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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 873 |
1. Premessa. - È parso opportuno, in via preliminare, intervenire sul lessico, per rendere più appropriato l'uso di alcune locuzioni.
Non si parla più di «tribunale in composizione monocratica» e di «tribunale in composizione collegiale», bensì di «giudice monocratico del tribunale ordinario» e di «giudice collegiale del tribunale ordinario», essendo stato ritenuto non adeguato l'uso del termine «tribunale» (il cui etimo necessariamente e inevitabilmente fa
Si è scelto, poi, di riservare il termine «perito» per designare sia l'esperto designato dal giudice sia l'esperto indicato dalle parti, oggi definito «consulente».
Nella fase dell'esecuzione interviene il «giudice di sorveglianza» e non il «magistrato di sorveglianza», per rimarcare la natura giurisdizionale degli interventi, mentre al «tribunale della esecuzione» e non al «tribunale di sorveglianza» è devoluta la competenza funzionale a pronunciarsi sui reclami avverso i provvedimento del giudice monocratico.
La formula «procedimento connesso» è stata specificata, a seconda del caso, in «processo per imputazioni connesse» e in «procedimento per indagini collegate».
L'attuale «udienza preliminare» è stata definita «udienza di comparizione», per sottolineare che il primo contatto dell'interessato con il giudice può avere obiettivi diversificati. Si è ritenuto che «preliminare» sia, invece, l'udienza che precede l'istruzione in dibattimento.
Qui, di seguito e nello specifico, le scelte che la Commissione ha ritenuto essere le più significative, richiamate in relazione a ciascuno dei libri del codice di procedura penale vigente.
2. Libro primo. Soggetti. - Quanto ai soggetti del procedimento penale, si è intervenuto su:
2.1. il giudice. - È stato rivisitato l'istituto della competenza, tra l'altro, per:
1) eliminare quella singolare distinzione di «attribuzioni» tra composizioni diverse dello «stesso» giudice (il «tribunale monocratico e collegiale») e ripristinare la distinzione tra giudice monocratico e giudice collegiale del tribunale ordinario, con la devoluzione al primo della competenza dell'ex pretore e con il recupero del valore della collegialità;
2) ridurre la competenza del giudice di pace, per escludere da essa fattispecie implicanti maggiori complessità;
3) ridurre la competenza per connessione alle sole ipotesi di pluralità di imputati per lo stesso fatto e di concorso formale di reati o di reato continuato, per rendere più agevolmente gestibile il processo ed evitare il pericolo del maxi-processo;
4) introdurre la categoria della competenza funzionale;
5) cogliere la rilevanza costituzionale del criterio del locus commissi delicti, per eliminare criteri discrezionali di attribuzione della competenza per territorio;
6) prevedere una competenza a rotazione tra le maggiori corti di appello per i procedimenti riguardanti i magistrati, per fatti inerenti all'esercizio della funzione, allo scopo di evitare il sospetto di «giurisdizione domestica», mantenendo fermo il criterio della competenza alla corte contigua solo per processi che vedono il magistrato altrimenti interessato;
7) contenere i tempi di eccepibilità dell'incompetenza, prevedendo che essa sia denunciata dalle parti tempestivamente, non appena emerge la violazione delle regole attributive della competenza per funzione, materia, territorio o connessione, e, comunque, non oltre la conclusione della fase o del grado in cui viene rilevata, soprattutto allo scopo di evitare che dell'incompetenza per connessione, di cui potrebbe essere - di fatto - a conoscenza il solo imputato (e non anche il magistrato del pubblico ministero), possa essere - strumentalmente - taciuta l'esistenza per rinviarne la eccepibilità al momento ultimo, con palese violazione dei princìpi di economia ed efficienza del sistema processuale.
Le scelte da ultimo operate investono, per l'effetto, anche il settore di disciplina:
7a) delle misure cautelari: il mancato rispetto dei criteri attributivi della competenza rende inefficaci le misure cautelari disposte dal giudice che, in base ad atti acquisiti successivamente all'emissione dell'ordinanza, si dichiari o sia dichiarato incompetente;
7b) della competenza rispetto ai procedimenti nei quali un magistrato assume la qualità di indagato, di imputato o di persona offesa o danneggiata: l'ufficio del pubblico ministero si deve astenere da qualsiasi iniziativa, compresa l'iscrizione della notizia di reato nel registro, e rimettere ogni valutazione all'ufficio del pubblico ministero presso il diverso giudice competente per territorio. Omologa astensione è stata prevista «in favore» dei difensori, per i quali opera analogo spostamento della competenza, allo scopo di allontanare ogni possibile sospetto di «strumentalità» di iscrizioni nel registro delle notizie di reato.
Si è, ancora, intervenuti per:
8) rivisitare, per un aggiornamento e una maggiore razionalità, anche dal punto di vista del riconoscimento di diritti agli interessati, le norme in tema di incompatibilità, astensione e ricusazione del giudice, prevedendo che in presenza della dichiarazione di ricusazione il giudice sospenda il processo, salvo il compimento degli atti dichiarati urgenti, e che la sospensione si estenda ai termini di prescrizione del reato e di custodia cautelare, ma che, decorso il termine riservato al giudice per decidere sulla dichiarazione di ricusazione, se non intervenga la decisione, riprendano a decorrere i termini di prescrizione e di durata della custodia cautelare;
9) prevedere, in tema di rimessione - argomento, questo, di recente, fin troppo discusso - che la decisione di accoglimento della richiesta di rimessione comporti la caducazione degli effetti della sospensione precedentemente disposta, sia con riferimento alla custodia cautelare, sia con riguardo alla prescrizione del reato e che il riconoscimento della fondatezza della richiesta di rimessione non possa consentire il consolidarsi di effetti pregiudizievoli in capo all'imputato, con la conseguenza che nel decorso dei termini, sia prescrizionali che cautelari, si recuperino i periodi di sospensione;
10) «aggiornare» gli istituti posti a salvaguardia della imparzialità del giudice, anche al fine di ricomprendere, tra le cause di incompatibilità, le «situazioni di fatto» corrispondenti agli status espressamente richiamati. Il diritto della parte alla «verifica» di imparzialità del giudice è stato assicurato in maniera più adeguata, scongiurando iniziative meramente dilatorie, ma, nel contempo, eliminando pregiudizi derivanti dal corretto uso degli strumenti processuali di verifica. Nella nozione di «capacità del giudice» sono stati inseriti, poi, tutti quei requisiti che assicurano il rispetto del principio di naturalità.
2.2. Pubblico ministero. - Sono state riordinate, dal punto di vista sistematico, le disposizioni relative alla funzione di pubblico ministero, sia dal punto di vista dei rapporti tra uffici diversi, sia dal punto di vista delle finalità delle iniziative.
2.3. Polizia giudiziaria. - Quanto alla polizia giudiziaria, si è ritenuto di proporre l'abolizione delle «sezioni» e di concentrare le attività investigative in capo ai «servizi», per una più razionale utilizzazione del personale e una maggiore responsabilizzazione degli addetti alla funzione, chiamati a risponderne al procuratore della Repubblica e al procuratore generale presso la corte di appello.
2.4. Indagato e imputato. - Sono state riviste le disposizioni sulle dichiarazioni indizianti, al fine di evitare possibili aggiramenti della garanzia di non autoincriminazione.
Sono state rettificate le regole generali per l'interrogatorio, in sintonia con la nuova figura del «dichiarante», il quale, una volta che abbia scelto di rendere dichiarazioni erga alios, non può più sottrarsi alle domande.
Nel fissare il principio dell'assoluta inutilizzabilità delle dichiarazioni indizianti rese da colui che non ha ancora assunto la qualità di indagato o di imputato, la proposta di modifica ha comportato la previsione di inutilizzabilità nel caso di dichiarazioni rese in epoca antecedente all'iscrizione dell'indagato nel registro delle notizie di reato, nonché l'estensione dell'inutilizzabilità anche al caso di tardiva iscrizione nel registro, qualificando come «tempestiva» l'iscrizione effettuata non oltre le quarantotto ore dalla ricezione della notizia di reato.
È stata potenziata la presenza dell'interprete per assicurare il diritto all'informazione dell'indagato e dell'imputato.
L'imputato giudicato in contumacia è restituito in termini non già quando prova di non avere avuto conoscenza del procedimento, ma quando dagli atti risulta che questa conoscenza non v'è stata.
Stante la distinzione tra «testimone» e «dichiarante» (distinzione, come accennato, fondata sulla sussistenza o meno di interesse nel soggetto chiamato a rendere le proprie dichiarazioni, con l'unica significativa eccezione della persona offesa), è emersa l'esigenza di specificare che ha la capacità di testimoniare ogni persona che non abbia interesse nel procedimento, fatta salva la persona offesa dal reato.
La sospensione del procedimento per incapacità dell'indagato o dell'imputato a parteciparvi è stata strutturata in modo da evitare inutili e dispendiosi rinvii (l'attuale disciplina prevede accertamenti periodici gravosi) e, pertanto, l'incarico al perito è conferito pure al fine di stabilire la presumibile durata dell'impedimento e la sospensione è disposta per il tempo ritenuto necessario sulla base delle indicazioni fornite dal perito.
2.5. Persona offesa e persona danneggiata dal reato. - Risponde all'esigenza di snellimento del processo l'identificazione della persona danneggiata con la persona offesa dal reato, ai fini della possibile costituzione di parte civile.
2.6. Difensore. - Le norme sul difensore sono state ritoccate per rendere più effettive le garanzie e scongiurare strategie dilatorie.
3. Libro secondo. Atti. - In tema di atti, la Commissione si è occupata essenzialmente della verbalizzazione, delle notificazioni, delle nullità, della dissentig opinion.
3.1. Il verbale. Deve essere, di regola, redatto in forma compiuta, quando l'attività che si svolge richiede una puntuale trascrizione. Le parti devono concordare sulla scelta della verbalizzazione in forma riassuntiva.
3.2 Le notificazioni. Sono state notevolmente semplificate, mediante il ricorso anche a sistemi di comunicazione telematica, ma sono state strutturate, in aderenza alla giurisprudenza degli organi di giustizia europea, in modo da assicurare che l'interessato abbia conoscenza dell'atto introduttivo
3.3. Le nullità. - La delicatezza del tema ha indotto la Commissione ad ipotizzare una sola nullità insanabile, rilevabile ed eccepibile in ogni stato e grado del processo, conseguente alla mancata citazione a giudizio dell'imputato, mentre per tutte le altre nullità - caduta la distinzione tra assolute e relative - sono stati introdotti sbarramenti, tesi ad impedire la gestione strumentale del vizio dell'atto.
3.4. L'opinione del dissenziente. - L'istituto, introdotto, come è noto, a seguito dell'approvazione della legge sulla responsabilità dei magistrati, a tutela della posizione del singolo giudice nell'ambito della decisione collegiale, può avere, ad avviso della Commissione, una funzione di trasparenza della formazione del convincimento giudiziale.
La dissentig opinion del giudice, finora, per altro, manifestata in casi del tutto sporadici, deve essere resa pubblica.
3.5. Altri accorgimenti. - Ci si è occupati, altresì, dell'udienza in camera di consiglio, che è stata sgravata dagli eccessivi formalismi, della declaratoria delle cause di non punibilità e della procedura per la correzione dell'errore materiale, sensibilmente ampliata, per evitare superflue impugnazioni.
4. Libro terzo. Prove. Libro settimo. Giudizio. - La relazione congiunta sulle proposte di modifiche al libro terzo e al libro settimo è suggerita dal «vincolo tra prove e giudizio» (in dibattimento), proprio del modello processuale accusatorio prescelto già dal riformatore del 1988 e riaffermato da questa Commissione.
La Commissione ha inteso ribadire la originaria opzione accusatoria e anche coglierne le implicazioni sul piano sistematico.
4.1. In un processo adversary le prove costituiscono gli strumenti dell'attività argomentativa delle parti, che le rappresentano e le formano originariamente in contraddittorio davanti al giudice, di regola nel contesto spaziale e temporale del dibattimento. Sono, poi, una volta espresse nel risultato probatorio, gli strumenti della decisione che quello stesso giudice deve adottare.
Emblematica del vincolo è la nuova previsione, tra le disposizioni generali sulle prove, secondo cui «I mezzi di prova si assumono in dibattimento» e, di seguito, con alcune significative modifiche, le eccezioni, costituite dall'assunzione anticipata mediante «incidente probatorio». Chiara risulta la simmetria (e l'integrazione) tra queste previsioni e quella per la quale, ai fini della deliberazione, il giudice può utilizzare soltanto le prove «legittimamente acquisite nel dibattimento».
4.2. Dal punto di vista sistematico risulta di particolare rilievo, con riguardo al libro terzo, l'eliminazione del titolo III, avente per oggetto i cosiddetti «mezzi di ricerca della prova», un genus che si è ritenuto di sopprimere, essendosi rilevato che, in realtà, si tratta di misure (di solito adottate nell'ambito delle attività di indagine) funzionali ad assicurare dati di rilievo probatorio e, quindi, appropriatamente ascrivibili al novero delle «cautele», tanto più in quanto finiscono, poi, per incidere direttamente, sacrificandoli in diversa misura, su diritti fondamentali (libertà personale, domiciliare, di corrispondenza e comunicazione, proprietà e disponibilità di beni), così da postulare garanzie della stessa qualità di quelle previste per le misure cautelari.
Ed è in quest'ultimo ambito, quindi, cioè nel libro quarto, che è stata trasferita la disciplina, con la corrispondente configurazione - accanto alle tradizionali misure cautelari personali e reali - della nuova categoria delle «misure cautelari per la prova». Il libro terzo resta, quindi, composto di due soli titoli, dei quali, il primo, è dedicato alle disposizioni generali, il secondo ai diversi «mezzi di prova».
4.3. Tra le disposizioni generali spiccano, per interesse, le novità introdotte in tema di «valutazione della prova».
La rubrica «Limiti alla libera valutazione della prova» (che sostituisce l'attuale e apparentemente «neutra» «Valutazione della prova») tende a sottolineare, nel momento stesso in cui sono individuati dei «limiti», il principio della libertà del giudice in materia, già del resto palesato dalla previsione che il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, la cui formula è stata trasferita - sempre per ragioni parse sistematicamente più appropriate - nella disposizione che individua le prove utilizzabili per la decisione, altro stretto vincolo tra norme sulle prove e norme sul giudizio.
Circa il contenuto delle previsioni sui limiti alla libera valutazione della prova, è da notare che, quale primo «limite», è individuato quello emergente dall'articolo 111, quarto comma, secondo periodo, della Costituzione e, subito dopo, è stabilito che le «dichiarazioni di chi ha interesse nel procedimento» non possono costituire fondamento esclusivo di un'affermazione di colpevolezza, mentre è sottolineata la limitata valenza probatoria contra reum delle dichiarazioni dei coimputati (anche di imputazioni connesse o di fatti collegati sul piano probatorio, oggetto, rispettivamente, di processo o di procedimento separato), inidonee da sole a fondare un'affermazione di responsabilità, ma da valutare «unitamente ad elementi di prova documentale, testimoniale o reale». Nulla è mutato, invece, circa i limiti di libera valutazione degli indizi.
4.4. Nella disciplina dei singoli «mezzi di prova», la riforma tocca, in particolare, la testimonianza, l'esame delle parti, la perizia, la prova documentale, la ricognizione, l'esperimento giudiziale.
4.4.1. In tema di «testimonianza», si è specificato che i «fatti» su cui il testimone è esaminato sono solo quelli «dei quali ha diretta e personale conoscenza». Il che già significa che egli non può essere interrogato sul «sentito dire». Peraltro, ove, comunque, egli finisca per riferirsi, nel corso della testimonianza, a fatti conosciuti attraverso altre persone, viene introdotta una vera è propria «regola di esclusione», in forza della quale, per tale parte, la testimonianza stessa è intrinsecamente inutilizzabile. Tuttavia, questa testimonianza de relato può essere utilizzata per le contestazioni, se il teste di riferimento è fatto comparire ed è esaminato: si instaura, in questo modo, un'identità di trattamento fra un'eventuale precedente dichiarazione difforme «documentata» (indubbiamente utilizzabile appunto per le contestazioni) e quanto semplicemente riferito da un teste. Ed in effetti è sembrato che le due situazioni siano identiche. La regola così posta, tuttavia, non è applicabile quando il testimone è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, cui è vietato «in radice» deporre sul contenuto di dichiarazioni acquisite o comunque ricevute, dal momento che di tutto ciò dovrebbe esservi verbale (unicamente utilizzabile per le contestazioni).
Secondo tradizione risalente alla common law, sono introdotte eccezioni alla citata regola di esclusione, quando è impossibile ottenere la comparizione del testimone di riferimento a causa di morte, infermità o irreperibilità. Ma la loro valenza probatoria è limitata, dovendo esse venire corroborate da elementi di prova di diversa natura.
Sono mantenute, pur con significative modificazioni, le previsioni secondo le quali anche le parti possono costituire fonte di prova. Per marcare, tuttavia, la distinzione con la testimonianza si è preferito fare ora riferimento alla «dichiarazione» o alle «dichiarazioni» e non più all'«esame».
È stata introdotta una distinzione tra l'imputato e le altre parti: il primo rende dichiarazioni ed è esaminato soltanto a sua richiesta. Le altre parti (responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria) sono esaminate anche se consentono a fronte della richiesta di altra parte. Nulla è previsto per la parte civile, ma in proposito soccorrono le norme sulla
4.4.2. Il mezzo di prova «esame delle parti» è stato denominato «dichiarazione delle parti», sia per evidenziare la natura di dichiarante del coimputato, sia per specificare che l'imputato rende dichiarazioni solo a sua richiesta.
4.4.3. Coerente con la logica del processo di parti è la nuova disciplina della «perizia», che perde in buona misura i suoi connotati di inquisitorietà e ora diviene mezzo di prova, in primo luogo, delle parti e solo residualmente per introduzione d'ufficio da parte del giudice. Le parti non si avvalgono di consulenti tecnici (figura abolita), ma di «periti».
4.4.4. Nell'ambito della «prova documentale», si è ribadito che gli anonimi non possono essere acquisiti o utilizzati, ma possono solo sollecitare investigazioni della polizia giudiziaria, la quale non deve allegarli alla relazione sulla notizia di reato che trasmette all'ufficio del pubblico ministero.
4.4.5. La violazione delle norme sulla «ricognizione» comporta l'inutilizzabilità dell'atto, mentre le modalità di svolgimento dell'«esperimento giudiziale» si determinano, ora, con l'intervento delle parti.
4.5. La disciplina del «dibattimento» è stata radicalmente ristrutturata.
4.5.1. Dal punto di vista «sistematico», sono stati modificati i primi due titoli, mentre il terzo è rimasto sostanzialmente immutato.
Il titolo I è stato distinto in due capi, dei quali il primo comprende le attività preliminari al dibattimento, corrispondenti, in parte, agli attuali «Atti preliminari al dibattimento» (atti del presidente, con l'aggiunta che è tenuto a verificare tempestivamente la regolarità delle notificazioni, atti urgenti e deposito delle liste testimoniali) e comprendenti anche l'attività integrativa di indagine del magistrato, del pubblico ministero e del difensore, previsione sottratta al libro quinto.
Il capo II rappresenta una novità, perché è dedicato alla «Udienza preliminare alla istruzione dibattimentale», in camera di consiglio, prevista per la costituzione delle parti, la soluzione di questioni preliminari, il proscioglimento anticipato, la definizione anticipata con rito abbreviato o applicazione della pena, l'ammissione dei mezzi di prova, la formazione del fascicolo per l'istruzione dibattimentale, la fissazione dell'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova.
Il titolo II è dedicato alla istruzione dibattimentale e alla discussione e si articola in un capo I (Disposizioni generali), in un capo II (Acquisizione dei mezzi di prova), un capo III (Nuove contestazioni) e in un capo IV (Discussione finale).
4.5.2. Le «disposizioni generali» sono quelle, già previste, relative alla pubblicità dell'udienza, ai casi in cui si procede a porte chiuse, all'ordine di procedere a porte chiuse, all'assistenza dell'imputato all'udienza, all'allontanamento coattivo dell'imputato, ai reati commessi in
4.5.3. Novità sono state introdotte nel capo II, relativo «all'acquisizione dei mezzi di prova», strutturato in modo che ciascuna parte indichi l'ordine di assunzione dei propri mezzi di prova, nel corso dell'udienza preliminare al giudizio, così da consentire la calendarizzazione delle udienze successive, fermo restando il principio secondo cui i mezzi di prova indotti dall'accusa devono essere assunti in via prioritaria. L'ordine di assunzione dei mezzi di prova non riguarda solo quelli rappresentativi, ma si estende anche a quelli documentali.
Sono state introdotte, poi, alcune regole:
a) la parte, la cui domanda sia stata ritenuta inammissibile dal presidente, ha diritto di ottenere il riesame della decisione di inammissibilità della domanda stessa (collegiale nel caso di giudice non monocratico);
b) deve essere assicurata la continuità nell'assunzione del mezzo di prova;
c) nel caso in cui un mezzo di prova sia stato ammesso su indicazione di più parti, a ciascuna parte è riconosciuto il diritto di esaminare la fonte autonomamente, nell'ambito del proprio ordine, anche sulle medesime circostanze;
d) è stata inserita, tra le regole che disciplinano i poteri di intervento del presidente nel corso dell'istruzione dibattimentale, la previsione che, se la parte eccepisce il carattere suggestivo della domanda, il presidente non può invitare chi l'ha proposta, o ha lo stesso interesse processuale, a riformularla in termini diversi;
e) per quel che concerne la questione dell'ammissibilità di domande e di opposizioni, è stato escluso, quanto alle seconde, qualsiasi onere di motivazione nella proposizione e nel rigetto (che comunque non potrà essere oggetto di reclamo allo stesso giudice), al fine di evitare l'indebita strumentale interruzione nell'iter di assunzione del mezzo di prova; viceversa, per le domande dichiarate inammissibili, è consentito alla parte interessata di chiedere, al termine dell'assunzione dei suoi mezzi di prova, che il giudice, sentite le parti in camera di consiglio, riesamini la valutazione di inammissibilità;
f) è stata definita la figura del «testimone ostile», consentendo alla parte che procede all'esame, se può dimostrare sulla base degli elementi in suo possesso che il teste è «ostile», di chiedere al giudice di essere autorizzato a proseguire l'esame secondo le regole del controesame; si considera «avverso» il testimone che, nel corso dell'esame, rende dichiarazioni palesemente contrastanti con l'assunto della parte che ne ha richiesto l'esame;
g) il giudice decide, sentite le parti in camera di consiglio, presa conoscenza degli documenti a supporto della richiesta.
4.6. Sulla base di questi criteri sono state definite le disposizioni relative «all'ordine nell'acquisizione dei mezzi di prova», agli ulteriori «provvedimenti sui mezzi di prova», all'assunzione della testimonianza e degli altri mezzi di prova a essa assimilati.
4.6.1. L'esame diretto è condotto dal magistrato del pubblico ministero o dal difensore che ha richiesto l'ammissione del mezzo di prova e dai difensori delle altre parti che hanno con il richiedente interesse comune. Si svolge mediante domande su fatti specifici, nell'ambito delle circostanze indicate nella lista, nonché nelle richieste proposte e nelle specificazioni date in fase di ammissione dei mezzi di prova. Quando, in relazione a domande specifiche, il soggetto esaminato riveli difficoltà nel rispondere, il giudice, a richiesta
4.6.2. Il «controesame» sui fatti si svolge nell'ambito delle circostanze indicate come oggetto dell'esame, anche se sulle stesse il testimone ha già risposto nel corso dell'esame o del medesimo controesame. Ai fini della valutazione di credibilità del testimone sono consentite domande anche su ogni altro fatto o circostanza. Nel controesame sono consentite le domande vietate nell'esame. Ai soli fini della valutazione di credibilità del testimone, nel controesame, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, è consentito servirsi delle dichiarazioni difformi precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del magistrato del pubblico ministero. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti o sulle circostanze da contestare il testimone abbia già deposto.
Per controllare la correttezza della contestazione il presidente, anche d'ufficio, può chiedere che sia esibita la relativa documentazione.
È facoltà di chi svolge il controesame di servirsi anche di documenti di cui non è stata chiesta o è stata rifiutata l'ammissione e che, a domanda di chi se ne è servito, sono inseriti nel fascicolo dell'istruzione dibattimentale e acquisiti, se ammissibili.
4.6.3. Durante l'assunzione della «testimonianza» la sequenza delle domande e delle risposte non può essere interrotta dal presidente, se non per dichiarare, su opposizione di parte, inammissibile una domanda o per vietare una risposta a seguito di domanda inammissibile o per respingere un'opposizione. Con l'opposizione, l'opponente si limita a indicare la ritenuta causa di inammissibilità. La decisione del presidente è presa nell'immediatezza e senza motivazione. La decisione che rigetta l'opposizione non può essere oggetto di successiva questione incidentale. La decisione che, accogliendo l'opposizione, dichiara inammissibile una domanda può essere oggetto, in via incidentale e a istanza della parte interessata, di una nuova valutazione da parte del giudice, dopo che si è conclusa l'acquisizione di tutti i mezzi di prova nel cui ambito l'opposizione è stata proposta. Il giudice decide, sentite le parti, in camera di consiglio.
Al termine dell'assunzione della testimonianza a opera delle parti, il presidente, anche su indicazione di altro componente del collegio, nell'ambito delle circostanze oggetto dell'esame, del controesame e del riesame, può rivolgere domande al soggetto esaminato, osservando le regole stabilite per l'esame e fermo restando il diritto delle parti di concludere l'assunzione del mezzo di prova, formulando domande solo nell'ambito delle circostanze emerse a seguito delle domande del giudice.
Sono state previste espressamente anche le ipotesi di rifiuto di rispondere e di impossibilità sopravvenuta del controesame, così come è stato disciplinato il regime delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni e dell'esame dei periti.
4.7. Anziché di «letture» si è deciso di parlare di «acquisizione» di documenti, di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione, delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza di comparizione, per fissare, ovviamente, anche i casi di divieto di acquisizioni documentali.
4.8. Conclusa l'istruzione dibattimentale e in relazione ai risultati complessivi della medesima, le parti possono richiedere «l'acquisizione di nuovi mezzi di prova», che il giudice ammette se risultano indispensabili ai fini della decisione. Del resto, il giudice, in base ai risultati conseguiti, può indicare alle parti temi di prova nuovi o più ampi, utili per la completezza dell'istruzione, mediante nuova acquisizione di mezzi di prova già acquisiti ovvero acquisizione di nuovi mezzi di prova, così come in caso di inerzia o di richiesta inammissibile delle parti dispone di ufficio l'acquisizione di mezzi di prova, attinenti all'imputazione, quando, sulla base degli elementi acquisiti, risulti indispensabile ai fini della decisione.
L'assunzione di mezzi di prova può riguardare anche atti, documenti e oggetti costituenti prove reali, inseriti nel fascicolo per l'istruzione dibattimentale. Tali mezzi sono acquisiti nell'ordine stabilito dal giudice e con le modalità previste per ciascuno di essi. Se si tratta di testimonianze o di altri mezzi di prova assimilati, il presidente provvede direttamente all'esame, stabilendo all'esito la parte che deve condurre l'esame diretto.
4.9. In tema di «contestazione suppletiva», la Commissione ha ritenuto di dover modificare l'attuale disciplina, nel senso che è ammessa la contestazione, prescindendo dal consenso dell'imputato, solo di circostanze aggravanti, mentre, sia per il reato concorrente, sia per il fatto nuovo, sia per il fatto diverso, la relativa contestazione è subordinata al consenso dell'imputato.
4.10. Al fine di consentire la «conclusione anticipata del dibattimento», quando l'istruzione ha oramai delineato il tema della decisione, è parso opportuno prevedere che l'imputato, fino al termine dell'assunzione dei mezzi di prova richiesti dal magistrato del pubblico ministero, possa chiedere l'applicazione di una pena concordata, così come è stato previsto che il giudice, terminata l'assunzione dei mezzi di prova richiesti dal magistrato del pubblico ministero, se risulta che la prova acquisita è palesemente inidonea a sostenere l'accusa in giudizio, inviti le parti a concludere.
4.11. Infine, la Commissione ha deciso di eliminare qualsiasi distinzione in ordine alla «formula di assoluzione», procedendo, altresì, ad una inversione tesa ad anticipare la formula del ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'imputato rispetto alle altre cause di assoluzione.
5. Libro quarto. Misure cautelari. - Numerose e importanti sono le modifiche proposte in tema di provvedimenti cautelari limitativi delle libertà costituzionali della persona.
Il libro quarto del codice è ora composto di cinque titoli di cui tre nuovi: il titolo I dedicato ai «Princìpi», il IV che regola le «Misure cautelari probatorie» e il V che riunifica le varie ipotesi di impugnazioni oggi previste. Rimandando all'articolato per l'esame delle tante modifiche, in questa sede si evidenziano le soluzioni più significative adottate dalla Commissione al fine di assolvere al proprio mandato.
5.1. Nel titolo I la Commissione ha riaffermato, in termini più espliciti, il «principio di legalità cautelare», per cui le libertà della persona possono essere limitate soltanto con una delle misure cautelari tipizzate e il provvedimento può essere applicato esclusivamente rispettando le forme previste. Ha, altresì, normativizzato la «riserva di giurisdizione»: i provvedimenti cautelari possono essere emessi esclusivamente dal giudice competente per la fase del procedimento, che non può agire d'ufficio, ma necessita di una richiesta del magistrato del pubblico ministero. Tuttavia, quando sussistono «inderogabili ragioni di assoluta necessità e urgenza», che non consentono di attendere l'intervento del giudice, il magistrato del pubblico ministero può disporre un provvedimento cautelare che deve, però, essere comunicato, entro ventiquattro ore, al giudice competente per la sua convalida nelle forme di legge. Tale potere è stato significativamente
5.2. Nel titolo II sono disciplinate le «misure cautelari personali».
Per garantire l'adozione di una misura cautelare solo in presenza di un quadro probatorio estremamente grave, quanto più vicino possibile, «allo stato», a quello richiesto per potersi, in seguito, affermare la colpevolezza, la Commissione ha sostituito l'equivoca espressione «gravi indizi», utilizzata del codice vigente, con la più efficace previsione di «gravi elementi di colpevolezza», nella valutazione dei quali si applicano le disposizioni utilizzabili per il giudizio, in ordine ai limiti alla libera valutazione della prova, ai limiti all'utilizzabilità della testimonianza indiretta, alla inutilizzabilità delle notizie fornite dagli informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza e ai divieti di utilizzazione dei risultati di intercettazioni telefoniche illegittimamente eseguiti.
Per orientare il giudice nella scelta della misura più adeguata a soddisfare, nel caso concreto, le «esigenze cautelari» ed evitare, al tempo stesso, sacrifici della libertà personale non necessari, ha stabilito, tra l'altro, che, «quando sussiste pericolo di inquinamento o dispersione delle fonti di prova o di reiterazione del reato», si può applicare una misura coercitiva solo se si è verificata l'inidoneità di una misura interdittiva.
Per le stesse finalità ha anche previsto che il giudice non possa disporre la custodia cautelare quando ritenga che, «in caso di sentenza definitiva di condanna, possa essere concesso, in fase di esecuzione, l'affidamento in prova al servizio sociale».
Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, prima di decidere sull'applicazione di una misura cautelare personale, deve procedere «all'interrogatorio del destinatario» della richiesta del magistrato del pubblico ministero.
La Commissione si è così orientata per garantire, in una fase ove ancora non si è realizzata la discovery e attuato il contraddittorio, un'adeguata e non formale tutela del diritto di difesa e, al tempo stesso, per assicurare una maggiore «autorevolezza» alla decisione.
Il principio del «contraddittorio anticipato» si realizza, ovviamente, in forme diverse a secondo dell'emananda misura.
Se è richiesta l'applicazione di una misura coercitiva non detentiva o di una misura interdittiva, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato. Se il magistrato del pubblico ministero ha, invece, richiesto l'applicazione di una misura coercitiva detentiva, il giudice, se la richiesta non appare destituita di fondamento, dispone, prima, l'arresto dell'indagato e, successivamente, entro cinque giorni, fissa l'udienza in camera di consiglio, nel corso della quale interroga l'indagato, sente le parti e assume, eventualmente, quei mezzi di prova ritenuti decisivi ai fini della valutazione della richiesta.
L'indagato, in udienza, può chiedere il giudizio direttissimo, per ottenere così un immediato esame nel merito della vicenda o la definizione anticipata, mediante applicazione di pena o giudizio abbreviato, soluzioni praticabili in fase dibattimentale.
Il giudice, fuori di queste ipotesi, è tenuto a decidere con ordinanza entro dieci giorni dalla conclusione dell'udienza.
L'arresto provvisorio, in ogni caso, non può avere durata superiore a trenta giorni.
I termini di custodia cautelare sono stati rimodulati dalla Commissione in modo da risultare adeguati alle nuove procedure, in molti casi più rapide di quelle vigenti, essendo stati eliminati o semplificati molti adempimenti.
I termini di «durata massima delle misure coercitive» sono stati unificati, eliminando la differenza vigente tra misure applicative della custodia cautelare e misure non detentive.
È stato, invece, aumentato da due mesi a sei mesi «il periodo d'efficacia delle misure interdittive», nell'ottica perseguita di farne un efficace strumento alternativo alle misure coercitive.
Tra le ipotesi che danno luogo a «un'equa riparazione per ingiusta detenzione» è stata introdotto anche l'erroneo ordine d'esecuzione.
5.3. Il titolo III è dedicato alle «misure cautelari reali»: sequestro conservativo e sequestro preventivo. La Commissione ha stabilito che dette misure debbano essere adottate alle stesse condizioni e nel rispetto degli stessi criteri di valutazione previsti per le misure coercitive, sul presupposto che, limitando la libera disponibilità di un bene, le stesse incidono in modo significativo su un diritto di libertà del soggetto. In quest'ottica, per il sequestro preventivo ha, altresì, previsto che il giudice, al momento dell'adozione, ne limiti la vigenza per il tempo strettamente necessario, che, comunque, non può essere superiore ai termini massimi stabiliti per la custodia cautelare.
5.4. Il titolo IV introduce la nuova figura delle «misure cautelari probatorie».
Come si è già detto, la Commissione ha deliberato di trasferire le attività previste dal codice vigente come «mezzi di ricerca della prova» nel libro dedicato alle misure cautelari, allo scopo di operare un più efficace bilanciamento tra la tutela di diritti costituzionali di libertà del soggetto compromessi dall'esercizio di procedure invasive, quali ispezioni e intercettazioni, e l'esigenza di garantire un'adeguata efficienza all'azione investigativa del magistrato del pubblico ministero.
È previsto che non possa essere disposta una misura cautelare probatoria se non sussistono «gravi elementi di prova della esistenza del reato», rendendo generale la regola oggi prevista solo per le intercettazioni telefoniche. Si è voluto, così, affermare che una misura cautelare probatoria non può essere utilizzata come mezzo per la ricerca di una notizia di reato, ma deve presupporla.
Poiché perquisizioni, intercettazioni ed altri mezzi invasivi possono coinvolgere anche persone diverse dall'indagato o dall'imputato, la limitazione della loro sfera di libertà potrà avvenire solo «in presenza di un collegamento concreto ed attuale tra il reato per cui si procede ed il soggetto nei cui confronti viene disposta la misura».
L'inosservanza delle disposizioni previste per l'emanazione di una misura cautelare probatoria comporta, in ogni caso, l'inutilizzabilità del contenuto o del risultato dell'atto. La Commissione ha, così, inteso privilegiare, tra la concezione cosiddetta «autoritaria» del processo, strumento per l'accertamento di reati, e quella cosiddetta «liberale», strumento di tutela delle libertà della persona, quest'ultima, ritenuto più aderente al dettato costituzionale.
5.5. La Commissione ha disciplinato, nel capo V, le modalità di accesso ai dati personali informatici da parte del magistrato del pubblico ministero.
La materia, oggetto di un parziale intervento legislativo, è ora sottoposta, per la prima volta nel nostro ordinamento, a una disciplina organica che prevede la riserva giurisdizionale sia per l'acquisizione dei dati relativi alle comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche che per quelli «per qualunque ragione sottoposti a trattamento da società private o comunque dalle stesse custoditi presso banche dati informatiche o telematiche».
5.6. Anche la disciplina delle impugnazioni è stata oggetto di significative modifiche.
Innanzitutto, la Commissione ha unificato in un apposito capo le impugnazioni distintamente previste dal codice vigente per le misure cautelari coercitive e reali; ha, inoltre, esteso la possibilità di riesame anche al decreto di perquisizione, «indipendentemente dall'esito», e al decreto di accesso ai dati personali informatici.
Nel procedimento di riesame sono stati semplificati alcuni passaggi che, con l'attuale disciplina, creano non pochi disguidi. È stato chiarito che, se la richiesta ha ad oggetto un'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, gli atti posti a sostegno della richiesta devono essere trasmessi al tribunale dal giudice che ha emesso il provvedimento, eliminando il generico riferimento all'autorità giudiziaria.
