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PDL 2790

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2790


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

COLUCCI, CATONE, ANGELI, ANGELUCCI, ARACU, BARANI, BARBA, BARBARO, BARBIERI, BERARDI, BERGAMINI, BERNARDO, BIASOTTI, BONINO, BOSI, BRIGANDÌ, BUCCHINO, CALABRIA, CASSINELLI, CASTIELLO, CERONI, CESARO, CIMADORO, CIRIELLI, COMPAGNON, DE PASQUALE, DI CAGNO ABBRESCIA, DIMA, RENATO FARINA, FERRARI, GREGORIO FONTANA, ANTONINO FOTI, FRANZOSO, FUCCI, GALATI, GOISIS, GRASSI, GRAZIANO, GRIMALDI, HOLZMANN, IAPICCA, JANNONE, LA LOGGIA, LAMORTE, LEHNER, LISI, LORENZIN, MARINELLO, GIULIO MARINI, MAZZOCCHI, MAZZONI, ANGELA NAPOLI, OSVALDO NAPOLI, PAGANO, PAGLIA, PALMIERI, PELINO, MARIO PEPE (PD), PIANETTA, PORCU, RAZZI, LUCIANO ROSSI, ROSSO, SAMMARCO, SILIQUINI, SOGLIA, SPECIALE, STAGNO D'ALCONTRES, STEFANI, TASSONE, NUNZIO FRANCESCO TESTA, TOCCAFONDI, TORRISI, TRAVERSA, VELLA, VENTUCCI, VOLONTÈ, ZACCHERA

Disposizioni in materia di riconoscibilità e di tutela dei prodotti realizzati in Italia. Istituzione del marchio «Marchio Italia» e del «Registro di produzione» dei prodotti immessi sul mercato nazionale

Presentata il 12 ottobre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende porre l'accento sulla necessità, sempre più sentita a fronte dei fenomeni di globalizzazione e di apertura dei mercati internazionali, di definire validi strumenti di tutela di quei prodotti frutto della creatività, dell'ingegno e del lavoro italiani. La certezza della provenienza del prodotto diviene, quindi, garanzia essenziale tanto per il fruitore,
 

