite sia all'andamento del costo della vita, sia alla dinamica delle retribuzioni dei lavoratori attivi. In particolare, si ammette la possibilità di applicare, su opzione del lavoratore interessato, meccanismi dinamici di compensazione che prevedono trattamenti iniziali ridotti e che crescono nel tempo a dinamica più sostenuta;
b) il ripristino del pensionamento flessibile - unificato per vecchiaia e anzianità, per tipologia di lavoro (dipendente, autonomo e parasubordinato) e per genere - in favore dei lavoratori ai quali si applica, anche pro rata, il sistema contributivo, secondo princìpi e criteri che tengono conto, ai fini del requisito anagrafico minimo per l'accesso alla pensione, dei limiti di età vigenti a regime nel sistema retributivo;
c) allo scopo di sostenere le pensioni degli attuali lavoratori parasubordinati in via esclusiva, iscritti alla gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il 31 dicembre 2010, si prevede per essi un regime speciale di computo della pensione, articolato secondo l'anzianità di contribuzione effettiva, nella forma di una maggiorazione fino a un massimo del 20 per cento dei coefficienti di trasformazione applicabili al montante contributivo ovvero di un incremento dell'aliquota di computo, entro il limite dell'aliquota applicabile ai lavoratori dipendenti;
d) il riconoscimento di agevolazioni pensionistiche alle lavoratrici madri. In particolare: per le lavoratrici che possono accedere, in costanza di rapporto, agli strumenti obbligatori o volontari di astensione dal lavoro per maternità e per puerperio, la valutazione doppia, ai fini della maturazione del requisito di anzianità contributiva, dei periodi di astensione effettivamente goduti, fino a un massimo di due anni; per la generalità delle lavoratrici madri, il riconoscimento, per ciascun periodo di sospensione lavorativa entro due anni dall'evento del parto, di una contribuzione figurativa di base per la durata massima di sei mesi per ciascun evento;
e) la revisione dei requisiti di reddito utili per il conseguimento della pensione minima nel sistema retributivo nel caso del pensionato che vive in coppia, allo scopo di consentire al coniuge in condizioni economiche disagiate il conseguimento dell'integrazione del trattamento a calcolo, se inferiore all'importo della pensione minima vigente nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
f) l'agevolazione e l'incentivazione dei contratti part-time, con particolare riferimento ai soggetti che hanno maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento di
g) la predisposizione di un Piano nazionale per il prolungamento della vita attiva, orientato a incentivare il rinnovamento dell'organizzazione del lavoro nelle imprese e nella pubblica amministrazione e a valorizzare le competenze dei lavoratori di età più avanzata, anche nell'ambito di attività di tutoraggio e di affiancamento prestate dai medesimi lavoratori in favore dei lavoratori neo-assunti.
Per quanto riguarda la copertura finanziaria, non risultando possibile procedere in sede di conferimento della delega, a causa della complessità della materia trattata, all'esatta determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni delegate, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato n. 468 del 1978 e dalla riforma della medesima legge in via di approvazione definitiva (atto Senato 1397-B), la quantificazione degli oneri è rimessa alla fase di adozione dei decreti legislativi e l'individuazione dei relativi mezzi di copertura è condizionata all'adozione di specifici provvedimenti legislativi.
