Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2845

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2845



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANIELLO FORMISANO

Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di determinazione del reddito imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per i proprietari di una sola unità immobiliare locata, conduttori di un altro immobile adibito ad abitazione principale

Presentata il 21 ottobre 2009


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si rende necessaria per sanare un'evidente discrasia oggi esistente nella categoria dei piccoli proprietari di immobili, cioè dei proprietari di una sola unità immobiliare nel territorio nazionale, che per le più disparate motivazioni non occupano direttamente tale unità immobiliare.
      Infatti la normativa vigente prevede che la persona fisica proprietaria di un immobile adibito ad abitazione principale possa dedurre dal reddito, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche l'intero importo della rendita catastale del cespite.
      Un diverso trattamento è però previsto per il soggetto che, benché proprietario di un solo immobile sul territorio nazionale, non lo occupi direttamente e a sua volta conduca in locazione un appartamento di proprietà di terzi. Quest'ultima è una situazione diffusissima, stante la sempre crescente mobilità delle famiglie italiane, mobilità caratterizzata, anche e soprattutto, dal fattore lavorativo.
      In questo caso il soggetto, oltre che a pagare le dovute pigioni per l'appartamento che occupa a titolo di locazione, è tenuto a indicare tra i redditi l'intero importo delle pigioni ricevute per l'appartamento di proprietà locato, con le normali
 

Pag. 2

riduzioni previste dalla normativa di settore, con conseguente tassazione.
      È evidente che tale situazione determina un ingiustificato danno per chi la vive, anche perché spesso obbligato a spostarsi per esigenze lavorative. Infatti, frequentemente, si verificano casi in cui la pigione pagata per l'appartamento condotto in locazione è pari o addirittura superiore a quella ricavata dall'appartamento concesso in locazione. Soltanto nel caso in cui la pigione incassata sia superiore a quella pagata, trattandosi di fatto produttivo di reddito, è equo prevedere che le somme incassate in più in questa «partita di giro» siano comprese nella determinazione del reddito imponibile.
      Per ovviare a tale situazione sembra quindi giusto procedere alla equiparazione sostanziale delle situazioni descritte.
      È ovvio, in ultimo, precisare che, per evitare speculazioni, l'equiparazione è usufruibile solo nel caso di contratti registrati ai sensi di legge e per appartamenti della medesima categoria catastale.
 

Pag. 3

torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Al fine di sostenere e di incentivare la mobilità dei lavoratori e delle rispettive famiglie sul territorio nazionale, la presente legge promuove l'accesso al mercato della locazione degli immobili da parte dei proprietari di un singolo immobile ad uso abitativo che risultino conduttori di un altro immobile adibito ad abitazione principale.
      2. Ai proprietari di un immobile di cui al comma 1 è riconosciuto un trattamento fiscale analogo, e comunque non peggiorativo, rispetto a quello riconosciuto ai proprietari di un singolo immobile adibito ad abitazione principale.

Art. 2.
(Determinazione dell'imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche).

      1. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo agli oneri deducibili, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «3-ter. Se alla formazione del reddito complessivo concorre il reddito di una sola unità immobiliare, con le relative pertinenze, locata a terzi per uso abitativo, risultando nel contempo in essere un contratto per la conduzione di un altro immobile, ubicato in un comune diverso, adibito ad abitazione principale, si deduce dal reddito complessivo un importo pari all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare di proprietà e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale

 

Pag. 4

destinazione e in proporzione alla quota di possesso di tale unità immobiliare, aumentato della differenza, ove positiva, tra gli importi corrisposti come conduttore e gli importi percepiti come locatario, quali risultanti dai rispettivi contratti registrati.
      «3-quater. Ai fini della deduzione di cui al comma 3-ter, le unità immobiliari in locazione e in conduzione devono appartenere alla medesima categoria di classificazione catastale. In sede di calcolo della deduzione rilevano i soli importi dei canoni di locazione rispettivamente corrisposti e percepiti con riferimento ai medesimi periodi».

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 50 milioni di euro in ragione d'anno per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. A decorrere dal 2012, alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su