È stato previsto che l'avviso di fissazione dell'udienza va notificato solo al
6. Libro quinto. Indagini preliminari e udienza di comparizione. - La Commissione ha avvertito l'esigenza di porre ordine nella materia delle iscrizioni delle notizie di reato e, in particolare, ha provveduto a operare la necessaria distinzione di compiti e ruoli tra polizia giudiziaria (che può acquisire e ricevere notizie di reato) e magistrato del pubblico ministero (il quale può solo ricevere e non già acquisire le notizie di reato), allo scopo di eliminare la promiscuità di funzioni tra magistrato del pubblico ministero e polizia giudiziaria, chiarendo che la ricerca della notizia di reato è prerogativa della seconda e che il primo riceve la notizia dettagliatamente descritta nei suoi elementi (la norma che si assume violata, le generalità della persona cui il reato è attribuito, la data e il luogo del commesso reato).
6.1. Il superamento dell'attuale commistione di funzioni, per l'accentuazione della competenza investigativa della polizia giudiziaria e l'attribuzione al magistrato del pubblico ministero della conduzione dell'indagine preliminare in senso stretto, è una scelta perfettamente in linea con lo spirito del sistema accusatorio, suggerita, tra l'altro, anche dalla considerazione che la formazione dei magistrati del pubblico ministero è estranea alla cultura dell'investigazione: in quanto acquisita in modo contingente, e cioè contestualmente al conferimento di quelle specifiche funzioni, essa non sempre è esercitata con la richiesta professionalità.
Evidenti sono, in questo contesto, una più chiara «individuazione delle attribuzioni» della «polizia giudiziaria» nonché una più chiara individuazione dei suoi rapporti con il magistrato del pubblico ministero.
Si è deciso, innanzitutto, di eliminare le «sezioni» di polizia giudiziaria, ritenute fonti di discriminazione tra gli stessi investigatori (i migliori sono solitamente in forza ai gruppi operativi esterni a tali sezioni, gli appartenenti alle quali finiscono con lo svolgere compiti d'ufficio), ma anche strumenti di deresponsabilizzazione di quelle attribuzioni che dovrebbero essere proprie, appunto, della polizia giudiziaria e si è optato anche per la creazione di un organismo provinciale, coordinato da un gruppo interforze, che risponda ai procuratori della Repubblica ed al procuratore generale presso la corte di appello.
È parso opportuno, poi, prevedere che la «polizia giudiziaria», pur dopo l'intervento del magistrato del pubblico ministero, sia tenuta a svolgere «attività di iniziativa», nella quale si inseriscono anche le figure dell'«arresto in flagranza e dell'arresto fuori del caso di flagranza».
Si tratta di un'unica misura provvisoria utilizzabile dalla polizia giudiziaria per la flagranza di reato e per la fuga del sospettato.
L'arresto in flagranza è obbligatorio, per evitare incertezze e disparità applicative e il fermo - definito arresto fuori dei casi di flagranza - è ancorato non già al pericolo di fuga, ma alla fuga in atto.
La scelta ha imposto la revisione dell'intero titolo alla luce dell'opportuna semplificazione dell'attuale disciplina.
Si è ritenuto, in linea con lo spirito più accentuatamente accusatorio della riforma che si vuole attuare, che la cosiddetta «precautela» debba essere sottratta al
6.2. Quanto alle norme che regolano l'attività del «magistrato del pubblico ministero»:
6.2.1. è parsa inutile - e in contraddizione con lo spirito accusatorio del sistema - la previsione di «indagini in favore dell'indagato»;
6.2.2. ai fini delle determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale, si è
a) può avvalersi di ausiliari tecnici scelti tra gli appartenenti alla polizia giudiziaria ovvero tra le persone che svolgono la loro attività professionale presso servizi pubblici, che non possono rifiutare la loro opera in quanto rientrante nei doveri d'ufficio;
b) avvisa gli interessati della data fissata per il conferimento dell'incarico ad un perito e della facoltà di nominare periti, quando gli accertamenti riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione e trattasi di accertamenti urgenti.
Va osservato, quanto a quest'ultimo aspetto, che è parso opportuno:
a) mantenere la previsione di riserva di incidente probatorio, sia pur semplificata nelle forme;
b) parlare non più di consulenza bensì di perizia, autorizzata dal giudice, in ragione sia del fatto che la consulenza tecnica, disposta dal magistrato del pubblico ministero senza alcun contraddittorio, finisce immancabilmente nel fascicolo per il dibattimento, anche se in esito all'esame del tecnico, determinando un vulnus rispetto al contraddittorio effettivo, sia in ragione dell'eccessivo ricorso al conferimento di incarichi dispendiosi per attività che ben dovrebbe svolgere il magistrato direttamente.
6.2.3. Sulla «informazione di garanzia» e, in particolare, sul momento in cui la stessa debba essere inviata alla persona indagata, è emersa l'esigenza che, rispetto all'attuale sistema, tale momento venga decisamente anticipato.
Si è convenuto, inoltre, sull'idea generale di affievolire il sistema rigido del doppio binario per creare piuttosto un meccanismo che consenta al magistrato, ogni qualvolta emergano esigenze di maggior cautela processuale, di ottenere dal giudice di poter procrastinare il momento della discovery.
Si è stabilito pertanto che, qualora non debba richiedere l'archiviazione, e comunque entro sessanta giorni dalla iscrizione del nome dell'indagato nel registro, a pena di inutilizzabilità degli atti che verranno compiuti, il magistrato invii una informazione di garanzia, con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con invito a nominare un difensore di fiducia e con l'avviso che, in mancanza, in occasione del compimento di un atto per il quale il difensore ha facoltà di assistere, sarà nominato un difensore di ufficio.
In ogni caso l'invio dell'informazione di garanzia deve precedere il compimento di atti rispetto ai quali il difensore ha diritto di essere avvisato.
Se sussistono specifiche esigenze attinenti alle indagini, il magistrato del pubblico ministero, su autorizzazione del giudice che provvede con decreto motivato, differisce l'invio dell'informazione di garanzia e la comunicazione delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato fino alla scadenza del termine di legge per la conclusione delle indagini preliminari.
6.2.4. In ordine all'obbligo del segreto, si è suggerito un rafforzamento concettuale di tale obbligo, per stabilire che gli atti e le attività compiuti dal magistrato del pubblico ministero (e dalla polizia giudiziaria) sono coperti dal segreto, anche per il loro contenuto, fino a quando l'indagato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
Pur nella consapevolezza di dover contrastare quella nociva divulgazione di notizie che, a volte irreparabilmente, danneggia la reputazione della persona indagata, si è, comunque, convenuto che il segreto esteso all'intera fase delle indagini non sarebbe in concreto attuabile, né si sarebbe conciliato con le istanze di una società civile aperta all'informazione e, in alcuni casi, sarebbe stato pregiudizievole per lo stesso indagato.
6.2.5. Si è provveduto a ridurre il numero dei «registri» esistenti presso le procure, spesso frutto di prassi o consuetudini che vanno a collocarsi oltre la previsione normativa, anche per ampliare gli spazi di intervento del giudice, in funzione di controllo del rispetto dei limiti legali previsti per l'attività investigativa.
6.2.6. Si è rivista la disciplina degli «atti non costituenti reato»: è emerso l'orientamento di non consentire qualsiasi iscrizione inerente a fatti o episodi non costituenti illecito penale, nel presupposto della superfluità della stessa.
6.2.7. Sono state apportate modifiche in tema di «anonimi», al fine di eliminare gli attuali abusi: pur in presenza di un divieto esplicito, nascono, oggi, inchieste da anonimi e soprattutto scritti anonimi sono inseriti in fascicoli processuali.
Si è ribadito che la polizia giudiziaria, secondo le proprie prerogative, può trarre spunto dagli scritti anonimi (al pari delle telefonate anonime che segnalano eventi delittuosi), ma si è inteso escludere che il magistrato del pubblico ministero possa attivare indagini in base all'anonimo.
6.2.8. È stato esteso alle indagini contro «ignoti» il controllo di legalità del giudice sui termini delle indagini stesse, allo scopo di verificare se effettivamente il nominativo del soggetto raggiunto dalle investigazioni continui a rimanere ignoto. In tal guisa, si è pervenuti all'unificazione della disciplina, pur nel permanere della distinzione noti-ignoti.
6.3. Interventi sono stati eseguiti anche a proposito della partecipazione difensiva alla fase delle indagini.
6.3.1. È noto che le «istanze della difesa», a volte, non vengono prese in considerazione, neanche per essere rigettate.
Se si imponesse al magistrato del pubblico ministero di rispondere motivando il diniego, gli si imporrebbe anche di disvelare la sua strategia processuale prima del momento della discovery. È parso opportuno prevedere, pertanto, che il magistrato sia tenuto a provvedere solo quando l'indagato chieda di essere sentito.
6.3.2. È stata riconosciuta al soggetto imputato di fatti connessi la «facoltà di astenersi dal rendere dichiarazioni», ma tale facoltà può essere esercitata soltanto una volta e, se accetta di rispondere, non potrà più in seguito rifiutarsi.
6.3.3. Si è rivisto il settore di disciplina delle «indagini difensive», rispetto al quale è emersa la necessità di una diversa collocazione sistematica che ne sottolinei la pari dignità con l'attività di indagine svolta dal magistrato del pubblico ministero, pur nel riconoscimento delle inevitabili differenze, alcune delle quali, anzi, vanno mantenute proprio a tutela della deontologia della classe forense (esclusione della qualifica di pubblico ufficiale per il difensore che riceve dichiarazioni o assume informazioni).
6.4. Sono stati rafforzati i «controlli di legalità del giudice per le indagini preliminari», rendendone concreta la verifica sui termini delle indagini preliminari - estesa, come detto, ai procedimenti contro ignoti - ma anche attribuendo a questo giudice funzioni specifiche di controllo sui tempi di iscrizione della notizia di reato e individuando sanzioni di nullità o di inutilizzabilità per le indagini svolte prima della stessa iscrizione.
In linea con la valorizzazione del ruolo del giudice per le indagini preliminari, è stata avvertita l'esigenza che la richiesta di archiviazione sia comunicata non soltanto alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta, ma anche all'indagato, con possibilità di adire la corte di appello, qualora il giudice non abbia tenuto conto delle censure mosse in sede di opposizione alla richiesta di archiviazione.
I nuovi e più ampi controlli di legalità del giudice per le indagini preliminari, nonché la prospettata modifica del «giudizio abbreviato», nella direzione di un suo differimento davanti al giudice del dibattimento (del quale, come detto, è stata rivista la competenza in ragione della sua composizione
6.5. Si è convenuto sulla modulazione dell'udienza preliminare come «udienza di comparizione», nella quale il giudice fonda la propria decisione sui risultati probatori che il magistrato del pubblico ministero si prefigge di raggiungere nella sede dibattimentale (fatti e mezzi di prova), nonché sul contestuale esame delle investigazioni difensive, miranti al contrapposto obiettivo di dimostrare l'insostenibilità dell'accusa.
6.5.1. Nell'ottica di un'anticipazione sistematica dell'attività difensiva, mirata a bilanciare i poteri del magistrato del pubblico ministero, è stata approvata la proposta di prevedere che le parti indichino, già in sede di udienza di comparizione, i mezzi di prova di cui intendano valersi al dibattimento e che il giudice dell'udienza di comparizione possa fondare la prognosi di necessità del futuro giudizio sulla scorta dei mezzi di prova che saranno in quella sede articolati.
Nel nuovo contesto si è sottolineata, peraltro, l'esigenza di modificare la novella che ha profondamente innovato la disciplina dell'udienza preliminare, nella parte in cui ha attribuito al giudice di quell'udienza i poteri di integrazione delle indagini che, certamente, si collocano al di fuori del sistema accusatorio.
Si è anche avvertita la necessità di rivedere la disciplina della procedura contumaciale, attualmente inserita, appunto, nel contesto dell'udienza preliminare, alla luce della sentenza della Corte europea per i diritti dell'uomo (sentenza del 10 novembre 2004), nella quale è stata ravvisata violazione del diritto del condannato in contumacia, che non abbia avuto conoscenza effettiva del procedimento, ad essere restituito nel termine.
Le critiche rivolte dalla Corte all'ordinamento italiano si traducono in una censura più estesa che attinge certamente il sistema delle notifiche, nel quale si profila ancora rilevante il divario tra conoscenza legale e conoscenza effettiva.
È stata integralmente condivisa la nuova impostazione in tema di sentenza di non luogo a procedere, per quanto concerne la collocazione al primo posto del criterio di insostenibilità dell'accusa in giudizio, quale parametro della decisione del giudice di comparizione.
In merito all'applicazione contestuale della misura di sicurezza diversa dalla confisca, è stata ravvisata l'opportunità di prevedere o, comunque, di non escludere, la possibilità che la sentenza contenga altresì la statuizione inerente all'applicazione della misura di sicurezza, per evidenti ragioni di economia processuale.
In linea con tale principio è parsa la proposta di inserire, oltre all'appello dell'ufficio del pubblico ministero, anche quello del soggetto nei cui confronti sia stata applicata la misura.
6.5.2. In caso di rinvio a giudizio dovrà essere trasmesso al giudice per l'udienza preliminare alla istruzione dibattimentale il solo decreto che dispone il giudizio, unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero e solo in estratto - cioè per le sole intestazione e parte dispositiva - gli eventuali provvedimenti che abbiano disposto misure cautelari in corso di esecuzione.
Si è ritenuto di non attribuire al giudice dell'udienza di comparizione la competenza funzionale relativa ai provvedimenti di ammissione dei mezzi di prova, trattandosi di competenza che va riconosciuta al giudice del giudizio.
Non si è potuto fare a meno di prendere atto dell'attuale discrasia sistematica che fraziona il procedimento ammissivo dei mezzi di prova in due segmenti: uno riservato al giudice dell'udienza di comparizione per la formazione del fascicolo del dibattimento; l'altro riservato al giudice del dibattimento relativo all'ammissione degli altri mezzi di prova. È apparsa,
7. Libro sesto. Procedimenti speciali. - Sono stati mantenuti gli istituti dell'applicazione della pena su accordo tra le parti, del giudizio abbreviato, del giudizio immediato, del giudizio direttissimo e del decreto penale di condanna.
7.1. Sono state apportate modifiche solo al «giudizio abbreviato» e all'«applicazione della pena su richiesta», per chiarire che il ricorso ad essi può aver luogo solo davanti al giudice competente per materia.
7.2. Il primo torna ad essere un giudizio allo stato degli atti.
7.3. Quanto all'applicazione della pena concordata, i limiti previsti per il rito praticabile in limine litis non valgono ovviamente per la richiesta formulata in corso di giudizio: quest'ultima previsione tende solo a risparmiare un inutile dispendio di energie, rappresentato dalla prosecuzione di un dibattimento che oramai è orientato nella decisione, dalla redazione della sentenza e dallo svolgimento del grado di appello.
8. Libro ottavo. Processo davanti al giudice monocratico. - In questo settore si è proceduto semplicemente ad un riordino sistematico, frazionando il libro in due titoli, dedicati, il primo, al giudizio davanti al giudice monocratico del tribunale e, il secondo, al procedimento davanti al giudice di pace.
Quanto all'uno, sono state operate rettifiche per ribadire il carattere accusatorio anche di questa forma di processo.
9. Libro nono. Impugnazioni. - Le proposte di modifica della disciplina delle impugnazioni tendono al soddisfacimento di esigenze di massima semplificazione.
9.1. È stato fissato un «termine unico di trenta giorni», entro il quale l'appellante deve depositare l'atto di impugnazione, con previsione del deposito (nella cancelleria del giudice ad quem da effettuarsi nei successivi «quindici giorni») della richiesta di notifica o di comunicazione alle altre parti interessate. L'uno e l'altro termine sono posti a pena di inammissibilità.
Il cosiddetto «filtro di ammissibilità» è rimesso al giudice ad quem, che rende apposito provvedimento, ricorribile per cassazione, ma senza effetto sospensivo.
9.2. Sempre in funzione della semplificazione delle forme, si è previsto che la Corte di cassazione, nel caso di annullamento della sentenza di condanna in grado di appello seguita a sentenza di assoluzione in primo grado, disponga direttamente la «cessazione delle misure cautelari».
9.3. Sono state specificate le nozioni di «capo» e «punto» della sentenza, così come è stata definita la nozione di «violazione di legge», mediante opportuni
9.4. È stata ampliata l'attuale previsione della «correzione di errore materiale» e tanto dovrebbe evitare il ricorso al rimedio dell'appello per correggere errori rientranti nell'ambito della nozione di errore materiale.
Per l'effetto, è stata modificata anche la norma sul «ricorso straordinario per cassazione».
9.5. Il «secondo grado di giudizio» non è più inteso come reiterazione automatica del primo grado, ma è riportato alla natura, espressamente prevista dal Patto internazionale sui diritti civili e politici, di rimedio consentito all'imputato condannato di ottenere il riesame nel merito della sentenza.
L'«appello» è consentito al solo imputato, avverso sentenza di condanna. Resta salva la previsione dell'appello incidentale.
La trattazione dell'appello avviene in udienza in «camera di consiglio», a meno che non vi sia una richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale, con il conseguente riconoscimento del diritto alla controprova e del diritto dell'imputato all'esame.
In tale ultima ipotesi, tre sono gli aspetti vincolanti:
a) l'udienza è pubblica;
b) la rinnovazione è obbligatoria;
c) l'appellante è, comunque, citato (a differenza di quanto avviene nel caso in cui si proceda alla trattazione in camera di consiglio, per la quale l'appellante è citato solo se ne faccia specifica richiesta).
È stata riconosciuta la facoltà di presentare motivi aggiunti relativamente a capi già impugnati e riguardo a nuovi punti.
Il rappresentante del magistrato del pubblico ministero, che abbia presentato le conclusioni in primo grado e che ne abbia fatto richiesta, può essere autorizzato dal procuratore generale ad affiancare, nel giudizio di appello, il sostituto procuratore generale. Gli avvisi spettano in ogni caso al procuratore generale.
9.6. Quanto al «ricorso per cassazione», sono stati adottati opportuni accorgimenti.
9.6.1. Ci si è soffermati sul ben noto problema dell'inammissibilità, prevedendo che quando il presidente della Corte di cassazione rileva una causa di inammissibilità, egli assegna il ricorso ad una apposita sezione. Per i casi più fluidi (ricorso proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi espressamente previsti, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello), il presidente della sezione fissa senza ritardo la data per la decisione in camera di consiglio. È previsto che il difensore possa essere sentito tutte le volte che la decisione sull'inammissibilità implichi un momento valutativo (manifesta infondatezza, censure sul fatto).
La pronuncia di inammissibilità non è, in linea di massima, consentita in pubblica udienza (a meno che non si debba sancire una situazione che sia sfuggita al filtro preliminare di inammissibilità): per i casi di manifesta infondatezza e delle valutazioni in fatto va pronunciato provvedimento di rigetto.
9.6.2. In ordine al problema relativo al diritto dell'imputato alla dichiarazione della prescrizione, si è deciso di consentire alla Corte di cassazione di potersi pronunciare su tutte le questioni rilevabili di ufficio.
9.6.3. È stata esclusa la possibilità di ricorso personale per cassazione, trattandosi di grado di giudizio tecnico e non essendo prevista la partecipazione personale in udienza.
9.7. Anche in tema di revisione le modifiche che si propongono sono ispirate a criteri di razionalità oltre che ad esigenze di adeguamento del dato normativo.
9.7.1. È apparso necessario escludere la valutazione di manifesta infondatezza, che rende, allo stato, estremamente macchinoso e dispendioso il rimedio.
9.7.2. È stato inserito un ulteriore caso di revisione, in aderenza ai princìpi enunciati in materia dalla giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell'uomo.
9.8. Contro il «decreto di archiviazione» del giudice per le indagini preliminari, che abbia omesso di considerare o non abbia valorizzato gli elementi probatori offerti dalla parte offesa, è previsto, come accennato, «reclamo nel merito» dinanzi alla corte di appello, che potrà restituire gli atti al procuratore generale per il compimento di ulteriori indagini o disporre la formulazione dell'imputazione coatta.
9.9. È stato approfondito il tema della «incompatibilità del giudice del riesame», in caso di annullamento di un suo provvedimento da parte della Corte di cassazione.
10. Libro decimo. Esecuzione. - Incisive, ad avviso della Commissione, anche le modifiche proposte al tema della esecuzione.
10.1. L'avvenuta legittimazione alla costituzione di parte civile della sola persona offesa dal reato che abbia ricevuto un danno ha comportato la necessità di intervenire sulle disposizioni del codice di procedura penale regolanti gli effetti della sentenza penale.
A tale proposito, è utile chiarire che, vi sia stata oppure no costituzione di parte civile, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio civile, nel giudizio amministrativo e nel giudizio per responsabilità disciplinare solo in caso di pronuncia attestante che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.
L'attuale articolato è stato unificato, quindi, in due distinte disposizioni: l'una relativa all'efficacia delle sentenze di assoluzione; l'altra relativa all'efficacia delle sentenze di condanna.
10.2. La presenza di due o tre giudici - a tacere, poi, dell'ufficio del pubblico ministero - nella fase della esecuzione della pena è apparsa elemento di ridondanza del sistema e di possibili disarmonizzazioni.
Si è deciso di devolvere all'organo giurisdizionale tutte le competenze della fase della esecuzione (a partire dalla messa in esecuzione della pena e fino alla definitiva espiazione della stessa), nella convinzione che il giudice non possa limitarsi a risolvere gli incidenti di esecuzione e che non possa essere, certo, l'ufficio del pubblico ministero l'organo legittimato ad occuparsi della esecuzione di provvedimenti giurisdizionali.
Sono state previste due distinte competenze in prima istanza: quella del «giudice dell'esecuzione» e quella del «giudice di sorveglianza».
La competenza in sede di «reclamo» è del «tribunale della esecuzione», la cui composizione varia a seconda dell'oggetto del reclamo.
Il procedimento in primo grado è stato strutturato come procedimento «de plano», con contraddittorio differito al momento del «reclamo» innanzi al «tribunale della esecuzione», che rende una decisione ricorribile per cassazione.
11. Libro undicesimo. Rapporti giurisdizionali con autorità straniere. - In questo settore le modifiche hanno riguardato l'inserimento della legge sul mandato di arresto europeo e un chiarimento in tema di estradizione e di rogatorie.
11.1. Così come regolata dalla legge 22 aprile 2005, n. 69, di conformazione alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, la disciplina del mandato di arresto europeo non si presta ad un inquadramento sistematico all'interno dell'attuale disciplina codicistica, perché integralmente sostitutiva della procedura di estradizione con la nuova procedura della «consegna» del destinatario
11.2. Si è ribadito il divieto di estradizione verso Paesi che nel loro ordinamento prevedono la pena di morte, in aderenza alla pronuncia della Corte costituzionale, ma si è lasciata aperta la possibilità di accordi bilaterali, in virtù dei quali lo Stato richiedente si impegni a commutare la pena di morte in pena detentiva, sia in caso di estradizione per la esecuzione, sia in caso di estradizione per il processo.
11.3. In tema di rogatorie, si è affrontato il problema dell'acquisizione dei documenti e della loro autenticità e si è convenuto di riconoscere valore alla prassi, sempre che essa sia concordata dall'autorità giudiziaria centrale.
12. Conclusioni. - In sintesi, i contenuti innovativi del progetto del nuovo codice di procedura penale possono individuarsi nel conseguimento di un duplice obiettivo.
12.1. La Commissione ha ritenuto di dover confermare le linee direttive della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81, eliminando, dalle «novelle» che si sono succedute nei venti anni di vigore del codice del 1988, le parti che più clamorosamente si sono discostate da essa, con effetti deleteri sulla funzionalità della giustizia penale e sulla sua credibilità.
È stata ribadita la distinzione tra «procedimento per l'azione» e «processo per il giudizio», valorizzando l'impegno della polizia giudiziaria in funzione dell'acquisizione della «notizia di reato» e l'impegno dell'ufficio del pubblico ministero in funzione delle investigazioni per «l'esercizio dell'azione». E al giudice è stata restituita la sua credibilità, anche prevedendo che, quando sia interessato al procedimento, non vi sia spazio alcuno per «giurisdizioni domestiche», ma si utilizzino predeterminati meccanismi di rotazione, che assicurano trasparenza anche in queste particolari situazioni.
Il valore della giurisdizione è stato esaltato anche con la prescritta inderogabilità delle disposizioni attributive della
12.2. L'altro obiettivo, di fondamentale importanza, era lo «snellimento» del procedimento penale, in modo da renderne possibile la definizione in tempi ragionevoli.
Ed in proposito numerosi sono stati gli accorgimenti.
Sono stati ridotti i tempi per le indagini, prorogabili solo a fronte di comprovate esigenze investigative.
Sono stati ridimensionati i casi di connessione e i casi di impugnazione con l'ampliamento delle ipotesi di correzione
1. I giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario esercitano la giurisdizione penale secondo le norme di questo codice.
2. Nel procedimento a carico di minorenni le disposizioni di questo codice sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative dell'imputato.
3. Nel corso del procedimento, il giudice di pace deve favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti.
1. Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito.
2. La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo.
1. Quando la risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza o di una controversia civile o amministrativa, dalla quale dipende la decisione sulla colpevolezza dell'imputato, è particolarmente complessa ed è già in corso un procedimento presso il giudice competente, il giudice penale, se la legge non pone limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa, può sospendere il processo fino a che la questione non sia stata decisa con sentenza passata in giudicato.
2. La sospensione è disposta con ordinanza soggetta a ricorso per cassazione. La corte decide in camera di consiglio.
3. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti.
4. Qualora il giudizio civile o amministrativo non si sia concluso nel termine di un anno, il giudice, anche di ufficio, può revocare l'ordinanza di sospensione.
5. La sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza ha efficacia di giudicato nel procedimento penale.
1. La competenza del giudice è individuata in base alla funzione, alla materia, al territorio ed alla connessione.
1. In ogni stato, fase e grado del procedimento è funzionalmente competente il giudice che, secondo le attribuzioni istituzionali, è legittimato ad adottare il provvedimento.
1. Per determinare la competenza per materia, per territorio e per connessione si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e da quelle ad effetto speciale.
1. Il tribunale per i minorenni è competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto.
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, la corte di assise è competente:
a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della
b) per i delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580 e 584 del codice penale;
c) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli 586, 588 e 593 del codice penale;
d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione, dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, e nel titolo I del libro secondo del codice penale, sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, il giudice collegiale del tribunale ordinario è competente per i reati che non appartengono alla competenza del giudice di pace, del giudice monocratico del tribunale ordinario o della corte di assise.
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, il giudice monocratico del tribunale ordinario è competente per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni o una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva.
a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336, primo comma, del codice penale;
b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale;
c) occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto, previsto dall'articolo 337-bis del codice penale;
d) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale;
e) violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale;
f) favoreggiamento reale previsto dall'articolo 379 del codice penale;
g) maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, quando non ricorre l'aggravante prevista dall'articolo 572, secondo comma, del codice penale;
h) rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;
i) omicidio colposo previsto dall'articolo 589 del codice penale;
l) violazione di domicilio aggravata a norma dell'articolo 614, quarto comma, del codice penale;
m) furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale;
n) truffa aggravata a norma dell'articolo 640, secondo comma, del codice penale;
o) truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, prevista dall'articolo 640-bis del codice penale;
p) ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, il giudice di pace è competente:
a) per i seguenti delitti, consumati o tentati, previsti dal codice penale:
1) percosse (articolo 581);
2) lesione personale limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte (articolo 582);
3) lesioni personali colpose, limitatamente alle fattispecie di lesioni lievi perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni (articolo 590);
4) omissione di soccorso, escluse le ipotesi di derivazione di lesione personale o di morte (articolo 593, commi primo e secondo);
5) ingiuria (articolo 594);
6) furti punibili a querela dell'offeso (articolo 626);
7) sottrazione di cose comuni (articolo 627);
8) usurpazione (articolo 631), deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (articolo 632), invasione di terreni o edifici (articolo 633), introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (articolo 636), salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis;
9) danneggiamento (articolo 635, primo comma), uccisione o danneggiamento di animali altrui (articolo 638, primo comma) e deturpamento e imbrattamento
10) appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (articolo 647);
b) per le contravvenzioni previste dagli articoli 689, 690, 691, 726 e 731 del codice penale;
c) per i delitti, consumati o tentati, e per le contravvenzioni previsti dalle seguenti disposizioni:
1) articoli 25 e 62, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
2) articoli 1095, 1096 e 1119 del codice della navigazione;
3) articolo 3 del testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918, e successive modificazioni;
4) articoli 102 e 106 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;
5) articolo 92 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni;
6) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni, recante provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili;
7) articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 362, recante norme di riordino del settore farmaceutico;
8) articolo 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo;
9) articoli 3, commi terzo e quarto, 46, quarto comma, e 65, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;
10) articoli 18 e 20 della legge 2 agosto 1982, n. 528, recante ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto;
11) articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, recante attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, e successive modificazioni;
12) articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, recante attuazione della direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, e successive modificazioni;
13) sezione I del capo II del titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;
14) articoli 186, commi 2 e 6, e 187, commi 4 e 5, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
15) articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, recante attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, e successive modificazioni;
16) articolo 15, comma 3, della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002;
17) articolo 22, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante nuova disciplina delle attività trasfusionali
2. La competenza per i reati di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è, tuttavia, del giudice monocratico del tribunale ordinario se ricorre una o più delle circostanze previste dagli articoli 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modificazioni, 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, e 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
1. La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato.
2. Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l'azione o l'omissione.
3. Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone.
4. Se si tratta di delitto tentato, è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto.
1. Se la competenza non può essere determinata a norma dell'articolo 12, è competente il giudice dell'ultimo luogo in
1. Se il reato è stato commesso interamente all'estero, la competenza è determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato. Nel caso di pluralità di imputati, procede il giudice competente per il maggior numero di essi.
2. Se non è possibile determinare nei modi indicati nel comma 1 la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 365.
3. Se il reato è stato commesso in parte all'estero, la competenza è determinata a norma degli articoli 12 e 13.
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, i procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, imputato, persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte di appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni
1. I procedimenti per reati inerenti all'esercizio della funzione o per reati per i quali sia contestata una delle aggravanti previste dall'articolo 61, numero 9) o numero 11), del codice penale, in cui un magistrato assume la qualità di indagato o di imputato, nonché i procedimenti per reati per i quali sia contestata una delle aggravanti previste dal citato articolo 61, numero 10) o numero 11), del codice penale, in cui un magistrato assume la qualità di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte di appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge, secondo un criterio di rotazione.
1. I procedimenti riguardanti i difensori per reati inerenti all'esercizio della funzione sono di competenza del giudice individuato ai sensi dell'articolo 15, comma 1.
1. Nei casi previsti dagli articoli 16 e 17, l'ufficio del pubblico ministero deve astenersi da qualsiasi iniziativa e rimettere gli atti, per ogni valutazione ed anche ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 365, all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente.
1. Si ha connessione di imputazioni:
a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento;
b) se ad una persona sono ascritti più reati commessi con una sola azione od omissione oppure con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso.
2. Nei procedimenti per reati di competenza del giudice di pace, si ha connessione di imputazioni:
a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro;
b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione.
1. Se alcune delle imputazioni connesse appartengono alla competenza di un giudice ordinario e altre a quella della Corte costituzionale, è competente per tutti quest'ultima.
2. Fra reati comuni e reati militari, la connessione di imputazioni opera soltanto quando il reato comune è più grave di quello militare, avuto riguardo ai criteri previsti dall'articolo 23, comma 3. In tale caso, la competenza per tutti i reati è del giudice ordinario.
1. La connessione non opera fra imputazioni ascritte a soggetti che al momento del fatto erano minorenni e imputazioni ascritte a soggetti che al momento del fatto erano maggiorenni.
2. La connessione non opera, altresì, fra imputazioni per fatti commessi quando il soggetto era minorenne e imputazioni per fatti commessi quando il soggetto era maggiorenne.
1. Se alcune delle imputazioni connesse appartengono alla competenza della corte di assise ed altre a quella del giudice collegiale del tribunale ordinario, del giudice monocratico del tribunale ordinario o del giudice di pace, è competente per tutte la corte di assise.
2. Se alcune delle imputazioni connesse appartengono alla competenza del giudice collegiale del tribunale ordinario ed altre alla competenza del giudice monocratico del tribunale ordinario o del giudice di pace, è competente per tutte il giudice collegiale del tribunale ordinario.
3. Se alcune delle imputazioni connesse appartengono alla competenza del giudice monocratico del tribunale ordinario ed altre alla competenza del giudice di pace, è competente per tutte il giudice monocratico del tribunale ordinario.
4. Tra imputazioni di competenza del giudice di pace e imputazioni di competenza di altro giudice si ha connessione solo nel caso in cui la persona abbia commesso più reati con una sola azione od omissione.
5. Davanti al giudice di pace la connessione non opera se non è possibile la riunione dei processi.
1. La competenza per territorio per imputazioni connesse rispetto alle quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato.
2. Nel caso previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera a), se le azioni od omissioni sono state commesse in luoghi diversi e se dal fatto è derivata la morte di una persona è competente il giudice del luogo in cui si è verificato l'evento.
3. I delitti si considerano più gravi delle contravvenzioni. Fra delitti o fra contravvenzioni si considera più grave il reato per il quale è prevista la pena più elevata nel massimo ovvero, in caso di parità dei massimi, la pena più elevata nel minimo; se sono previste pene detentive e pene pecuniarie, di queste si tiene conto solo in caso di parità delle pene detentive.
4. Se i reati di competenza del giudice di pace sono stati commessi in luoghi diversi, la competenza per territorio appartiene per tutti al giudice di pace del luogo in cui è stato commesso il primo reato. Se non è possibile determinare in tal modo la competenza, questa appartiene al giudice di pace del luogo in cui è iniziato il primo dei procedimenti per imputazioni connesse.
1. La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo
a) nei casi previsti dall'articolo 19;
b) nei casi previsti dall'articolo 63, comma 2, lettera b).
1. La separazione di processi è disposta, salvo che il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti:
a) se, nell'udienza di comparizione, nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è possibile pervenire prontamente alla decisione, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessaria l'attività di integrazione probatoria a norma dell'articolo 464;
b) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è stata ordinata la sospensione del procedimento;
c) se uno o più imputati non sono comparsi al dibattimento per nullità dell'atto di citazione o della sua notificazione, per legittimo impedimento o per mancata conoscenza incolpevole dell'atto di citazione;
d) se uno o più difensori di imputati non sono comparsi al dibattimento per mancato avviso ovvero per legittimo impedimento;
e) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni l'istruzione dibattimentale risulta conclusa, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario il compimento di ulteriori atti che non consentono di pervenire prontamente alla decisione;
f) se uno o più imputati di reati di maggiore allarme sociale previsti dall'articolo 422, comma 2, è prossimo ad essere rimesso in libertà per scadenza dei termini per la mancanza di altri titoli di detenzione.
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la separazione può essere, altresì, disposta, sull'accordo delle parti, qualora il giudice la ritenga utile ai fini della speditezza del processo.
3. Nei casi di imputazioni connesse, prima di procedere all'udienza per il dibattimento, il giudice di pace può ordinare la riunione dei processi, quando questa non pregiudica la rapida definizione degli stessi.
4. Il giudice di pace può ordinare, in ogni caso, la riunione dei processi quando i reati sono commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre o quando più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento o quando una persona è imputata di più reati commessi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, oppure ogni volta in cui ciò giovi alla celerità e alla completezza dell'accertamento.
5. Prima di procedere all'udienza per il dibattimento e, comunque, non oltre la dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice di pace ordina la separazione dei processi, qualora ritenga che la riunione possa pregiudicare il tentativo di conciliazione ovvero la rapida definizione di alcuni fra i processi riuniti.
1. La riunione e la separazione di processi sono disposte con ordinanza, anche di ufficio, sentite le parti.
1. Il difetto di giurisdizione è rilevato, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.
2. Se il difetto di giurisdizione è rilevato nel corso delle indagini preliminari, si applica la disposizione prevista dall'articolo 29, comma 1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e in ogni stato e grado del processo il giudice pronuncia sentenza e ordina, se del caso, la trasmissione degli atti all'autorità competente.
1. L'incompetenza è rilevata, di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.
2. L'incompetenza è eccepita dalle parti tempestivamente, non appena emerge la violazione delle regole attributive della competenza per funzione, materia, territorio o connessione.
3. In ogni caso, a pena di decadenza, l'incompetenza può essere eccepita:
a) nell'udienza di comparizione, subito dopo la costituzione delle parti, se è riferita al giudice per le indagini preliminari e la relativa eccezione è stata respinta in tale fase;
b) sino al momento delle conclusioni, se è riferita al giudice dell'udienza di comparizione;
c) nell'udienza preliminare all'istruzione dibattimentale, subito dopo la costituzione delle parti, se non v'è stata udienza di comparizione o se l'eccezione è stata proposta nell'udienza di comparizione e la relativa eccezione è stata respinta in tale fase;
d) sino al momento della discussione, se è riferita al giudice del dibattimento o la relativa eccezione è stata respinta nelle fasi precedenti.
