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PDL 2034

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2034



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PECORELLA

Norme in materia di difesa d'ufficio e di patrocinio a spese dello Stato

Presentata il 19 dicembre 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è volta a introdurre nuove norme finalizzate a rendere operativo il disposto del numero 105) dell'articolo 2 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, laddove impone che la difesa d'ufficio sia improntata a «criteri che ne garantiscano l'effettività». Strada questa già tracciata dal legislatore con le riforme introdotte dalla legge 6 marzo 2001, n. 60. Tuttavia «sul campo» si è dovuto constatare che alcuni meccanismi relativi alla disciplina della difesa d'ufficio non solo non hanno funzionato, ma hanno generato delle vere e proprie deviazioni che hanno sanzionato la concretezza operativa del diritto di difesa.
      Le ragioni di tale situazione, bisogna riconoscerlo, vanno ricercate anche in una non adeguata responsabilizzazione dei difensori di ufficio. In tale prospettiva non si può prescindere da una rigorosa responsabilizzazione di coloro che assumono un mandato difensivo: per questa ragione, si è pensato di introdurre specifiche modifiche sia nel codice di rito, sia nelle norme dell'ordinamento forense.
      In particolare occorre rilevare la disfunzione nel meccanismo di cui all'articolo 97, comma 4, del codice di procedura penale: infatti, la previsione secondo la quale, a fronte dell'assenza del difensore di ufficio, il giudice designa quale difensore un sostituto, preclude, com'è noto, la possibilità per quest'ultimo di ottenere un termine a difesa. E nessuno dubita che in tale modo la difesa sia affidata, di volta in volta, a un soggetto che per la situazione in cui si inserisce potrà assolvere a un ruolo meramente formale. Ma, a parte tale considerazione, occorre rilevare come il meccanismo attualmente vigente determini, con riferimento a quei procedimenti che necessitano di più udienze, una «girandola»
 

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di sostituti con l'effetto di un continuo frazionamento dell'attività difensiva tra soggetti nominati di volta in volta e ignari (il più delle volte) del processo.
      A tale situazione si ritiene di porre rimedio attraverso la modifica del comma 4 dell'articolo 97 del codice di procedura penale e l'introduzione dei commi 4-bis e 4-ter.
      Con tali disposizioni si differenzia la disciplina del difensore non comparso a seconda che sia un difensore di ufficio o di fiducia. Partendo da quest'ultimo, si limita l'obbligo di nominare un difensore di ufficio, rigorosamente scelto secondo i criteri dei commi 2 e 3 dell'articolo 97 del codice di procedura penale, solo nell'ipotesi di abbandono di difesa. Nelle altre ipotesi di «non comparizione» il giudice designa come sostituto un altro difensore.
      Viceversa, nell'evenienza in cui sia il difensore di ufficio a non comparire si prevede che il giudice nomini un altro difensore «immediatamente reperibile» iscritto nell'elenco di cui al comma 2 del medesimo articolo 97. Quando invece il difensore di ufficio ha abbandonato la difesa si procede alla nomina di un altro difensore secondo i criteri di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 97.
      Anche nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nell'ipotesi di non comparizione o di mancato reperimento del difensore di ufficio, richiedono un altro nominativo all'ufficio di cui all'articolo 97, comma 2, del codice di procedura penale. Nelle ipotesi di urgenza, da motivare specificatamente in un provvedimento, è prevista la possibilità di nominare un altro difensore immediatamente reperibile.
      La logica della riforma sta nell'imporre, a fronte della mancata «presenza» del difensore di ufficio, la nomina di un altro difensore. Questo, infatti, a differenza del sostituto, ha diritto a un termine per la preparazione della difesa. Peraltro la nomina di un nuovo difensore è prevista, salvo casi di urgenza, attraverso il meccanismo delle «liste» che costituiscono non solo una garanzia di capacità tecnica, ma evitano anche nomine mirate a difensori «addomesticati».
      Nessuno dubita che le modifiche proposte possano generare il rischio di un uso «distorto» delle richieste di termine a difesa prolungando indebitamente i tempi del processo. Proprio consapevoli di tale situazione e nella prospettata ottica di una responsabilizzazione, si è previsto come la mancata comparizione del difensore di ufficio senza giustificato motivo o per legittimo impedimento costituisca illecito disciplinare (articolo 97, comma 4-bis, del codice di procedura penale).
      In questa direzione si muove anche la proposta di modifica all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Al comma 1-bis della disposizione in esame si prevede, infatti, quale condizione per l'iscrizione nell'elenco dei difensori di ufficio, il non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento nei cinque anni precedenti alla richiesta di iscrizione.
      Correlativamente, al comma 7-bis si prevede che l'assenza ingiustificata del difensore di ufficio, costituendo illecito disciplinare, determini la sospensione dall'elenco dei difensori fino alla definizione del relativo procedimento.
      Sempre al fine di garantire l'effettività della difesa tecnica, al comma 1-bis del medesimo articolo 29 si prevede che per essere iscritti nell'elenco dei difensori di ufficio occorre possedere l'iscrizione nell'elenco degli avvocati specialisti in diritto penale.
      La vigente previsione normativa si è infatti dimostrata, nella concreta attuazione, per lo più inidonea a garantire effettive competenza e professionalità del difensore di ufficio. Si è dunque ritenuto di dover colmare l'attuale lacuna, rappresentata dalla mancanza di una disciplina di dettaglio del percorso formativo del difensore di ufficio, con la previsione dell'obbligo di iscrizione nell'elenco degli avvocati specializzati in diritto penale, iscrizione condizionata a precisi requisiti di competenza specifica nella materia. Tale
 