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cliente o consumatore, quanto per i produttori italiani impegnati da sempre nel concorrere sulla qualità.
      In Italia la realizzazione di prodotti finali da immettere sul mercato comune europeo riflette standard di alta qualità oltre che per le materie prime utilizzate anche per il pregio della lavorazione; quest'ultima, se interamente svolta sul territorio nazionale, presenta costi maggiori rispetto alle produzioni che, dislocando in altri territori - europei ed extraeuropei - alcune fasi di lavorazione, possono, invece, beneficiare di un costo del lavoro molto più basso. Altro aspetto, non secondario, è la necessità di chiarezza e di rispetto nei confronti del consumatore che deve, in modo imprescindibile, poter valutare al momento dell'acquisto le caratteristiche, la qualità e la provenienza del prodotto, unitamente al suo prezzo. Al riguardo la giurisprudenza di merito e, recentemente, la stessa Corte di cassazione (sentenza n. 2648 del 2006) si è pronunciata in merito ai concetti di «origine o provenienza», da intendere non soltanto come «luogo geografico di produzione bensì [più specificatamente] al soggetto cui deve farsi risalire la responsabilità giuridica e produttiva del bene».
      Indispensabile, dunque, è l'introduzione di una normativa ad hoc, volta ad arginare il dirompente fenomeno della contraffazione che minaccia l'economia interna attraverso l'impiego di strumenti di contrasto preventivo e la previsione di un efficace sistema sanzionatorio.
      La contraffazione costituisce, indubbiamente, un danno per le imprese e per l'erario: parimenti essa danneggia il consumatore minando la sua salute, nonché la sicurezza e l'ordine pubblici a causa dei rischi a cui espone beni pubblici quali l'ambiente. Essa, inoltre, rappresenta una fiorente attività in mano alla criminalità organizzata che, non di meno, si avvale frequentemente dello sfruttamento dei soggetti deboli.
      La proposta di legge in esame, recante «Disposizioni in materia di riconoscibilità e di tutela dei prodotti realizzati in Italia. Istituzione del marchio "Marchio Italia" e del "Registro di produzione" dei prodotti immessi sul mercato nazionale», che consta di dodici articoli, risponde essenzialmente alla necessità di accrescere la competitività, sul mercato nazionale e internazionale, delle produzioni interamente realizzate sul territorio nazionale attraverso lavorazioni altamente specializzate e utilizzando prodotti di qualità, ancorché tutelate da marchi autonomi di prestigio. È comprensibile e altresì giusto che soltanto un prodotto interamente italiano, e non anche quello semplicemente assemblato in Italia, si pregi del «Marchio Italia» quale sinonimo del valore aggiunto che distingue e privilegia la nostra offerta rispetto a quella degli altri Paesi.
      L'esigenza di «identificare» queste produzioni viene soddisfatta attraverso la concessione dell'uso del «Marchio Italia» alle imprese che decidono di avvalersi della tutela facoltativa di cui all'articolo 2. Tale Marchio, che si avvale di speciali e innovativi sistemi di etichettatura (ai sensi del comma 3 del medesimo articolo), contiene un'identità univoca che contraddistingue il prodotto, permettendone il riconoscimento all'interno di un universo di prodotti equivalenti e simili, ma non uguali, e assicurandone, altresì, la rintracciabilità.
      Il sistema è volto, pertanto, a creare notevoli difficoltà per coloro che abbiano intenzione di falsificare i diversi supporti delle etichette, incidendo altresì in misura molto contenuta sul costo per gli utilizzatori finali.
      Al fine di realizzare una più completa tutela per il consumatore, attuando a pieno il suo diritto all'informazione in ordine ai prodotti, è stata ulteriormente prevista, all'articolo 8, l'istituzione del «Registro di produzione», il cui ambito di applicazione riguarda tutte quelle imprese che non presentano i requisiti di idoneità per avvalersi del «Marchio Italia» e, in via residuale, tutte le altre imprese che, pur potendo accedere alla tutela facoltativa del suddetto Marchio, scelgono di non avvalersene. Anche queste ultime sono, dunque, tenute a rendere pubbliche tutte le informazioni concernenti i luoghi in cui si
 

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svolgono le fasi di ideazione, di disegno e di progettazione, nonché le tecniche di lavorazione e di confezionamento del prodotto.
      Con l'ideazione di questo sistema di tutela del consumatore, che consta di un doppio binario o canale di circolazione delle informazioni (il primo adottando il «Marchio Italia» a garanzia delle lavorazioni altamente specializzate, il secondo, residuale, assolvendo, tramite l'iscrizione nel «Registro di produzione», a tutti gli obblighi di trasparenza della produzione) verranno, conseguentemente, circoscritti a meramente residuali gli spazi per l'adozione di eventuali condotte fraudolente volte a ingannare la buona fede dell'utente finale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del marchio «Marchio Italia»).

      1. Al fine di garantire la massima protezione dei consumatori e una piena e veritiera informazione in ordine ai prodotti il cui processo produttivo è realizzato interamente in Italia, è istituito il marchio «Marchio Italia».
      2. La proprietà del «Marchio Italia» spetta allo Stato italiano. Il rilascio della relativa concessione d'uso è di competenza del Ministero dello sviluppo economico.
      3. L'istituzione del «Marchio Italia» è volta all'identificazione dei prodotti finali realizzati interamente sul territorio italiano, intendendosi per tali i prodotti progettati, lavorati e confezionati sul territorio nazionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.
      4. Nel settore agroalimentare si intendono realizzati interamente in Italia esclusivamente i prodotti finiti che utilizzano materie prime alimentari di origine o di provenienza italiana.

Art. 2.
(Tutela del «Marchio Italia»).

      1. La concessione dell'uso del «Marchio Italia» è subordinata al rispetto delle disposizioni degli articoli 3 e 4.
      2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 15, comma 4, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la concessione dell'uso del «Marchio Italia» ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data di deposito della richiesta presentata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della presente legge e può essere rinnovata.
      3. Ai fini della tutela del «Marchio Italia», il Ministro dello sviluppo economico

 

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prevede, con proprio decreto, speciali e innovativi sistemi di etichettatura a garanzia dell'originalità e della qualità dei prodotti recanti il citato Marchio.

