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PDL N. 2573

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2573



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MILANATO, GAVA, GOLFO, LAZZARI, RAISI

Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle prestazioni dell'attività di acconciatore

Presentata il 1o luglio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Il Consiglio dell'Unione europea, con l'adozione della direttiva 2009/47/CE, del 5 maggio 2009, nel rispondere in senso positivo alle richieste espressamente presentate nel corso degli anni da parte degli Stati membri, ha modificato la precedente direttiva 2006/112/CE dello stesso Consiglio del 28 novembre 2006, autorizzando gli Stati medesimi ad applicare in via definitiva aliquote sull'imposta sul valore aggiunto (IVA) ridotte ai servizi ad alta intensità di lavoro, già oggetto delle disposizioni temporanee applicabili fino al termine del 2010.
      La decisione riguarda alcune attività di prestazione di opere e di servizi (come quelle di riparazione e di ristrutturazione di abitazioni private, di pulitura vetri, di pulizie presso i privati, di riparazione di biciclette, di calzature, di articoli in pelle, di indumenti e di biancheria per la casa) e, specificatamente, attiene alle attività di parrucchiere inserite al punto 21) dell'allegato
 

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III della citata direttiva 2006/112/CE.
      Tale provvedimento è stato supportato da una serie di considerazioni, emerse dall'intensa fase istruttoria e largamente condivisibili, che sono determinanti ai fini dell'approvazione della presente proposta di legge:

          1) in primo luogo, i servizi oggetto della direttiva sono per loro natura non soltanto ad alto coefficiente di manodopera, ma vengono anche resi in gran parte direttamente al consumatore finale, perlopiù locale, ed è improbabile che l'applicazione di aliquote IVA ridotte da parte degli Stati membri a questi servizi possa distorcere la concorrenza nel mercato interno;

          2) le aliquote IVA ridotte sono più efficaci laddove i prodotti o i servizi vengono forniti direttamente a consumatori privati;

          3) se il servizio è ad alto coefficiente di manodopera, il relativo ribasso delle aliquote IVA è in grado di indurre un aumento della domanda e, quindi, una corrispondente risposta in termini di maggiori livelli di produzione e di impiego nei settori interessati;

          4) la riduzione delle aliquote IVA può ragionevolmente comportare un aumento della produttività complessiva e del prodotto interno lordo in uno Stato membro se riesce a indurre gli operatori a spostare il tempo utilizzato nelle attività «fai-da-te» convogliandolo in attività lavorative regolari e quindi all'interno dell'economia formale.

      Tali considerazioni sono quanto mai opportune soprattutto se riferite a un settore della nostra economia ad alta intensità di manodopera, e quindi con costi molto elevati a carico delle imprese, relativi alla componente lavoro, qual è quello dei parrucchieri, che ha visto nell'attuale momento congiunturale sfavorevole il proliferare dei «fai-da-te» e delle prestazioni irregolari a basso costo.
      I servizi forniti in ambito locale sono infatti particolarmente soggetti a scelte di questo tipo da parte del cliente, che tende a realizzare in casa il servizio stesso o ad acquistarlo dall'economia sommersa.
      È dunque valido il ragionamento che suggerisce il ribasso delle aliquote IVA su questa tipologia di servizi alla persona, poiché tendenzialmente lo spostamento dalla fascia delle prestazioni irregolari o sommerse alle attività formali può comportare una produttività complessiva significativamente più alta ed un conseguente innalzamento della base imponibile.

      Non si può ignorare, inoltre, il fenomeno tipico dei servizi legati strettamente ai consumi delle famiglie, che vedono - in modo particolare nei momenti di crisi economica - una marcata concorrenza sleale da parte di operatori che svolgono l'attività in casa propria o presso il domicilio del cliente a tariffe inferiori, a tutto discapito dell'igiene e della qualità del servizio e generando evasione fiscale e conseguenze fortemente negative rispetto al mercato dell'occupazione.
      L'attuazione di quanto previsto dalla citata direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva 2009/47/CE, con la quale è stata introdotta la possibilità, nei Paesi membri dell'Unione europea, di ridurre l'IVA per le attività di parrucchiere, innescherebbe di fatto un meccanismo virtuoso che - passando attraverso la diminuzione dei costi a carico del cliente - comporterebbe un aumento della domanda e dunque una maggiore assiduità di frequenza dei saloni di acconciatura.
      Questi effetti sono stati ampiamente riscontrati nelle aree che hanno già sperimentato la riduzione dell'aliquota IVA sui servizi di acconciatura - in particolare in Olanda, Paese che ha ridotto dal 19 per cento al 6 per cento l'aliquota IVA - comportando un'analisi approfondita dalla quale emergono in modo inequivocabile la creazione di ulteriori posti di lavoro, l'aumento della partecipazione delle donne nell'attività e i positivi riscontri nella lotta contro l'economia sommersa.
      Appare evidente come questi elementi corrispondano perfettamente alle finalità che ciascun Paese deve prendere a riferimento in materia di politica fiscale.

 

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      Con la presente proposta di legge, pertanto, si intende contribuire al perseguimento degli obiettivi sopra descritti e al sostegno economico e occupazionale del settore dei parrucchieri attraverso l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta alle prestazioni stabilite dalla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante la disciplina dell'attività di acconciatore, la nuova figura unica che ha formalmente sostituito le precedenti figure del parrucchiere e del barbiere e rispetto alla quale è stata introdotta nell'ordinamento una definizione legislativa organica delle corrispondenti attività di servizio.
      In tale ottica si propone l'inserimento di una voce specifica nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, prevedendo un coerente riferimento all'attività professionale di acconciatore in conformità alla legislazione vigente in materia.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di aliquote ridotte dell'IVA).

      1. Dopo il numero 120) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «120-bis) prestazione dell'attività professionale di acconciatore ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174;».

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo modificata dall'articolo 1 della presente legge, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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