4. L'eccezione non accolta può essere riproposta con i motivi di appello.
1. Il giudice, nel corso delle indagini preliminari, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, pronuncia ordinanza con effetti limitati al provvedimento richiesto e dispone la restituzione degli atti all'ufficio del pubblico ministero.
2. Il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, dopo la chiusura delle indagini preliminari, la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente.
1. Il giudice dell'udienza di comparizione, se riconosce la propria incompetenza, la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente.
1. Il giudice del dibattimento, se riconosce la propria incompetenza, la dichiara con sentenza ed ordina la trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente.
1. Il giudice di appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice di primo grado competente quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente, purché l'incompetenza sia stata eccepita nei termini e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello.
2. Negli altri casi il giudice di appello pronuncia nel merito, salvo che si tratti di decisione inappellabile.
1. La decisione della Corte di cassazione sulla giurisdizione o sulla competenza è vincolante nel corso del processo, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la modificazione della giurisdizione o la competenza di un giudice superiore.
1. Le prove acquisite dal giudice dichiarato incompetente perdono la loro efficacia, a meno che non si tratti di prove documentali o di prove irripetibili oppure di altre prove che le parti concordemente dichiarano di volere utilizzare.
1. Le misure cautelari disposte dal giudice che in base agli atti già acquisiti risulta incompetente sono inefficaci.
1. Vi è conflitto quando in qualsiasi stato e grado del processo:
a) uno o più giudici ordinari e uno o più giudici speciali contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona;
b) due o più giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona.
2. Le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelli previsti dal comma 1. Tuttavia, qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza di comparizione e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo.
3. Nel corso delle indagini preliminari non può essere proposto conflitto positivo fondato su ragioni di competenza per territorio determinata dalla connessione.
1. I conflitti previsti dall'articolo 36 cessano per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiara, anche di ufficio, la propria competenza o la propria incompetenza.
1. Il giudice che rileva un caso di conflitto pronuncia ordinanza con la quale rimette alla Corte di cassazione copia degli atti necessari alla sua risoluzione con l'indicazione delle parti e dei difensori.
2. Il conflitto può essere denunciato dal magistrato del pubblico ministero presso uno dei giudici in conflitto ovvero dalle parti private. La denuncia è presentata nella cancelleria di uno dei giudici in conflitto, con dichiarazione scritta e motivata alla quale è unita la documentazione necessaria. Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di cassazione la denuncia e la documentazione nonché copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto, con l'indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni.
3. L'ordinanza e la denuncia previste dai commi 1 e 2 non hanno effetto sospensivo sui procedimenti in corso.
1. Il giudice che ha pronunciato l'ordinanza o ricevuto la denuncia previste dall'articolo 38 ne dà immediata comunicazione al giudice in conflitto.
2. Il giudice in conflitto trasmette immediatamente alla Corte di cassazione copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto con l'indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni.
1. I conflitti sono decisi dalla Corte di cassazione con sentenza in camera di consiglio secondo le forme previste dall'articolo 143. La Corte assume le informazioni e acquisisce gli atti e i documenti che ritiene necessari.
1. Le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi sono stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario.
2. Si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sull'assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici.
3. Si considerano, altresì, attinenti alla capacità le disposizioni sulla incompatibilità del giudice.
1. Chi ha esercitato funzioni di pubblico ministero o ha svolto atti di polizia giudiziaria o ha prestato ufficio di difensore, di procuratore speciale, di curatore di una parte, di persona informata sui fatti, dichiarante, testimone, perito o ha
1. Nei procedimenti per reati previsti dall'articolo 59, comma 3, non possono svolgere funzioni di giudice magistrati che hanno fatto parte della direzione distrettuale antimafia presso la medesima corte di appello.
1. È incompatibile ad esercitare le funzioni di giudice il magistrato che abbia o abbia avuto rapporto di coniugio, parentela, affinità, adozione o convivenza con altro magistrato che nello stesso procedimento eserciti o abbia esercitato funzioni anche separate o diverse.
1. Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore
b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie;
d) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private;
e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato o parte privata;
f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero;
g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli articoli 42, 43 e 44 e dalle leggi di ordinamento giudiziario;
h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza, desumibili anche da comportamenti o da atti concreti idonei a compromettere l'imparzialità del giudice.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in presenza di un rapporto di adozione o convivenza.
3. I motivi di astensione indicati nel comma 1, lettera b), seconda ipotesi, e lettera e), o derivanti da incompatibilità per ragioni di coniugio o affinità, sussistono anche dopo l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4. La dichiarazione di astensione è presentata al presidente della corte o del tribunale che decide con decreto senza formalità di procedura.
5. Sulla dichiarazione di astensione del presidente del tribunale decide il presidente della corte di appello; su quella del presidente della corte di appello decide il presidente della Corte di cassazione.
1. Il giudice può essere ricusato dalle parti:
a) nei casi previsti dall'articolo 45;
b) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione;
c) se, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, ha espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto.
2. Il giudice ricusato non può pronunciare né concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, tranne il caso in cui sia riproposta la dichiarazione di ricusazione, fondata sui medesimi motivi.
1. La dichiarazione di ricusazione può essere proposta:
a) nell'udienza di comparizione, fino a che non siano conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti;
b) nell'udienza preliminare all'istruzione dibattimentale, fino a che non sia scaduto il termine per la proposizione delle questioni preliminari;
c) in ogni altro caso, prima del compimento dell'atto da parte del giudice.
2. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza dei termini previsti dal comma 1, la dichiarazione può essere proposta entro tre giorni. Se la causa è sorta o è divenuta nota durante l'udienza, la dichiarazione di
1. La dichiarazione di ricusazione si considera come non proposta quando il giudice, anche successivamente ad essa, dichiara di astenersi e l'astensione è accolta.
1. Sulla ricusazione di un giudice di pace, di un giudice del tribunale o della corte di assise o della corte di assise di appello decide la corte di appello; su quella di un giudice della corte di appello decide una sezione della corte stessa, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato.
2. Sulla ricusazione di un giudice della Corte di cassazione decide una sezione della Corte, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato.
3. Non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.
1. Quando la dichiarazione di ricusazione è stata proposta da chi non ne aveva
1. Se la dichiarazione di astensione o di ricusazione è accolta, il giudice non può compiere alcun atto del procedimento.
2. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di ricusazione comporta
1. Il giudice astenuto o ricusato è sostituito con altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario.
2. Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 1, la corte o il tribunale rimette il procedimento al giudice ugualmente competente per materia determinato a norma dell'articolo 15.
3. Il giudice di pace astenuto o ricusato è sostituito con altro giudice dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario.
4. Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 3, la corte o il tribunale rimette il procedimento al giudice di pace dell'ufficio più vicino.
1. Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione, la parte privata che l'ha proposta può essere condannata al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma da euro duecentocinquantotto a euro millecinquecentoquarantanove, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale.
1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali
1. La richiesta è depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice ed è notificata, entro sette giorni, a cura del richiedente, alle altre parti.
2. La richiesta dell'imputato è sottoscritta da lui personalmente o da un suo procuratore speciale.
3. Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati e con eventuali osservazioni.
4. L'inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2 è causa di inammissibilità della richiesta.
1. In seguito alla presentazione della richiesta di rimessione il giudice può disporre con ordinanza la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo.
2. Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza quando ha avuto notizia dalla Corte di cassazione
1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 143, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.
2. Il presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa di inammissibilità della richiesta, dispone che per essa si proceda a norma dell'articolo 667, comma 1.
3. L'avvenuta assegnazione della richiesta di rimessione alle sezioni unite o a sezione diversa dall'apposita sezione prevista dall'articolo 667, comma 1, è immediatamente
1. Anche quando la richiesta è stata accolta, il magistrato del pubblico ministero o l'imputato può chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice.
2. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purché fondata su elementi nuovi.
3. È inammissibile per manifesta infondatezza anche la richiesta di rimessione non fondata su elementi nuovi rispetto a quelli già valutati in una ordinanza che ha rigettato o dichiarato inammissibile una richiesta proposta da altro
1. Le funzioni di pubblico ministero, attribuite agli uffici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario, sono esercitate:
a) nel primo grado del procedimento:
1) dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario relativamente ai reati di competenza del giudice di pace, del giudice monocratico del tribunale ordinario, del giudice collegiale del tribunale ordinario e della corte di assise;
2) dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni relativamente ai reati di competenza del tribunale per i minorenni;
b) nei gradi di impugnazione dai magistrati della procura generale della Repubblica presso la corte di appello e presso la Corte di cassazione.
2. Nell'esercizio delle loro funzioni i magistrati del pubblico ministero si attengono alle disposizioni che regolano la competenza del giudice.
3. Nei procedimenti a carico di maggiorenni relativi ai delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 600, 601, 602 e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al con decreto del Presidente
1. Il magistrato del pubblico ministero esercita l'azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione.
2. Quando non è necessaria la querela, la richiesta, l'istanza, o l'autorizzazione a procedere, l'azione penale è esercitata di ufficio.
1. Il magistrato del pubblico ministero ha l'obbligo di astenersi:
a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;
b) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private;
c) quando esistono gravi ragioni di convenienza;
d) nei gradi di impugnazione, quando ha emesso o ha partecipato all'emissione del provvedimento impugnato.
2. Sulla dichiarazione di astensione decidono, nell'ambito dei rispettivi uffici, il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale.
3. Sulla dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica decide il procuratore generale presso la corte di appello e sulla dichiarazione di astensione di quest'ultimo decide il procuratore generale presso la Corte di cassazione.
4. Con il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione, il magistrato del pubblico ministero astenuto è sostituito con un altro magistrato del pubblico ministero appartenente al medesimo ufficio. Nondimeno, quando viene accolta la dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica e del procuratore generale presso la corte di appello, può essere designato alla sostituzione un altro magistrato del pubblico ministero appartenente all'ufficio ugualmente competente determinato a norma dell'articolo 15.
1. Nell'udienza il magistrato del pubblico ministero esercita le sue funzioni con piena autonomia.
2. Il capo dell'ufficio provvede alla sostituzione del magistrato nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti dall'articolo 61, comma 1, lettere a), b) e d). Negli altri casi il magistrato può essere sostituito solo con il suo consenso.
3. Quando il capo dell'ufficio omette di provvedere alla sostituzione del magistrato nei casi richiamati dal comma 2, il procuratore generale presso la corte di appello designa per l'udienza un magistrato appartenente al suo ufficio.
1. Gli uffici diversi del pubblico ministero che procedono a indagini collegate si coordinano tra loro per la speditezza, economia ed efficacia delle indagini medesime. A tali fini provvedono allo scambio di atti e di informazioni nonché alla comunicazione delle direttive rispettivamente impartite alla polizia giudiziaria. Possono altresì procedere, congiuntamente, al compimento di specifici atti.
2. Le indagini di uffici diversi del pubblico ministero si considerano collegate:
a) se i processi hanno ad oggetto imputazioni connesse;
b) se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità, o che sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une dalle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza
c) se la prova di più reati deriva, anche in parte, dalla stessa fonte.
3. Il collegamento delle indagini ha effetto sulla competenza nei soli casi di connessione di imputazioni.
1. Il procuratore nazionale antimafia esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 59, comma 3. A tal fine dispone della direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle Forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.
2. Il procuratore nazionale antimafia esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e la tempestività delle investigazioni.
3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale antimafia, in particolare:
a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della direzione nazionale antimafia;
b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della direzione nazionale e delle direzioni distrettuali antimafia, le necessarie flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;
c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di
d) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o per risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;
e) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento.
1. Il magistrato del pubblico ministero, se durante le indagini preliminari ritiene che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso cui egli esercita le funzioni, trasmette immediatamente gli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente.
2. Il magistrato del pubblico ministero che ha ricevuto gli atti, se ritiene che debba procedere l'ufficio che li ha trasmessi, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la Corte di cassazione. Il procuratore generale, esaminati gli atti, determina quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati.
3. Se il contrasto riguarda taluno dei reati indicati nell'articolo 59, comma 3, il procuratore generale presso la corte di appello informa dei provvedimenti adottati il procuratore nazionale antimafia che deve, invece, essere sentito dal procuratore generale presso la Corte di cassazione prima di assumere il provvedimento.
4. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione o della designazione indicate nei commi 1 e 2
1. Quando il magistrato del pubblico ministero riceve notizia che presso un altro ufficio sono in corso indagini preliminari a carico della stessa persona e per il medesimo fatto in relazione al quale egli procede, informa senza ritardo questo ufficio del pubblico ministero, richiedendo la trasmissione degli atti.
2. L'ufficio del pubblico ministero che ha ricevuto la richiesta, ove non ritenga di aderire, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga ad un diverso distretto, il procuratore generale presso la Corte di cassazione. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, determina con decreto motivato, secondo le regole sulla competenza del giudice, quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati. All'ufficio del pubblico ministero designato sono immediatamente trasmessi gli atti da parte del diverso ufficio.
3. Il contrasto si intende risolto quando, prima della designazione prevista dal comma 2, uno degli uffici del pubblico ministero provvede alla trasmissione degli atti a norma dell'articolo 65, comma 1.
4. Gli atti di indagine preliminare compiuti dai diversi uffici del pubblico ministero sono comunque utilizzabili nei casi e nei modi previsti dalla legge.
5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano in ogni altro caso di contrasto positivo tra uffici del pubblico ministero.
1. In caso di contrasto, positivo o negativo, tra uffici del pubblico ministero
1. Il procuratore generale presso la corte di appello dispone con decreto motivato, e assunte, quando occorre, le necessarie informazioni, l'avocazione delle indagini preliminari quando:
a) in conseguenza dell'astensione o dell'incompatibilità del magistrato designato non è possibile provvedere alla sua tempestiva sostituzione;
b) il capo dell'ufficio del pubblico ministero ha omesso di provvedere alla tempestiva sostituzione del magistrato designato per le indagini nei casi previsti dall'articolo 45, comma 1, lettere a), b), d) ed e).
2. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai delitti previsti dagli articoli 270-bis, 280, 285, 286, 289-bis, 305, 306, 416, nei casi in cui è previsto l'arresto in flagranza, e 422 del codice penale quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini previste dall'articolo 63, comma 1, e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale, anche d'intesa con altri procuratori generali interessati.
1. Il procuratore nazionale antimafia dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti indicati nell'articolo 59, comma 3, quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile, a causa della:
a) perdurante e ingiustificata inerzia nell'attività di indagine;
b) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 64 ai fini del coordinamento delle indagini.
2. Il procuratore nazionale antimafia provvede all'avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della direzione nazionale antimafia allo scopo designato. Salvo casi particolari, il procuratore nazionale antimafia o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero.
1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, assicurare le fonti di prova e raccogliere tutto quanto possa servire per l'applicazione della legge penale.
2. La polizia giudiziaria svolge, altresì, ogni indagine e attività disposta o delegata
1. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione del procuratore della Repubblica e del procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello:
a) dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge;
b) dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato.
2. Nell'ambito dei servizi di polizia giudiziaria sono istituite sezioni specializzate per i minorenni, alle quali è assegnato personale dotato di specifiche attitudini e preparazione.
1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:
a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla Polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette Forze di polizia ai quali
c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della Polizia di Stato ovvero un comando dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della guardia di finanza.
2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
a) il personale della Polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti penitenziari, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.
3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 70.
1. La procura della Repubblica e la procura generale presso la corte di appello dispongono dei servizi di polizia giudiziaria istituiti nell'ambito del distretto, che svolgono le attività di polizia giudiziaria anche per i giudici del distretto.
1. L'ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria è responsabile verso il procuratore della Repubblica presso il tribunale e verso il procuratore generale presso la corte di appello dove ha sede il servizio dell'attività di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente.
1. Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo.
2. Nel procedimento davanti al giudice di pace, assume la qualità di imputato la persona alla quale il reato è attribuito nella citazione diretta a giudizio, che la polizia giudiziaria dispone su autorizzazione del magistrato del pubblico ministero, o nella conferma o modifica dell'addebito contenuto nel ricorso immediato della persona offesa al giudice, da parte del magistrato del pubblico ministero.
3. La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna.
4. La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione del processo.
1. In ogni stato e grado del procedimento il magistrato del pubblico ministero
1. È indagato il soggetto sottoposto alle indagini preliminari.
1. Le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'indagato o dall'imputato non possono formare oggetto di testimonianza.
1. Se una persona non indagata o non imputata rende alla polizia giudiziaria, al magistrato del pubblico ministero o al giudice dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l'autorità procedente ne interrompe l'esame e l'avverte che a seguito di tali dichiarazioni possono essere svolte indagini nei suoi confronti, invitandola a nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate né contro chi le ha rese né nei confronti di terzi.
2. Parimenti a quanto disposto dal comma 1, se la persona doveva essere sentita in qualità di indagato o di imputato, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate.
1. L'indagato o l'imputato, anche se in stato di custodia cautelare o detenuto per altra causa, interviene libero all'interrogatorio, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze.
2. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche o comportamenti idonei a influire sulla libertà di
a) salvo quanto disposto dall'articolo 82, comma 1, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento segue il suo corso;
b) se non intende avvalersi della facoltà di cui alla lettera a), le dichiarazioni rese possono sempre essere utilizzate nei suoi confronti;
c) se rende dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assume, in ordine a tali fatti, l'ufficio di dichiarante ed è tenuto a rispondere ogni qualvolta ne è richiesto.
4. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata. In mancanza dell'avvertimento di cui al citato comma 3, lettera c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilità di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non può assumere, in ordine a detti fatti, l'ufficio di dichiarante.
1. Il magistrato del pubblico ministero o il giudice contesta all'indagato o all'imputato in forma chiara e precisa il fatto che gli è attribuito, gli rende noti gli elementi di prova esistenti contro di lui e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, gliene comunica le fonti.
2. Il magistrato del pubblico ministero o il giudice invita, quindi, l'indagato o l'imputato ad esporre quanto ritiene utile per la sua difesa e gli pone direttamente domande.
3. Se la persona rifiuta di rispondere, ne è fatta menzione nel verbale. Nel verbale è fatta anche menzione, quando
1. Nel primo atto cui è presente l'indagato o l'imputato, il magistrato del pubblico ministero o il giudice lo invita a dichiarare le proprie generalità e quant'altro può valere a identificarlo, ammonendolo circa le conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false.
2. L'impossibilità di attribuire all'indagato o all'imputato le sue esatte generalità non pregiudica il compimento di alcun atto da parte dell'autorità procedente, quando sia certa l'identità fisica della persona.
3. Le erronee generalità attribuite all'indagato o all'imputato sono rettificate nelle forme previste dall'articolo 148.
1. In ogni stato e grado del procedimento, quando vi è ragione di ritenere che l'indagato o l'imputato sia minorenne, il magistrato del pubblico ministero o il giudice trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
2. Quando vi è incertezza sulla minore età dell'imputato, il giudice dispone, anche di ufficio, la perizia.
3. Qualora, anche dopo la perizia, permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto.
4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano altresì quando vi è ragione di ritenere che l'imputato sia minore degli anni quattordici.
1. Se risulta l'errore di persona, in ogni stato e grado del procedimento il giudice, sentiti il magistrato del pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza a norma dell'articolo 145.
1. Se risulta la morte dell'indagato o dell'imputato, in ogni stato e grado del procedimento il giudice, sentiti il magistrato del pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza a norma dell'articolo 145.
2. La sentenza non impedisce l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona, qualora successivamente si accerti che la morte dell'indagato o dell'imputato è stata erroneamente dichiarata.
1. Quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere e vi è ragione di ritenere che, per infermità mentale, l'imputato non è in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice, se occorre, dispone, anche di ufficio, la perizia, pure al fine di stabilire la presumibile durata dell'impedimento.
2. Durante il tempo occorrente per l'espletamento della perizia il giudice assume, a richiesta del difensore, i mezzi di prova che possono condurre al proscioglimento dell'imputato e, quando vi è pericolo nel ritardo, ogni altro mezzo di prova richiesto dalle parti.
1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 86, risulta che lo stato mentale dell'indagato o dell'imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento, il giudice dispone con ordinanza che questo sia sospeso per il tempo ritenuto necessario sulla base delle indicazioni fornite dal perito, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.
2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice nomina all'imputato un curatore speciale, designando di preferenza l'eventuale rappresentante legale.
3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il magistrato del pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore nonché il curatore speciale nominato all'imputato.
4. La sospensione non impedisce al giudice di assumere mezzi di prova, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'articolo 86, comma 2. A tale assunzione il giudice procede anche a richiesta del curatore speciale, che in ogni caso ha facoltà di assistere agli atti disposti sulla persona dell'imputato, nonché agli atti cui questi ha facoltà di assistere.
5. Se la sospensione interviene nel corso delle indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 86, comma 3.
1. Allo scadere del termine indicato nell'ordinanza di sospensione del procedimento, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone ulteriori accertamenti peritali sullo stato di mente dell'indagato o dell'imputato.
2. La sospensione è revocata con ordinanza non appena risulti che lo stato mentale dell'indagato o dell'imputato ne consente la cosciente partecipazione al procedimento ovvero che nei confronti dell'indagato o dell'imputato deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.
1. In ogni caso in cui lo stato di mente dell'indagato o dell'imputato appare tale da renderne necessaria la cura nell'ambito del servizio psichiatrico, il giudice informa con il mezzo più rapido l'autorità competente per l'adozione delle misure previste dalle leggi sul trattamento sanitario per malattie mentali.
2. Qualora vi sia pericolo nel ritardo, il giudice dispone anche di ufficio il ricovero provvisorio dell'imputato in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero. L'ordinanza perde in ogni caso efficacia nel momento in cui viene data esecuzione al provvedimento dell'autorità indicata nel comma 1.
3. Quando è stata o deve essere disposta la custodia cautelare dell'imputato, il giudice ordina che la misura sia eseguita nelle forme previste dall'articolo 276.
4. Nel corso delle indagini preliminari, il magistrato del pubblico ministero provvede all'informativa prevista dal comma 1 e, se ne ricorrono le condizioni, chiede al giudice il provvedimento di ricovero provvisorio previsto dal comma 2.
1. L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'articolo 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dalla persona offesa alla quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile.
2. Nel procedimento penale davanti al tribunale per i minorenni non è ammesso l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato.
1. L'azione civile di restituzione o di risarcimento del danno derivante da reato proposta davanti al giudice civile non può essere trasferita nel processo penale.
2. La proposizione dell'azione in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile comporta rinuncia agli atti del giudizio penale.
1. L'azione civile nel processo penale è esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civile.
2. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo.
1. Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono costituirsi parte civile se non sono rappresentate, autorizzate o assistite nelle forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili.
2. Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza e vi sono ragioni di urgenza ovvero vi è conflitto di interessi tra la persona offesa danneggiata dal reato e chi la rappresenta, l'ufficio del pubblico ministero può chiedere al giudice di nominare un curatore speciale. La nomina può essere chiesta altresì dalla persona che deve essere rappresentata o assistita ovvero dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante.
3. Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite se possibile le persone interessate, provvede con decreto, che è comunicato all'ufficio del pubblico ministero affinché provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace.
4. In caso di assoluta urgenza, l'azione civile nell'interesse della persona offesa danneggiata dal reato che sia incapace per infermità di mente o per età minore può essere esercitata dal magistrato del pubblico ministero, finché subentri a norma dei commi precedenti colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza ovvero il curatore speciale.
1. La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilità:
a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente
b) le generalità dell'imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;
c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda;
e) la sottoscrizione del difensore.
2. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata, a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.
3. Se la procura non è apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile, ed è conferita nelle altre forme previste dall'articolo 116, commi 1 e 2, essa è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione della parte civile.
1. La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza di comparizione e, nell'udienza di comparizione, sino al momento antecedente alla discussione.
2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza.
3. Se manca l'udienza di comparizione, la costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza per il dibattimento, sino al momento della costituzione delle parti.
1. Il magistrato del pubblico ministero, l'imputato e il responsabile civile possono
1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la costituzione di parte civile, ne dispone l'esclusione di ufficio, con ordinanza.
1. La costituzione di parte civile può essere revocata in ogni stato e grado del procedimento con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale in udienza ovvero con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti.
2. La costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell'articolo 570 ovvero se promuove l'azione davanti al giudice civile.
3. Avvenuta la revoca della costituzione a norma dei commi 1 e 2, il giudice penale non può conoscere delle spese e dei danni che l'intervento della parte civile ha cagionato all'imputato e al responsabile civile. L'azione relativa può essere proposta davanti al giudice civile.
4. La revoca non preclude il successivo esercizio dell'azione in sede civile.
1. Il responsabile civile per il fatto dell'imputato può essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile e, nel caso previsto dall'articolo 93, comma 4, a richiesta del magistrato del pubblico ministero. L'imputato può essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati quando è stato prosciolto o è stata pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere. Nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990, l'assicuratore può essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato.
2. La richiesta deve essere proposta al più tardi per l'udienza preliminare all'istruzione dibattimentale.
3. La citazione è ordinata con decreto dal giudice che procede. Il decreto contiene:
a) le generalità o la denominazione della parte civile, con l'indicazione del difensore e le generalità del responsabile civile, se è una persona fisica, ovvero la denominazione dell'associazione o dell'ente chiamato a rispondere e le generalità del suo legale rappresentante;
b) l'indicazione delle domande che si fanno valere contro il responsabile civile;
c) l'invito a costituirsi nei modi previsti dall'articolo 100;
d) la data e le sottoscrizioni del giudice e dell'ausiliario che lo assiste.
4. Copia del decreto è notificata, a cura della parte civile, al responsabile civile, al pubblico ministero e all'imputato. Nel caso previsto dall'articolo 93, comma 4, la copia del decreto è notificata al responsabile civile e all'imputato a cura dell'ufficio del pubblico ministero. L'originale dell'atto con la relazione di notificazione è depositato nella cancelleria del giudice che procede.
1. Chi è citato come responsabile civile può costituirsi in ogni stato e grado del processo, anche a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza.
2. La dichiarazione deve contenere a pena di inammissibilità:
a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce e le generalità del suo legale rappresentante;
b) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
c) la sottoscrizione del difensore.
3. La procura conferita nelle forme previste dall'articolo 116, comma 1, è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione del responsabile civile.
4. La costituzione del responsabile civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo.
1. Quando vi è costituzione di parte civile o quando il magistrato del pubblico ministero esercita l'azione civile a norma dell'articolo 93, comma 4, il responsabile civile può intervenire volontariamente nel processo, anche a mezzo di procuratore speciale, per l'udienza di comparizione e, successivamente, fino a che, nell'udienza preliminare all'istruzione dibattimentale, non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 513, presentando una dichiarazione scritta, a norma dell'articolo 100, commi 1 e 2.
2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza.
3. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione è notificata, a cura del responsabile civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.
4. L'intervento del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile è revocata o se è ordinata l'esclusione della parte civile.
1. La richiesta di esclusione del responsabile civile può essere proposta dall'imputato nonché dalla parte civile e dal magistrato del pubblico ministero che non ne abbiano richiesto la citazione.
2. La richiesta può essere proposta altresì dal responsabile civile che non sia intervenuto volontariamente anche qualora gli elementi di prova raccolti prima della citazione possano recare pregiudizio alla sua difesa in relazione a quanto previsto dagli articoli 710 e 711.
3. La richiesta deve essere motivata ed è proposta, a pena di decadenza, non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nell'udienza di comparizione e nell'udienza preliminare
1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la citazione o per l'intervento del responsabile civile, ne dispone l'esclusione di ufficio, con ordinanza.
2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione è stata rigettata nell'udienza di comparizione.
1. L'ammissione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica la successiva decisione sul diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.
2. L'esclusione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica l'esercizio in sede civile dell'azione per le restituzioni e il risarcimento del danno. Tuttavia se il responsabile civile è stato escluso su richiesta della parte civile, questa non può esercitare l'azione davanti al giudice civile per il medesimo fatto.
1. La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è citata per l'udienza di comparizione o per l'udienza preliminare all'istruzione dibattimentale a richiesta del magistrato del pubblico ministero o dell'imputato.
1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova.
2. La persona offesa minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata esercita le facoltà e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati negli articoli 365, commi 1, 2 e 3, e 370.
3. Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti.
4. La persona offesa dal reato che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell'articolo 406 e il suo difensore, se ritengono che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso il quale il magistrato del pubblico ministero che procede esercita le sue funzioni, possono esercitare la facoltà riconosciuta all'indagato dall'articolo 77, comma 4. Si applicano le disposizioni dei commi 5, 6, 7 e 8 del citato articolo 77.
1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità
1. L'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato è subordinato al consenso della persona offesa.
2. Il consenso deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata e può essere prestato a non più di uno degli enti o delle associazioni. È inefficace il consenso prestato a più enti o associazioni.
3. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento con le forme previste dal comma 2.
4. La persona offesa che ha revocato il consenso non può prestarlo successivamente né allo stesso né ad altro ente o associazione.
1. Per l'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall'articolo 107 l'ente o l'associazione presenta all'autorità procedente un atto di intervento che contiene a pena di inammissibilità:
a) le indicazioni relative alla denominazione dell'ente o dell'associazione, alla sede, alle disposizioni che riconoscono le finalità di tutela degli interessi lesi, alle generalità del legale rappresentante;
b) l'indicazione del procedimento;
c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
d) l'esposizione sommaria delle ragioni che giustificano l'intervento;
e) la sottoscrizione del difensore.
2. Unitamente all'atto di intervento sono presentate la dichiarazione di consenso della persona offesa e la procura al difensore se questa è stata conferita nelle forme previste dall'articolo 116, comma 1.
3. Se è presentato fuori udienza, l'atto di intervento deve essere notificato alle parti e produce effetto dal giorno dell'ultima notificazione.
4. L'intervento produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento.
1. Gli enti e le associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato possono intervenire nel procedimento fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 513.
1. Entro tre giorni dalla notificazione eseguita a norma dell'articolo 109, comma 3, le parti possono opporsi con dichiarazione scritta all'intervento dell'ente o dell'associazione. L'opposizione è notificata al legale rappresentante dell'ente o dell'associazione, il quale può presentare le sue deduzioni nei cinque giorni successivi.
2. Se l'intervento è avvenuto prima dell'esercizio dell'azione penale sull'opposizione provvede il giudice per le indagini preliminari; se è avvenuto nell'udienza di comparizione, l'opposizione è proposta prima dell'apertura della discussione; se è avvenuto in dibattimento, l'opposizione è proposta a norma dell'articolo 514, comma 1.
3. I termini previsti dai commi 1 e 2 sono stabiliti a pena di decadenza. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza.
4. In ogni stato e grado del processo il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per l'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall'articolo 107, dispone
1. L'imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia.
2. La nomina avviene con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero fatta pervenire alla stessa dal difensore o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Prima dell'informazione di garanzia la nomina è ricevuta dal difensore che provvede al deposito quando l'indagato è informato dell'iscrizione del suo nome nel registro previsto dall'articolo 365. In ogni caso, la nomina produce effetti dal momento in cui è stata ricevuta dal difensore.
3. La nomina del difensore di fiducia della persona arrestata o in custodia cautelare, finché la stessa non vi ha provveduto, può essere fatta da un prossimo congiunto, con le forme previste dal comma 2.
1. L'indagato o l'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o che ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.
2. I consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di corte di appello, mediante un apposito ufficio centralizzato, al fine di garantire l'effettività della difesa di ufficio, predispongono gli elenchi dei difensori che a richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria sono indicati ai fini della nomina. I consigli dell'ordine fissano i criteri per la nomina dei difensori sulla base delle competenze specifiche, della prossimità alla sede del procedimento e
1. L'imputato, la persona offesa dal reato, il danneggiato che intende costituirsi parte civile e il responsabile civile possono chiedere di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, secondo le norme della legge sul patrocinio dei non abbienti.
1. Al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo.
2. L'imputato può togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto dal difensore prima che, in relazione all'atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice.
1. La parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria stanno in giudizio con il ministero di un difensore, munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persona abilitata.
2. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile, del decreto di citazione o della dichiarazione di costituzione o di intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte è certificata dal difensore.
3. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa.
4. Il difensore può compiere e ricevere, nell'interesse della parte rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla legge non sono a essa espressamente riservati. In ogni caso non può compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa se non ne ha ricevuto espressamente il potere.
5. Il domicilio delle parti private indicate nel comma 1 per ogni effetto processuale si intende eletto presso il difensore.
1. La persona offesa dal reato, per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti, può nominare un difensore nelle forme previste dall'articolo 112, comma 2.
2. Per la nomina dei difensori degli enti e delle associazioni che intervengono a norma dell'articolo 109 si applicano le disposizioni dell'articolo 116.
1. Il difensore di fiducia e il difensore di ufficio possono nominare un sostituto.
2. Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri di difensore.
1. Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite solo:
a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio sono indagati o imputati, limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro attribuito;
b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate.
2. Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonché presso i periti non si può procedere a sequestro di carte o di documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato.
3. Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore, il magistrato del pubblico ministero o il giudice, a pena di nullità, avvisa anche telefonicamente il consiglio dell'ordine forense del luogo ovvero
1. L'imputato in stato di custodia cautelare ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della misura.
2. La persona arrestata ha diritto di conferire con il difensore subito dopo l'arresto.
3. In nessun caso può procedersi all'interrogatorio dell'indagato o dell'imputato prima che abbia esercitato il diritto di conferire con il difensore.
1. Il consiglio dell'ordine forense ha competenza esclusiva per le sanzioni disciplinari relative all'abbandono della difesa o al rifiuto della difesa di ufficio.
2. Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale in cui è avvenuto l'abbandono o il rifiuto.
3. Nei casi di abbandono o di rifiuto motivati da violazione dei diritti della difesa, quando il consiglio dell'ordine li ritiene comunque giustificati, la sanzione non è applicata, anche se la violazione dei diritti della difesa è esclusa dal giudice.
4. Il magistrato del pubblico ministero o il giudice riferisce al consiglio dell'ordine i casi di abbandono della difesa, di rifiuto della difesa di ufficio o, nell'ambito del procedimento, i casi di violazione da parte del difensore dei doveri di lealtà e probità nonché del divieto di cui all'articolo 122, comma 2.
5. L'abbandono della difesa delle parti private diverse dall'imputato, della persona offesa, degli enti e delle associazioni previsti dall'articolo 107 non impedisce in alcun caso l'immediata continuazione del procedimento e non interrompe l'udienza.
1. La difesa di più imputati può essere assunta da un difensore comune, purché le diverse posizioni non siano tra loro incompatibili.
2. Il difensore non può assumere la difesa di più indagati o imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento o in altro procedimento per imputazioni connesse o per fatti collegati ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera b).
3. La polizia giudiziaria e il magistrato del pubblico ministero, se rilevano una
1. Il difensore che non accetta l'incarico ricevuto o vi rinuncia ne dà comunicazione all'autorità procedente e a chi lo ha nominato.
2. La non accettazione ha effetto dal momento in cui è comunicata all'autorità procedente.
3. La rinuncia non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell'articolo 124.
4. La disposizione del comma 3 si applica anche in caso di revoca.
1. In ogni caso in cui ne fa richiesta, il nuovo difensore nominato ha diritto a un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento.
2. Il termine di fase della custodia cautelare e quello di prescrizione del reato rimangono sospesi durante la decorrenza del termine a difesa.
1. Fin dal momento dell'incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova in favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI del libro quinto.
2. La facoltà indicata al comma 1 può essere attribuita per l'esercizio del diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, nell'esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione.
3 Le attività previste dal comma 1 possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, da periti.
1. Gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana.
2. Davanti al giudice avente competenza di primo grado o di appello su un territorio dove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta, il cittadino italiano che appartiene a questa minoranza è, a sua richiesta, interrogato o esaminato nella madrelingua e il relativo verbale è redatto anche in tale lingua. Nella stessa lingua sono tradotti gli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla sua richiesta. Restano salvi gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e da convenzioni internazionali.
3. La disposizione del comma 2 si applica anche per gli atti assunti dal magistrato del pubblico ministero.
1. Quando è richiesta la sottoscrizione di un atto, se la legge non dispone altrimenti, è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell'atto, del nome e del cognome di chi deve firmare.
2. Non è valida la sottoscrizione apposta con mezzi meccanici o con segni diversi dalla scrittura.
3. Se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale è presentato l'atto scritto o che riceve l'atto orale, accertata l'identità della persona, ne fa annotazione in fine dell'atto medesimo.
1. Quando la legge richiede la data di un atto, sono indicati il giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui l'atto è compiuto. L'indicazione dell'ora è necessaria solo se espressamente prescritta.
2. Se l'indicazione della data di un atto è prescritta a pena di nullità, questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza in base ad elementi contenuti nell'atto medesimo o in atti a questo connessi.
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, quando l'originale di una sentenza o di un altro atto del procedimento, del quale occorre fare uso, è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, la copia autentica
1. Se non è possibile provvedere a norma dell'articolo 129, il giudice, anche di ufficio, accerta il contenuto dell'atto mancante e stabilisce con ordinanza se e in quale tenore esso deve essere ricostituito.