Art. 3.
(Concessione dell'uso del «Marchio Italia»).

      1. La richiesta di concessione dell'uso del «Marchio Italia» è presentata dalle imprese interessate alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, unitamente a un protocollo di adesione contenente la seguente documentazione:

          a) l'autocertificazione circa il rispetto delle norme vigenti in materia di tutela del lavoro, fiscale e contributiva, nonché in ordine all'esclusione dell'impiego di minori e al pieno rispetto della normativa vigente per la salvaguardia dell'ambiente;

          b) l'attestazione che tutte le fasi di realizzazione del prodotto si sono svolte interamente sul territorio nazionale;

          c) gli esiti delle analisi chimiche e meccaniche effettuate sul prodotto e necessarie ad accertare la salubrità dei materiali utilizzati e le qualità meccaniche relative alla resistenza e alla durata del prodotto stesso.

      2. Previa verifica della sussistenza dei requisiti prescritti ai sensi del comma 1, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto la richiesta di cui al medesimo comma 1 esprime parere favorevole o contrario e lo trasmette, con la domanda, al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico, sulla base dell'istruttoria condotta e del parere espresso dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, decide in merito al rilascio della concessione dell'uso del «Marchio Italia».
      3. Le imprese che hanno ottenuto la concessione dell'uso del «Marchio Italia» hanno diritto a essere iscritte in un apposito elenco istituito presso il Ministero

 

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dello sviluppo economico e messo a disposizione di chiunque vi abbia interesse mediante pubblicazione nel sito internet del medesimo Ministero.

Art. 4.
(Controlli).

      1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di accertare la veridicità della documentazione di cui all'articolo 3, comma 1, e di verificare la permanenza dei requisiti prescritti dal medesimo comma 1, esercitano gli opportuni controlli avvalendosi a tale fine della collaborazione con istituti di certificazione pubblici e privati a ciò autorizzati con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
      2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura acquisiscono da qualsiasi fonte le notizie necessarie effettuando altresì controlli periodici e a campione sulle imprese iscritte nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 3, dandone tempestiva comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

Art. 5.
(Revoca della concessione dell'uso del «Marchio Italia»).

      1. La revoca della concessione dell'uso del «Marchio Italia», disposta con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, è prevista nel caso in cui i controlli e gli accertamenti di cui all'articolo 4 facciano emergere a carico dell'impresa interessata violazioni nell'utilizzo del medesimo Marchio. Ove sussistano elementi inequivocabili in ordine alla fondatezza della violazione delle condizioni di utilizzo del Marchio, il Ministero dello sviluppo economico può inibirne l'uso in via cautelare.
      2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, per violazione si intende qualsiasi uso del «Marchio Italia» non conforme a

 

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quanto disposto dalla presente legge e, in particolare, in assenza dei requisiti prescritti dall'articolo 3, comma 1.
      3. La revoca del «Marchio Italia» è resa pubblica mediante cancellazione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, dell'impresa responsabile della violazione dall'elenco di cui all'articolo 3, comma 3.

Art. 6.
(Obblighi del concessionario dell'uso del «Marchio Italia»).

      1. Le imprese che hanno ottenuto la concessione dell'uso del «Marchio Italia» hanno l'obbligo di dichiarare ogni anno il permanere dei requisiti prescritti dall'articolo 3, comma 1, tramite autocertificazione da depositare presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.
      2. La mancata presentazione dell'autocertificazione di cui al comma 1 del presente articolo è considerata equivalente alla perdita dei requisiti prescritti dall'articolo 3, comma 1, con conseguente revoca della concessione dell'uso del «Marchio Italia».

Art. 7.
(Sanzioni).

