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PDL 2945

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2945



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NASTRI

Norme per la razionalizzazione dell'uso delle acque

Presentata il 17 novembre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Il nostro Paese è potenzialmente molto ricco di acque, alcune delle quali di altissima qualità, e contestualmente in Italia si registra uno dei più elevati consumi idrici pro capite del mondo.
      Ciò premesso, occorre svolgere alcune considerazioni: la distribuzione e la gestione delle acque in generale appaiono purtroppo fortemente differenziate sul territorio nazionale, in quanto a una particolare ricchezza e disponibilità di acque nel nord d'Italia e in parte nel centro del Paese si contrappone una carenza di risorse idriche nelle regioni del Mezzogiorno e nelle isole, con l'aggravio di una rete di distribuzione inadeguata, con perdite di carico stimate, dal 30 per cento al 40 per cento.
      Una situazione che è ulteriormente penalizzata dalle insufficienze e dalle inadeguatezze dello sfruttamento nei bacini imbriferi naturali nonché negli invasi idrici di ritenuta.
      L'intensa siccità che molto spesso si verifica nei periodi estivi e che colpisce inusitatamente alcune zone del Paese tipicamente non soggette a tali eventi, aggravata dalla crescita continua dei consumi, conferma che quanto si considerava inesauribile non è più tale e che, anzi, occorre prevedere un'attenta azione politica improntata al risparmio idrico e in particolare a un uso razionale e corretto delle risorse idriche.
      La presente proposta di legge, pertanto, si prefigge di recuperare e di riutilizzare per specifiche finalità un'importante percentuale di acque che attualmente vengono sprecate o non utilizzate, al fine di preservare le acque di alta qualità da un uso banale o non necessario.
      Le strutture utili per un attento sfruttamento delle ricchezze idriche, nella loro
 

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ampia diversificazione, per essere attuate richiedono periodi medio-lunghi, adeguati investimenti finanziari, sinergie e concomitanza di intenti tra gli enti di governo preposti e i settori di grande consumo idrico; in aggiunta a queste condizioni oggi ne occorrono altre, più specifiche, atte al risparmio sull'utilizzo delle acque potabili, il cui spreco è principalmente indirizzato agli usi di natura civile, igienica e industriale.
      A tale fine è rivolta la presente proposta di legge, cioè a favorire differenziazione nel servizio delle reti di captazione e di distribuzione delle acque, distinguendo tra le acque classificate potabili, di normale uso igienico-sanitario, e le acque classificate bianche non potabili, per usi diversi non igienico-sanitari.
      Essendo la competenza in materia molto variegata, in quanto demandata alla legislazione e all'amministrazione delle regioni, delle province e dei comuni, nonché delle comunità montane, la presente proposta di legge, composta da un solo articolo, detta norme di indirizzo generale affinché tutti i nuovi piani urbanistici di espansione edificatoria, e conseguentemente le nuove costruzioni pubbliche e private, siano obbligati a ottemperare a queste condizioni.
      Per quanto riguarda l'edificato, è demandato alle singole regioni il termine per l'adeguamento delle reti di distribuzione a quanto indicato dalle norme previste dalla presente proposta di legge.
      Non è necessaria una norma di copertura finanziaria in quanto per le nuove costruzioni gli oneri possono essere attribuiti ai soggetti beneficiari di concessioni edilizie includendoli negli oneri di urbanizzazione primaria. Per l'edificato, invece, gli oneri possono essere in parte posti a carico dell'utenza e in parte inseriti nelle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica delle pubbliche amministrazioni.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di attivare un uso razionale delle risorse idriche presenti nel territorio nazionale, i soggetti competenti in materia individuati nelle regioni, nelle province, nei comuni, nelle comunità montane e nelle autorità di bacino devono, entro sei mesi dalla classificazione delle acque bianche non potabili prevista dal comma 2, adeguare le rispettive norme di legge e di regolamento, nonché le procedure amministrative, in base ai seguenti criteri:

          a) i nuovi piani urbanistici relativi ad aree di espansione edificatoria devono prevedere una nuova rete di captazione e di distribuzione per le acque bianche non potabili classificate ai sensi del comma 2, in aggiunta alle reti ordinarie previste dalle normative urbanistiche regionali atte a rendere urbanizzabile un'area;

          b) l'approvazione di qualsiasi strumento urbanistico che comporta espansione edificatoria, nonché il rilascio delle concessioni a edificare nuovi insediamenti pubblici e privati, qualsiasi siano le loro destinazione d'uso e dimensioni, devono essere subordinati al rispetto della distinzione di rete per le acque bianche non potabili classificate ai sensi del comma 2, in rete di raccolta o di captazione e in rete di distribuzione;

          c) per le aree già urbanizzate ed edificate deve essere prevista la predisposizione da parte delle amministrazioni locali competenti per territorio, di piani d'intervento atti ad adeguare il territorio pre-edificato ai criteri di cui alle lettere a) e b). I lavori di adeguamento devono essere iniziati nei termini definiti con legge regionale;

 

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          d) l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) non deve comportare oneri a carico del bilancio dello Stato.

      2. Il Governo adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento volto a definire le caratteristiche chimiche delle acque classificate come acque bianche non potabili, nonché i relativi tipi di impiego consentiti.


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