2. Se esiste la minuta dell'atto mancante, questo è ricostituito secondo il tenore della medesima, quando alcuno dei giudici che l'hanno sottoscritto riconosce che questo era conforme alla minuta.
3. Quando non si può provvedere a norma dei commi 1 e 2, il giudice dispone con ordinanza la rinnovazione dell'atto mancante, se necessaria e possibile, prescrivendone il modo ed eventualmente indicando anche gli altri atti che devono essere rinnovati.
1. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto.
2. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza di comparizione.
3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo del magistrato del pubblico ministero, se non dopo la
1. Salvo le sanzioni previste dalla legge penale, la violazione del divieto di pubblicazione previsto dagli articoli 131 e 357, comma 3, lettera b), costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.
2. Di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dalle persone indicate nel comma 1 il magistrato del pubblico ministero informa l'organo titolare del potere disciplinare.
1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti.
2. Il difensore ha sempre diritto di ottenere certificati relativi alla data di iscrizione, riunione e separazione di procedimenti, alla proroga delle indagini preliminari, alla proroga della custodia cautelare, nonché copia dei verbali e degli altri eventuali provvedimenti del magistrato del pubblico ministero o del giudice, anche di altri procedimenti, che non siano coperti da segreto.
3. Sulla richiesta provvede il magistrato del pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza.
4. Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall'articolo 131.
5. Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta all'ufficio del pubblico ministero o del giudice atti o documenti,
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 63, quando è necessario per il compimento delle indagini, il magistrato del pubblico ministero può ottenere dall'ufficio del pubblico ministero competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 357, copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto. Il magistrato del pubblico ministero può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa.
2. Il magistrato del pubblico ministero richiesto provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato.
3. Il procuratore nazionale antimafia, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 64, accede al registro delle notizie di reato e alle banche dati istituite appositamente presso le direzioni distrettuali antimafia, realizzando se del caso collegamenti reciproci.
1. Il Ministro dell'interno, direttamente o a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria o del personale della direzione investigativa antimafia appositamente delegato, può ottenere dall'ufficio del pubblico ministero competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 357, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione dei delitti di maggiore allarme sociale. Il magistrato del pubblico ministero può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa.
1. Quando un sordo o un muto vuole o deve fare dichiarazioni, al sordo si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde oralmente o per iscritto; al muto si fanno oralmente le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto.
2. L'imputato sordo o muto, indipendentemente dal fatto che sappia o meno leggere e scrivere, a pena di nullità, ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete, scelto di preferenza tra le persone abituate a trattare con lui, al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa.
1. Non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento:
a) i minori degli anni quattordici e le persone palesemente affette da infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o di intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope. La capacità si presume sino a prova contraria;
b) le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione.
1. In ogni stato e grado del procedimento le parti e i difensori possono presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria o mediante strumenti tecnici idonei a far pervenire gli scritti presso la cancelleria.
2. Sulle richieste ritualmente formulate il giudice provvede senza ritardo e comunque, salvo specifiche disposizioni di legge, entro quindici giorni.
1. Quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, la procura deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. Se la procura è rilasciata per scrittura privata al difensore, questi può autenticare la sottoscrizione. La procura è unita agli atti.
2. Per le pubbliche amministrazioni è sufficiente che la procura sia sottoscritta dal dirigente dell'ufficio nella circoscrizione in cui si procede e sia munita del sigillo dell'ufficio.
3. Non è ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti nell'interesse altrui senza procura speciale nei casi in cui questa è richiesta dalla legge.
1. L'indagato o l'imputato detenuto o internato in un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste
1. La legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del giudice assume la forma della sentenza, dell'ordinanza o del decreto.
2. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano.
3. Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità. I decreti sono motivati, a pena di nullità, nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge.
4. Il giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza dell'ausiliario designato ad assisterlo e delle parti. La deliberazione è segreta.
5. Nel caso di provvedimenti collegiali, se lo richiede un componente del collegio che non ha espresso voto conforme alla decisione, alla motivazione del provvedimento è allegata la relazione del dissenziente,
1. Il giudice, in tutti gli atti ai quali procede, è assistito dall'ausiliario a ciò designato a norma dell'ordinamento giudiziario, se la legge non dispone altrimenti.
1. Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l'indagato o l'imputato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio. Fino al giorno prima dell'udienza, il magistrato del pubblico ministero, gli interessati e i difensori hanno diritto di visionare gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo e di ottenere il rilascio di copie a proprie spese.
2. Il magistrato del pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. L'interessato detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice che ne fa richiesta è sentito prima del giorno dell'udienza dal giudice di sorveglianza del luogo.
3. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'indagato, dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non è detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.
1. Salvo quanto disposto per i provvedimenti emessi nell'udienza di comparizione e nel dibattimento, gli originali dei provvedimenti del giudice sono depositati in cancelleria entro cinque giorni dalla deliberazione. Quando si tratta di provvedimenti impugnabili, l'avviso di deposito contenente l'indicazione del dispositivo è comunicato all'ufficio del pubblico ministero e notificato a tutti coloro ai quali la legge attribuisce il diritto di impugnazione.
1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca
1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, quando ritiene applicabile l'articolo 68, primo comma, della Costituzione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere o, se non sono ancora concluse le indagini preliminari, decreto di archiviazione.
2. L'articolo 68, primo comma, della Costituzione, si applica in ogni caso per la presentazione di progetti di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare e per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori dal Parlamento.
3. Se non ritiene di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, proposta da una delle parti, il giudice provvede senza ritardo con ordinanza non impugnabile, che trasmette direttamente, unitamente alla copia degli atti, alla Presidenza della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto. Nell'ordinanza il giudice enuncia il fatto per il quale è in
1. In ogni stato e grado del procedimento il giudice, quando accerta che l'imputato è minore degli anni quattordici, pronuncia, anche di ufficio, sentenza di non luogo a procedere trattandosi di persona non imputabile o, se non sono ancora concluse le indagini preliminari, decreto di archiviazione.
1. La correzione di errori od omissioni materiali contenuti in sentenze, ordinanze e decreti è disposta, su richiesta delle parti o di ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento, anche prima del deposito della motivazione.
2. Il giudice provvede in camera di consiglio a norma dell'articolo 143. Dell'ordinanza che ha disposto la correzione è fatta annotazione sull'originale dell'atto.
3. I termini per l'impugnazione sono sospesi fino alla decisione adottata all'esito dell'udienza camerale.
4. Se il giudice non ritiene di provvedere alla correzione, essa è disposta dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione.
1. Il giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, può chiedere l'intervento della polizia giudiziaria e, se necessario, della forza pubblica, prescrivendo tutto ciò che occorre per il sicuro e ordinato compimento degli atti ai quali procede.
1. L'indagato o l'imputato può essere accompagnato, se occorre anche con la forza, alla presenza del magistrato del pubblico ministero per l'individuazione di persona.
2. L'indagato o l'imputato può essere accompagnato coattivamente, se occorre anche con la forza, alla presenza del giudice per la ricognizione di persona o per l'effettuazione di perizia.
1. Se il testimone, il perito, l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, al pagamento di una somma da euro cinquantuno a euro cinquecentosedici in favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 150.
1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale redatto, in forma integrale, con la scrittura manuale.
2. Nel caso di assunzione di dichiarazioni, il verbale è redatto, a pena di inutilizzabilità, con la stenotipia o con altro strumento tecnico che ne assicuri l'integrale e contestuale documentazione.
3. Quando deve essere documentata un'attività non complessa, l'ausiliario può essere autorizzato alla redazione del verbale in forma riassuntiva.
4. Quando le modalità di documentazione indicate nei commi 1 e 2 sono
1. Il verbale è redatto dall'ausiliario che assiste il giudice.
2. Il giudice autorizza l'ausiliario che dichiara di non possedere le competenze per la documentazione o la riproduzione dei verbali previsti dall'articolo 152, commi 2 e 4, a farsi assistere per tali operazioni da personale tecnico, anche esterno all'amministrazione dello Stato.
1. Il verbale contiene la menzione del luogo, dell'anno, del mese, del giorno e, quando occorre, dell'ora in cui è stato iniziato e dell'ora in cui è stato chiuso, le generalità delle persone intervenute, l'indicazione delle cause, se conosciute, della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti intervenire, la descrizione di quanto l'ausiliario ha fatto o ha constatato o di quanto è avvenuto in sua presenza nonché le dichiarazioni ricevute da lui o da altro pubblico ufficiale che egli assiste.
2. Per ogni dichiarazione è indicato se è stata resa spontaneamente o previa domanda e, in tale caso, è riprodotta anche la domanda; se la dichiarazione è stata dettata dal dichiarante, o se questi si è avvalso dell'autorizzazione a consultare note scritte, ne è fatta menzione.
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 532, comma 1, il verbale, previa lettura, è sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, dal
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 532, comma 2, i nastri impressi con i caratteri della stenotipia sono trascritti in caratteri comuni non oltre il giorno successivo a quello in cui sono stati formati. Essi sono uniti agli atti del processo, insieme con la trascrizione.
2. Se la persona che ha impresso i nastri è impedita, il giudice dispone che la trascrizione sia affidata a persona idonea anche estranea all'amministrazione dello Stato.
1. La riproduzione fonografica o audiovisiva è effettuata da personale tecnico, anche estraneo all'amministrazione dello Stato, sotto la direzione dell'ausiliario che assiste il giudice.
2. Quando si effettua la riproduzione fonografica, nel verbale è indicato il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di riproduzione.
3. La trascrizione della riproduzione è effettuata da personale tecnico giudiziario. Il giudice può disporre che essa sia affidata a persona idonea estranea all'amministrazione dello Stato.
4. Quando le parti vi consentono, il giudice può disporre che non sia effettuata la trascrizione.
5. Le registrazioni fonografiche o audiovisive e le trascrizioni, se effettuate, sono unite agli atti del procedimento.
1. Quando la legge non impone la forma scritta, le parti possono fare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, richieste o dichiarazioni orali attinenti al procedimento. In tal caso l'ausiliario che assiste il giudice redige il verbale e cura la registrazione delle dichiarazioni a norma degli articoli precedenti. Al verbale è unita, se ne è il caso, la procura speciale.
2. Alla parte che lo richiede è rilasciata, a sua spese, una certificazione ovvero una copia delle dichiarazioni rese.
1. Salvo particolari disposizioni di legge, il verbale è nullo se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto.
1. L'indagato o l'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete, al fine di comprendere il contenuto dell'atto di accusa e di seguire il compimento degli atti ai quali partecipa. Ha diritto, altresì, a conoscere mediante l'interprete il contenuto degli atti procedimentali o processuali che consentono l'esercizio di una facoltà. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi è cittadino italiano.
2. Oltre che nel caso previsto dal comma 1 e dall'articolo 136, l'autorità
1. Non può prestare ufficio di interprete, a pena di nullità:
a) il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da infermità di mente;
b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte;
c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di perito o è stato nominato perito nello stesso procedimento o in altro processo per imputazioni connesse o in altro procedimento per indagini collegate. Nondimeno, nel caso previsto dall'articolo 136, la qualità di interprete può essere assunta da un prossimo congiunto della persona sorda o muta.
1. L'interprete può essere ricusato, per i motivi indicati nell'articolo 161, dalle
1. L'autorità procedente accerta l'identità dell'interprete e gli chiede se versi in una delle situazioni previste dagli articoli 161 e 162.
2. L'autorità precedente ammonisce poi l'interprete sull'obbligo di adempiere bene e fedelmente all'incarico affidatogli, senz'altro scopo che quello di far conoscere la verità e di mantenere il segreto su tutti gli atti che si faranno per suo mezzo o in sua presenza. Quindi lo invita a prestare l'ufficio.
1. Per la traduzione di scritture che richiedono un lavoro di lunga durata, l'autorità procedente fissa all'interprete un termine che può essere prorogato per giusta causa una sola volta. L'interprete può essere sostituito se non presenta entro il termine la traduzione scritta.
2. L'interprete sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi, può essere condannato dal giudice al pagamento
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni degli atti richieste dal giudice, dal magistrato del pubblico ministero, dalle parti private e dai difensori sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni, con l'osservanza delle norme di questo titolo.
2. Nei procedimenti con detenuti e in ogni caso in cui ne ravvisi la necessità, il magistrato del pubblico ministero o il giudice può disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria.
3. Gli avvisi ai difensori sono eseguiti con mezzi tecnici idonei. Chi invia l'avviso attesta in calce alla copia dell'atto di aver trasmesso il testo originale e di aver avuto conferma della ricezione. Annota, altresì, il nome della persona che ha ricevuto l'atto, quando l'avviso è comunicato mediante consegna a mano.
4. Nei procedimenti davanti al tribunale per il riesame le notificazioni sono eseguite al solo difensore che ha presentato l'impugnazione.
5. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in una busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 173, le notificazioni possono essere eseguite anche con il mezzo degli uffici postali, nei modi stabiliti dalle relative norme speciali.
2. È valida la notificazione anche se eseguita con il mezzo di un ufficio postale diverso da quello a cui inizialmente è stato diretto il piego.
3. Qualora l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, l'ufficiale giudiziario provvede alle notificazioni nei modi ordinari.
4. Gli effetti della notificazione decorrono dalla data apposta sull'avviso di ricevimento.
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 173, la notificazione, ove possibile, è eseguita mediante l'impiego di mezzi tecnici e telematici che garantiscano la conoscenza dell'atto.
2. In calce all'originale, sono indicate le modalità utilizzate per portare l'atto a conoscenza del destinatario.
3. Nei casi di urgenza, le persone diverse dall'imputato possono essere avvisate o convocate a mezzo del telefono.
4. Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono annotati il numero telefonico chiamato, il nome, le funzioni o le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il suo rapporto con il destinatario, il giorno e l'ora della telefonata.
5. Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico corrispondente alla casa di abitazione o al luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa. Essa non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva o collabori stabilmente con il medesimo.
6. La comunicazione telefonica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avvenuta.
1. Le notificazioni all'ufficio del pubblico ministero sono eseguite, anche direttamente dalle parti o dai difensori, mediante consegna di copia dell'atto nella segreteria. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale e sulla copia dell'atto le generalità di chi ha eseguito la consegna e la data in cui questa è avvenuta.
2. Le comunicazioni di atti e di provvedimenti del giudice all'ufficio del pubblico ministero sono eseguite a cura della cancelleria con le modalità di cui al comma 1, salvo che il magistrato del
1. Le notificazioni al difensore sono eseguite mediante consegna di copia dell'atto allo stesso o a persona che con lui collabori stabilmente o che dallo stesso sia delegata.
2. Le comunicazioni di atti e di provvedimenti del magistrato del pubblico ministero o del giudice sono eseguite con le modalità di cui al comma 1, salvo che il difensore prenda visione dell'atto sottoscrivendolo. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto l'eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.
3. Si applica la disposizione dell'articolo 168, comma 3.
1. Le notificazioni alla persona offesa dal reato sono eseguite a norma dell'articolo 174. Se sono ignoti i luoghi ivi indicati, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria. Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero, la persona offesa è invitata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Se nel termine di venti giorni dalla ricezione della lettera raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero
1. Quando per il numero dei destinatari o per l'impossibilità di identificarne alcuni, la notificazione nelle forme ordinarie alle persone offese risulti difficile, l'autorità giudiziaria può disporre, con decreto in calce all'atto da notificare, che la notificazione sia eseguita mediante pubblici annunci. Nel decreto sono designati, quando occorre, i destinatari nei cui confronti la notificazione deve essere eseguita nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati.
2. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui si trova l'autorità procedente e un estratto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
1. Le notificazioni all'indagato e all'imputato detenuto sono eseguite nel luogo di detenzione, anche temporanea, mediante consegna di copia alla persona.
2. L'atto è inviato, ove possibile, mediante il servizio postale o mezzi tecnici e telematici al direttore dell'istituto o a chi ne fa le veci, che provvede alla notificazione all'interessato.
3. Nelle ipotesi di cui all'articolo 173, comma 1, prima di consegnare l'atto, chi procede alla notificazione informa l'interessato del contenuto dell'atto stesso, facendone menzione nella relazione di notificazione.
4. In caso di rifiuto della ricezione, se ne fa menzione nella relazione di notificazione.
5. Il rifiuto dell'interessato di ricevere un atto che gli deve essere notificato non costituisce carenza di informazione effettiva del procedimento a suo carico ed è inteso come rinuncia inequivoca al diritto di partecipare al processo.
6. Le notificazioni all'indagato o all'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari sono eseguite a norma degli articoli 173 e 174.
7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando dagli atti risulta che l'indagato o l'imputato è detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o è internato in un istituto penitenziario.
8. In nessun caso le notificazioni all'imputato detenuto o internato possono essere eseguite con le forme prescritte dall'articolo 176.
1. La prima notificazione all'imputato non detenuto e in ogni caso la notificazione del primo atto che dispone il giudizio è eseguita mediante consegna di copia dell'atto alla persona.
2. Prima di consegnare l'atto, chi procede alla notificazione informa l'interessato del contenuto dell'atto stesso, facendone menzione nella relazione di notificazione.
3. Al momento della notificazione, l'interessato è invitato a dichiarare il luogo ove intende ricevere le ulteriori notificazioni, con l'avvertimento che in caso di mancanza o di rifiuto le notificazioni successive saranno eseguite mediante consegna dell'atto al difensore. Della dichiarazione si dà atto nella relazione di notificazione.
4. La dichiarazione di cui al comma 3 costituisce revoca di qualsiasi precedente dichiarazione o elezione di domicilio.
5. Le notificazioni successive alla prima sono eseguite secondo le modalità di cui all'articolo 174.
6. In mancanza della dichiarazione di cui al comma 3 o nel caso di rifiuto di dichiarare un nuovo domicilio o di ricevere l'atto, le notificazioni successive sono eseguite mediante consegna dell'atto al difensore.
7. Nel caso in cui non sia possibile eseguire le notificazioni successive alla prima nei modi indicati nel comma 3, le ulteriori notificazioni sono eseguite mediante consegna dell'atto al difensore.
8. Il rifiuto dell'interessato di ricevere l'atto che gli deve essere notificato non costituisce carenza di informazione effettiva del procedimento a suo carico ed è inteso come rinuncia inequivoca al diritto di partecipare al processo.
9. L'atto di cui al comma 1 deve essere notificato, a pena di nullità, anche all'esercente la potestà dei genitori sull'imputato minorenne.
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 179 e 180, la prima notificazione all'indagato non detenuto è eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente con l'indagato.
2. Qualora il luogo indicato nel comma 1 non sia conosciuto, la notificazione è eseguita nel luogo dove l'indagato ha temporanea dimora o recapito, anche mediante consegna a persona con lo stesso convivente.
3. La copia non può essere consegnata a persona minore degli anni quattordici o in stato di manifesta incapacità di intendere o di volere.
4. Il magistrato del pubblico ministero o il giudice dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato o risulta o appare probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato.
5. La consegna alla persona convivente è effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione è effettuata nei modi previsti dall'articolo 165, comma 5.
6. Se la persona indicata nel comma 1 manca o non è idonea o si rifiuta di ricevere la copia, si procede nuovamente alla ricerca dell'indagato, tornando nei luoghi indicati nei commi 1 e 2.
7. Se neanche nel modo indicato al comma 6 è possibile eseguire la notificazione, l'atto è depositato nella casa del comune dove l'indagato ha l'abitazione. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione dell'indagato. L'ufficiale giudiziario dà inoltre comunicazione all'indagato dell'avvenuto deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della lettera raccomandata.
1. La prima notificazione all'imputato militare in servizio attivo il cui stato risulti dagli atti è eseguita nel luogo in cui egli risiede per ragioni di servizio, mediante consegna alla persona.
2. Se non è possibile effettuare la notificazione a mani proprie dell'interessato, l'atto è consegnato al comandante, il quale provvede immediatamente alla notificazione mediante consegna alla persona.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 172, commi 2, 3, 4 e 5.
1. Salvo le ipotesi di cui all'articolo 173, comma 1, se non è possibile eseguire le notificazioni all'indagato o all'imputato, il magistrato del pubblico ministero o il giudice dispone nuove ricerche, particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice emette decreto di irreperibilità con il quale, dopo avere designato un difensore di ufficio all'imputato che ne sia privo, ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di copia al difensore.
2. Le notificazioni eseguite nel modo indicato al comma 1 sono valide a ogni effetto. L'irreperibile è rappresentato dal difensore.
1. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice, nel corso delle indagini preliminari, cessa di avere efficacia con la chiusura delle indagini preliminari.
2. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice per l'udienza di comparizione cessa di avere efficacia con la pronuncia del provvedimento che dispone il giudizio o con la sentenza di non luogo a procedere.
3. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice di primo grado cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza.
4. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice di secondo grado e da quello di rinvio cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza.
5. Ogni decreto di irreperibilità deve essere preceduto da nuove ricerche nei luoghi indicati nell'articolo 176.
1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 173, comma 1, se non è possibile eseguire le notificazioni all'imputato, il magistrato del pubblico ministero o il giudice dispone nuove ricerche, particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo.
2. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il magistrato del pubblico ministero e i difensori delle parti private.
3. La sospensione non impedisce al giudice di assumere prove, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'articolo 86, comma 2, e di pronunciare sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.
1. Il giudice e il magistrato del pubblico ministero nel primo atto compiuto con l'intervento dell'indagato o dell'imputato non detenuto né internato, lo invitano a dichiarare o eleggere domicilio per le successive notificazioni, avvertendolo che, nella sua qualità di indagato o imputato, ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che, in caso di mancanza o di rifiuto, le notificazioni successive saranno eseguite mediante consegna dell'atto al difensore. Della dichiarazione o dell'elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, è fatta menzione nel verbale.
2. La polizia giudiziaria, nel primo atto non delegato compiuto con l'intervento dell'indagato non detenuto né internato, lo invita a dichiarare domicilio per le notificazioni, avvertendolo che ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento e che in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o dell'elezione, le successive notificazioni saranno eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato. Della dichiarazione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, è fatta menzione nel verbale.
3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, salvo quanto disposto dall'articolo 173, l'invito a dichiarare o eleggere domicilio è formulato con l'informazione di garanzia o con il primo atto notificato per disposizione del magistrato del pubblico ministero o del giudice. L'indagato o l'imputato è avvertito che deve comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in caso di mancanza o di rifiuto le notificazioni successive saranno eseguite mediante consegna dell'atto al difensore.
4. L'indagato o l'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo e l'indagato o l'imputato che deve essere dimesso da un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza, all'atto della scarcerazione o
1. Il domicilio dichiarato, il domicilio eletto e ogni loro mutamento sono comunicati dall'imputato all'autorità che procede, con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento corredata da sottoscrizione autenticata da un notaio o da una persona autorizzata o dal difensore.
1. La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto previsto dagli articoli 172, 173 e 670, comma 2.
1. Le notificazioni all'indagato o all'imputato latitante o evaso sono eseguite mediante consegna di copia al difensore.
2. Se l'indagato o l'imputato è privo di difensore, il magistrato del pubblico ministero o il giudice designa un difensore di ufficio.
3. L'indagato o l'imputato latitante o evaso è rappresentato a ogni effetto dal difensore.
1. Se l'indagato o l'imputato è interdetto, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il tutore; se
1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell'articolo 173, salvi i casi di urgenza previsti dall'articolo 167.
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 173 e 174, comma 6, l'ufficiale giudiziario che procede alla notificazione scrive, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indica l'autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione.
2. Quando vi è contraddizione tra la relazione scritta sulla copia consegnata e quella contenuta nell'originale, valgono per ciascun interessato le attestazioni contenute nella copia notificata.
3. La notificazione produce effetto per ciascun interessato dal giorno della sua esecuzione.
1. Se risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere, il magistrato del pubblico ministero o il giudice le invia una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione dell'autorità che
1. La notificazione è nulla:
a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;
b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario;
c) se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;
d) se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia;
e) se non è stato dato l'avvertimento nei casi previsti dall'articolo 179, commi 1, 2 e 3 e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore;
f) se è stata omessa l'affissione o non è stata data la comunicazione prescritta dall'articolo 174, comma 7;
g) se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione della persona indicata nell'articolo 174, commi 1, 2 e 5;
h) se non sono state osservate le modalità previste dall'articolo 167 e l'atto non è giunto a conoscenza del destinatario.
2. In ogni caso la notificazione è nulla quando dagli atti emerge che il mancato rispetto delle norme previste dal presente titolo ha inciso sulla possibilità di una conoscenza effettiva dell'atto.
1. I termini processuali sono stabiliti a ore, a giorni, a mesi o ad anni.
2. I termini si computano secondo il calendario comune.
3. Il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.
4. Salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine non si computa l'ora o il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza; si computa l'ultima ora o l'ultimo giorno.
5. Quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere.
6. Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico.
1. I termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge.
2. I termini stabiliti dalla legge a pena di decadenza non possono essere prorogati, salvo che la legge disponga altrimenti.
3. La parte in favore della quale è stabilito un termine può chiederne o consentirne l'abbreviazione con dichiarazione ricevuta nella cancelleria o nella segreteria dell'autorità procedente.
1. Se la residenza dell'imputato risultante dagli atti ovvero il domicilio dichiarato o eletto a norma dell'articolo 179 è fuori del comune nel quale ha sede il magistrato del pubblico ministero o il giudice procedente, il termine per comparire è prolungato del numero di giorni necessari per il viaggio. Il prolungamento è di un giorno ogni cinquecento chilometri di distanza, quando è possibile l'uso dei mezzi pubblici di trasporto, e di un giorno ogni cento chilometri negli altri casi. Lo stesso prolungamento ha luogo per gli imputati detenuti o internati fuori del comune predetto. In ogni caso il prolungamento del termine non può essere superiore a tre giorni. Per l'imputato residente all'estero il prolungamento del termine è stabilito dal magistrato del pubblico ministero o dal giudice, tenendo conto della distanza e dei mezzi di comunicazione utilizzabili.
2. Le stesse disposizioni di cui al comma 1 si applicano quando si tratta di termine stabilito per la presentazione di ogni altra persona, per la quale l'autorità procedente emette ordine o invito.
1. Il magistrato del pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore. La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore.
2. Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od
1. Il giudice che ha disposto la restituzione provvede, a richiesta di parte e in quanto sia possibile, alla rinnovazione degli atti ai quali la parte aveva diritto di assistere.
1. L'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge.
1. È sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti:
a) le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario;
b) l'iniziativa del magistrato del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento;
c) l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private, nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante.
1. Le nullità sono rilevate anche di ufficio, ma non possono essere più rilevate né dedotte dopo i seguenti termini:
a) conclusione dell'udienza di comparizione all'istruzione dibattimentale, per
b) deliberazione della sentenza di primo grado, per la rilevazione di ufficio delle nullità incorse in tale giudizio;
c) termine per l'impugnazione della sentenza di primo grado per la deducibilità delle nullità verificatesi nel corso di tale giudizio;
d) deliberazione della sentenza di secondo grado per la rilevazione di ufficio delle nullità incorse in tale giudizio;
e) termine per l'impugnazione della sentenza di secondo grado per la deducibilità delle nullità verificatesi nel giudizio di appello;
f) deliberazione della sentenza del giudice di rinvio, per le nullità incorse in tale giudizio;
g) termine per l'impugnazione della sentenza emessa dal giudice di rinvio per la deducibilità delle nullità incorse in tale giudizio.
2. È insanabile e rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento la nullità conseguente alla omessa citazione diretta a giudizio dell'imputato, sempre che non ricorra la condizione di cui all'articolo 198.
1. Le nullità non possono essere eccepite da chi vi ha dato o ha concorso a darvi causa ovvero non ha interesse all'osservanza della disposizione violata.
2. Quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo. Negli altri casi la nullità deve essere eccepita entro i termini previsti dall'articolo 195.
3. I termini per rilevare o eccepire le nullità sono stabiliti a pena di decadenza.
1. Salvo che sia diversamente stabilito, le nullità sono sanate:
a) se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepirle ovvero ha accettato gli effetti dell'atto;
b) se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto omesso o nullo è preordinato.
1. La nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire.
2. La parte la quale dichiari che la comparizione è determinata dal solo intento di far rilevare l'irregolarità ha diritto a un termine per la difesa non inferiore a cinque giorni.
3. Quando la nullità riguarda la citazione a comparire al dibattimento, il termine non può essere inferiore a quello previsto dall'articolo 477, comma 5.
1. La nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo.
2. Il giudice che dichiara la nullità di un atto ne dispone la rinnovazione, qualora sia necessaria e possibile, ponendo le spese a carico di chi ha dato causa alla nullità per dolo o colpa grave.
3. La dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo, salvo che sia diversamente stabilito.
1. Quando la legge assoggetta un atto a una imposta o una tassa, l'inosservanza della norma tributaria non rende inammissibile l'atto né impedisce il suo compimento, salvo le sanzioni finanziarie previste dalla legge.
1. È tema di prova ogni fatto inerente l'imputazione, la punibilità e la determinazione della pena o della misura di sicurezza.
2. È, altresì, tema di prova ogni fatto dal quale dipende l'applicazione di norme processuali.
3. Se vi è costituzione di parte civile, è tema di prova ogni fatto inerente la responsabilità civile derivante da reato.
1. Non possono essere utilizzati, neanche con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti.
1. Quando è richiesto un mezzo di prova non disciplinato dalla legge, il giudice può assumerlo se esso risulta idoneo ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice provvede all'ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione del mezzo di prova.
2. È fatto divieto al giudice di assumere come atipico un mezzo di prova riconducibile al procedimento acquisitivo previsto dalla legge.
1. Le parti chiedono l'ammissione dei mezzi di prova indicando, a pena di inammissibilità, in modo specifico e distinto per ciascun mezzo di prova, le circostanze che intendono provare.
2. Il giudice, sentite le parti in contraddittorio, provvede con ordinanza, escludendo i mezzi di prova vietati dalla legge e quelli che allo stato appaiono manifestamente superflui o irrilevanti.
3. La legge stabilisce i casi in cui i mezzi di prova sono ammessi di ufficio.
1. I mezzi di prova si assumono in dibattimento.
2. Nel corso delle indagini preliminari e fino all'udienza di comparizione, il magistrato del pubblico ministero, l'indagato, l'imputato e il difensore possono chiedere al giudice per le indagini preliminari che si proceda con incidente probatorio:
a) all'assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che non può essere esaminata nel dibattimento per infermità o per altro grave impedimento;
b) all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e
c) all'esame dell'indagato su fatti concernenti la responsabilità di altri;
d) all'esame delle persone indicate nell'articolo 225;
e) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al magistrato del pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b);
f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;
g) a una ricognizione;
h) all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale.
3. Nel corso del giudizio di primo grado e nel giudizio di appello si procede all'assunzione anticipata dei mezzi di prova nei casi di non rinviabilità o di pericolo di dispersione.
4. In ogni caso si deve procedere con incidente probatorio per la ricognizione di persona, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 228 e 229.
1. I mezzi di prova acquisiti in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzati.
2. L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
3. L'inutilizzabilità di un atto si estende agli atti consecutivi, che dipendono da quello non utilizzabile.
1. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore.
2. La colpevolezza dell'imputato non può fondarsi esclusivamente su dichiarazioni provenienti da chi ha interesse nel procedimento.
3. L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.
4. La colpevolezza dell'imputato non può fondarsi sulle dichiarazioni rese dal coimputato nel medesimo processo o dalle persone nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente per imputazioni connesse a norma dell'articolo 19 o collegate a norma dell'articolo 63, comma 2, lettera b). Tali dichiarazioni sono valutate unitamente ad elementi di prova documentale, testimoniale o reale.
1. Nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza.
1. Il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono tema di prova e dei quali ha
1. La dichiarazione che si riferisce, quanto a conoscenza dei fatti, a persona diversa, è inutilizzabile come prova degli stessi.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere utilizzata per le contestazioni alla persona in essa richiamata, quando è fatta comparire ed è esaminata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 545.
3. Se la comparizione della persona richiamata nella dichiarazione risulta impossibile per morte, infermità o irreperibilità, il contenuto della dichiarazione è valutato a norma dell'articolo 207, comma 4.
4. In ogni caso è vietato agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria deporre sul contenuto di dichiarazioni acquisite o comunque ricevute.
1. Ogni persona ha la capacità di testimoniare.
1. Non possono essere assunti come testimoni:
a) le persone che hanno interesse nel procedimento, ad eccezione della persona offesa dal reato;
b) le persone imputate del medesimo reato per concorso, cooperazione o contribuzione alla verificazione dell'evento con condotte indipendenti, salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di assoluzione;
c) il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;
d) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario nonché il difensore che abbia svolto attività di investigazione difensiva e coloro che hanno formato la documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni assunte ai sensi dell'articolo 415.
1. Il testimone ha l'obbligo di presentarsi al giudice e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.
2. Il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale.
1. I prossimi congiunti dell'imputato non sono obbligati a deporre. Devono tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato.
2. Il giudice, a pena di inutilizzabilità della deposizione, avvisa le persone della facoltà di astenersi chiedendo loro se intendono avvalersene.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche a chi è legato all'imputato da vincolo di adozione. Si applicano inoltre, limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza coniugale:
a) a chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso;
b) al coniuge separato dell'imputato;
c) alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l'imputato.
1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvo i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:
a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;
b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i periti e i notai;
c) i medici chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.
2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa dalle persone indicate al comma 1 per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti all'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.
1. Salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 215, commi 2 e 3.
1. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre sui fatti coperti dal segreto di Stato.
2. Se il testimone oppone un segreto di Stato, il giudice ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che ne sia data conferma.
1. Il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonché il personale dipendente dai servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica a rivelare i nomi dei loro informatori. Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite né utilizzate.
2. L'inutilizzabilità prevista dal comma 1 opera anche nelle fasi diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati interrogati né assunti a sommarie informazioni.
3. Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 210.
1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 215, 216 e 217 fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte.
2. Del provvedimento che rigetta l'eccezione di segretezza è data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.
1. La testimonianza del Presidente della Repubblica è assunta nella sede in cui egli esercita la funzione di Capo dello Stato.
2. Se deve essere assunta la testimonianza di uno dei Presidenti delle Camere o del Presidente del Consiglio dei ministri o della Corte costituzionale, questi possono chiedere di essere esaminati nella sede in cui esercitano il loro ufficio, al fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione cui sono preposti.
3. Si procede nelle forme ordinarie quando il giudice ritiene indispensabile la comparizione di una delle persone indicate nel comma 2 per eseguire un atto di ricognizione o di confronto o per altra necessità.
1. Se deve essere esaminato un agente diplomatico o l'incaricato di una missione diplomatica all'estero durante la sua permanenza fuori dal territorio dello Stato, la richiesta per l'esame è trasmessa, per mezzo del Ministero della giustizia, all'autorità consolare del luogo. Si procede tuttavia nelle forme ordinarie nei casi previsti dall'articolo 220, comma 3.
2. Per ricevere le deposizioni di agenti diplomatici della Santa Sede accreditati presso lo Stato italiano ovvero di agenti diplomatici di uno Stato estero accreditati presso lo Stato italiano o la Santa Sede si osservano le convenzioni e le consuetudini internazionali.
1. Se nel corso dell'esame un testimone rende dichiarazioni contraddittorie, incomplete
1. Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria rendono dichiarazioni se ne fanno richiesta o vi consentono.
2. L'imputato rende dichiarazioni se ne fa richiesta.
1. Per l'assunzione delle dichiarazioni delle parti si applicano le disposizioni previste dagli articoli 209, 213, comma 2, 539, 540, 541, 542 e 543 e, se il dichiarante è una parte diversa dall'imputato, quelle previste dall'articolo 210.
2. Se la parte rifiuta di rispondere a una domanda, ne è fatta menzione nel verbale.
1. Le persone nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente
1. Il confronto è ammesso esclusivamente tra persone già esaminate o interrogate, quando vi è disaccordo tra esse su fatti e circostanze importanti.
2. L'imputato può essere posto a confronto soltanto con il suo consenso.
1. Il giudice, richiamate le precedenti dichiarazioni ai soggetti tra i quali deve svolgersi il confronto, chiede loro se le confermano o le modificano, invitandoli, ove occorra, alle reciproche contestazioni.
2. Nel verbale è fatta menzione delle domande rivolte dal giudice, delle dichiarazioni rese dalle persone messe a confronto e di quanto altro è avvenuto durante il confronto.
1. Quando occorre procedere a ricognizione personale, il giudice invita chi deve eseguirla a descrivere la persona indicando tutti i particolari che ricorda; gli chiede poi se sia stato in precedenza chiamato a eseguire il riconoscimento, se, prima e dopo il fatto per cui si procede, abbia visto, anche se riprodotta in fotografia o altrimenti, la persona da riconoscere, se la stessa gli sia stata indicata o descritta e se vi siano altre circostanze che possano influire sull'attendibilità del riconoscimento.
2. Nel verbale è fatta menzione degli adempimenti previsti dal comma 1 e delle dichiarazioni rese.
3. L'inosservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 è causa di inutilizzabilità dell'esito della ricognizione.