      1. In caso di revoca della concessione disposta ai sensi dell'articolo 5, le imprese non possono richiedere la concessione dell'uso del «Marchio Italia» sullo stesso prodotto oggetto del provvedimento di revoca prima che siano decorsi cinque anni.
      2. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Consiglio nazionale anticontraffazione, istituito ai sensi dell'articolo 19, commi 10 e seguenti, della legge 23 luglio 2009, n. 99, qualora abbia fondato sospetto dell'esistenza di casi di contraffazione e di uso abusivo del «Marchio Italia», ne informa l'autorità giudiziaria per le iniziative di sua competenza. Si applicano altresì, in quanto compatibili,

 

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le disposizioni degli articoli 124, 144, 144-bis e 146 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni.
      3. L'uso abusivo del «Marchio Italia» è punito ai sensi del libro secondo, titolo VII, capo II, del codice penale e del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
      4. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, nel settore agroalimentare l'uso abusivo del «Marchio Italia» costituisce altresì reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari ai sensi dell'articolo 517-quater del codice penale.

Art. 8.
(Istituzione del «Registro di produzione»).

      1. Al fine di garantire la completa trasparenza dei processi produttivi adottati dalle imprese che immettono sul mercato nazionale prodotti finiti e che non si avvalgono della tutela facoltativa e dei meccanismi di garanzia del «Marchio Italia», è istituito, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, il «Registro di produzione».
      2. Il «Registro di produzione» reca l'indicazione dei luoghi in cui si svolgono le fasi di ideazione, di disegno e di progettazione, nonché le tecniche di lavorazione e di confezionamento del prodotto e, con esclusivo riferimento al settore agroalimentare, l'indicazione dell'origine o della provenienza delle materie prime alimentari.

Art. 9.
(Sistema di etichettatura per prodotti finali realizzati in Paesi extracomunitari).

      1. Con decreto adottato d'intesa con l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE), il Ministro dello sviluppo

 

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economico stabilisce le procedure per il rilascio e le caratteristiche del sistema di etichettatura dei prodotti finali introdotti e messi in commercio sul mercato nazionale e realizzati in Paesi non appartenenti all'Unione europea al fine di garantire, anche rispetto a tali prodotti, un'informazione completa per il consumatore finale. Il sistema di etichettatura deve comunque evidenziare il Paese di origine del prodotto finito, nonché dei prodotti intermedi, indicando, la regione o la località specifica, qualora una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.
      2. L'etichettatura dei prodotti finiti e intermedi di cui al comma 1 deve fornire altresì informazioni specifiche sulla conformità alle norme internazionali vigenti in materia di lavoro e di tutela dell'ambiente, sulla certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti e sull'esclusione dell'impiego di minori nella produzione, nonché sul rispetto della normativa europea e degli accordi internazionali in materia di origine commerciale, di igiene e di sicurezza dei prodotti sottoscritti dall'Italia.

Art. 10.
(Programmi annuali di promozione del «Marchio Italia» e di informazione pubblica).

      1. Il Ministero dello sviluppo economico, sentite l'UNIONCAMERE e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese di produzione, predispone programmi annuali di promozione del «Marchio Italia» sul mercato nazionale e di informazione pubblica ai fini della tutela del consumatore.
      2. All'attuazione dei programmi di cui al comma 1 del presente articolo si provvede mediante le risorse rese disponibili dal fondo per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del made in Italy, istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e

 

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successive modificazioni che, a tale scopo, è incrementato mediante il versamento delle quote aziendali, calcolate in ragione del fatturato annuo, da parte delle imprese che ottengono la concessione dell'uso del «Marchio Italia». Il diritto all'uso del «Marchio Italia» è subordinato al regolare versamento della quota aziendale.

Art. 11.
(Registrazione del «Marchio Italia»).

      1. Il Ministro dello sviluppo economico provvede alla registrazione del «Marchio Italia» presso l'Ufficio di armonizzazione istituito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, ai fini della tutela internazionale del Marchio in Paesi terzi, ai sensi del medesimo regolamento (CE) n. 207/2009 e degli articoli da 2 a 4 del protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989, reso esecutivo ai sensi della legge 12 marzo 1996, n. 169.
      2. Contro le decisioni dell'Ufficio di cui al comma 1 può essere proposto ricorso ai sensi del titolo VII del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009.

Art. 12.
(Ambito di applicazione).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, ai marchi aziendali e collettivi e alle denominazioni, indicazioni ed etichettature previsti dalla vigente legislazione nazionale e regionale, destinati all'informazione del consumatore e alla riconoscibilità dell'origine o della qualità dei prodotti.
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