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PDL 2706

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2706



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

TORRISI, GERMANÀ

Disposizioni in materia di firma delle persone affette da cecità

Presentata il 22 settembre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la legge 3 febbraio 1975, n. 18, si è voluta dare una prima regolamentazione alla validità della firma delle persone affette da cecità. Ma, ad oltre trent'anni di distanza, si sono evidenziati i molti limiti di tale legge.
      Tuttavia, oggi, alla luce dell'esperienza e dell'evoluzione sociale, civile e tecnologica, si impone la necessità di rivedere la normativa vigente.
      Si rende opportuno sostituire integralmente la normativa predetta con una nuova legge più organica e di facili interpretazione e applicazione.
      Con l'articolo 1, comma 1, della presente proposta di legge viene confermato il contenuto dell'articolo 1 della normativa del 1975, che sostanzialmente riconosce la piena capacità di agire ai cittadini affetti da cecità congenita o acquisita.
      Viene, però, cancellata l'espressione «a norma degli articoli 414, 415 e 416 del codice civile» riferita alla dichiarazione di mobilità e di interdizione e sono introdotte le parole «per altra causa», perché si ritiene che non ci sia necessità di una specifica disposizione di legge per inabilitare o interdire una persona incapace affetta o meno da cecità. Sarà il giudice a stabilire, esaminata la persona affetta da cecità ritenuta incapace, se debba o meno essere inabilitata o interdetta come qualunque altra persona.
      L'articolo 2 prevede specificatamente la validità della firma della persona affetta da cecità sugli atti privati e su quelli pubblici.
      La legge vigente non specifica, infatti, che la firma della persona affetta da cecità sia valida anche, ad esempio, su un atto di
 

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un notaio, tanto che la persona si vede costretta spesso a farsi assistere da due testimoni: ciò appare del tutto ingiustificato tenuto conto che si tratta di un atto pubblico redatto da un notaio o da altro pubblico ufficiale, in cui vi è l'assoluta garanzia offerta dal soggetto erogante. Per maggiore tutela della persona affetta da cecità nella norma viene specificato che il notaio, o altro pubblico ufficiale, non può richiedere né tantomeno pretendere la presenza di testimoni.
      All'articolo 3 è confermata la norma che prevede la possibilità per la persona affetta da cecità di farsi assistere alla firma o alla redazione dell'atto da una persona di sua fiducia.
      Essendoci un rapporto fiduciario tra la persona affetta da cecità e l'assistente, che non coinvolge in alcun modo l'altro contraente, non si vede l'utilità di confermare la norma che prevede anche la firma dell'assistente in quanto la persona affetta da cecità, ai sensi degli articoli 1 e 2, è pienamente capace e la sua firma è pienamente valida.
      All'articolo 5 è previsto che alla persona affetta da cecità che non è in grado di apporre la propria firma si applicano le disposizioni stabilite per gli analfabeti vedenti, non essendoci nessun motivo per discriminare i minorati visivi, i quali hanno comunque diritto di farsi assistere ai sensi dell'articolo 2.
      Conseguentemente, è abrogato il terzo comma dell'articolo 415 del codice civile.
      Appare inutile il richiamo dell'articolo 604, ultimo comma, del codice civile relativo al testamento segreto, (effettuato dal vigente articolo 2 della legge n. 18 del 1975) in quanto se la persona affetta da cecità non sa leggere e scrivere è evidentemente equiparata a un vedente analfabeta.
      Va tenuto conto a tale riguardo che oggi la persona affetta da cecità scrivono autonomamente con il computer potendo controllare quanto scritto, sia con la sintesi vocale che con le barre braille applicate al computer medesimo, sia leggendo i testi con i vari tipi di scanner con sintesi vocali e con barra braille.
      La nuova normativa, intende, pertanto, riconoscere alle persone affette da cecità la pienezza dei loro diritti civili.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La persona affetta da cecità congenita o contratta successivamente per qualsiasi causa è, a tutti gli effetti giuridici, pienamente capace di agire, purché non sia inabilitata o interdetta per altre cause.

Art. 2.

      1. La firma apposta su qualsiasi atto pubblico o privato da una persona affetta da cecità, senza alcuna assistenza o in assenza di testimoni, la cui presenza non può essere richiesta dal notaio o da un altro pubblico ufficiale, è vincolante ai fini delle obbligazioni e delle connesse responsabilità.

Art. 3.

      1. Per espressa richiesta della persona affetta da cecità è ammesso ad assistere la medesima, nel compimento o nella redazione degli atti di cui all'articolo 2, nei limiti indicati dalla persona stessa, un soggetto di fiducia non menzionato nell'atto.

Art. 4.

      1. Alla persona affetta da cecità che non sia in grado di apporre la propria firma si applicano le disposizioni vigenti in materia di soggetti vedenti, analfabeti o impossibilitati a sottoscrivere.

Art. 5.

      1. La legge 3 febbraio 1975, n. 18, è abrogata.
      2. Il terzo comma dell'articolo 415 del codice civile è abrogato.


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