1. Allontanato colui che deve eseguire la ricognizione, il giudice procura la presenza di almeno due persone il più possibile somiglianti, anche nell'abbigliamento,
1. Quando occorre procedere alla ricognizione del corpo del reato o di altre cose pertinenti al reato, il giudice procede osservando le disposizioni dell'articolo 228, in quanto applicabili.
2. Procurati, ove possibile, almeno due oggetti simili a quello da riconoscere, il giudice chiede alla persona chiamata alla ricognizione se riconosca taluno tra essi e, in caso affermativo, la invita a dichiarare quale abbia riconosciuto e a precisare in base a quali elementi ne sia certa.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 229, comma 3.
1. Quando dispone la ricognizione di voci, di suoni o di quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale, il giudice procede osservando le disposizioni dell'articolo 228, in quanto applicabili.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 229, comma 3, e dell'articolo 230.
1. Quando più persone sono chiamate ad eseguire la ricognizione della medesima persona o del medesimo oggetto, il giudice procede con atti separati, impedendo ogni comunicazione tra chi ha compiuto la ricognizione e coloro che devono ancora eseguirla.
2. Se una stessa persona deve eseguire la ricognizione di più persone o di più oggetti, il giudice provvede, per ogni atto, in modo che la persona o l'oggetto sottoposti a ricognizione siano collocati tra persone od oggetti diversi.
3. Si applicano le disposizioni del presente capo.
1. L'esperimento giudiziale è ammesso quando occorre accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo.
2. L'esperimento giudiziale consiste nella riproduzione, per quanto è possibile, della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella ripetizione delle modalità di svolgimento del fatto stesso.
1. L'ordinanza che dispone l'esperimento giudiziale contiene una succinta enunciazione dell'oggetto dello stesso e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si procederà alle operazioni. Con la stessa ordinanza o con un provvedimento successivo il giudice può designare un esperto per l'esecuzione di determinate operazioni.
2. Il giudice, sentite le parti, dà gli opportuni provvedimenti per lo svolgimento delle operazioni, disponendo per le rilevazioni fotografiche o cinematografiche o con altri strumenti o procedimenti.
3. Anche quando l'esperimento giudiziale è eseguito fuori dell'aula di udienza, il giudice può adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 521, al fine di assicurare il regolare compimento dell'atto.
4. Nel determinare le modalità dell'esperimento giudiziale, il giudice, se del caso, dà le opportune disposizioni affinché esso si svolga in modo da non offendere sentimenti di coscienza e da non esporre a pericolo l'incolumità delle persone o la sicurezza pubblica.
1. Quando occorre acquisire dati o compiere valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche, escluse la valutazione e l'interpretazione di norme giuridiche, il magistrato del pubblico ministero e le parti private possono nominare periti.
2. La perizia è disposta, anche di ufficio, dal giudice quando la ritenga necessaria per gli accertamenti di cui al comma 1.
3. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di
1. Il perito è scelto tra gli iscritti ad appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina. Quando la perizia è dichiarata nulla o inutilizzabile, il nuovo incarico è affidato ad altro perito.
2. L'espletamento della perizia è affidato a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline.
3. Il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall'articolo 45.
1. Non può prestare ufficio di perito, a pena di nullità:
a) il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da infermità di mente;
b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte;
c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di interprete;
e) chi è stato nominato perito nello stesso procedimento o in un processo per imputazioni connesse.
1. Quando esiste un motivo di astensione, il perito ha l'obbligo di dichiararlo.
2. Il perito nominato dal giudice può essere ricusato dalle parti nei casi previsti dall'articolo 45.
3. La dichiarazione di astensione o di ricusazione può essere presentata fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell'incarico e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che il perito abbia dato il proprio parere.
4. Sulla dichiarazione di astensione o di ricusazione decide, con ordinanza, il giudice che ha disposto la perizia.
5. Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla ricusazione del giudice.
1. Il giudice dispone anche di ufficio la perizia con ordinanza motivata, contenente la nomina del perito, la sommaria enunciazione dell'oggetto delle indagini e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per la comparizione del perito.
2. Il giudice dispone la citazione del perito e dà gli opportuni provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte all'esame del perito, curando che le misure che incidono sulla libertà personale dell'indagato, dell'imputato o di terzi non vadano al di là di quelle specificamente previste nei casi e nei modi dalla legge. Adotta tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali.
1. Disposta la perizia dal giudice, il magistrato del pubblico ministero e le
1. Il giudice, accertate le generalità del perito, gli chiede se si trova in una delle condizioni previste dagli articoli 237 e 238, lo avverte degli obblighi e delle responsabilità previsti dalla legge penale e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: «consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali».
2. Il giudice formula i quesiti, sentito il perito nominato, i periti di parte, se presenti, il magistrato del pubblico ministero e i difensori.
1. Concluse le formalità di conferimento dell'incarico, il perito nominato dal giudice procede immediatamente ai necessari accertamenti e risponde ai quesiti con parere raccolto nel verbale.
2. Se, per la complessità dei quesiti, il perito non ritiene di poter dare immediata risposta, può chiedere un termine al giudice.
3. Quando non ritiene di concedere il termine, il giudice provvede alla sostituzione del perito; altrimenti fissa la data, non oltre novanta giorni, nella quale il
1. Il perito nominato dal giudice procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti. A tal fine può essere autorizzato dal giudice a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti dei quali la legge prevede l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento.
2. Il perito nominato dal giudice può essere inoltre autorizzato ad assistere all'esame delle parti e all'assunzione di mezzi di prova nonché a servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni.
3. Qualora, ai fini dello svolgimento dell'incarico, il perito nominato dal giudice richieda notizie all'indagato, all'imputato, alla persona offesa o ad altre persone, gli elementi in tal modo acquisiti possono essere utilizzati solo ai fini dell'accertamento peritale.
4. Quando le operazioni peritali si svolgono senza la presenza del giudice e sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell'incarico, la decisione è rimessa al giudice, senza che ciò importi sospensione delle operazioni.
5. Il perito nominato dal giudice indica il giorno, l'ora e il luogo in cui inizia le
1. I periti di parte possono assistere al conferimento dell'incarico al perito di ufficio e presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve, delle quali è fatta menzione nel verbale.
2. I periti di parte possono partecipare alle operazioni peritali, proporre al perito di ufficio specifiche indagini e formulare osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione.
3. Se sono nominati dopo l'esaurimento delle operazioni compiute dal perito di ufficio, i periti di parte possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona, la cosa e il luogo oggetto della perizia.
4. La nomina dei periti di parte e lo svolgimento della loro attività non può ritardare l'esecuzione della perizia disposta di ufficio e il compimento delle altre attività processuali.
1. Il perito di ufficio può essere sostituito se non fornisce il proprio parere nel termine fissato o se la richiesta di proroga non è accolta ovvero se svolge negligentemente l'incarico affidatogli.
2. Il giudice, sentito il perito di ufficio, provvede con ordinanza alla sua sostituzione, salvo che il ritardo o l'inadempimento sia dipeso da cause a lui non imputabili. Copia dell'ordinanza è trasmessa all'ordine o al collegio cui appartiene il perito.
3. Il perito di ufficio sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi, può essere condannato dal giudice al pagamento in favore della cassa delle
1. Il compenso al perito di ufficio è liquidato con decreto del giudice che ha disposto la perizia, secondo le norme delle leggi speciali.
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 396, comma 3, ciascuna parte, quando non è stata disposta perizia di ufficio, può nominare periti in numero non superiore a due. I periti espongono il parere al giudice, anche presentando memorie, a norma dell'articolo 138.
2. Il giudice può autorizzare il perito della parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui si trovano, ad intervenire alle ispezioni e ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il perito non sia intervenuto.
3. Il giudice, quando interviene a norma del comma 2, prescrive le necessarie cautele per la conservazione dello stato delle cose e dei luoghi ed il rispetto delle persone.
4. Ai periti di parte è riconosciuto il diritto di intervento, previsto dall'articolo 244, nel caso in cui venga successivamente disposta perizia di ufficio.
5. In ogni caso il perito di parte è tenuto a rendere, nella sua relazione, la dichiarazione prevista dall'articolo 241, comma 1, ed a specificare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità o
1. È consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.
2. Quando l'originale di un documento del quale occorre far uso è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, può esserne acquisita copia.
3. È vietata l'acquisizione di documenti che contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo o sulla moralità in generale delle parti, dei testimoni e dei periti.
1. I documenti che costituiscono corpo del reato devono essere acquisiti, qualunque sia la persona che li abbia formati o li detenga.
1. È consentita l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale, della documentazione esistente presso gli uffici del servizio sociale degli enti pubblici e presso gli uffici di sorveglianza nonché delle sentenze irrevocabili di qualunque giudice italiano e delle sentenze straniere riconosciute,
1. È consentita l'acquisizione, anche di ufficio, di qualsiasi documento proveniente dall'imputato, anche se sequestrato presso altri o da altri prodotto.
1. È ammessa l'acquisizione di verbali di mezzi di prova di altro procedimento penale, se assunti nell'incidente probatorio o nel dibattimento.
2. È ammessa l'acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato autorità di cosa giudicata.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati contro l'imputato soltanto se il suo difensore ha partecipato all'assunzione del mezzo di prova o se nei suoi confronti fa stato la sentenza civile.
4. È, comunque, ammessa l'acquisizione della documentazione di atti non ripetibili. Se la ripetizione dell'atto è divenuta impossibile per fatti o circostanze sopravvenuti, l'acquisizione è ammessa se si tratta di fatti o circostanze imprevedibili.
5. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 3 e 4, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento soltanto nei confronti dell'imputato che vi consenta; in mancanza di consenso, i verbali possono essere utilizzati per le contestazioni previste dagli articoli 540, 543 e 549.
1. Le sentenze irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma dell'articolo 207.
2. In ogni caso, le parti possono esercitare il diritto alla prova contraria.
1. Se occorre verificarne la provenienza, il documento è sottoposto per il riconoscimento alle parti private o ai testimoni.
1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato.
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 586, il giudice, se ritiene la falsità di un documento acquisito al procedimento, dopo la definizione di questo, ne informa l'ufficio del pubblico ministero, trasmettendo copia del documento.
1. Quando è acquisito un documento redatto in lingua diversa da quella italiana, il giudice ne dispone la traduzione, a norma dell'articolo 160, se è necessario alla sua comprensione.
2. Quando è acquisito un nastro magnetofonico, il giudice ne dispone, se necessario, la trascrizione, a norma dell'articolo 339, comma 8.
1. Quando dispone l'acquisizione di un documento che non deve rimanere segreto, il giudice, a richiesta di chi ne abbia interesse, può autorizzare la cancelleria a rilasciare copia autentica, a norma dell'articolo 133.
1. Le libertà della persona possono essere limitate soltanto con le misure cautelari e con le forme previste dalle disposizioni di questo libro.
1. I provvedimenti previsti in questo libro sono emessi esclusivamente, su richiesta
1. Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi elementi di colpevolezza.
2. Nella valutazione dei gravi elementi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 207, 210, 218 e 342.
3. Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata.
1. Le misure cautelari sono disposte:
a) quando sussistono specifiche e inderogabili esigenze attinenti alle indagini sui fatti per i quali si procede, in relazione
b) quando l'imputato si è dato alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a tre anni di reclusione;
c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'indagato o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se si tratta di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.
2. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo, rilevanti ai fini del comma 1, lettere a) e c), non possono essere individuate nel rifiuto dell'indagato o dell'imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti.
1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
2. Quando sussiste pericolo di inquinamento o dispersione delle fonti di prova o di reiterazione del reato, il giudice valuta se tale pericolo possa essere scongiurato con l'applicazione di misura interdittiva e
1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari, anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'indagato o l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e degli strumenti anzidetti.
2. L'indagato o l'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso alla loro applicazione, con dichiarazione espressa, resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al magistrato del pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo 288, comma 1.
3. L'indagato o l'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e degli strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad
1. In caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, il giudice può disporne la sostituzione o il cumulo con altra più grave, tenuto conto dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione. Quando si tratta di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura interdittiva, il giudice può disporne la sostituzione o il cumulo anche con una misura coercitiva.
2. Quando l'indagato o l'imputato si trova nelle condizioni di cui all'articolo 263, comma 9, e nei suoi confronti è stata disposta una misura diversa dalla custodia cautelare in carcere, il giudice, in caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti alla diversa misura cautelare, può disporre anche la misura della custodia cautelare in carcere. In tal caso il giudice dispone che l'indagato o l'imputato venga condotto in un istituto dotato di un reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.
3. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sua sostituzione con la custodia cautelare in carcere.
1. Le modalità di esecuzione delle misure cautelari devono salvaguardare i diritti della persona ad esse sottoposta, il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto.
1. Agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 5), e della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62, numero 4), del codice penale, nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.
2. Nella determinazione della pena, agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari nei confronti dell'indagato o dell'imputato minorenne, si tiene conto, altresì, della diminuente della minore età.
1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.
1. Le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di espatrio, il giudice prescrive all'indagato o all'imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l'autorizzazione del giudice che procede.
2. Il giudice dà le disposizioni necessarie per assicurare l'esecuzione del provvedimento, anche al fine di impedire l'utilizzazione del passaporto e degli altri documenti di identità validi per l'espatrio.
1. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all'indagato o all'imputato di presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria.
2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione, tenendo conto dell'attività
1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'indagato o all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare ovvero di non farvi rientro e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.
2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'indagato o all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.
3. Il giudice, su richiesta del magistrato del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno in favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.
4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice prescrive all'indagato o all'imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede.
2. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di dimora, il giudice prescrive all'indagato o all'imputato di non allontanarsi, senza l'autorizzazione del giudice che procede, dal territorio del comune di dimora abituale ovvero, al fine di assicurare un più efficace controllo o quando il comune di dimora abituale non è sede di ufficio di polizia, dal territorio di una frazione del predetto comune o dal territorio di un comune viciniore ovvero di una frazione di quest'ultimo. Se per la personalità del soggetto o per le condizioni ambientali la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze cautelari previste dall'articolo 262, l'obbligo di dimora può essere disposto nel
1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'indagato o all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza.
1. Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare, il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l'indagato o l'imputato sia catturato e immediatamente condotto in un istituto penitenziario per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria.
2. Prima del trasferimento nell'istituto penitenziario la persona sottoposta a custodia cautelare non può subire limitazione della libertà, se non per il tempo e con le modalità strettamente necessarie alla sua traduzione.
3. Per determinare la pena da eseguire, la custodia cautelare subita si computa a norma dell'articolo 714, anche quando si tratti di custodia cautelare subita all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione
1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, può disporre il ricovero provvisorio in un'idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga. Il ricovero non può essere mantenuto quando risulta che l'imputato non è più infermo di mente.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 275, commi 2 e 3.
1. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti i casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria e sono stabilite le procedure diagnostiche e medico-legali per il loro accertamento.
2. Quando ricorrono esigenze diagnostiche al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di salute di cui all'articolo 263, comma 9, ovvero esigenze terapeutiche nei confronti di persona che si trovi in tali condizioni, se tali esigenze non possono essere soddisfatte nell'ambito penitenziario, il giudice può disporre il ricovero provvisorio in un'idonea struttura del Servizio sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei a evitare il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di ricovero, il giudice provvede a norma dell'articolo 263.
1. Se non risulta necessario fare ricorso ad altre misure cautelari, tenuto conto dell'esigenza di non interrompere i processi rieducativi in atto, il giudice, sentito l'esercente la potestà dei genitori, può impartire al minorenne specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro o ad altre attività utili per la sua educazione. Il giudice affida l'indagato o l'imputato ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, i quali svolgono attività di sostegno e di controllo in collaborazione con i servizi istituiti dagli enti locali.
2. Il giudice o la direzione penitenziaria competente valuta se ricorre l'esigenza di assicurare, nei confronti del minorenne che si trovi in particolari condizioni emotive, l'assistenza psicologica a mezzo dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.
3. Le prescrizioni perdono efficacia decorsi due mesi dal provvedimento con il quale sono state impartite.
4. Quando ricorrono esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione, per non più di una volta, delle prescrizioni imposte.
5. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni, il giudice può disporre la misura della permanenza in casa.
1. Con il provvedimento che dispone la permanenza in casa il giudice prescrive al minorenne di rimanere presso l'abitazione familiare o altro luogo di privata dimora. Il giudice può imporre limiti o divieti alla facoltà del minorenne di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.
1. Con il provvedimento che dispone il collocamento in comunità il giudice ordina che il minorenne sia affidato a una comunità pubblica o autorizzata, imponendo eventuali specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione.
2. Il responsabile della comunità collabora con i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e con i servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.
3. Il giudice può, anche con separato provvedimento, consentire al minorenne di allontanarsi dalla comunità in relazione alle esigenze inerenti alle attività di studio o di lavoro o ad altre attività utili per la sua educazione.
4. Il minorenne al quale è imposta la permanenza in comunità è considerato in
1. La custodia cautelare può essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni.
2. Anche fuori dei casi predetti, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per taluno dei reati di maggiore allarme sociale indicati nell'articolo 422, comma 2, nonché, in ogni caso, per il delitto di violenza carnale.
3. Il giudice può disporre la custodia cautelare:
a) se sussistono gravi e inderogabili esigenze attinenti alle indagini, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova;
b) se l'imputato si è dato alla fuga;
c) se, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, vi è il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede.
1. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.
2. Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del magistrato del pubblico ministero, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalità indicate negli articoli 80 e 81.
1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, il giudice priva temporaneamente l'imputato, in tutto o in parte, dei poteri a essa inerenti.
2. Qualora si proceda per un delitto contro la libertà sessuale o per uno dei delitti previsti dagli articoli 571 e 609-quinquies del codice penale, commesso in danno di prossimi congiunti, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 282, comma 1.
1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti.
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di esercitare determinate professioni, imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, il giudice interdice temporaneamente all'indagato o all'imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti.
2. Qualora si proceda per un delitto contro l'incolumità pubblica o contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per alcuno dei delitti previsti dalle disposizioni penali in materia di società e di consorzi o dagli articoli 353, 355, 373, 380 e 381 del codice penale, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 282, comma 1, ma deve trattarsi, comunque, di delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni.
1. Le misure previste da questo titolo sono disposte su richiesta del magistrato
1. Sulla richiesta del magistrato del pubblico ministero di applicazione di misura cautelare personale il giudice provvede con ordinanza.
2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 435, nel corso delle indagini preliminari, se il magistrato del pubblico ministero richiede l'applicazione della misura degli arresti domiciliari o della custodia cautelare, il giudice per le indagini preliminari, se la richiesta non appare destituita di fondamento, dispone, con decreto motivato, l'arresto dell'indagato, rispettivamente con accompagnamento presso la residenza o dimora oppure con traduzione presso la casa circondariale se si procede per taluno dei reati di maggiore allarme sociale indicati nell'articolo 422, comma 2, e non è richiesta la misura della custodia agli arresti domiciliari, e fissa l'udienza in camera di consiglio, nel termine di cinque giorni, dandone immediato avviso all'ufficio del pubblico ministero e al difensore dell'indagato.
3. La richiesta del magistrato del pubblico ministero, unitamente agli atti prodotti, è depositata nella cancelleria, con facoltà per il difensore di prenderne visione ed estrarne copia.
4. All'udienza, il giudice, se non deve dichiararne la latitanza, a norma dell'articolo 290, comma 2, interroga l'indagato e sente le parti. Assume i mezzi di prova che
a) le generalità dell'indagato o dell'imputato o quanto altro valga a identificarlo;
b) la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate;
c) l'esposizione dei gravi indizi di colpevolezza e delle specifiche esigenze cautelari che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato;
d) l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonché, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l'esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'articolo 262 non possono essere soddisfatte con altre misure;
e) la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle indagini da compiere, allorché questa è disposta al fine di garantire l'esigenza cautelare di cui all'articolo 262, comma 1, lettera a);
f) la data e la sottoscrizione del giudice.
10. L'ordinanza contiene, altresì, la sottoscrizione dell'ausiliario che assiste il giudice, il sigillo dell'ufficio e, se possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova l'indagato o l'imputato.
11. L'ordinanza è nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico e in favore dell'indagato o dell'imputato, di cui all'articolo 125.
12. L'incertezza circa il giudice che ha emesso il provvedimento ovvero circa la persona nei cui confronti la misura è disposta esime gli ufficiali e gli agenti incaricati dal darvi esecuzione.
13. Quando è disposta una misura cautelare nei confronti dell'indagato o dell'imputato minorenne, il giudice lo affida ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, i quali svolgono attività di sostegno e di controllo, in collaborazione con i servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 172, l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare notifica all'indagato o all'imputato copia del provvedimento e informa immediatamente il difensore. Delle operazioni compiute redige verbale che è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e all'ufficio del pubblico ministero.
2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate all'imputato. Il difensore è immediatamente avvisato.
3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del magistrato del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito è notificato al difensore che ha facoltà di estrarre copia, insieme all'ordinanza che ha disposto la misura cautelare, della richiesta del magistrato del pubblico ministero e degli atti presentati con la stessa.
1. Se la persona nei cui confronti è stata disposta la misura coercitiva o è stato emesso decreto di arresto, in attesa della decisione sulla richiesta di applicazione della misura degli arresti domiciliari o della custodia in carcere, non viene rintracciata, l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria redige ugualmente il verbale, indicando specificamente le indagini svolte, e lo trasmette senza ritardo al giudice che ha emesso il provvedimento.
2. Il giudice, se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara, nei casi previsti dall'articolo 290, lo stato di latitanza.
3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il magistrato del pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previsti dagli articoli 336 e 338, può disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Si applicano, ove possibile, le disposizioni degli articoli 339, 340 e 341.
4. Fermo quanto disposto nel comma 3 e nell'articolo 119, comma 5, il giudice o il magistrato del pubblico ministero può disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti di maggiore allarme sociale, indicati nell'articolo 422, comma 2.
1. È latitante chi volontariamente si sottrae all'arresto, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all'obbligo di dimora o a un ordine con cui si dispone la carcerazione.
1. Gli effetti della custodia cautelare domiciliare o in carcere decorrono dal momento dell'esecuzione del provvedimento di arresto.
2. Gli effetti delle altre misure previste da questo titolo decorrono dal momento in cui l'ordinanza che le dispone è notificata a norma dell'articolo 288.
3. Se nei confronti di un indagato o di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b), i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave. La disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma.
1. L'esecuzione di un ordine con cui si dispone la carcerazione nei confronti di un indagato o di un imputato al quale sia stata applicata una misura cautelare personale per un altro reato ne sospende l'esecuzione, salvo che gli effetti della misura disposta siano compatibili con la espiazione della pena.
2. La sospensione non opera quando la pena è espiata in regime di misure alternative alla detenzione.
1. Le misure interdittive e coercitive sono immediatamente revocate quando, per fatti sopravvenuti, vengono meno i presupposti di applicabilità o non sussistono più esigenze cautelari.
2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il giudice sostituisce la misura con un'altra meno grave o ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose.
1. Le misure disposte in relazione a un determinato fatto perdono immediatamente efficacia quando, per tale fatto e nei confronti della medesima persona, è disposta l'archiviazione ovvero è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento.
2. Se l'imputato si trova in stato di custodia cautelare e con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere è applicata la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, il giudice provvede a norma dell'articolo 302.
3. Quando, in qualsiasi grado del processo, è pronunciata sentenza di condanna, le misure perdono efficacia se la pena irrogata è dichiarata estinta ovvero condizionalmente sospesa.
1. Le misure disposte per le esigenze cautelari previste dall'articolo 262, comma 1, lettera a), perdono immediatamente efficacia se alla scadenza del termine previsto dall'articolo 287, comma 9, lettera e), non ne è ordinata la rinnovazione.
2. La rinnovazione è disposta dal giudice, sentito il difensore della persona da assoggettare alla misura, con ordinanza, su richiesta del magistrato del pubblico ministero, anche per più di una volta, entro i limiti previsti dagli articoli 298 e 301.
3. Salvo il disposto dell'articolo 287, comma 9, lettera e), quando si procede per reati diversi sia da quelli di maggiore allarme sociale, indicati nell'articolo 422, comma 2, sia da quelli per il cui accertamento sono richieste investigazioni particolarmente complesse per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese, ovvero per reati per il cui accertamento è richiesto il compimento di atti di indagine all'estero, la custodia cautelare in carcere disposta per il pericolo di dispersione o inquinamento delle fonti di prova non può avere durata superiore a trenta giorni.
4. La proroga della misura di cui al comma 3 è disposta, per non più di due volte ed entro il limite complessivo di
1. La custodia cautelare perde efficacia quando:
a) dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio:
1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni;
b) dall'emissione del provvedimento che dispone il giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini, senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado o sia stata pronunciata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti:
1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
2) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni;
3) un anno e sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore a venti anni;
c) dall'emissione del provvedimento che dispone il giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia è decorso il termine di sei mesi, senza che sia stata pronunciata sentenza che definisce il giudizio abbreviato;
d) dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia è decorso il termine di sei mesi, se con l'appello non è richiesta la rinnovazione dell'istruzione, o di un anno, se è richiesta la rinnovazione dell'istruzione, senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna in grado di appello;
e) dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia è decorso il termine di un anno.
2. Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento.
3. Nel caso di evasione dell'indagato o dell'imputato sottoposto a custodia cautelare, i termini previsti dal comma 1 decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento, dal momento in cui viene ripristinata la custodia cautelare.
4. La durata complessiva della custodia cautelare, considerate anche le proroghe previste dall'articolo 298, non può superare i seguenti termini:
a) due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
b) quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni;
c) sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a venti anni.
5. La durata massima della custodia cautelare, considerate le sospensioni previste dall'articolo 297, non può superare i seguenti termini:
a) due anni e tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
b) quattro anni e tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni;
c) sei anni e sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore a venti anni.
6. I termini previsti dai commi precedenti sono ridotti della metà per i reati commessi da minori degli anni diciotto e dei due terzi per quelli commessi da minori degli anni sedici e decorrono dal momento della cattura, dell'arresto o dell'accompagnamento.
1. I termini previsti dall'articolo 296 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 350, nei seguenti casi:
a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova;
b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata
c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti per il deposito della motivazione.
2. Nel caso di sospensione o rinvio del dibattimento per uno dei motivi indicati nel comma 1, lettere a) e b), l'udienza successiva è fissata entro il termine previsto dall'articolo 527, comma 1, se l'impedimento non riguarda le condizioni di salute dell'imputato. Nel caso previsto dal comma 1, lettera c), la sospensione non può superare i venti giorni. Si applicano le disposizioni degli articolo 580, comma 4, e 593, comma 4.
3. I termini previsti dall'articolo 296 possono essere altresì sospesi, per un tempo non superiore a sessanta giorni, quando si procede per taluno dei reati di maggiore allarme sociale, indicati nell'articolo 422, comma 2, nel caso di dibattimenti particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.
4. Nei casi previsti dal comma 3, la sospensione è disposta dal giudice, su richiesta del magistrato del pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 350.
5. I termini previsti dall'articolo 296, comma 1, lettera a), sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 350, se l'udienza di comparizione è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere a) e b), del presente articolo. Si applica la disposizione del comma 2.
6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), e di cui al comma 5 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi.
7. Se la sospensione dei termini è causata dalle condizioni di salute dell'imputato e ricorrono i presupposti di cui all'articolo 87, la custodia cautelare non
1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando è disposta perizia sullo stato di mente dell'imputato, i termini di custodia cautelare sono prorogati per il periodo di tempo assegnato per l'espletamento della perizia. La proroga è disposta con ordinanza dal giudice, su richiesta del magistrato del pubblico ministero, sentito il difensore. L'ordinanza è soggetta a ricorso per cassazione, nelle forme previste dall'articolo 353.
2. Nel corso delle indagini preliminari, il magistrato del pubblico ministero può, altresì, chiedere la proroga dei termini di custodia cautelare che siano prossimi a scadere, quando sussistano gravi esigenze cautelari che, in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi, rendano indispensabile il protrarsi della custodia. Il giudice, sentiti il magistrato del pubblico ministero e il difensore, provvede con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 350. La proroga è rinnovabile una sola volta. I termini previsti dall'articolo 296, comma 1, non possono essere comunque superati di oltre un terzo.
1. Nei casi in cui la custodia cautelare perde efficacia secondo le norme di questo titolo, il giudice dispone con ordinanza l'immediata liberazione della persona sottoposta alla misura.
2. Nei casi di perdita di efficacia di altre misure cautelari, il giudice adotta con ordinanza i provvedimenti necessari per l'immediata cessazione delle misure medesime.
1. Nei confronti dell'indagato o dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini il giudice dispone le altre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti, solo se sussistono le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare.
2. Qualora si proceda per taluno dei reati di maggiore allarme sociale indicati nell'articolo 422, comma 2, il giudice dispone le misure cautelari indicate dagli articoli 270, 271 e 273 anche cumulativamente.
3. La custodia cautelare, ove risulti necessaria a norma dell'articolo 263, è tuttavia ripristinata:
a) se l'imputato ha dolosamente trasgredito alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta a norma del comma 1, sempre che, in relazione alla natura di tale trasgressione, ricorra taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 262;
b) contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna di primo o di secondo grado, quando ricorre l'esigenza cautelare prevista dall'articolo 262, comma 1, lettera b).
4. Con il ripristino della custodia cautelare, i termini relativi alla fase in cui il procedimento si trova decorrono nuovamente ma, ai fini del computo del termine previsto dall'articolo 296, comma 4, si tiene conto anche della custodia anteriormente subita.
5. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto dell'indagato o dell'imputato che, trasgredendo alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta a norma del comma 1 o nell'ipotesi prevista dal comma 3, lettera b), si sia dato alla fuga. Dell'arresto è data notizia, senza ritardo e comunque entro le ventiquattro ore, al procuratore della Repubblica presso il
1. Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare perdono efficacia quando dall'inizio della loro esecuzione sono decorsi i termini previsti dall'articolo 296.
2. Le misure interdittive perdono efficacia quando sono decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione.
3. L'estinzione delle misure non pregiudica l'esercizio dei poteri che la legge attribuisce al giudice penale o ad altre autorità nell'applicazione di pene accessorie o di altre misure interdittive.
1. Nei casi previsti dalla legge, l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza è disposta dal giudice, su richiesta del magistrato del pubblico ministero, in qualunque stato e grado del procedimento,
1. Il giudice provvede con ordinanza a norma dell'articolo 287, comma 9, previo interrogatorio dell'indagato o dell'imputato e accertamento sulla sua pericolosità sociale.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 287, commi 10, 11 e 12.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 293, comma 1, ai fini dell'articolo 206, secondo comma, del codice penale, il giudice procede a nuovi accertamenti sulla pericolosità sociale dell'indagato o dell'imputato nei termini indicati nell'articolo 88 di questo codice.
4. Ai fini delle impugnazioni, la misura prevista dall'articolo 302 è equiparata alla custodia cautelare. Si applicano le norme sulla riparazione per l'ingiusta detenzione.
1. La misura di sicurezza della libertà vigilata applicata nei confronti di minorenni è eseguita nelle forme delle prescrizioni e della permanenza in casa.
2. La misura di sicurezza del riformatorio giudiziario è applicata soltanto in relazione ai delitti per i quali è prevista l'applicazione della custodia cautelare ed è eseguita nelle forme del collocamento in comunità.
3. Con la sentenza di non luogo a procedere a norma degli articoli 97 e 98 del codice penale, il giudice, su richiesta del magistrato del pubblico ministero, può applicare in via provvisoria una misura di sicurezza.
1. Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per il l'arresto o per la custodia cautelare subiti, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave.
2. Il diritto all'equa riparazione sussiste anche nel caso in cui la detenzione ingiustamente patita sia dovuta ad un erroneo ordine di esecuzione.
3. Lo stesso diritto spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che
1. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile o è stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti è stato pronunciato a norma del comma 3 dell'articolo 305.
2. L'entità della riparazione non può comunque eccedere euro cinquecentomila.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell'errore giudiziario.
1. Nessuna misura cautelare reale può essere adottata se non risultano a carico dell'indagato o dell'imputato gravi elementi di colpevolezza.
2. Nella valutazione dei gravi elementi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 207, 210, 218 e 342.
1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria. delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il magistrato del pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento.
2. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato, la parte civile può chiedere il sequestro conservativo dei beni dell'imputato o del responsabile civile, secondo quanto previsto dal comma 1.
3. Il sequestro disposto a richiesta del magistrato del pubblico ministero giova anche alla parte civile.
4. Per effetto del sequestro i crediti indicati nei commi 1 e 2 si considerano privilegiati, rispetto a ogni altro credito
1. Il provvedimento che dispone il sequestro conservativo a richiesta del magistrato del pubblico ministero o della parte civile è emesso, con ordinanza, dal giudice che procede.
2. Se è stata pronunciata sentenza di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere, soggetta a impugnazione, il sequestro è ordinato, prima che gli atti siano trasmessi al giudice dell'impugnazione, dal giudice che ha pronunciato la sentenza e, successivamente, dal giudice che deve decidere sull'impugnazione. Dopo il provvedimento che dispone il giudizio e prima che gli atti siano trasmessi al giudice competente, provvede il giudice per le indagini preliminari.
3. Il sequestro è eseguito dall'ufficiale giudiziario con le forme prescritte dal codice di procedura civile per l'esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili o immobili.
4. Gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta a impugnazione. La cancellazione della trascrizione del sequestro di immobili è eseguita a cura del magistrato del pubblico ministero. Se il magistrato del pubblico ministero non provvede, l'interessato può proporre incidente di esecuzione.
1. Se l'imputato o il responsabile civile offre cauzione idonea a garantire i crediti indicati nell'articolo 308, il giudice dispone con decreto che non si faccia luogo al sequestro conservativo e stabilisce le modalità
1. Il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l'imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile. La conversione non estingue il privilegio previsto dall'articolo 308, comma 4.
2. Salvo l'azione per ottenere con le forme ordinarie il pagamento delle somme che rimangono ancora dovute, l'esecuzione forzata sui beni sequestrati ha luogo nelle forme prescritte dal codice di procedura civile. Sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni sequestrati e sulle somme depositate a titolo di cauzione e non devolute alla cassa delle ammende, sono pagate, nell'ordine, le somme dovute alla parte civile a titolo di risarcimento del danno e di spese processuali, le pene pecuniarie, le spese di procedimento e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.
1. Quando sussistono gravi elementi di colpevolezza a carico dell'indagato o dell'imputato
1. Con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, ancorché soggetta a impugnazione, il giudice ordina che le cose sequestrate siano restituite a chi ne abbia diritto, quando non deve disporre la confisca a norma dell'articolo 240 del codice penale. Il provvedimento è immediatamente esecutivo.
2. Se è pronunciata sentenza di condanna, gli effetti del sequestro permangono quando è stata disposta la confisca delle cose sequestrate.
3. La restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del magistrato del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'articolo 308.
1. Non può essere disposta una misura cautelare probatoria se non sussistono gravi elementi di prova dell'esistenza del reato, non desumibili, in ogni caso, da fonti anonime o confidenziali.
2. La misura cautelare probatoria può essere disposta soltanto in presenza di un collegamento concreto ed attuale tra il reato per cui si procede ed il soggetto nei cui confronti viene disposta la misura.
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta, in ogni caso, la inutilizzabilità del contenuto o del risultato dell'atto.
1. È disposta ispezione di persone, luoghi e cose determinate, su cui vi è ragionevole possibilità che si trovino tracce o altri effetti materiali del reato da rilevare.
2. L'ispezione delle persone, dei luoghi privati e delle cose che vi si trovano è autorizzata, a pena di inutilizzabilità dei risultati, dal giudice che, con decreto motivato, indica:
a) il reato per cui si procede, il luogo e il tempo in cui è stato commesso;
b) le persone, i luoghi privati determinati, le cose determinate da sottoporre a ispezione e le ragioni per le quali è
c) il tempo, non superiore a sette giorni, entro il quale l'atto deve essere compiuto;
d) le cautele, attinenti ai modi e ai tempi, che occorre adottare con riguardo alle specifiche esigenze di rispetto delle persone e di integrità dei luoghi e delle cose.
3. Copia del decreto è consegnata, a cura di chi esegue l'ispezione, a tutti i soggetti che intervengono o hanno diritto di intervenire all'atto, fermi gli obblighi del tempestivo previo avviso ai difensori.
4. Nei casi previsti dal comma 2, quando ricorre l'urgenza indicata nell'articolo 401, comma 5, il magistrato del pubblico ministero dispone l'ispezione con decreto motivato, che contiene, oltre alle indicazioni previste per il decreto del giudice, anche quelle attinenti all'urgenza e che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice.
5. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato.
6. Se il decreto del magistrato del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l'ispezione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.
7. Fuori dei casi previsti dal comma 2, l'ispezione può essere disposta dal magistrato del pubblico ministero con decreto motivato.