Si dispone, infatti, che i decreti legislativi dai quali derivino nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, che non trovino compensazione incrociata nell'ambito di altri decreti legislativi ai sensi della legge, siano emanati solo successivamente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo deve essere dunque allegata una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per la revisione del sistema pensionistico applicabile, a decorrere dal 1o gennaio 2011, ai lavoratori alla prima occupazione, dipendenti e autonomi, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive ed esonerative della medesima, nonché agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) applicazione, secondo criteri di gradualità, di un'aliquota unificata di contribuzione alla gestione di previdenza obbligatoria di appartenenza, in misura complessiva pari al 26 per cento del reddito lordo da lavoro, per due terzi a carico del datore di lavoro, del committente ovvero dell'associante e per un terzo a carico del prestatore; per i soggetti titolari di partita dell'imposta sul valore aggiunto sono fatte salve le disposizioni e le modalità vigenti in materia di versamento dei contributi previdenziali;
b) ai fini del calcolo della pensione, applicazione di un'aliquota unificata di computo in misura di norma pari all'aliquota di contribuzione, salvo regimi speciali o transitori previsti dalla legge;
c) riconoscimento di un trattamento pensionistico obbligatorio articolato secondo le seguenti componenti:
1) una pensione di base finanziata dalla fiscalità generale, di importo pari all'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rivalutabile ai sensi del medesimo articolo 3;
2) una pensione calcolata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, commi 6 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni;
d) ai fini dell'accesso alla pensione di base di cui alla lettera c), numero 1), previsione dell'obbligatorio possesso dei seguenti requisiti:
1) almeno dieci anni di soggiorno legale, anche non continuativo, nel territorio nazionale;
2) almeno dieci anni complessivi di contribuzione effettiva, anche non continuativa, ad una o più gestioni di previdenza obbligatoria;
3) maturazione dei requisiti anagrafici previsti dalla legge per l'accesso alla pensione di cui alla lettera c), numero 2).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme di modifica alla disciplina in materia di trattamenti previdenziali, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) revisione dei criteri di perequazione automatica delle pensioni attraverso l'introduzione di forme di indicizzazione miste, riferite congiuntamente all'andamento del costo della vita e alla dinamica delle retribuzioni dei lavoratori attivi, anche applicabili, su opzione del lavoratore
b) ripristino del pensionamento flessibile, unificato per vecchiaia e anzianità, per tipologia di lavoro, dipendente, autonomo e parasubordinato, e per genere, in favore dei lavoratori ai quali si applica, anche pro rata, il sistema contributivo, secondo princìpi e criteri che tengono conto, ai fini del requisito anagrafico minimo per l'accesso alla pensione, dei limiti di età vigenti a regime nel sistema retributivo;
c) applicazione ai lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, entro il 31 dicembre 2010, di meccanismi differenziati di calcolo della pensione, articolati secondo l'anzianità di contribuzione effettiva, nella forma di una maggiorazione fino a un massimo del 20 per cento dei coefficienti di trasformazione applicabili ovvero di un incremento dell'aliquota di computo, entro il limite dell'aliquota applicabile ai lavoratori dipendenti;
d) riconoscimento di agevolazioni pensionistiche alle lavoratrici madri, quali:
1) valutazione doppia dei periodi di astensione dal lavoro per maternità e per puerperio, per un periodo massimo di due anni, ai fini della maturazione del requisito di anzianità contributiva;
2) riconoscimento, per ciascun periodo di sospensione lavorativa entro due anni dall'evento del parto, di una contribuzione figurativa di base per la durata massima di sei mesi per ciascun evento;
e) revisione dei requisiti di reddito utili per il conseguimento della pensione minima nel sistema retributivo nel caso del pensionato che vive in coppia, allo scopo di consentire al coniuge in condizioni economiche disagiate il conseguimento dell'integrazione del trattamento a calcolo, se inferiore all'importo della pensione
f) agevolazione e incentivazione di contratti a tempo parziale con particolare riferimento ai soggetti che hanno maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento di anzianità nel sistema retributivo nonché ai lavoratori e alle lavoratrici impegnati in attività di cura e di assistenza di propri familiari;
g) predisposizione, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale nonché la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, di un piano nazionale per il prolungamento della vita attiva, orientato a incentivare il rinnovamento dell'organizzazione del lavoro nelle imprese e nella pubblica amministrazione e a valorizzare le competenze dei lavoratori di età più avanzata, anche nell'ambito di attività di tutoraggio e di affiancamento prestate dai medesimi lavoratori in favore dei lavoratori neo-assunti.
1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono deliberati in via preliminare dal Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di assegnazione dei medesimi schemi. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei
1. I decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 2, dai quali derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica che non trovano compensazione incrociata nell'ambito di altri decreti legislativi delegati adottati ai sensi della presente legge, sono emanati solo successivamente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie.
2. A ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
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