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requisito, che consente peraltro di superare la querelle circa la legittimazione dei praticanti ad assumere difese d'ufficio, è l'unico che appare in grado di garantire al cittadino un difensore di ufficio dotato di competenza e di professionalità specifiche.
      Inoltre, sempre all'articolo 29, si prevede l'obbligo per il consiglio dell'ordine forense dell'aggiornamento annuale degli iscritti idonei ad assumere la difesa d'ufficio, prevedendo un numero degli iscritti sufficiente a garantire le esigenze degli uffici giudiziari. Proprio in relazione a tale potere conferito al consiglio dell'ordine forense, si pone a carico di quest'ultimo l'obbligo di redigere una relazione annuale sull'andamento della difesa d'ufficio in cui si renda ragione dei criteri in base ai quali si procede «alla formazione dell'elenco e all'individuazione delle esigenze degli uffici giudiziari».
      Sempre nell'ottica di garantire un'effettività alla difesa d'ufficio si propone l'introduzione del comma 4-bis dell'articolo 161 del codice di procedura penale. Con tale norma si prevede che, nell'ipotesi di richiesta di dichiarazione o elezione di domicilio a un soggetto che non ha un difensore da nominare, il domicilio sia dichiarato eletto unitamente alla nomina del difensore di ufficio. In tale modo si cerca di ridurre l'alea della cosiddetta «falsa reperibilità», in quanto un contatto diretto tra difensore e assistito dovrebbe consentire una maggiore possibilità di informazione sulle notifiche del processo.
      Un'ultima serie di modifiche sono state introdotte nella normativa relativa al patrocinio a spese dello Stato.
      Da un lato si è introdotta la regola che le condizioni di ammissione debbano essere valutate sulla base della «soglia di povertà relativa accertata annualmente dall'ISTAT» e dall'altro lato si è inciso sul tema della liquidazione dell'onorario e delle spese del difensore.
      In particolare si è previsto, al fine di accelerare le procedure di pagamento, che il relativo decreto sia adottato dal giudice contestualmente alla pronuncia della sentenza o del provvedimento conclusivo del giudizio o della singola fase. Tuttavia l'affidare al giudice il potere di disporre sulla liquidazione degli onorari ha fatto paventare il rischio di una limitazione della libertà di azione della difesa la cui «tenace» attività potrebbe essere sanzionata con una decurtazione della somma richiesta. Si è, perciò, deciso di mantenere il potere di liquidazione in capo al giudice del processo, ma di limitarne la sfera discrezionale in ordine al quantum che è prefissato nei valori medi della tariffa professionale.
      Infine, con la proposta di legge in esame si intende sopprimere le irragionevoli limitazioni introdotte, in materia di accesso al patrocinio a spese dello Stato e di diritto di difesa, dall'articolo 12-ter del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 97 del codice di procedura penale, in materia di difensore di ufficio).

      1. Il comma 4 dell'articolo 97 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «4. Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia non è comparso, il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile. Se il difensore di fiducia ha abbandonato la difesa, il giudice nomina un difensore di ufficio a norma dei commi 2 e 3».