8. Si applica in ogni caso il comma 3.
9. Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi sono scomparsi o sono stati cancellati o dispersi, alterati o rimossi, si procede alla descrizione dello stato attuale e, in quanto possibile, alla verifica di quello preesistente, con individuazione del modo, del tempo e delle cause delle eventuali modificazioni. Possono essere disposti rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e può essere compiuta ogni altra operazione tecnica.
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 401, prima di procedere all'ispezione personale l'interessato è avvertito della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 137.
2. L'ispezione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto.
3. L'ispezione può essere eseguita anche per mezzo di un medico. In questo caso l'autorità giudiziaria può astenersi dall'assistere alle operazioni.
1. Nel procedere all'ispezione dei luoghi, chi procede può ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse e può far ricondurre coattivamente sul posto il trasgressore.
1. Quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato, è disposta perquisizione personale. Quando vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'indagato o dell'imputato o dell'evaso, è disposta perquisizione locale.
2. La perquisizione è autorizzata, a pena di inutilizzabilità dei risultati, dal giudice che, con decreto motivato, indica:
a) il reato per cui si procede, il luogo e il tempo in cui è stato commesso;
b) le cose, costituenti corpo del reato o pertinenti al reato, che sono specificamente ricercate;
c) le persone e il luogo determinato da sottoporre a perquisizione;
d) i fondati motivi per i quali si ritiene che sul corpo delle persone o nel luogo di cui alla lettera c) siano occultate le cose specificamente ricercate;
e) il tempo, non superiore a sette giorni, entro il quale l'atto deve essere compiuto;
f) le cautele, attinenti ai modi e ai tempi, che occorre adottare con riguardo alle specifiche esigenze di rispetto delle persone e di integrità dei luoghi e delle cose.
3. Nei casi di assoluta urgenza, quando vi è fondato, specifico motivo per ritenere che nel tempo necessario a richiedere e a ottenere il provvedimento del giudice potrebbe essere frustrato l'utile esito dell'atto, il magistrato del pubblico ministero dispone la perquisizione con decreto motivato, che contiene, oltre alle indicazioni previste per il decreto del giudice, anche quelle attinenti all'assoluta urgenza e che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice.
4. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato.
5. Se il decreto del magistrato del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, la perquisizione non può essere eseguita o proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.
6. Il magistrato del pubblico ministero può procedere alla perquisizione personalmente o può delegare ufficiali di polizia giudiziaria.
1. Prima di eseguire la perquisizione, chi procede può invitare l'interessato a consegnare spontaneamente le cose ricercate.
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 402, prima di procedere alla perquisizione personale è consegnata una copia del decreto all'interessato, con l'avviso della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 137.
2. La perquisizione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto.
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 402, nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto di perquisizione locale è consegnata all'indagato o all'imputato, se presente, e a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo, con l'avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 137.
2. Se mancano le persone indicate nel comma 1, la copia è consegnata e l'avviso è rivolto a un congiunto, un coabitante o un collaboratore, ovvero, in mancanza, al portiere dell'immobile o a chi ne fa le veci.
3. Nel procedere alla perquisizione locale, si può disporre, con decreto motivato, che siano perquisite le persone presenti o sopraggiunte, quando si ritiene che le stesse possano occultare il corpo del reato o cose pertinenti al reato. Può inoltre essere ordinato, previa enunciazione nel verbale dei
1. La perquisizione in un'abitazione o nei luoghi chiusi ad essa adiacenti non può essere iniziata prima delle ore sette e dopo le ore venti.
2. Il giudice può autorizzare la perquisizione fuori dei limiti temporali indicati nel comma 1, quando sussistono specifiche ragioni per ritenere che vi sia pericolo di fuga della persona da perquisire ovvero di dispersione o sottrazione delle cose da ricercare.
1. Le cose ricercate e rinvenute a seguito della perquisizione sono sottoposte a sequestro con l'osservanza delle prescrizioni degli articoli 324 e 330.
2. La cosa sottoposta a sequestro in virtù di una perquisizione illegittima, ancorché confiscabile, è inutilizzabile ai fini probatori e può costituire oggetto di provvedimenti consequenziali, secondo le disposizioni di legge, senza alcuna rilevanza ai fini della formazione della prova.
1. Il magistrato del pubblico ministero o il giudice dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per
1. Negli uffici postali o telegrafici è consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza che il magistrato del pubblico ministero o il giudice abbia fondato motivo di ritenere spediti dall'indagato o dall'imputato o a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa o che comunque possono avere relazione con il reato.
2. Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria, questi deve consegnare al magistrato del pubblico ministero o al giudice gli oggetti di corrispondenza sequestrati, senza aprirli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto.
3. Le carte e gli altri documenti sequestrati che non rientrano tra la corrispondenza sequestrabile sono immediatamente restituiti all'avente diritto e non possono comunque essere utilizzati.
1. Il magistrato del pubblico ministero o il giudice può procedere al sequestro presso banche di documenti, titoli, valori, somme depositate in conto corrente e di ogni altra cosa, anche se contenuti in
1. Le persone indicate negli articoli 215 e 216 devono consegnare immediatamente al magistrato del pubblico ministero o al giudice, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione.
2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale, il magistrato del pubblico ministero o il giudice, se ha motivo di dubitare della sua fondatezza e ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose indicati nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, il magistrato del pubblico ministero o il giudice dispone il sequestro.
3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, il magistrato del pubblico ministero o il giudice ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza di un segreto di Stato.
4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri non dia conferma del segreto, il magistrato del pubblico ministero o il giudice dispone il sequestro.
5. Si applica la disposizione dell'articolo 219.
1. Il magistrato del pubblico ministero o il giudice può fare estrarre copia degli atti e dei documenti sequestrati, restituendo gli originali, e, quando il sequestro di questi è mantenuto, può autorizzare la segreteria o la cancelleria a rilasciare gratuitamente copia autentica a coloro che li detenevano legittimamente.
2. I pubblici ufficiali possono rilasciare copie, estratti o certificati dei documenti loro restituiti dal magistrato del pubblico ministero o dal giudice in originale o in copia, ma devono fare menzione in tali copie, estratti o certificati del sequestro esistente.
3. In ogni caso la persona o l'ufficio presso cui è stato eseguito il sequestro ha diritto di avere copia del verbale dell'avvenuto sequestro.
4. Se il documento sequestrato fa parte di un volume o di un registro da cui non possa essere separato e il magistrato del pubblico ministero o il giudice non ritiene di farne estrarre copia, l'intero volume o registro rimane in deposito giudiziario. Il pubblico ufficiale addetto, con l'autorizzazione del magistrato del pubblico ministero o del giudice, rilascia agli interessati che li richiedono copie, estratti o certificati delle parti del volume o del registro non soggette al sequestro, facendo menzione del sequestro parziale delle copie, negli estratti e nei certificati.
1. Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla segreteria dell'ufficio del pubblico ministero o alla cancelleria del giudice. Quando ciò non è possibile o non è opportuno, il magistrato del pubblico ministero o il giudice dispone che la custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un altro custode, idoneo a norma dell'articolo 137.
1. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni del magistrato del pubblico ministero o del giudice e dell'ausiliario o, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto ai fini di giustizia.
2. Il magistrato del pubblico ministero o il giudice fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in segreteria o cancelleria gli originali dei documenti, disponendo, quanto alle cose, in conformità dell'articolo 329.
3. Il magistrato del pubblico ministero o il giudice, se si tratta di cose che possono alterarsi, ne ordina, secondo i casi, l'alienazione o la distruzione.
1. Il magistrato del pubblico ministero o il giudice, quando occorre procedere alla rimozione dei sigilli, ne verifica prima l'identità e l'integrità con l'assistenza dell'ausiliario. Compiuto l'atto per cui si è resa necessaria la rimozione dei sigilli, le cose sequestrate sono nuovamente sigillate
1. Quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza. Se occorre, il magistrato del pubblico ministero o il giudice prescrive di presentare a ogni richiesta le cose restituite e a tal fine può imporre cauzione.
2. Nel caso previsto dal comma 1, la restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del magistrato del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all'indagato o all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'articolo 308.
3. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'articolo 312.
4. Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo che sia disposta la confisca.
1. La restituzione delle cose sequestrate è disposta dal giudice con ordinanza se non vi è dubbio sulla loro appartenenza.
2. Quando le cose sono state sequestrate presso un terzo, la restituzione non può essere ordinata in favore di altri senza che il terzo sia sentito in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 143.
3. In caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, il giudice ne rimette la risoluzione al giudice civile del
1. Possono essere acquisiti presso società fornitrici di servizi di comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, i dati relativi al traffico sottoposti a trattamento ai fini della trasmissione della comunicazione o della fatturazione.
2. Possono, altresì, essere acquisiti i dati informatici personali per qualunque ragione sottoposti a trattamento da società private o comunque dalle stesse custoditi presso banche dati informatiche o telematiche.
1. L'autorizzazione è data dal giudice con decreto motivato che, a pena di inutilizzabilità, indica:
a) la sommaria enunciazione del fatto di reato per cui si procede, nonché il luogo e il tempo in cui è stato commesso, se noti;
b) il collegamento esistente tra i dati richiesti e il fatto di reato per il quale si procede.
2. L'acquisizione può avere ad oggetto sia dati storici già elaborati, sia dati in corso di elaborazione o di rilevazione.
3. Se devono essere acquisiti dati storici già elaborati, il decreto di autorizzazione deve contenere l'indicazione della durata temporale di raccolta ed elaborazione dei dati.
4. L'autorizzazione ad acquisire dati in tempo reale non può avere durata superiore a trenta giorni, prorogabili dal giudice, con decreto motivato, per periodi di tempo successivi di quindici giorni, sempre che permangano i presupposti che hanno giustificato l'emanazione del primo decreto di autorizzazione.
5. L'osservanza delle disposizioni contenute nei commi 3 e 4 è prescritta a pena di inutilizzabilità.
6. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio, il magistrato del pubblico ministero dispone l'acquisizione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice che, entro le quarantotto ore successive, procede alla convalida con decreto motivato. Se la convalida non interviene entro tale termine, quanto acquisito con il decreto del magistrato del pubblico ministero è inutilizzabile.
7. Il magistrato del pubblico ministero procede all'acquisizione dei dati personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria.
8. Il decreto del giudice è comunicato in estratto alla società fornitrice del servizio che è tenuta al segreto.
9. Entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni, i dati acquisiti rilevanti per le indagini sono depositati nella segreteria del magistrato del pubblico ministero insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'acquisizione, rimanendovi per il tempo fissato dal magistrato del pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.
10. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il magistrato del pubblico ministero
1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 6;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 6;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono;
g) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale.
2. Negli stessi casi indicati al comma 1 è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.
1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 336, nonché a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi.
1. Il magistrato del pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 336. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.
2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il magistrato del pubblico ministero
1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale.
2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate.
3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il magistrato del pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti
1. I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente presso l'ufficio del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 342, comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 143.
3. La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operazione è redatto verbale.
1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza o che si tratti di illeciti disciplinari.
2. Ai fini dell'utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono depositati presso l'autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 339, commi 7, 8 e 9.
1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli articoli 338 e 339, commi 1 e 3.
2. Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell'articolo 215, comma 1, quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.
3. In ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la documentazione delle intercettazioni previste dai commi 1 e 2 sia distrutta, salvo che costituisca corpo del reato.
1. Il difensore dell'indagato o dell'imputato può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, dell'ordinanza che dispone una misura coercitiva, salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del magistrato del pubblico ministero.
2. Non si applica la sospensione dei termini per il periodo feriale.
1. Contro il decreto di perquisizione emesso dal giudice e contro il decreto di convalida del decreto emesso dal magistrato del pubblico ministero, il difensore dell'indagato, dell'imputato, della persona perquisita e di quella che ha la disponibilità del luogo perquisito può proporre richiesta di riesame anche nel merito, indipendentemente dall'esito della perquisizione.
1. Contro il decreto di sequestro il difensore dell'indagato o dell'imputato, della persona alla quale le cose sono state sequestrate e di quella che avrebbe diritto alla loro restituzione può proporre richiesta di riesame, anche nel merito.
2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.
1. Contro il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice il difensore dell'indagato o dell'imputato, della persona alla quale le cose sono state sequestrate e di quella che avrebbe diritto alla loro restituzione può proporre richiesta di riesame, anche nel merito.
2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.
1. Contro l'ordinanza di sequestro conservativo chiunque vi abbia interesse può proporre richiesta di riesame, anche nel merito.
1. Contro il decreto di acquisizione di dati emesso dal giudice e contro il decreto di convalida del decreto emesso dal magistrato del pubblico ministero, il difensore dell'indagato o dell'imputato può proporre richiesta di riesame anche nel merito.
1. La richiesta di riesame è presentata, a pena di inammissibilità, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 4, entro dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva, dall'esecuzione della misura reale o dalla conoscenza dell'esecuzione della misura probatoria. Si osservano le forme previste dagli articoli 641 e 642.
2. Il presidente cura che sia dato immediato avviso al giudice o al magistrato del pubblico ministero che ha adottato il provvedimento, il quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, provvede alla trasmissione degli atti. Se la richiesta ha ad oggetto un'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, l'avviso è dato al giudice, affinché trasmetta gli atti presentati a norma dell'articolo 286, comma 1, e all'ufficio del pubblico ministero affinché trasmetta tutti gli elementi sopravvenuti a favore dell'indagato.
3. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 343, comma 1, il magistrato del pubblico ministero e il difensore dell'indagato o dell'imputato possono proporre appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, enunciandone contestualmente i motivi, a pena di inammissibilità.
2. L'appello è depositato nella cancelleria del tribunale indicato nell'articolo 349, comma 4. Si osservano le forme previste dagli articoli 641 e 642.
3. Dell'appello è dato immediato avviso al giudice che ha adottato il provvedimento, il quale, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale l'ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda.
4. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 143. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia.
5. Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti.
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 346, contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal magistrato del pubblico ministero, il magistrato del pubblico ministero, il difensore dell'indagato o dell'imputato e il difensore della persona alla quale le cose sono state sequestrate o che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono proporre appello.
2. L'appello non sospende l'esecuzione del provvedimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 350.
1. Sull'appello avverso le ordinanze in materia di misure cautelari decide il tribunale indicato nell'articolo 349, comma 4.
1. Contro le decisioni emesse dal tribunale indicato nell'articolo 349, comma 4, il magistrato del pubblico ministero e il difensore possono ricorrere per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento.
2. Il ricorso è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, che, entro il giorno successivo, trasmette gli atti alla Corte di cassazione.
3. I motivi devono essere enunciati contestualmente al ricorso, ma il ricorrente ha facoltà di enunciare nuovi motivi
1. Le indagini preliminari tendono all'acquisizione degli elementi necessari affinché, in relazione ad un fatto specifico, il magistrato del pubblico ministero possa determinarsi in ordine alla richiesta di archiviazione o all'esercizio dell'azione penale.
1. L'ufficio del pubblico ministero dispone direttamente della polizia giudiziaria e il magistrato delegato dirige le indagini.
1. Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del magistrato del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato, provvede il giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario o il giudice per le indagini preliminari del tribunale per i minorenni.
1. Gli atti e le attività della fase delle indagini preliminari sono coperti dal segreto, anche per il loro contenuto, fino alla chiusura della fase.
2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il magistrato del pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'articolo 131, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la sua segreteria.
3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il magistrato del pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato:
a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'indagato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;
b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.
1. La polizia giudiziaria prende notizia dei reati di propria iniziativa e riceve le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti.
1. Il magistrato del pubblico ministero che viene comunque a conoscenza di fatti che possono determinare l'inizio delle indagini preliminari o l'esercizio dell'azione penale, li segnala per iscritto al titolare dell'ufficio. Questi, quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione, dispone l'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro e designa per la trattazione uno o più magistrati dell'ufficio.
2. Il magistrato del pubblico ministero, se riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio notizia di un reato di competenza del giudice di pace, salvo che ritenga di richiedere l'archiviazione, la trasmette alla polizia giudiziaria affinché proceda alle indagini, impartendo, se necessario, le direttive. Il magistrato del pubblico ministero, se non ritiene necessari atti di indagine, formula l'imputazione e autorizza la polizia giudiziaria alla citazione diretta a giudizio dell'imputato.
1. Salvo quanto stabilito dagli articoli 359 e 384, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia
1. La denuncia contiene l'esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga all'identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria.
2. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, all'ufficio del pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale.
3. Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dagli articoli 255 e 358, comma 3.
1. Chi ha l'obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente all'ufficio del pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.
2. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; indica inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.
3. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.
1. Il difensore e gli altri soggetti di cui all'articolo 414 non hanno obbligo di denuncia neanche relativamente ai reati dei quali abbiano avuto notizia nel corso delle attività investigative da essi svolte.
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 18, l'ufficio del pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso la segreteria, ogni notizia di reato che gli perviene nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il
1. Il giudice per le indagini preliminari, anche di ufficio, quando è richiesto di un provvedimento, verifica la tempestività degli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro indicato nell'articolo 365, nonché il rispetto dei termini per il compimento
1. Ogni persona offesa da un reato per cui non si debba procedere di ufficio o dietro richiesta o istanza ha diritto di querela.
2. Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d'infermità di mente, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore.
3. I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati possono esercitare il diritto di querela e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore o il tutore o il curatore speciale di cui all'articolo 372, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell'inabilitato.
4. Il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse.
5. La querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere esercitato decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.
1. Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa.
2. Se la querela è stata già proposta, la morte della persona offesa determina l'improcedibilità dell'azione penale.
1. La querela è proposta con dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato.
1. La dichiarazione di querela è proposta oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, all'ufficio del pubblico ministero, a un ufficiale di polizia giudiziaria o a un agente consolare all'estero. Se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale. Essa, con sottoscrizione autentica, può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Quando la dichiarazione di querela è proposta oralmente, il verbale in cui essa è ricevuta è sottoscritto dal querelante o dal procuratore speciale.
3. La dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di un'associazione deve contenere l'indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza.
4. L'autorità che riceve la querela provvede all'attestazione della data e del luogo della presentazione, all'identificazione della persona che la propone e alla trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero.
1. Se la persona offesa è minore degli anni quattordici o inferma di mente, e non v'è chi ne abbia la rappresentanza o chi l'esercita si trovi con la persona medesima in conflitto di interessi, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale.
2. Nel caso previsto dal comma 1, il termine per la presentazione della querela decorre dal giorno in cui è notificato al curatore speciale il provvedimento di nomina.
3. Alla nomina provvede, con decreto motivato, il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui si trova la persona offesa, su richiesta del magistrato del pubblico ministero.
4. La nomina può essere promossa anche dagli enti che hanno per scopo la cura, l'educazione, la custodia o l'assistenza dei minorenni.
5. Il curatore speciale ha facoltà di costituirsi parte civile nell'interesse della persona offesa.
6. Se la necessità della nomina del curatore speciale sopravviene dopo la presentazione della querela, provvede il giudice per le indagini preliminari o il giudice che procede.
1. Il diritto di querela non può essere esercitato se vi è stata rinuncia espressa o tacita da parte di colui al quale ne spetta l'esercizio.
2. Vi è rinuncia tacita quando chi ha facoltà di proporre querela ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di querelarsi.
3. La rinuncia espressa al diritto di querela è fatta personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione sottoscritta, rilasciata all'interessato o a un suo rappresentante. La dichiarazione di rinuncia può anche essere fatta oralmente a un ufficiale di polizia giudiziaria o a un
1. La remissione della querela è fatta e accettata personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione ricevuta dall'autorità procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria, che deve trasmetterla immediatamente alla predetta autorità.
2. La dichiarazione di remissione e quella di accettazione sono fatte con le forme previste per la rinuncia espressa alla querela. Non è consentita la remissione tacita della querela.
3. Se la persona offesa è minore degli anni quattordici o inferma di mente, e non v'è chi ne abbia la rappresentanza o chi l'esercita si trovi con la persona medesima in conflitto di interessi, è nominato il curatore speciale, a norma dell'articolo 372.
4. Le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell'atto di remissione sia stato diversamente convenuto.
1. Quando la punibilità del reato dipende dall'istanza della persona offesa,
1. Salvo quanto disposto nel titolo I del libro secondo del codice penale, qualora un delitto punibile a querela della persona offesa sia commesso in danno del Presidente della Repubblica, alla querela è sostituita la richiesta del Ministro della giustizia.
2. La richiesta di procedimento è presentata all'ufficio del pubblico ministero con atto sottoscritto dall'autorità competente.
3. La richiesta non può essere più proposta decorsi tre mesi dal giorno in cui l'autorità ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato.
4. Quando la punibilità di un reato commesso all'estero dipende dalla presenza del colpevole nel territorio dello Stato, la richiesta non può essere più proposta decorsi tre anni dal giorno in cui il colpevole si trova nel territorio dello Stato.
5. La richiesta dell'autorità è irrevocabile.
6. Alla richiesta si applicano le disposizioni dell'articolo 367, commi 4 e 5.
1. Nei casi preveduti dall'articolo 84 del codice penale, per il reato complesso si procede sempre di ufficio se per taluno dei reati, che ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti, si deve procedere di ufficio.
1. Qualora sia prevista l'autorizzazione a procedere, il magistrato del pubblico ministero ne fa richiesta a norma dell'articolo 379.
2. Fino a quando non sia stata concessa l'autorizzazione, è fatto divieto di disporre l'arresto o misure cautelari personali nei confronti della persona rispetto alla quale è prevista l'autorizzazione medesima nonché di sottoporla a perquisizione personale o domiciliare, a ispezione personale, a ricognizione, a individuazione, a confronto, a intercettazione di conversazioni o di comunicazioni. Si può procedere all'interrogatorio solo se l'interessato lo richiede.
3. Gli atti previsti dal comma 2 sono consentiti, anche prima della richiesta di autorizzazione, quando la persona è colta nella flagranza di uno dei delitti di maggiore allarme sociale, indicati nell'articolo 422, comma 2. Tuttavia, quando l'autorizzazione a procedere o l'autorizzazione al compimento di determinati atti sono prescritte da disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali, si applicano tali disposizioni, nonché, in quanto compatibili con esse, quelle di cui agli articoli 379, 381 e 382.
4. Gli atti compiuti in violazione di quanto stabilito nei commi 2 e 3 non possono essere utilizzati.
5. L'autorizzazione a procedere, una volta concessa, non può essere revocata.
1. Il magistrato del pubblico ministero chiede l'autorizzazione prima di esercitare l'azione penale. La richiesta, comunque, deve essere presentata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della persona per la quale è necessaria l'autorizzazione.
2. Se la persona per la quale è necessaria l'autorizzazione è stata arrestata in
1. L'ufficio del pubblico ministero che procede o il giudice competente richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene, quando nei confronti di un membro del Parlamento occorre:
a) eseguire perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza;
b) acquisire tabulati di comunicazioni;
c) procedere all'arresto, all'esecuzione di una misura cautelare personale coercitiva o interdittiva o all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo, nonché di misure di sicurezza o di prevenzione aventi natura personale e di ogni altro provvedimento privativo della libertà personale.
2. L'autorizzazione è richiesta dall'autorità che ha emesso il provvedimento e, in
1. Il provvedimento di archiviazione e la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, anche se non più soggetta a impugnazione, con i quali è stata dichiarata la mancanza della querela, dell'istanza, della richiesta o dell'autorizzazione a procedere, non impediscono l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona se è in seguito proposta la querela, l'istanza, la richiesta o se è concessa l'autorizzazione ovvero se è venuta meno la condizione personale che rendeva necessaria l'autorizzazione.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando il giudice accerta la mancanza di una condizione di procedibilità diversa da quelle indicate nel medesimo comma 1.
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 378, in mancanza di una condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire, possono essere compiuti gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova e, quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunti i mezzi di prova previsti dall'articolo 205, comma 2.
1. Ai fini indicati nell'articolo 70, comma 1, la polizia giudiziaria svolge attività investigativa secondo le modalità indicate in questo titolo; segue, altresì, le eventuali direttive impartite dal magistrato del pubblico ministero e compie, se richiesta, gli atti delegati a norma dell'articolo 407.
2. Quando compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, la polizia giudiziaria può avvalersi di persone idonee, le quali non possono rifiutare la propria opera.
1. La polizia giudiziaria, non oltre trenta giorni dall'acquisizione o dalla ricezione della notizia di reato, riferisce all'ufficio del pubblico ministero, per iscritto, la notizia di reato con gli elementi fino a quel momento raccolti, trasmettendo la relativa documentazione, escluse le denunce anonime.
1. Anche dopo aver comunicato la notizia di reato all'ufficio del pubblico ministero, la polizia giudiziaria deve impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne i presunti autori, compiere ogni attività necessaria per assicurare le fonti di prova e raccogliere tutto quanto possa servire per la ricostruzione del fatto ai fini dell'applicazione della legge penale.
2. Nell'esercizio delle funzioni specificate al comma 1, la polizia giudiziaria procede, tra l'altro:
a) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi;
b) alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti;
c) al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti.
3. Dopo l'intervento del magistrato del pubblico ministero, la polizia giudiziaria:
a) compie gli atti ad essa specificamente delegati a norma dell'articolo 407;
b) esegue le direttive impartite dal magistrato del pubblico ministero;
c) svolge di propria iniziativa, informandone prontamente il magistrato del pubblico ministero, tutte le altre attività di
d) assicura le nuove fonti di prova.
4. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del magistrato del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.
1. Acquisita la notizia di reato di competenza del giudice di pace, la polizia giudiziaria compie di propria iniziativa tutti gli atti di indagine necessari per la ricostruzione del fatto e per l'individuazione dell'autore e ne riferisce al magistrato del pubblico ministero, con relazione scritta, entro il termine di quattro mesi.
2. Se la notizia di reato risulta fondata, la polizia giudiziaria enuncia nella relazione il fatto in forma chiara e precisa, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati, e richiede l'autorizzazione a disporre la comparizione dell'indagato davanti al giudice di pace.
3. Con la relazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.
4. La polizia giudiziaria può richiedere al magistrato del pubblico ministero l'autorizzazione al compimento di accertamenti tecnici irripetibili ovvero di interrogatori o di confronti cui partecipi l'indagato. Il magistrato del pubblico ministero, se non ritiene di svolgere personalmente le indagini o singoli atti, può autorizzare la polizia giudiziaria al compimento degli atti richiesti. Allo stesso modo provvede se viene richiesta l'autorizzazione al compimento di perquisizioni e di sequestri nei casi in cui la polizia giudiziaria non può procedervi di propria iniziativa.
1. La polizia giudiziaria procede all'identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
2. All'identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti.
3. Quando identifica la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la polizia giudiziaria, verificatane l'identità, a norma dell'articolo 82, la informa delle ragioni dell'identificazione e raccoglie a verbale la dichiarazione di domicilio.
4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria l'accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per l'identificazione e comunque non oltre le dodici ore.
5. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo è stato compiuto è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della persona accompagnata.
6. Al magistrato del pubblico ministero è data altresì notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui esso è avvenuto.
1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono, con le modalità previste dall'articolo 80, sommarie informazioni, utili per le investigazioni dalla persona nei cui
1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le disposizioni dell'articolo 399, comma 1, secondo e terzo periodo.
2. All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento per fatti connessi ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 63, comma 2, lettera b), procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che
1. In caso di flagranza di reato, latitanza o evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a perquisizione personale, quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse, e a perquisizione locale, quando hanno fondato motivo di ritenere che cose o tracce pertinenti al reato si trovino in un determinato luogo o che vi si trovi l'indagato o l'evaso.
2. Quando si deve procedere all'arresto di una persona indiziata di delitto o all'esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare o di un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti di maggiore allarme sociale indicati nell'articolo 422, comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, altresì, procedere a perquisizione personale o locale se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono l'emissione di un tempestivo decreto di perquisizione.
3. La perquisizione domiciliare può essere eseguita anche fuori dei limiti temporali dell'articolo 322 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l'esito.
4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, all'ufficio del pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il magistrato del pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione.
1. Quando vi è necessità di acquisire plichi sigillati o altrimenti chiusi, l'ufficiale di polizia giudiziaria li trasmette intatti all'ufficio del pubblico ministero per l'eventuale sequestro.
2. Se ha fondato motivo di ritenere che i plichi contengano notizie utili alla ricerca e all'assicurazione di fonti di prova che potrebbero andare disperse a causa del ritardo, l'ufficiale di polizia giudiziaria informa con il mezzo più rapido il magistrato del pubblico ministero, il quale può autorizzarne l'apertura immediata.
3. Se si tratta di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza per i quali è consentito il sequestro a norma dell'articolo 325, gli ufficiali di polizia giudiziaria, in caso di urgenza, ordinano a chi è preposto al servizio postale di sospendere l'inoltro. Se entro quarantotto ore dall'ordine della polizia giudiziaria il magistrato del pubblico ministero non dispone il sequestro, gli oggetti di corrispondenza sono inoltrati.
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del magistrato del pubblico ministero.
2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino
1. Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro, la polizia giudiziaria enuncia nel relativo verbale il motivo del provvedimento e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. Il verbale è trasmesso senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, all'ufficio del pubblico ministero del luogo dove il sequestro è stato eseguito.
2. Il magistrato del pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, con decreto motivato, convalida il sequestro se ne ricorrono i presupposti oppure dispone la restituzione delle cose sequestrate. Copia del decreto di convalida è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.
3. Contro il decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre, entro dieci giorni dalla notifica del decreto ovvero dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, richiesta di riesame, anche nel merito, al tribunale indicato nell'articolo 349, comma 4.
4. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.
1. Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli articoli 390 e 392 oltre che all'immediata apertura del plico autorizzata dal magistrato del pubblico ministero a norma dell'articolo 391, comma 2.
1. La polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette all'individuazione delle fonti di prova.
2. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività, la polizia giudiziaria redige verbale dei seguenti atti:
a) denunce, querele e istanze presentate oralmente;
b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini;
c) informazioni assunte a norma dell'articolo 389;
d) perquisizioni e sequestri;
e) operazioni e accertamenti previsti dagli articoli 387, 391 e 392;
f) atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini.
3. Il verbale è redatto da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nelle forme previste dall'articolo 152, comma 1.
4. La documentazione dell'attività di polizia giudiziaria è posta a disposizione del magistrato del pubblico ministero.
1. Ai fini delle determinazioni di cui all'articolo 354, il magistrato del pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può avvalersi di ausiliari tecnici scelti tra gli appartenenti alla polizia giudiziaria ovvero tra le persone che svolgono la loro attività professionale presso servizi pubblici.
2. L'ausiliario può essere autorizzato dal magistrato ad assistere a singoli atti di indagine.
3. Quando non può procedere ai sensi del comma 1, anche per la complessità dell'accertamento, il magistrato del pubblico ministero chiede al giudice di essere autorizzato alla nomina di un perito, che contestualmente indica. Il giudice concede l'autorizzazione e, se non vi sono ragioni di riservatezza, dispone che il suo provvedimento sia comunicato al difensore dell'indagato, al fine di esercitare le facoltà di cui all'articolo 397, comma 1.
1. Quando gli accertamenti previsti dall'articolo 396 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, e trattasi di accertamenti urgenti, il magistrato del pubblico ministero avvisa
1. Il magistrato del pubblico ministero, direttamente o per delega alla polizia giudiziaria, procede all'individuazione di persone, di cose e quant'altro può essere oggetto di percezione sensoriale.
2. Le persone, le cose e gli altri oggetti sono presentati o sottoposti in immagine a chi deve eseguire l'individuazione.
3. Il magistrato del pubblico ministero adotta o dispone che siano adottate, a pena di inutilizzabilità, le cautele previste, per la ricognizione, dagli articoli 228 e seguenti.
4. Qualora la persona da individuare sia quella nei cui confronti vengono svolte le indagini essa deve essere avvisata che può nominare un difensore, che ha facoltà di intervenire. In mancanza di un difensore di fiducia è nominato un difensore di ufficio.
5. Salvo che non disponga la videoregistrazione, il magistrato del pubblico ministero allega o dispone che sia allegata al verbale la documentazione fotografica relativa alle persone che sono state mostrate per il riconoscimento.
1. Il magistrato del pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218 e 389, comma 2, secondo e terzo periodo.
1. Quando la persona imputata dello stesso fatto, a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera a), o di fatti collegati a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 63, comma 2, lettera b), è interrogata dal magistrato del pubblico ministero sui fatti per cui si procede, è avvertita che ha facoltà di non rispondere e che, se non intende avvalersi di tale facoltà, assume l'ufficio di dichiarante ed è tenuta a rispondere ogni qualvolta sia sottoposta ad esame.
1. Il magistrato del pubblico ministero, se deve procedere a interrogatorio, oppure a ispezione o a confronto cui deve partecipare l'indagato, lo invita a presentarsi a norma dell'articolo 410.
2. L'indagato privo del difensore è altresì avvisato che è assistito da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia.
3. Al difensore di ufficio o a quello di fiducia in precedenza nominato è dato avviso almeno ventiquattro ore prima del compimento degli atti indicati nel comma 1
1. Il magistrato del pubblico ministero, quando procede al compimento di atti di perquisizione o di sequestro, chiede all'indagato, che sia presente, se è assistito da un difensore di fiducia e, qualora ne sia privo, designa un difensore di ufficio a norma dell'articolo 113, comma 3.
2. Il difensore ha facoltà di assistere al compimento dell'atto, fermo quanto previsto dall'articolo 320.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 401, comma 7.
1. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, i verbali degli atti compiuti dal magistrato del pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria ai quali il difensore ha diritto di assistere sono depositati nella segreteria dell'ufficio del pubblico ministero entro il terzo giorno successivo al compimento dell'atto, con facoltà per il difensore di esaminarli ed estrarne copia nei cinque giorni successivi. Quando non è stato dato avviso del compimento dell'atto, al difensore è immediatamente notificato l'avviso di deposito e il termine decorre dal ricevimento della notificazione. Il difensore ha facoltà di esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano e, se si tratta di documenti, di estrarne copia.
2. Il magistrato del pubblico ministero, con decreto motivato, può disporre, per gravi motivi, che il deposito degli atti indicati nel comma 1 e l'esercizio della facoltà indicata nel terzo periodo dello stesso comma siano ritardati, senza pregiudizio di ogni altra attività del difensore, per non oltre trenta giorni. Contro il decreto del magistrato del pubblico ministero la persona sottoposta ad indagini ed il difensore possono proporre opposizione al giudice, che provvede ai sensi dell'articolo 143.
1. Nel corso delle indagini preliminari, i difensori hanno facoltà di presentare memorie e richieste scritte al magistrato del pubblico ministero, il quale è tenuto a provvedere qualora l'indagato chieda di essere sentito.
1. Nel corso delle indagini preliminari, il magistrato del pubblico ministero, qualora
1. Qualora non debba richiedere l'archiviazione, e comunque entro sessanta giorni dalla data di ricezione della notizia di reato, a pena di inutilizzabilità degli atti che verranno compiuti, il magistrato del pubblico ministero invia per posta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'indagato un'informazione di garanzia con la sommaria enunciazione del fatto, l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e della data di acquisizione o ricezione della notizia di reato, con invito a nominare un difensore di fiducia e con l'avviso che, in mancanza, in occasione del compimento di un atto per il quale il difensore ha facoltà di assistere, sarà nominato un difensore di ufficio.
2. Qualora ne ravvisi la necessità ovvero l'ufficio postale restituisca la lettera raccomandata per irreperibilità del destinatario, il magistrato del pubblico ministero può disporre che l'informazione di garanzia sia notificata a norma dell'articolo 165, comma 2.
3. In ogni caso l'invio dell'informazione di garanzia deve precedere il compimento di atti rispetto ai quali il difensore ha diritto di essere avvisato.
4. Se sussistono specifiche esigenze attinenti alle indagini, il magistrato del pubblico ministero, su autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, che provvede con decreto motivato, differisce l'invio dell'informazione di garanzia e la comunicazione delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato per il tempo che reputa strettamente necessario e, comunque, non oltre la scadenza del termine di
1. Il magistrato del pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi l'indagato, a condizione che questi, salvo quanto disposto dall'articolo 432, comma 1, si trovi in stato di libertà. In ogni caso è necessaria l'assistenza del difensore.
2. Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria osserva le disposizioni degli articoli 398, 401, 402 e 408.
3. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di un altro tribunale, il magistrato del pubblico ministero, qualora non ritenga di procedere personalmente, può delegare, secondo la rispettiva competenza per materia, l'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del luogo.
4. Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi motivi, il magistrato del pubblico ministero delegato a norma del comma 3 ha facoltà di procedere di propria iniziativa anche agli atti che a seguito dello svolgimento di quelli specificamente delegati appaiono necessari ai fini delle indagini.
1. Salvo quanto disposto in relazione a specifici atti, è redatto verbale:
a) delle denunce, querele e istanze di procedimento presentate oralmente;
b) degli interrogatori e dei confronti con l'indagato;
c) delle ispezioni, delle perquisizioni e dei sequestri;
d) delle sommarie informazioni assunte a norma dell'articolo 399;
e) dell'interrogatorio assunto a norma dell'articolo 400;
f) degli accertamenti tecnici compiuti a norma dell'articolo 397.
