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PDL 2925

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2925



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NASTRI

Disposizioni in materia di impianti di riscaldamento e di condizionamento per incrementare il risparmio energetico

Presentata l'11 novembre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - In un contesto come quello attuale, caratterizzato da un andamento economico certamente non favorevole a causa di molteplici fattori, la ripresa dell'aumento del prezzo del petrolio sta determinando una nuova crescita eccessiva dei costi di riscaldamento in ambito immobiliare, sia per l'utenza pubblica che per quella privata, nonostante gli interventi adeguati e immediati del Governo, volti al contenimento delle tariffe. La presente proposta di legge intende intervenire al fine di garantire un risparmio energetico su tutti gli edifici di nuova costruzione, siano essi pubblici o privati, integrandosi con un piano di attuazione, come previsto dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini, come rilevato del contenimento dei consumi di energia, indispensabile anche per esigenze di equilibrio della bilancia commerciale del nostro Paese. L'articolo 1 dispone che, indifferentemente dalla loro destinazione d'uso e dalle caratteristiche tecniche dell'impianto termico, è obbligatorio prevedere anche in fase progettuale per ogni immobile uno schema dell'impianto recante appositi spazi per l'installazione di regolatori ambientali della temperatura, da applicare ad ogni punto termico irradiante, di qualsiasi natura esso sia. Con l'articolo 2 si prevede che il rilascio delle concessioni a edificare, nonché delle certificazioni di abitabilità o di agibilità, è condizionato, oltre che alle normali leggi
 

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ordinatorie del settore, anche all'effettiva ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 1. L'articolo 3 stabilisce che gli edifici esistenti, sia pubblici che privati, devono essere adeguati a quanto previsto dall'articolo 1, in caso di ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie sugli impianti specifici o ampliamenti o frazionamenti in sub-unità. Il comma 2 del medesimo articolo prevede, infine, che a decorrere dal decimo anno successivo alla data di entrata in vigore della legge, ogni edificio dovrà essere adeguato alle disposizioni previste dall'articolo 1.
      L'intento complessivo, in definitiva, è quello di un evidente risparmio energetico. In altri termini, è necessario imprimere un'accelerazione delle azioni dirette al contenimento dei canoni energetici il cui costo diventa sempre più pesante per i cittadini e per l'intera economia del nostro Paese.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Regolatori ambientali di temperatura).

      1. Negli edifici di nuova costruzione, pubblici e privati, qualunque siano le loro destinazioni d'uso e le caratteristiche tecniche dell'impianto termico o di condizionamento ambientale previsto, nonché il tipo di alimentazione o di combustibile usato, è obbligatorio prevedere, anche in fase progettuale, in aggiunta a quanto previsto ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, lo schema dell'impianto medesimo recante appositi spazi per l'installazione di regolatori ambientali della temperatura, da applicare ad ogni punto termico irradiante, di qualsiasi natura esso sia.
      2. I regolatori ambientali di temperatura di cui al comma 1 devono essere collegati funzionalmente al termostato ambientale generale che deve essere previsto in ogni locale o vano abitabile o agibile.

Art. 2.
(Rilascio delle concessioni).

      1. Il rilascio delle concessioni a edificare, nonché delle certificazioni di abitabilità o di agibilità è condizionato al rispetto, oltre che delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia, dell'obbligo stabilito dall'articolo 1.

 

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Art. 3.
(Disposizioni finali).

      1. In caso di ristrutturazioni, di manutenzioni straordinarie sugli impianti termici o di condizionamento ambientale, di ampliamenti o di frazionamenti in sub-unità effettuati su edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la relative concessioni e certificazioni di cui all'articolo 2 sono condizionate al rispetto dell'obbligo stabilito dall'articolo 1.
      2. Gli edifici già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non sottoposti agli interventi di cui al comma 1, devono essere adeguati alle disposizioni della medesima legge a decorrere dal decimo anno successivo alla sua data di entrata in vigore.


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