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PDL 2896

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2896



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

REGUZZONI, FAVA, COTA, ALLASIA, BONINO, CAPARINI, CHIAPPORI, CONSIGLIO, GUIDO DUSSIN, FORCOLIN, GIDONI, GOISIS, SIMONETTI, TORAZZI, VOLPI

Agevolazioni in favore della ricerca e dello sviluppo delle imprese tessili, della pelletteria e della calzatura

Presentata il 6 novembre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Nella proposta di legge atto Camera n. 2624, primi firmatari Reguzzoni e Versace, si sono sostenute le ragioni del settore tessile e sono state esposte le motivazioni che inducono a ritenere necessaria una legge a difesa del made in Italy. Nel corso della discussione presso la competente Commissione parlamentare ragioni di opportunità tecnica, unanimemente condivise da tutte le forze politiche, hanno condotto alla soppressione dell'articolo del citato atto Camera n. 2624 concernente gli incentivi alla ricerca.
      Ma per quanto riguarda le agevolazioni alle aziende tessili che fanno ricerca, si ritiene ancora con forza che le imprese che investono in innovazione devono essere premiate e non ostacolate, come oggi accade per le infinite difficoltà imposte dalla normativa vigente. Pertanto la presente proposta di legge è finalizzata a rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono alle imprese tessili, della pelletteria e della calzatura di svilupparsi e di essere più competitive.
      Alla luce di quanto esposto, ci si augura che la presente proposta di legge possa essere inserita quanto prima nel calendario dei lavori della competente Commissione parlamentare, proprio per inviare un segnale forte al mondo della piccola e media impresa e per restituire così nuove prospettive di crescita al Paese.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Gli stanziamenti nel bilancio dello Stato, previsti dall'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per le finalità di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono incrementati di 100 milioni di euro per l'anno 2009.
      2. Alle imprese dei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero che investono in ricerca e in sviluppo non si applicano le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Alle medesime imprese continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
      3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.


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