2. Il verbale è redatto a norma dell'articolo 152, comma 1.
3. Alla documentazione delle attività di indagine preliminare, diverse da quelle previste dal comma 1, si procede soltanto mediante la redazione del verbale in forma riassuntiva ovvero, quando si tratta di atti a contenuto semplice o di limitata rilevanza, mediante le annotazioni ritenute necessarie.
4. Gli atti sono documentati nel corso del loro compimento ovvero immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili circostanze, da indicare specificamente, che impediscono la documentazione contestuale.
5. L'atto contenente la notizia di reato e la documentazione relativa alle indagini sono conservati in un apposito fascicolo presso l'ufficio del pubblico ministero assieme agli atti trasmessi dalla polizia giudiziaria a norma dell'articolo 395.
6. Alla redazione del verbale e delle annotazioni provvede l'ufficiale di polizia giudiziaria o l'ausiliario che assiste il magistrato del pubblico ministero. Si applica la disposizione dell'articolo 159.
1. Chi ha notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini, ha facoltà di presentarsi al magistrato del pubblico ministero per rilasciare dichiarazioni con la presenza del difensore.
2. Quando il fatto per cui si procede è contestato a chi si presenta spontaneamente e questi è ammesso a esporre le sue discolpe, l'atto così compiuto equivale per ogni effetto all'interrogatorio. In tale ipotesi, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 80, 81 e 401.
3. La presentazione spontanea non pregiudica l'applicazione di misure cautelari.
1. Il magistrato del pubblico ministero invita l'indagato a presentarsi quando deve procedere ad atti che ne richiedono la presenza.
2. L'invito a presentarsi contiene:
a) le generalità o le altre indicazioni personali che valgono a identificare l'indagato;
b) il giorno, l'ora e il luogo della presentazione nonché l'autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;
c) il tipo di atto per il quale l'invito è predisposto;
d) l'avvertimento che il magistrato del pubblico ministero, qualora l'invito non sia inviato per l'interrogatorio, potrà disporre a norma dell'articolo 150 l'accompagnamento coattivo in caso di mancata presentazione senza che sia stato addotto legittimo impedimento;
e) l'avvertimento che, in caso di interrogatorio o di confronto, deve presentarsi con il difensore e che, in mancanza di difensore di fiducia, è assistito da un difensore di ufficio.
3. Quando la persona è chiamata a rendere l'interrogatorio, l'invito contiene altresì la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute. L'invito può inoltre contenere, ai fini di quanto previsto dall'articolo 498, comma 1, l'indicazione degli elementi e delle fonti di prova e l'avvertimento che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato.
4. L'invito a presentarsi è notificato almeno tre giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni di urgenza, il pubblico ministero ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire.
1. Quando si tratta di procedere ad atti di individuazione di persona o di confronto, l'accompagnamento coattivo è disposto dal magistrato del pubblico ministero su autorizzazione del giudice.
1. Il magistrato del pubblico ministero può emettere decreto di citazione quando deve procedere ad atti che richiedono la presenza della persona offesa e delle persone in grado di riferire su circostanze utili ai fini delle indagini.
2. Il decreto contiene:
a) le generalità della persona;
b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione nonché l'autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;
c) l'avvertimento che il magistrato del pubblico ministero potrà disporre a norma dell'articolo 151 l'accompagnamento coattivo in caso di mancata comparizione senza che sia stato addotto legittimo impedimento.
3. Il magistrato del pubblico ministero provvede allo stesso modo indicato ai commi 1 e 2 per la citazione del perito, dell'interprete e del custode delle cose sequestrate.
1. Il magistrato del pubblico ministero ha, nell'esercizio delle sue funzioni, i poteri indicati nell'articolo 149.
1. Salvo le incompatibilità previste dall'articolo 212, comma 1, lettere c) e d), per acquisire notizie il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i periti possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa. In questo caso, l'acquisizione delle notizie avviene attraverso un colloquio non documentato.
2. Il difensore o il sostituto possono inoltre chiedere alle persone di cui al comma 1 una dichiarazione scritta ovvero di rendere informazioni da documentare secondo le modalità previste dall'articolo 415.
3. In ogni caso, il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i periti avvertono le persone indicate nel comma 1:
a) della propria qualità e dello scopo del colloquio;
b) se intendono semplicemente conferire ovvero ricevere dichiarazioni o assumere informazioni indicando, in tal caso, le modalità e la forma di documentazione;
c) dell'obbligo di dichiarare se sono indagate o imputate nello stesso procedimento, in un distinto procedimento per imputazioni connesse o per indagini collegate;
d) della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione;
e) del divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date;
f) delle responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione.
4. Alle persone già sentite dalla polizia giudiziaria o dal magistrato del pubblico ministero non possono essere richieste notizie sulle domande formulate o sulle risposte date.
5. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da una persona sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento, in un procedimento per fatti connessi o per reati collegati, è dato avviso, almeno ventiquattro ore prima, al suo difensore la cui presenza è necessaria. Se la persona è priva di difensore, il giudice, su richiesta del difensore che procede alle investigazioni, dispone la nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 113, il quale ha diritto ad un termine per la difesa, ai sensi dell'articolo 124, comma 1. Si applica la disposizione dell'articolo 400.
6. Per conferire con la persona offesa il difensore procede alla convocazione anche del suo difensore e, in mancanza, avverte la stessa dell'opportunità di richiedere l'assistenza di un avvocato.
7. Il colloquio con un minore può svolgersi solo alla presenza di uno dei genitori o del tutore e di uno psicologo.
8. Le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione di una delle disposizioni di cui ai commi precedenti non possono essere utilizzate.
9. Per conferire con una persona detenuta o per ricevere dichiarazioni o assumere informazioni dalla stessa, il difensore deve munirsi di specifica autorizzazione
1. La dichiarazione di cui all'articolo 414, comma 2, sottoscritta dal dichiarante, è autenticata dal difensore o da un suo sostituto, che redige una relazione nella quale sono riportati:
a) la data in cui ha ricevuto la dichiarazione;
b) le proprie generalità e quelle della persona che ha rilasciato la dichiarazione;
c) l'attestazione di avere rivolto gli avvertimenti previsti dall'articolo 414, comma 3;
d) i fatti sui quali verte la dichiarazione.
2. La dichiarazione è allegata alla relazione.
3. Le informazioni di cui all'articolo 414, comma 2, sono documentate dal difensore o da un suo sostituto, che possono avvalersi per la materiale redazione del verbale di persone di loro fiducia. Si osservano le disposizioni contenute nel titolo III del libro secondo, in quanto applicabili.
1. Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in possesso altrui e di estrarne copia a sue spese.
2. L'istanza deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il giudice ordina il rilascio di una copia, a meno che la richiesta non appaia palesemente ingiustificata.
4. Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere al giudice l'autorizzazione ad acquisire, presso società fornitrici di servizi di comunicazioni telefoniche o informatiche o telematiche, i dati storici relativi al traffico di persone diverse dall'assistito sottoposti a trattamento ai fini della trasmissione della comunicazione o della fatturazione.
5. Il difensore richiede al giudice l'autorizzazione ad acquisire i dati informatici di persone diverse dal proprio assistito per qualunque ragione sottoposti a trattamento da società private o comunque dalle stesse custodite presso banche dati informatiche o telematiche.
a) l'indicazione del procedimento per il quale è esercitato il mandato difensivo;
b) il collegamento esistente tra i dati richiesti e il fatto per il quale si procede;
c) il periodo per il quale è autorizzata l'acquisizione.
7. Il decreto del giudice è comunicato in estratto alla società fornitrice dei servizi che è tenuta al segreto.
8. I dati acquisiti senza autorizzazione non sono utilizzabili.
1. Quando effettuano un accesso per prendere visione dello stato dei luoghi e delle cose ovvero per procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi, il difensore, il sostituto e gli ausiliari indicati nell'articolo 414 possono redigere un verbale nel quale sono riportati:
a) la data ed il luogo dell'accesso;
b) le proprie generalità e quelle delle persone intervenute;
c) la descrizione dello stato dei luoghi e delle cose;
d) l'indicazione degli eventuali rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi eseguiti, che fanno parte integrante dell'atto e sono allegati al medesimo. Il verbale è sottoscritto dalle persone intervenute.
1. Se è necessario accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico e non vi è il consenso di chi ne ha la disponibilità,
1. L'attività investigativa prevista dall'articolo 125, con esclusione degli atti che richiedono l'autorizzazione o l'intervento dell'autorità giudiziaria, può essere svolta anche dal difensore che ha ricevuto apposito mandato per l'eventualità che si instauri un procedimento penale.
2. Il mandato è rilasciato con sottoscrizione autenticata e contiene la nomina del difensore e l'indicazione sommaria dei fatti ai quali si riferisce.
1. Delle dichiarazioni inserite nel fascicolo del difensore le parti possono servirsi a norma degli articoli 539, 540, 541, 542, 543, 553 e 554.
2. Fuori del caso in cui è applicabile l'articolo 248, la documentazione di atti non ripetibili compiuti in occasione dell'accesso ai luoghi, presentata nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza di comparizione, è inserita nel fascicolo previsto dall'articolo 518.
3. Quando si tratta di accertamenti tecnici non ripetibili, il difensore deve darne avviso, senza ritardo, al magistrato del pubblico ministero per l'esercizio delle facoltà
1. Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, la pena è determinata a norma dell'articolo 267.
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei delitti di maggiore allarme sociale indicati al comma 2 e provvedono alla sua traduzione presso la casa circondariale.
2. Sono considerati di maggiore allarme sociale:
a) il delitto consumato o tentato previsto dall'articolo 575 e i delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro secondo del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
b) i delitti previsti dagli articoli 285, 286 e 419 del codice penale;
c) i delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro secondo del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
d) il delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, il delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, comma primo, il delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, e il delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale;
e) il delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, e successive modificazioni, o quella prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, numero 4), del codice penale;
f) i delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, numero 4), del codice penale;
g) i delitti consumati e tentati previsti dagli articoli 628 e 629 del codice penale;
h) i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o di parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni;
i) i delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma degli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni,
l) i delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato ai sensi della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni;
m) i delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione dell'associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale;
n) i delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi primo e quarto, del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti tra quelli previsti dalle lettere a), b), c), d), e) e f);
o) il delitto previsto dagli articoli 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
p) i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
q) i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché i delitti di cui agli articoli 270, secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo.
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 422, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e lo accompagnano presso il luogo di residenza o di dimora, ingiungendogli di rimanervi in attesa delle determinazioni del magistrato del pubblico ministero.
2. La persona che non è in grado di indicare un luogo di residenza o di dimora è accompagnata presso un centro di accoglienza.
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto del minorenne colto in flagranza di uno dei delitti per i quali può essere disposta la misura della custodia cautelare.
2. Nell'avvalersi della facoltà prevista dal comma 1 gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono tenere conto della gravità del fatto nonché dell'età e della personalità del minorenne.
1. È in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato o chi, nelle
1. Nei casi previsti dall'articolo 422 ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza, quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio.
2. La persona che ha eseguito l'arresto deve senza ritardo consegnare l'arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria, la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia.
1. Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, pure in relazione all'impossibilità di identificare l'indiziato, dimostrano che è in atto la fuga, il magistrato del pubblico ministero dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi.
2. Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il magistrato del pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di propria iniziativa.
3. La polizia giudiziaria procede inoltre all'arresto di propria iniziativa qualora sia successivamente individuato l'indiziato ovvero
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accompagnare presso i propri uffici il minorenne colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e trattenerlo per il tempo strettamente necessario alla sua consegna all'esercente la potestà dei genitori o all'affidatario o a persona da questi incaricata. In ogni caso il minorenne non può essere trattenuto oltre dodici ore.
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'accompagnamento ne danno immediata notizia al magistrato del pubblico ministero e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Provvedono inoltre a invitare l'esercente la potestà dei genitori o l'eventuale affidatario a presentarsi presso i loro uffici per prendere in consegna il minorenne.
3. L'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario e la persona da questi incaricata alla quale il minorenne è consegnato sono avvertiti dell'obbligo di tenerlo a disposizione dell'ufficio del pubblico ministero e di vigilare sul suo comportamento.
1. L'arresto non è consentito quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che il fatto stesso è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima o in presenza di una causa di non punibilità.
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o hanno avuto in consegna l'arrestato ne danno immediata notizia all'ufficio del pubblico ministero del luogo dove l'arresto è stato eseguito. Avvertono inoltre l'arrestato della facoltà di nominare un difensore di fiducia.
2. Dell'avvenuto fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal magistrato del pubblico ministero a norma dell'articolo 113.
3. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 433, comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato, tradotto presso la casa circondariale, a disposizione del magistrato del pubblico ministero al più presto e comunque
1. La polizia giudiziaria, con il consenso dell'arrestato, deve senza ritardo dare notizia ai familiari dell'avvenuto arresto.
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto del minorenne ne danno immediata notizia al magistrato del pubblico ministero nonché all'esercente la potestà dei genitori e all'eventuale affidatario e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.
1. Il magistrato del pubblico ministero e, previa delega di questi, la polizia giudiziaria, possono procedere all'interrogatorio dell'arrestato, dandone tempestivo avviso al difensore di fiducia ovvero, in mancanza, al difensore di ufficio.
2. Prima dell'interrogatorio, osservate le forme previste dall'articolo 80, il magistrato del pubblico ministero o la polizia giudiziaria informa l'arrestato del fatto per cui si procede e delle ragioni che hanno determinato il provvedimento, comunicandogli inoltre gli elementi a suo carico e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, le fonti.
1. Se risulta evidente che l'arresto è stato eseguito per errore di persona o fuori dei casi previsti dalla legge o se la misura dell'arresto è divenuta inefficace a norma degli articoli 430, comma 8, e 434, comma 3, il magistrato del pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato sia posto immediatamente in libertà.
2. La liberazione è altresì disposta prima dell'intervento del magistrato del pubblico ministero dallo stesso ufficiale di polizia giudiziaria, che ne informa subito il magistrato del pubblico ministero del luogo dove l'arresto è stato eseguito.
3. Oltre che nei casi previsti dai commi 1 e 2, il magistrato del pubblico ministero dispone con decreto motivato che il minorenne sia posto immediatamente in libertà quando ritiene di non dover richiedere l'applicazione di una misura cautelare.
4. Al fine di adottare i provvedimenti di sua competenza, il magistrato può disporre che il minorenne sia condotto davanti a sé.
1. Entro quarantotto ore dall'arresto eseguito in flagranza di reato, il magistrato del pubblico ministero, se non deve ordinare l'immediata liberazione dell'arrestato, presenta quest'ultimo al giudice competente per il giudizio.
2. Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e, comunque, entro le quarantotto ore successive, dandone avviso, senza ritardo, al magistrato del pubblico ministero e al difensore.
3. L'arresto diviene inefficace se il magistrato del pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 1 o se il giudice fissa l'udienza oltre il termine indicato nel comma 2.
4. Se l'arresto è convalidato, il giudice procede al giudizio direttissimo, dopo aver disposto la protrazione dello stato di arresto per un termine che non può, comunque, superare i trenta giorni, a pena di inefficacia del provvedimento di convalida.
1. La convalida dell'arresto eseguito al di fuori del caso di flagranza è chiesta al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo dove l'arresto è stato eseguito.
2. Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e, comunque, entro le quarantotto ore successive, dandone avviso, senza ritardo, al magistrato del pubblico ministero e al difensore.
3. L'arresto diviene inefficace se il magistrato del pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 1 o il giudice fissa l'udienza oltre il termine indicato nel comma 2.
4. L'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari si svolge
1. La richiesta di incidente probatorio è presentata entro i termini per la conclusione delle indagini preliminari e comunque in tempo sufficiente per l'assunzione della prova prima della scadenza dei medesimi termini e indica:
a) il mezzo di prova da assumere, i fatti che ne costituiscono l'oggetto e le ragioni della sua rilevanza per la decisione dibattimentale;
b) le persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova;
c) le circostanze che, a norma dell'articolo 205, comma 2, rendono la prova non rinviabile al dibattimento.
2. È vietato al magistrato del pubblico ministero, alla polizia giudiziaria e al difensore assumere informazioni dalla persona indicata nella richiesta di incidente probatorio. Le informazioni assunte in violazione del divieto sono inutilizzabili.
1. La persona offesa può chiedere al magistrato del pubblico ministero di promuovere un incidente probatorio.
2. Se non accoglie la richiesta, il magistrato del pubblico ministero pronuncia decreto motivato e lo fa notificare alla persona offesa.
1. La richiesta di incidente probatorio è depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, unitamente a eventuali cose o documenti.
1. Entro due giorni dal deposito della prova della notifica, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio, con decreto che è immediatamente comunicato all'ufficio del pubblico ministero e notificato alle persone interessate.
2. In udienza, il magistrato del pubblico ministero o l'indagato può presentare deduzioni sull'ammissibilità e sulla fondatezza della richiesta, depositare cose, produrre documenti nonché indicare altri fatti che debbano costituire oggetto della prova e altre persone interessate a norma dell'articolo 436, comma 1, lettera b).
3. Il magistrato del pubblico ministero può chiedere che il giudice disponga il
a) l'oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni;
b) le persone interessate all'assunzione del mezzo di prova individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni.
5. Se non si può procedere immediatamente all'assunzione del mezzo di prova, il giudice fissa la data della nuova udienza in un termine che non può superare i dieci giorni.
6. Se si deve procedere a più incidenti probatori, essi sono assegnati alla medesima udienza, sempre che non ne derivi ritardo.
7. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l'incidente probatorio non può essere svolto nella circoscrizione del giudice competente, quest'ultimo può delegare il giudice per le indagini preliminari del luogo dove il mezzo di prova deve essere assunta.
8. Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione del mezzo di prova vi siano minori di anni sedici, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno. A tal fine, l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore.
1. Se l'indagato, la cui presenza è necessaria per compiere un atto da assumere con l'incidente probatorio, non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice ne ordina l'accompagnamento coattivo.
1. L'udienza per l'assunzione del mezzo di prova si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del magistrato del pubblico ministero e del difensore dell'indagato. Ha altresì diritto di parteciparvi il difensore della persona offesa.
2. In caso di mancata comparizione del difensore dell'indagato, il giudice designa altro difensore a norma dell'articolo 113, comma 4.
3. L'indagato e la persona offesa hanno diritto di assistere all'incidente probatorio quando si deve esaminare un testimone o un'altra persona. Negli altri casi possono assistere previa autorizzazione del giudice.
4. Non sono consentite la trattazione e la pronuncia di nuovi provvedimenti su questioni relative all'ammissibilità e alla fondatezza della richiesta.
5. Le prove sono assunte con le forme stabilite per il dibattimento. Il difensore della persona offesa può chiedere al giudice di rivolgere domande alle persone sottoposte ad esame.
6. Salvo quanto previsto dall'articolo 442, è vietato estendere l'assunzione della prova a fatti riguardanti persone diverse da quelle i cui difensori partecipano all'incidente probatorio. È in ogni caso vietato verbalizzare dichiarazioni riguardanti tali soggetti.
7. Se l'assunzione della prova non si conclude nella medesima udienza, il giudice ne dispone il rinvio al giorno successivo
1. Se il magistrato del pubblico ministero o il difensore dell'indagato chiede che la prova si estenda ai fatti o alle dichiarazioni previsti dall'articolo 441, comma 6, il giudice, se ne ricorrono i requisiti, dispone le necessarie notifiche, rinviando l'udienza per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre tre giorni. La richiesta non è accolta se il rinvio pregiudica l'assunzione del mezzo di prova.
1. Nel dibattimento le prove assunte con incidente probatorio sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione.
2. Le prove di cui al comma 1 non sono utilizzabili nei confronti dell'imputato raggiunto solo successivamente all'incidente probatorio da indizi di colpevolezza se il difensore non ha partecipato alla loro
1. La sentenza pronunciata sulla base di una prova assunta con incidente probatorio a cui il danneggiato dal reato non è stato posto in grado di partecipare non produce gli effetti previsti dall'articolo 711, salvo che il danneggiato stesso ne abbia fatta accettazione anche tacita.
1. Il magistrato del pubblico ministero chiude le indagini preliminari entro sei mesi dalla data di ricezione della notizia di reato. Il termine è di un anno se si procede per taluno dei delitti di maggiore allarme sociale, indicati nell'articolo 422, comma 2.
2. Il termine per la chiusura delle indagini preliminari relative a reati di competenza del giudice di pace è di quattro mesi dall'iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 365.
3. Se è necessaria la querela, l'istanza o la richiesta di procedimento, il termine decorre dal momento in cui queste pervengono all'ufficio del pubblico ministero.
4. Se è necessaria l'autorizzazione a procedere, il decorso del termine è sospeso dal momento della richiesta a quello in cui l'autorizzazione perviene all'ufficio del pubblico ministero.
1. Il giudice, su richiesta del magistrato del pubblico ministero, proroga, prima della scadenza, il termine previsto dall'articolo 445.
2. La richiesta contiene l'indicazione della notizia di reato, delle indagini svolte e di quelle per il cui svolgimento è necessaria la proroga.
3. La proroga può essere autorizzata dal giudice per il tempo necessario per il compimento delle indagini richieste e comunque per un tempo non superiore a sei mesi.
4. Nei procedimenti per reati di competenza del giudice di pace, il magistrato del pubblico ministero, nei casi di particolare complessità, dispone, con provvedimento motivato, la prosecuzione delle indagini preliminari per un periodo di tempo non superiore a due mesi. Il provvedimento è immediatamente comunicato al giudice per le indagini preliminari che, se non ritiene sussistenti, in tutto o in parte, le ragioni rappresentate dal magistrato del pubblico ministero, entro cinque giorni dalla comunicazione, dichiara la chiusura delle indagini o riduce il termine indicato. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini indicati non possono essere utilizzati.
5. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del magistrato del pubblico ministero e dei difensori, indicando le indagini che devono essere svolte. L'ordinanza è comunicata, per estratto, all'indagato e al suo difensore.
6. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 4, secondo periodo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al magistrato del pubblico ministero, all'indagato nonché, nell'ipotesi prevista dal comma 3, alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 143.
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 436, comma 6, e fuori del caso previsto dall'articolo 446, comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.
2. La durata massima è, tuttavia, di due anni se le indagini preliminari riguardano:
a) i delitti di maggiore allarme sociale indicati nell'articolo 422, comma 2;
b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di indagati o di persone offese;
c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;
d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 63.
3. Se la proroga è concessa con decreto privo di motivazione, per omessa indicazione specifica delle indagini da compiere,
1. Nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice il magistrato del pubblico ministero assume le sue determinazioni, richiedendo l'archiviazione degli atti o esercitando l'azione penale mediante la formulazione dell'imputazione.
2. In ordine ai reati di competenza del giudice di pace, ricevuta la relazione della polizia giudiziaria, il magistrato del pubblico ministero, se non richiede l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione e autorizzando la citazione dell'imputato. Se ritiene necessarie ulteriori indagini, provvede personalmente o si avvale della polizia giudiziaria, impartendo direttive o delegando il compimento di specifici atti.
3. La segreteria dell'ufficio della procura della Repubblica trasmette ogni settimana alla segreteria della procura generale presso la corte di appello i fascicoli relativi alle notizie di reato contro persone note per le quali non è stata richiesta l'archiviazione o esercitata l'azione penale entro il termine di cui al comma 1.
4. Il procuratore generale, entro trenta giorni, assume le determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale.
1. Il magistrato del pubblico ministero presenta al giudice richiesta di archiviazione:
a) quando, per qualsiasi ragione, risulta che l'accusa non è sostenibile in giudizio;
b) quando manca una condizione di procedibilità, il reato è estinto, il fatto non è previsto dalla legge come reato o l'autore del reato è ignoto;
c) quando, con riferimento alle attività parlamentari, risulta applicabile l'articolo 68, primo comma, della Costituzione;
d) quando, con riferimento ai reati di competenza del giudice di pace o del giudice monocratico del tribunale ordinario, il fatto è di particolare tenuità, perché, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto, altresì, del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell'indagato.
2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate ed i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.
3. La richiesta di cui al comma 1, lettere a), b) e d), è presentata entro i termini previsti dagli articoli 446 e 447.
4. La richiesta prevista dal comma 1, lettera c), è trasmessa, unitamente agli atti relativi alla notizia di reato, al giudice entro dieci giorni dal momento in cui la questione è rilevata o eccepita.
5. Se le denunce a carico di ignoti sono trasmesse dalla polizia giudiziaria con elenchi mensili, la richiesta di archiviazione ed il decreto del giudice che accoglie la richiesta sono pronunciati cumulativamente con riferimento agli elenchi trasmessi dagli organi di polizia, con l'eventuale indicazione delle denunce che il magistrato del pubblico ministero o il giudice intendono escludere, rispettivamente, dalla richiesta o dal decreto.
1. Fuori dei casi in cui sia stata presentata l'opposizione prevista dall'articolo 451, il giudice, se accoglie la richiesta di
1. Con l'opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l'oggetto dell'investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova.
2. Se l'opposizione è inammissibile e la notizia di reato è infondata, il giudice dispone l'archiviazione con decreto motivato e restituisce gli atti all'ufficio del pubblico ministero.
1. Dopo il provvedimento di archiviazione emesso a norma degli articoli precedenti, il giudice autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del magistrato del pubblico ministero o della persona offesa motivata dall'esigenza di nuove investigazioni.
2. Quando è autorizzata la riapertura delle indagini, il magistrato del pubblico ministero procede a nuova iscrizione a norma dell'articolo 365.
1. Il magistrato del pubblico ministero esercita l'azione penale con:
a) la presentazione al giudice del dibattimento della persona in stato di arresto perché colta in flagranza di reato per la convalida e il conseguente giudizio direttissimo;
b) la richiesta di rinvio a giudizio;
c) la citazione diretta a giudizio;
d) la richiesta di giudizio immediato;
e) la richiesta di decreto penale di condanna;
f) la formulazione dell'imputazione e l'autorizzazione alla polizia giudiziaria a citare l'imputato a comparire davanti al giudice di pace;
g) la formulazione dell'imputazione e la conferma o la modifica dell'addebito contenuto nel ricorso immediato della persona offesa al giudice di pace.
1. La richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal magistrato del pubblico ministero nella cancelleria del giudice.
2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.
1. La richiesta di rinvio a giudizio contiene:
a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità della persona offesa dal reato qualora ne sia possibile l'identificazione;
b) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;
c) l'indicazione delle fonti di prova che il magistrato del pubblico ministero intende utilizzare in giudizio, con la precisazione delle circostanze su cui possono essere esaminati i testimoni, i periti e le persone indicate nell'articolo 225;
d) la domanda al giudice di emissione del decreto che dispone il giudizio;
e) la data e la sottoscrizione.
1. Entro cinque giorni dal deposito della richiesta, il giudice fissa con decreto il giorno, l'ora e il luogo dell'udienza in camera di consiglio, provvedendo a norma dell'articolo 113 quando l'imputato è privo di difensore di fiducia.
2. Tra la data di deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a quaranta giorni.
1. Il giudice fa notificare all'imputato, al suo difensore e alla persona offesa, della quale risultino agli atti l'identità e il domicilio, l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal magistrato del pubblico ministero e con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia.
2. L'avviso notificato al difensore dell'imputato contiene l'avvertimento della facoltà di prendere visione del fascicolo trasmesso dal magistrato del pubblico ministero e di presentare, almeno dieci giorni prima della data dell'udienza, memorie e documenti, nonché l'invito a depositare, entro il medesimo termine, la documentazione relativa alle investigazioni difensive eventualmente espletate che intende utilizzare nella discussione.
3. L'avviso è altresì comunicato al magistrato del pubblico ministero con l'invito a trasmettere, almeno dieci giorni prima della data dell'udienza, la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio.
4. Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno venti giorni prima della data dell'udienza. Entro lo stesso termine è notificata la citazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
5. L'imputato può rinunciare all'udienza di comparizione e richiedere il
1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del magistrato del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.
2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità.
3. Se il difensore dell'imputato non è presente il giudice provvede a norma dell'articolo 113, comma 4.
4. Per la redazione del verbale dell'udienza di comparizione si osservano le disposizioni dell'articolo 152.
1. Il giudice dispone, anche di ufficio, che sia rinnovato l'avviso dell'udienza di comparizione a norma dell'articolo 457, comma 1, quando è provato o appare probabile che l'imputato non ne abbia avuto effettiva conoscenza.
2. La probabilità che l'imputato non abbia avuto conoscenza dell'avviso è liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.
1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche di ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l'avviso all'imputato, a norma dell'articolo 457, comma 1.
2. Allo stesso modo il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore, ma la probabilità è liberamente valutata dal giudice e la sua decisione non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.
3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice rinvia anche di ufficio l'udienza, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all'imputato.
4. In ogni caso la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.
5. Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che essa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.
1. Se l'imputato, libero o detenuto, non compare all'udienza e non ricorrono le
1. Le disposizioni degli articoli 459 e 460 non si applicano quando l'imputato,
1. Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, sentite queste in ordine alla produzione di ulteriori elementi di prova a sostegno delle proprie ragioni, il giudice dichiara aperta la discussione.
2. L'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 80 e 81. Su richiesta di parte, il giudice può disporre che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 539, 540, 541, 542 e 543.
3. Il magistrato del pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari, i fatti che intende provare in giudizio e indica i relativi mezzi di prova. Prendono poi la parola, nell'ordine, i difensori della parte civile, del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, che espongono le loro difese. Da ultimo prende la parola il difensore dell'imputato, per indicare sinteticamente le ragioni che giustificano la sentenza di non luogo a procedere. Il magistrato del pubblico ministero e i difensori possono replicare una sola volta.
4. Il magistrato del pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli elementi di prova acquisiti dal giudice a
1. Il giudice, tenuto conto delle esigenze di economia della fase, può disporre, al termine della discussione, l'assunzione di mezzi di prova indicati dalle parti ai sensi dell'articolo 463, quando ne appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere.
2. Il giudice, se non è possibile procedere immediatamente all'assunzione di mezzi di prova, fissa la data della nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni, dei periti e delle persone indicate nell'articolo 225 delle quali siano stati ammessi l'audizione o l'interrogatorio.
3. Il magistrato del pubblico ministero, la polizia giudiziaria e il difensore non possono assumere, a pena di inutilizzabilità, informazioni dalla persona ammessa ai sensi del comma 2. Il divieto cessa dopo che la testimonianza è stata assunta o non ha luogo.
4. L'audizione e l'interrogatorio delle persone indicate nel comma 2 sono condotti dal giudice. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 542, comma 4. Successivamente, il magistrato del pubblico ministero e i difensori integrano le rispettive conclusioni.
1. Se nel corso dell'udienza il fatto risulta diverso da come è descritto nell'imputazione ovvero emerge un reato connesso a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera b), o una circostanza aggravante, il magistrato del pubblico ministero modifica l'imputazione e la contesta all'imputato presente. Se l'imputato non è presente, la modificazione dell'imputazione è comunicata al difensore, che rappresenta l'imputato ai fini della contestazione.
2. Se risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio, per il quale si debba procedere di ufficio, il giudice ne autorizza la contestazione se il magistrato del pubblico ministero ne fa richiesta e vi è il consenso dell'imputato.
1. Subito dopo che è stata dichiarata chiusa la discussione, il giudice procede alla deliberazione, pronunciando sentenza di non luogo a procedere o decreto che dispone il giudizio.
2. Il giudice non può utilizzare ai fini della decisione prove diverse da quelle legittimamente acquisibili in dibattimento.
3. Il giudice dà immediata lettura del provvedimento. La lettura equivale a notificazione per le parti presenti o che devono considerarsi presenti.
4. Il provvedimento è immediatamente depositato in cancelleria. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.
5. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi della sentenza di non luogo a procedere, il giudice provvede non oltre il trentesimo giorno da quello della pronuncia.
1 Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi
1. La sentenza contiene:
a) l'intestazione «in nome del popolo italiano» e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata;
b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private;
c) l'imputazione;
d) l'esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata;
e) il dispositivo;
f) la data e la sottoscrizione del giudice.
2. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione.
3. Oltre che nel caso previsto dall'articolo 141, comma 3, la sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice.
1. Quando si tratta di reato per il quale si procede a querela della persona offesa, con la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, a meno che non risulti che l'attribuzione del reato all'imputato non sia ascrivibile a colpa del querelante e a questi non sia ascrivibile alcuna colpa nell'esercizio del diritto di querela, il giudice condanna il querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato.
2. Il giudice, quando ne è fatta domanda, condanna altresì il querelante alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato e, se il querelante si è costituito parte civile, anche di quelle sostenute dal responsabile civile citato o intervenuto.
3. Nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, quando ricorrono giusti motivi, le spese possono essere compensate in tutto o in parte.
4. Se vi è colpa grave, il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda.
5. Contro il capo della sentenza di non luogo a procedere che decide sulle spese e sui danni possono proporre impugnazione, a norma dell'articolo 470, il querelante, l'imputato e il responsabile civile.
1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello il procuratore della Repubblica e il procuratore generale.
2. Sull'impugnazione decide la corte di appello in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 143.
3. La persona offesa dal reato può ricorrere per cassazione nei casi di nullità previsti dall'articolo 457, comma 7.
4. Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato possono proporre ricorso immediato per cassazione a norma dell'articolo 625.
5. Se la sentenza è inappellabile, il procuratore generale, il procuratore della Repubblica e l'imputato possono ricorrere per cassazione.
6. La corte di appello, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio.
7. In ogni caso la Corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 668.
1. Fermo quanto previsto dagli articoli 459 e 460, il giudice può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato minorenne non comparso.
2. Il giudice, sentite le parti, può disporre l'allontanamento del minorenne, nel suo esclusivo interesse, durante l'assunzione
1. Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione.
1. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minorenne e dell'evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. Altrimenti procede all'udienza di comparizione o all'udienza preliminare all'istruzione dibattimentale.
1. Durante le indagini preliminari e all'esito dell'udienza di comparizione, se risultano la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento, il magistrato del pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne.
1. Nell'udienza di comparizione, prima dell'inizio della discussione, il giudice chiede all'imputato se consente alla definizione del processo in quella stessa fase, salvo che il consenso sia stato validamente prestato in precedenza. Se il consenso è prestato, il giudice, al termine della discussione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'articolo 467 o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto.
2. Il giudice, se vi è richiesta del magistrato del pubblico ministero, pronuncia sentenza di condanna quando ritiene applicabile una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva. In tale caso la pena può essere diminuita fino alla metà rispetto al minimo edittale.
3. Contro la sentenza prevista dal comma 2 l'imputato e il difensore munito di procura speciale possono proporre opposizione con atto depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza, entro cinque giorni dalla pronuncia o, quando l'imputato non è comparso, dalla notificazione dell'estratto. La sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile.
4. L'esecuzione della sentenza di condanna pronunciata a carico di più minorenni
1. Con l'atto di opposizione è richiesto il giudizio davanti al tribunale per i minorenni.
2. L'opposizione è inammissibile quando è proposta fuori termine o da persona non legittimata. L'inammissibilità è dichiarata dal giudice che ha emesso la sentenza con ordinanza avverso la quale l'opponente può proporre ricorso per cassazione.
3. Quando non deve dichiarare l'inammissibilità, il giudice trasmette l'opposizione con la sentenza prevista dall'articolo 475, comma 2, al tribunale per i minorenni competente per il giudizio.
4. Nel giudizio conseguente all'opposizione il tribunale per i minorenni revoca la sentenza di condanna.
5. Il tribunale per i minorenni può applicare in ogni caso una pena anche diversa e più grave di quella fissata nella sentenza revocata e revocare i benefìci già concessi.
6. Con la sentenza che proscioglie l'imputato perché il fatto non sussiste, non è previsto dalla legge come reato ovvero è commesso in presenza di una causa di giustificazione, il tribunale per i minorenni revoca la sentenza di condanna anche nei confronti degli altri imputati.
1. Il decreto che dispone il giudizio contiene:
a) le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;
b) l'indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata;
c) l'enunciazione in forma chiara e precisa del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;
d) l'indicazione delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono, come precisati nel corso della discussione dalle parti;
e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per il giudizio;
f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza preliminare all'istruzione dibattimentale, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;
g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste.
2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1, lettere c) e f).
3. Tra la data del decreto e la data fissata per l'udienza preliminare all'istruzione dibattimentale non può intercorrere un termine inferiore a venti giorni.
4. Il decreto che dispone il giudizio è notificato all'imputato contumace.
1. Il decreto che dispone il giudizio è trasmesso senza ritardo, con l'eventuale estratto del provvedimento che abbia disposto misure cautelari in corso di esecuzione, alla cancelleria del giudice competente per il giudizio.
1. Gli atti acquisiti all'udienza di comparizione, unitamente al verbale dell'udienza, sono trasmessi all'ufficio del pubblico ministero.
2. I difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella segreteria dell'ufficio del pubblico ministero, degli atti raccolti nel fascicolo formato a norma del comma 1.
1. Se dopo la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare il rinvio a giudizio, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del magistrato del pubblico ministero, dispone la revoca della sentenza.