      2. Dopo il comma 4 dell'articolo 97 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

      «4-bis. Se il difensore di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito o non è comparso, il giudice nomina un altro difensore immediatamente reperibile, iscritto nell'elenco di cui al comma 2. Se il difensore di ufficio nominato ha abbandonato la difesa, il giudice nomina un altro difensore a norma dei commi 2 e 3. La mancata comparizione del difensore di ufficio, senza giustificato motivo o per legittimo impedimento, costituisce illecito disciplinare; il giudice provvede a informare il consiglio dell'ordine forense dell'assenza del difensore di ufficio.
      4-ter. Durante le indagini preliminari, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, qualora il difensore di ufficio non sia stato reperito ovvero non sia comparso, richiedono un altro nominativo all'ufficio di cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione di un altro difensore immediatamente reperibile, previa adozione di

 

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un provvedimento motivato che indichi le ragioni dell'urgenza».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 161 del codice di procedura penale, in materia di domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni).

      1. All'articolo 161 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «4-bis. Con l'invito a dichiarare o ad eleggere domicilio la persona sottoposta alle indagini ovvero l'imputato sono invitati a nominare un difensore. Qualora la persona sottoposta alle indagini ovvero l'imputato siano privi di difensore, il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria provvedono a nominare un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97, commi 2 e 3; in tale caso la dichiarazione o l'elezione di domicilio deve essere resa dalla persona sottoposta alle indagini ovvero dall'imputato alla presenza del difensore di ufficio nominato».

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di elenchi e tabelle dei difensori di ufficio).

      1. I commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono sostituiti dai seguenti:

      «1. Il consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna annualmente l'elenco alfabetico degli iscritti idonei ad assumere le difese d'ufficio di cui all'articolo 97 del codice in modo tale che il numero degli iscritti garantisca le esigenze degli uffici giudiziari. Il consiglio dell'ordine forense

 

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provvede annualmente a redigere una relazione sull'andamento della difesa d'ufficio, nella quale sono indicati i criteri in base ai quali si procede alla formazione dell'elenco e all'individuazione delle esigenze degli uffici giudiziari.
      1-bis. Per l'iscrizione nell'elenco dei difensori di ufficio di cui al comma 1 è necessario essere iscritti nell'elenco degli avvocati specialisti in diritto penale e non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento nei cinque anni precedenti alla richiesta di iscrizione; l'irrogazione di una sanzione disciplinare comporta l'esclusione dall'elenco dei difensori di ufficio.
      2. È istituito presso l'ordine forense di ciascun capoluogo del distretto di corte d'appello un apposito ufficio con recapito centralizzato che, mediante linee telefoniche dedicate, fornisce i nominativi dei difensori di ufficio a richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria».

      2. All'articolo 29 delle citate norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «7-bis. Il difensore di ufficio, del quale sia stata segnalata al consiglio dell'ordine forense da parte del giudice l'assenza ingiustificata ovvero non giustificata da legittimo impedimento, è sospeso dall'elenco di cui al comma 1 fino alla definizione del procedimento disciplinare nei suoi confronti».

Art. 4.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e di onorario e spese del difensore).

      1. Il comma 1 dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia,

 

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di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

      «1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore alla soglia di povertà relativa accertata annualmente dall'ISTAT».

      2. Il comma 1 dell'articolo 77 (L) del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

      «1. I limiti di reddito sono adeguati ogni anno in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, della soglia di povertà relativa, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».

      3. L'articolo 82 (L) del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 82 (L). - (Onorario e spese del difensore). - 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando i valori medi delle tariffe professionali vigenti relative a onorari, diritti e indennità.
      2. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.
      3. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero, contestualmente alla pronuncia della sentenza conclusiva del giudizio, ovvero del provvedimento conclusivo della fase di giudizio o del procedimento».

 

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Art. 5.
(Ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115).

      1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 4-bis dell'articolo 76 è abrogato;

          b) dopo il comma 1 dell'articolo 93 è inserito il seguente:

      «1-bis. L'istanza può essere presentata dal difensore direttamente in udienza»;

          c) all'articolo 96:

            1) al comma 1, dopo le parole: «è pervenuta l'istanza di ammissione» sono inserite le seguenti: «, ovvero immediatamente, se la stessa è presentata in udienza a pena di nullità assoluta ai sensi dell'articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale»;

            2) al comma 2, le parole: «delle risultanze del casellario giudiziale,» sono soppresse.


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