1. Nella richiesta di revoca il magistrato del pubblico ministero indica le nuove fonti di prova, specifica se queste sono già state acquisite o sono ancora da acquisire e richiede, nel primo caso, il rinvio a giudizio e, nel secondo, la riapertura delle indagini.
2. Con la richiesta sono trasmessi alla cancelleria del giudice gli atti relativi alle nuove fonti di prova.
3. Il giudice, se non dichiara inammissibile la richiesta, designa un difensore all'imputato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al magistrato del pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 143.
1. Sulla richiesta di revoca il giudice provvede con ordinanza.
2. Quando revoca la sentenza di non luogo a procedere, il giudice, se il magistrato del pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio, fissa l'udienza di comparizione, dandone avviso agli interessati presenti e disponendo per gli altri la notificazione; altrimenti ordina la riapertura delle indagini.
3. Con l'ordinanza di riapertura delle indagini, il giudice stabilisce per il loro compimento un termine improrogabile non superiore a sei mesi.
4. Entro la scadenza del termine, il magistrato del pubblico ministero, qualora sulla base dei nuovi atti di indagine non debba chiedere l'archiviazione, trasmette alla cancelleria del giudice la richiesta di rinvio a giudizio.
1. Contro l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di revoca
1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito, allo stato degli atti, nell'udienza preliminare all'istruzione dibattimentale, subito dopo la costituzione delle parti.
2. La richiesta è proposta, oralmente o per iscritto, dopo la costituzione delle parti, nell'udienza preliminare all'istruzione dibattimentale.
3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 642, comma 3.
4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato, salvo quanto previsto dall'articolo 485, comma 1.
1. Il giudice, quando ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, fissa l'udienza per l'istruzione dibattimentale e il processo prosegue nelle forme ordinarie.
2. La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito abbreviato.
1. Se il magistrato del pubblico ministero procede alla contestazione di un fatto nuovo, di un reato connesso o di una circostanza aggravante, l'imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.
2. La volontà dell'imputato è espressa nelle forme previste dall'articolo 484, comma 3.
3. Il giudice, su istanza dell'imputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni, per la formulazione della richiesta di cui al comma 1 ovvero per l'integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente.
4. Se l'imputato chiede che il processo prosegua nelle forme ordinarie, il giudice revoca l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza per l'istruzione dibattimentale. La richiesta di giudizio abbreviato non può essere riproposta.
1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 576 e seguenti.
2. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 454, comma 2, e la documentazione di cui all'articolo 457, comma 3.
3. In caso di condanna, la pena che il giudice determina, tenendo conto di tutte le circostanze, è diminuita di un terzo. Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei
1. L'imputato e il magistrato del pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, quando l'appello tende a ottenere una diversa formula.
2. Il magistrato del pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna.
3. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'articolo 658.
1. L'imputato può chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicate, di una sanzione sostitutiva, o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria.
2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 59, commi 3 e 5, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
3. Se vi è il consenso del magistrato del pubblico ministero e non deve essere pronunciata
1. La sentenza prevista dall'articolo 489, comma 3, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 711, la sentenza prevista dall'articolo 489, comma 3, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.
3. Il reato è estinto ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni,
1. L'imputato può formulare la richiesta prevista dall'articolo 489, comma 1, nell'udienza preliminare all'istruzione dibattimentale, subito dopo la costituzione delle parti.
2. La richiesta e il consenso nell'udienza sono formulati oralmente; negli altri casi sono formulati con atto scritto.
3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 642, comma 3.
4. Il consenso sulla richiesta può essere dato entro i termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza era stato negato.
5. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta o del consenso, dispone la comparizione dell'imputato.
6. Il magistrato del pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni.
1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta dell'indagato con il consenso scritto del magistrato del pubblico ministero, fissa, con decreto in calce alla richiesta,
1. Nell'udienza, il giudice, se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta prevista dall'articolo 489, comma 1, pronuncia immediatamente sentenza.
2. Quando la sentenza è pronunciata nel giudizio di impugnazione, il giudice decide sull'azione civile a norma dell'articolo 637.
1. Quando una persona è stata arrestata in flagranza di un reato, il magistrato del pubblico ministero presenta direttamente l'imputato in stato di arresto al giudice del dibattimento, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 435, in quanto compatibili.
2. Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al magistrato del pubblico ministero. Il giudice procede, tuttavia, a giudizio direttissimo quando l'imputato e il magistrato del pubblico ministero vi consentono.
3. Se l'arresto è convalidato, si procede immediatamente al giudizio.
4. Il magistrato del pubblico ministero può, inoltre, chiedere il giudizio direttissimo nei confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione. L'imputato libero è citato a comparire a un'udienza non successiva al quindicesimo giorno dalla iscrizione del suo nome nel registro delle notizie di reato. L'imputato in stato di custodia cautelare per il fatto per cui si procede è presentato all'udienza entro il medesimo termine.
1. Quando procede a giudizio direttissimo, il magistrato del pubblico ministero fa condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato in flagranza di reato o in stato di custodia cautelare.
2. Se l'imputato è libero, il magistrato del pubblico ministero lo cita a comparire all'udienza per il giudizio direttissimo. Il termine per comparire non può essere inferiore a tre giorni.
3. La citazione contiene i requisiti previsti dall'articolo 477, comma 1, lettere a), b), c) e f), con l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonché la data e la sottoscrizione. Si applica inoltre la disposizione del medesimo articolo 477, comma 2.
4. Il decreto è trasmesso alla cancelleria del giudice competente per il giudizio.
5. Al difensore è notificato senza ritardo a cura del magistrato del pubblico ministero l'avviso della data fissata per il giudizio.
1. Nel corso del giudizio direttissimo si osservano le disposizioni degli articoli 513 e seguenti.
2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente da un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria.
3. Il magistrato del pubblico ministero, l'imputato e la parte civile possono presentare nel dibattimento testimoni senza citazione.
4. Il magistrato del pubblico ministero, fuori del caso previsto dall'articolo 495, comma 2, contesta l'imputazione all'imputato presente.
5. Il presidente avvisa l'imputato della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'articolo 489.
6. L'imputato è altresì avvisato della facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a dieci giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine. Altrimenti, se i testimoni sono presenti, il presidente dispone la prosecuzione dell'udienza in forma pubblica e procede all'istruzione dibattimentale.
1. Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori dai casi previsti dall'articolo 494, il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti all'ufficio del pubblico ministero.
2. Se l'imputato chiede il giudizio abbreviato, il giudice dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio con il rito abbreviato.
1. Quando la prova appare evidente, il magistrato del pubblico ministero può chiedere il giudizio immediato se l'indagato è stato interrogato sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova ovvero, a seguito di invito a presentarsi emesso con l'osservanza delle forme indicate nell'articolo 410, comma 3, secondo periodo, lo stesso abbia omesso di comparire, sempre che non sia stato addotto un legittimo impedimento e che non si tratti di persona irreperibile.
2. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio immediato risulta connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati.
3. L'imputato può chiedere il giudizio immediato a norma dell'articolo 457, comma 5.
4. Nel procedimento a carico di imputato minorenne, il giudice pronuncia di ufficio sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 467, comma 4.
1. Entro novanta giorni dall'iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 365, il magistrato del pubblico ministero trasmette la richiesta di giudizio immediato alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari.
2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini
1. Il giudice, entro cinque giorni, emette decreto con il quale dispone il giudizio immediato ovvero rigetta la richiesta ordinando la restituzione degli atti all'ufficio del pubblico ministero.
1. Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni dell'articolo 477, commi 1 e 2.
2. Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'articolo 489.
3. Il decreto è comunicato al magistrato del pubblico ministero e notificato all'imputato e alla persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio.
4. All'imputato e alla persona offesa, unitamente al decreto, è notificata la richiesta del magistrato del pubblico ministero.
5. Al difensore dell'imputato è notificato avviso della data fissata per il giudizio entro il termine previsto dal comma 3.
1. Il decreto che dispone il giudizio immediato è trasmesso al giudice competente per il giudizio.
1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il magistrato del pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato previsto dall'articolo 365 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena.
2. Il magistrato del pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 145, restituisce gli atti all'ufficio del pubblico ministero.
4. Del decreto penale è data comunicazione al querelante.
5. Il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la necessità di applicare una misura di sicurezza personale.
6. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nel procedimento a carico di indagato o imputato minorenne e nel procedimento per reati di competenza del giudice di pace.
1. Il decreto di condanna contiene:
a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano a
b) l'enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge violate;
c) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, comprese le ragioni dell'eventuale diminuzione della pena al di sotto del minimo edittale;
d) il dispositivo;
e) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono proporre opposizione entro quindici giorni dalla notificazione del decreto e che l'imputato può chiedere mediante opposizione il giudizio immediato;
f) l'avvertimento all'imputato e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria che, in caso di mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo;
g) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria hanno la facoltà di nominare un difensore;
h) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che lo assiste.
2. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal magistrato del pubblico ministero indicando l'entità dell'eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo edittale; ordina la confisca, nei casi previsti dall'articolo 240, secondo comma, del codice penale, o la restituzione delle cose sequestrate; concede la sospensione condizionale della pena. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale, dichiara altresì la responsabilità della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
3. Copia del decreto è comunicata al magistrato del pubblico ministero ed è notificata con il precetto al condannato, al difensore di ufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato ed alla persona
1. Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, possono proporre opposizione mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l'opponente.
2. La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilità, gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso. Ove non abbia già provveduto in precedenza, nella dichiarazione l'opponente può nominare un difensore di fiducia.
3. Con l'atto di opposizione al decreto di condanna l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria chiedono al giudice di emettere il decreto di citazione diretta a giudizio.
1. L'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono restituiti nel termine per proporre opposizione a norma dell'articolo 191.
1. L'esecuzione del decreto di condanna pronunciato a carico di più persone imputate dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente all'opposizione proposta da altri coimputati non sia definito con pronuncia irrevocabile.
2. Se l'opposizione è proposta dal solo imputato o dalla sola persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, gli effetti si estendono anche a quella tra le dette parti che non ha proposto opposizione.
1. Se non deve dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione, il giudice emette decreto di rinvio a giudizio immediato e dispone che esso sia comunicato all'ufficio del pubblico ministero e notificato all'imputato, al suo difensore e alla persona offesa.
1. Il presidente del tribunale o della corte di assise, ricevuto il decreto che dispone il giudizio, può, con decreto, per giustificati motivi, anticipare l'udienza o differirla non più di una volta.
2. Il provvedimento è comunicato al magistrato del pubblico ministero e notificato alle parti private, alla persona offesa e ai difensori; nel caso di anticipazione, fermi restando i termini previsti dall'articolo 477, commi 3 e 5, il provvedimento è
1. Successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio, il magistrato del pubblico ministero e il difensore possono, ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento, compiere attività integrativa di indagine, fatta eccezione degli atti per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del suo difensore.
2. La documentazione relativa all'attività indicata nel comma 1 è immediatamente depositata nella segreteria dell'ufficio del pubblico ministero prima della presentazione al giudice delle richieste cui l'attività si riferisce e comunque in tempo utile per l'esercizio della facoltà delle parti di prenderne visione e di estrarne copia.
1. Nei casi previsti dall'articolo 205, comma 2, il presidente del tribunale o della corte di assise dispone, a richiesta di parte, l'assunzione dei mezzi di prova non rinviabili, osservando le forme previste per l'istruzione dibattimentale.
2. Del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per il compimento dell'atto è dato avviso almeno ventiquattro ore prima all'ufficio del pubblico ministero, alla persona offesa e ai difensori.
3. I verbali degli atti compiuti sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento.
1. Le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni o periti nonché delle persone indicate nell'articolo 225 devono depositare in cancelleria, prima della data fissata per l'udienza preliminare all'istruzione dibattimentale, la lista con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame, osservate le prescrizioni di cui all'articolo 204, comma 1.
2. La parte che intende chiedere l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale deve farne espressa richiesta nella lista di cui al comma 1. Se si tratta di verbali di dichiarazioni di persone deposita la relativa documentazione. La stessa o altra parte può sempre chiedere l'ammissione dell'esame.
1. L'udienza preliminare all'istruzione dibattimentale si svolge in camera di consiglio. Prima di dare inizio alla trattazione, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti.
2. Qualora il difensore dell'imputato non sia presente, il presidente designa come sostituto altro difensore a norma dell'articolo 113, comma 4.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 459, 460, 461 e 462.
1. Le questioni concernenti la competenza per territorio o per connessione, le nullità, la costituzione di parte civile, la citazione o l'intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e l'intervento degli enti e delle associazioni previsti dall'articolo 107 sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle questioni concernenti la riunione o la separazione dei giudizi, salvo che la possibilità di proporle sorga soltanto nel corso del dibattimento.
3. Le questioni preliminari sono discusse dal magistrato del pubblico ministero e da un difensore per ogni parte privata. La discussione deve essere contenuta nei limiti di tempo strettamente necessari alla illustrazione delle questioni. Non sono ammesse repliche.
4. Sulle questioni preliminari il giudice decide con ordinanza.
5. Compiute le attività indicate nei commi precedenti, il presidente dichiara aperto il dibattimento.
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 145, comma 3, se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita ovvero se il reato è estinto e se per accertarlo non è necessario procedere all'istruzione dibattimentale, il giudice, sentiti il magistrato del pubblico ministero e l'imputato e se questi non si oppongono, pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo.
1. Se l'imputato chiede il giudizio abbreviato, il giudice decide allo stato degli atti.
2. Se l'imputato presenta richiesta di applicazione della pena e il magistrato del pubblico ministero esprime il consenso, il giudice si pronuncia sulla richiesta.
1. Se non ricorrono le condizioni di cui agli articoli 515 e 516, il presidente invita il magistrato del pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato, nell'ordine, a specificare i fatti che intendono provare in giudizio e a chiedere l'ammissione dei mezzi di prova, illustrando le circostanze su cui deve vertere l'esame.
2. In relazione alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna parte può chiedere l'ammissione di mezzi di prova contraria.
3. Il giudice impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione, invitando le parti, ove ritenuto necessario ai fini della valutazione, a fornire chiarimenti in ordine alla rilevanza, alla pertinenza e all'ammissibilità dei mezzi di prova richiesti
1. Oltre agli atti indicati dalle parti a norma dell'articolo 517, comma 6, nel fascicolo per l'istruzione dibattimentale sono raccolti:
a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile;
b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;
c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal magistrato del pubblico ministero e dal difensore;
d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità;
e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;
f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d), assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale rispetto ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana;
g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell'articolo 250;
h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove;
i) i documenti ammessi a norma dell'articolo 517, commi 5 e 7.
1. Terminate le attività previste dagli articoli 517 e 518, il presidente fissa, con decreto, la data dell'udienza per lo svolgimento dell'istruzione dibattimentale e, nel caso appaiano necessarie più udienze, forma il calendario, sulla base delle indicazioni fornite dalle parti circa l'ordine di assunzione dei rispettivi mezzi di prova.
2. La comunicazione orale equivale a notificazione per i presenti e per coloro che devono considerarsi presenti. Negli altri casi il decreto è notificato agli interessati.
3. Le parti provvedono alla citazione di testimoni e periti per l'udienza di trattazione. Il presidente dispone la citazione del perito di ufficio.
1. La disciplina e la direzione dell'udienza per l'istruzione dibattimentale e per la discussione sono esercitate dal presidente che decide senza formalità; in sua assenza la disciplina dell'udienza è esercitata dal magistrato del pubblico ministero.
2. Per l'esercizio delle funzioni indicate in questo capo, il presidente o il magistrato del pubblico ministero si avvale, ove occorra, anche della forza pubblica, che dà immediata esecuzione ai relativi provvedimenti.
1. L'udienza per l'istruzione dibattimentale e per la discussione è pubblica, a pena di nullità.
2. Non sono ammessi nell'aula di udienza coloro che non hanno compiuto gli anni diciotto, le persone che sono sottoposte a misure di prevenzione e quelle che appaiono in stato di ubriachezza, di intossicazione o di squilibrio mentale.
3. Se alcuna delle persone indicate al comma 2 deve intervenire all'udienza come testimone, è fatta allontanare non appena la sua presenza non è necessaria.
1. Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere al buon costume ovvero, se vi è richiesta dell'autorità competente, quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell'interesse dello Stato.
2. Su richiesta dell'interessato, il giudice dispone che si proceda a porte chiuse all'assunzione di prove che possono causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell'imputazione. Quando l'interessato è assente o estraneo al processo, il giudice provvede di ufficio.
1. Nei casi previsti dall'articolo 522, il giudice, sentite le parti, dispone, con ordinanza pronunciata in pubblica udienza, che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse. L'ordinanza è revocata con le medesime forme quando sono cessati i motivi del provvedimento.
2. Quando si è ordinato di procedere a porte chiuse, non possono per alcun motivo essere ammesse nell'aula di udienza persone diverse da quelle che hanno il diritto o il dovere di intervenire. Nei casi previsti dall'articolo 522, comma 3, il giudice può consentire la presenza dei giornalisti.
3. I testimoni e i periti sono assunti secondo l'ordine in cui vengono chiamati e, fatta eccezione di quelli che sia necessario trattenere nell'aula di udienza, vi rimangono per il tempo strettamente necessario.
1. L'imputato assiste all'udienza libero nella persona, anche se detenuto, salvo che in questo caso siano necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o di violenza.
2. Il giudice, a norma dell'articolo 150, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente o contumace, quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di un mezzo di prova diverso dall'esame.
1. L'imputato che, dopo essere stato ammonito, persiste nel comportarsi in modo da impedire il regolare svolgimento dell'udienza, è allontanato dall'aula con ordinanza del presidente.
2. L'imputato allontanato si considera presente ed è rappresentato dal difensore.
3. L'imputato allontanato può essere riammesso nell'aula di udienza, in ogni momento, anche di ufficio. Qualora l'imputato debba essere nuovamente allontanato, il giudice può disporre con la stessa ordinanza che sia espulso dall'aula, con divieto di partecipare ulteriormente al dibattimento, se non per rendere le dichiarazioni previste dagli articoli 549 e 570, comma 5.
1. Quando viene commesso un reato in udienza, il magistrato del pubblico ministero procede a norma di legge, disponendo l'arresto dell'autore nei casi consentiti.
2. Non è consentito l'arresto del testimone in udienza per reati concernenti il contenuto della deposizione.
1. Il giudice può sospendere l'istruzione dibattimentale soltanto per ragioni di assoluta necessità e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non oltrepassi i dieci giorni, esclusi i giorni festivi.
2. Il presidente dà oralmente gli avvisi opportuni e l'ausiliario ne fa menzione nel verbale. Gli avvisi sostituiscono le citazioni e le notificazioni per coloro che sono comparsi o devono considerarsi presenti.
1. Sulle questioni incidentali proposte dalle parti nel corso dell'istruzione dibattimentale il giudice decide immediatamente con ordinanza, previa discussione nei modi previsti dall'articolo 514.
1. L'ausiliario che assiste il giudice redige il verbale di udienza, nel quale sono indicati:
a) il luogo, la data, l'ora di apertura e di chiusura dell'udienza;
b) i nomi e i cognomi dei giudici;
c) il nome e il cognome del rappresentante del pubblico ministero, le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle parti e dei loro rappresentanti, i nomi e i cognomi dei difensori.
2. Il verbale di udienza è inserito nel fascicolo per l'istruzione dibattimentale.
1. Il verbale descrive le attività svolte in udienza e riporta sinteticamente le richieste e le conclusioni del magistrato del pubblico ministero e dei difensori.
2. I provvedimenti dati oralmente dal presidente sono riprodotti in modo integrale. I provvedimenti del giudice pubblicati in udienza mediante lettura sono allegati al verbale.
1. Le parti hanno diritto di fare inserire nel verbale, entro i limiti strettamente necessari, ogni dichiarazione a cui abbiano interesse, purché non contraria alla legge. Le memorie scritte presentate dalle parti a sostegno delle proprie richieste e conclusioni sono allegate al verbale.
2. Il presidente può disporre, anche di ufficio, che l'ausiliario dia lettura di singole parti del verbale al fine di verificarne la fedeltà e la completezza. Sulla domanda di rettificazione o di cancellazione nonché sulle questioni relative a quanto previsto dal comma 1, il presidente decide con ordinanza.
1. Subito dopo la conclusione dell'udienza o la chiusura del dibattimento, il verbale, sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, è presentato al presidente, per l'apposizione del visto.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 575, i nastri impressi con i caratteri della stenotipia sono trascritti in caratteri comuni non oltre tre giorni dalla loro formazione.
3. I verbali e le trascrizioni sono acclusi al fascicolo per il dibattimento.
1. Il presidente o il giudice informa l'imputato che egli ha facoltà di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune, purché esse si riferiscano all'oggetto dell'imputazione e non intralcino l'istruzione dibattimentale. Se nel corso delle dichiarazioni l'imputato non si attiene all'oggetto dell'imputazione, il presidente lo ammonisce e, se l'imputato persiste, gli toglie la parola.
2. L'ausiliario riproduce integralmente le dichiarazioni rese a norma del comma 1, salvo che il giudice disponga che il verbale sia redatto in forma riassuntiva.
1. L'imputato già contumace può chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 533. Nel corso del giudizio di cassazione le dichiarazioni sono rese al giudice per le indagini preliminari del luogo in cui l'imputato si trova.
2. L'imputato che dichiara di voler rendere le dichiarazioni può nominare un difensore al quale deve essere dato tempestivo avviso del giorno e del luogo fissato per l'audizione; in mancanza è avvisato il difensore di ufficio. Se l'imputato si trova in stato di custodia cautelare, le dichiarazioni devono essere assunte entro un termine non superiore a quindici giorni da quello in cui è pervenuta la richiesta.
3. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti del condannato nel corso del giudizio di revisione o nella fase dell'esecuzione. In tal caso le dichiarazioni sono assunte nelle forme previste dal comma 2 dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui il condannato si trova.
4. Il verbale delle dichiarazioni rese dall'imputato o dal condannato è trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione o alla corte di appello davanti alla
1. L'istruzione dibattimentale inizia con l'acquisizione dei mezzi di prova richiesti dal magistrato del pubblico ministero e prosegue con l'acquisizione di quelli richiesti da altre parti, nell'ordine previsto dall'articolo 517, comma 1.
2. Ciascuna parte ha diritto alla acquisizione consecutiva di tutti i mezzi di prova ammessi a sua richiesta, secondo l'ordine da essa stabilito e indicato ai sensi dell'articolo 517, comma 1. Il giudice assicura la continuità nell'acquisizione dei mezzi di prova di ciascuna parte e singolarmente di ciascuno di essi.
3. Nel corso dell'istruzione dibattimentale ciascuna parte può rinunziare all'acquisizione di mezzi di prova ammessi a sua richiesta. Se l'altra parte non consente alla rinunzia, il mezzo di prova si considera ammesso, ad ogni effetto, a richiesta di questa parte.
4. Se un mezzo di prova, che si acquisisce nelle forme previste dagli articoli 537, 538 e 539, è ammesso a richiesta di più parti, ciascuna di queste ha diritto di acquisirlo nell'ambito dei mezzi di prova ammessi a sua richiesta, nell'ordine indicato nel comma 2.
5. Il giudice invita la parte che egli ritiene interessata all'esame del perito citato di ufficio a collocare il mezzo di prova nell'ambito di quelli dalla stessa richiesti. In caso di rifiuto o inerzia, l'esame è condotto dal giudice al termine dell'istruzione compiuta dalle parti.
1. Nel corso dell'istruzione dibattimentale ciascuna parte ha diritto all'ammissione degli ulteriori mezzi di prova che si presentano ammissibili solo in seguito al concreto sviluppo della stessa istruzione e ai risultati dei mezzi già acquisiti ovvero che sono sopravvenuti o sono stati scoperti dopo l'inizio della medesima. È fatto salvo il diritto ad un termine per articolare la controprova.
2. Nel corso dell'istruzione dibattimentale, il giudice decide con ordinanza sulle eccezioni proposte dalle parti in ordine all'ammissibilità dei mezzi di prova che non erano proponibili nell'udienza preliminare all'istruzione dibattimentale. Il giudice, sentite le parti, può revocare con ordinanza l'ammissione di mezzi di prova che risultano superflui o ammettere mezzi di prova già esclusi.
3. L'acquisizione dei nuovi mezzi di prova avviene secondo le disposizioni dell'articolo 535, comma 1.
1. Salve le eccezioni espressamente stabilite, l'assunzione della testimonianza, dell'esame delle parti private e di quello dei periti, avviene, a pena di inutilizzabilità del risultato, mediante domande rivolte direttamente dal magistrato del pubblico ministero e dai difensori delle parti private alla persona da interrogare secondo le modalità e le altre prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.
2. Nell'aula di udienza la persona da interrogare prende posto in modo che il suo viso possa essere visto dal giudice e da tutte le parti. Essa è posta di fronte a chi la interroga e gli risponde direttamente rivolgendosi a lui.
1. Prima che l'esame abbia inizio, il presidente avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità. Salvo che si tratti di persona minore degli anni quattordici, il presidente avverte altresì il testimone delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: «consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza». Lo invita quindi a fornire le proprie generalità.
1. L'esame diretto è condotto dal magistrato del pubblico ministero o dal difensore che ha richiesto l'ammissione del mezzo di prova e dai difensori delle altre parti che hanno con il richiedente interesse comune.
2. L'esame diretto si svolge mediante domande su fatti specifici, nell'ambito delle circostanze indicate nella lista presentata a norma dell'articolo 512, nonché nelle richieste proposte e nelle specificazioni date a norma dell'articolo 517.
3. Solo in relazione a domande specifiche alle quali il soggetto esaminato riveli difficoltà di rispondere, il giudice, a richiesta di parte, può autorizzarlo a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui personalmente redatti in occasione e nella immediatezza dei fatti oggetto delle domande medesime. Restano fermi i divieti di lettura e di acquisizione.
4. Una volta concluso l'esame diretto a opera di una parte, non sono ammesse altre domande dalla stessa parte, salvo quanto previsto in tema di riesame ovvero in relazione al contenuto di domande formulate dal giudice a norma dell'articolo 542, comma 4.
1. Immediatamente dopo l'esaurimento delle domande rivolte nell'esame diretto a norma dell'articolo 539, le parti che hanno interesse contrapposto a chi ha svolto l'esame hanno diritto di svolgere il controesame, mediante domande rivolte allo stesso testimone.
2. Il controesame sui fatti si svolge nell'ambito delle circostanze indicate come oggetto dell'esame a norma dell'articolo 539, comma 2, anche se sulle stesse il testimone ha già risposto nel corso dell'esame o del medesimo controesame.
3. Ai fini della valutazione di credibilità del testimone sono consentite domande anche su ogni altro fatto o circostanza.
4. Nel controesame sono consentite le domande vietate nell'esame a norma dell'articolo 539, comma 5.
5. Fermi i divieti di lettura e di acquisizione e ai soli fini della valutazione di credibilità del testimone, nel controesame, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, è consentito servirsi delle dichiarazioni difformi precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del magistrato del pubblico ministero. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti o sulle circostanze da contestare il testimone abbia già deposto. Per controllare la correttezza della contestazione il presidente, anche di ufficio, può chiedere che sia esibita la relativa documentazione.
1. Solo nell'ambito delle circostanze su cui è stato svolto il controesame la parte che ha chiesto il mezzo di prova può procedere al riesame, proponendo nuove domande al testimone, fermi i divieti previsti per l'esame.
1. Durante l'assunzione della testimonianza la sequenza delle domande e delle risposte non può essere interrotta dal presidente, se non per dichiarare, su opposizione di parte, inammissibile una domanda o per vietare una risposta a seguito di domanda inammissibile o per respingere un'opposizione.
2. Con l'opposizione l'opponente si limita ad indicare la ritenuta causa di inammissibilità. La decisione del presidente è presa nell'immediatezza e senza motivazione.
3. La decisione che rigetta l'opposizione non può essere oggetto di successiva questione incidentale. La decisione che, accogliendo l'opposizione, dichiara inammissibile una domanda può essere oggetto, in via incidentale e a istanza della parte interessata, di una nuova valutazione da parte del giudice, dopo che si è conclusa l'acquisizione di tutti i mezzi di prova nel cui ambito l'opposizione è stata proposta. Il giudice decide, sentite le parti, in camera di consiglio.
1. Se nel corso dell'esame diretto il testimone si rivela ostile alla parte che ne ha richiesto l'ammissione, questa può chiedere al giudice di essere autorizzata a proseguire l'esame secondo le modalità del controesame, anche utilizzando per le contestazioni, a norma dell'articolo 540, comma 5, precedenti dichiarazioni difformi rese dallo stesso.
2. Si considera ostile il testimone che rende una deposizione palesemente, univocamente e inaspettatamente contraria agli assunti e agli interessi della parte che ne ha chiesto l'ammissione e che con condotte o espressioni univoche manifesta verso la medesima sentimenti di avversione.
3. Il giudice, sentite le parti in camera di consiglio e presa conoscenza degli elementi che esse gli presentano per sostenere o per contrastare la richiesta, decide immediatamente e senza formalità, facendo solo dare atto che il teste si è o non si è rivelato ostile.
1. Se il testimone rifiuta in tutto o in parte rilevante di rispondere all'esame o al
1. A richiesta di parte, quando, anche per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga ovvero deponga il falso, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del magistrato del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone e utilizzate per le contestazioni a norma degli articoli 540, comma 5, e 543, comma 1, sono acquisite al fascicolo dell'istruzione dibattimentale e quelle previste dall'articolo 544 possono essere utilizzate.
2. Sull'acquisizione prevista dal comma 1 il giudice decide senza ritardo, svolgendo, a richiesta di parte, gli accertamenti necessari. La parte richiedente può fornire gli elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità. Le parti che hanno interesse contrapposto hanno diritto di fornire elementi contrari.
3. A richiesta di parte, le dichiarazioni assunte dal giudice nell'udienza di comparizione, se sono state utilizzate per le contestazioni, sono acquisite al fascicolo dell'istruzione dibattimentale e sono valutate
1. In deroga a quanto è previsto dagli articoli 539, 540 e 541, quando ciò costituisce il solo modo di tutela della genuinità del risultato probatorio, il giudice, anche di ufficio e sentite le parti, dispone con ordinanza che l'esame testimoniale del minorenne sia condotto o, se iniziato con le forme ordinarie, sia proseguito dal presidente anche su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente può avvalersi e, a richiesta di parte, deve avvalersi dell'ausilio di un familiare del minorenne o di un esperto in psicologia infantile. L'ordinanza può sempre essere modificata o revocata durante l'assunzione della testimonianza.
2. Quando la testimonianza è assunta dal presidente si osservano le modalità e i divieti previsti per l'esame diretto a norma dell'articolo 539. Le parti hanno facoltà di proporre immediata opposizione alle singole domande.
3. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità previste dall'articolo 439, comma 8.
4. Quando si procede per i reati previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, l'esame del minorenne vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.
5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche all'assunzione della testimonianza di un teste maggiorenne infermo
1. Durante l'esame i periti hanno in ogni caso facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, che possono essere acquisiti anche di ufficio.
2. Anche nell'esame diretto possono essere proposte ai periti domande ipotetiche e a contenuto valutativo.
1. In caso di assoluta impossibilità di un testimone o di un perito a comparire per legittimo impedimento, il giudice, a richiesta di parte, può disporne l'esame nel luogo in cui si trova, dando comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'esame.
2. L'esame si svolge con le forme previste dagli articoli precedenti, esclusa la presenza del pubblico. L'imputato e le altre parti private sono rappresentati dai rispettivi difensori. Il giudice, quando ne è fatta richiesta, ammette l'intervento personale dell'imputato interessato all'esame.
1. L'imputato rende dichiarazioni soltanto se lo richiede ed è sentito nell'ambito dei mezzi di prova ammessi a richiesta del suo difensore, salvo quanto previsto dall'articolo 223.
2. Fermi i divieti di lettura e di acquisizione, il magistrato del pubblico ministero e i difensori, per contestare in tutto o in parte il contenuto della dichiarazione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dalla parte e contenute nel fascicolo del magistrato del pubblico
1. Al termine dell'assunzione del mezzo di prova a opera delle parti, gli enti e le associazioni intervenuti nel processo a norma dell'articolo 109 possono chiedere al presidente di rivolgere domande ai testimoni, ai periti e alle parti private che si sono sottoposte a esame, nei limiti previsti dall'articolo 542, comma 4.
2. Terminata l'istruzione dibattimentale gli enti e le associazioni di cui al comma 1 possono, altresì, dare indicazioni e chiedere al giudice di avvalersi dei poteri previsti dall'articolo 558.
1. Se il giudice, su richiesta di parte, dispone una perizia, il perito è citato a comparire per l'udienza fissata a norma dell'articolo 517, comma 1, e deve esporre
1. La prova documentale è acquisita mediante lettura degli scritti, visione delle fotografie o dei documenti cinematografici e dei supporti informatici, ascolto delle fonografie, nonché mediante l'impiego delle tecniche di percezione proprie di ogni altro mezzo di rappresentazione.
2. L'acquisizione avviene nell'ambito dei mezzi di prova ammessi a richiesta di parte nell'ordine stabilito a norma degli articoli 517 e 535 o, se del caso, anche successivamente.
3. In luogo dell'acquisizione prevista dal comma 1, la parte ha facoltà di richiedere la dichiarazione di utilizzazione dei documenti ammessi, indicandoli specificamente. Tale dichiarazione equivale alla loro acquisizione.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano anche alla documentazione di atti contenuti nel fascicolo per l'istruzione dibattimentale, nonché degli atti indicati nell'articolo 252 e di ogni altro atto del procedimento di cui la legge ammette l'utilizzazione. Quando si tratta di documentazione di dichiarazioni e una parte ne fa richiesta il giudice ne dispone l'acquisizione, integrale o parziale, nei modi indicati al comma 1. Se si tratta di altri atti, il giudice è vincolato alla richiesta solo nel caso di un serio disaccordo sul contenuto degli stessi.
1. Il giudice, a richiesta di parte, dispone che siano acquisiti a norma dell'articolo 552 gli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal magistrato del pubblico ministero, dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso dell'udienza di comparizione, quando ne è divenuta impossibile la ripetizione, per fatti o circostanze assolutamente imprevedibili.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 545, l'acquisizione indicata al comma 1 non è ammessa, se, trattandosi di atti a contenuto dichiarativo, chi ha reso la dichiarazione si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore.
1. Se l'imputato è contumace o assente ovvero non chiede di rendere l'esame a
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 552, 553 e 554, non possono essere acquisite documentazioni di dichiarazioni rese dall'imputato, dalle persone indicate nell'articolo 225 e dai testimoni alla polizia giudiziaria, al magistrato del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini
1. I documenti e gli atti acquisiti a norma degli articoli 552, 553 e 554 sono inseriti nel fascicolo dell'istruzione dibattimentale.
1. Il giudice, terminata l'assunzione dei mezzi di prova richiesti dal magistrato del pubblico ministero, se risulta che la prova acquisita è palesemente inidonea a sostenere l'accusa in giudizio, invita le parti a formulare e a illustrare immediatamente le rispettive conclusioni e procede alla deliberazione della sentenza.
2. L'imputato, fino al termine dell'acquisizione dei mezzi di prova richiesti dal magistrato del pubblico ministero, può chiedere l'applicazione di una pena concordata, secondo le modalità e anche oltre i limiti fissati dall'articolo 489.
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 536, conclusa l'istruzione dibattimentale e in relazione ai risultati complessivi della medesima le parti possono richiedere l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, che il giudice ammette se risultano indispensabili ai fini della decisione.
2. Il giudice, in base ai risultati delle prove assunte nell'istruzione dibattimentale, può indicare alle parti temi di prova nuovi o più ampi, utili per la completezza dell'istruzione, mediante nuova acquisizione di mezzi di prova già acquisiti ovvero l'acquisizione di nuovi mezzi di prova. Le parti formulano le rispettive richieste e il giudice decide a norma del comma 1.
3. L'acquisizione dei mezzi di prova ammessi a norma dei commi 1 e 2 del presente articolo ha luogo secondo le disposizioni dell'articolo 535, comma 1.
1. In caso di inerzia o di richiesta inammissibile delle parti, il giudice dispone di ufficio l'acquisizione di mezzi di prova, attinenti all'imputazione, quando, sulla base degli elementi acquisiti, risulti indispensabile ai fini della decisione.
2. Il giudice può disporre a norma del comma 1 anche l'assunzione di mezzi di prova relativi agli atti, ai documenti e agli oggetti costituenti prove reali, inseriti nel fascicolo per l'istruzione dibattimentale, nonché l'acquisizione dei medesimi, quando non è stata disposta a richiesta di parte secondo le previsioni dell'articolo 552.
3. I mezzi di prova indicati ai commi 1 e 2 sono acquisiti nell'ordine stabilito dal giudice e con le modalità previste per ciascuno di essi dagli articoli precedenti. Se si tratta di testimonianze o di altri mezzi di prova assimilati, il presidente
1. È vietato al magistrato del pubblico ministero, alla polizia giudiziaria e al difensore assumere informazioni dalla persona ammessa come fonte di prova ai sensi dell'articolo 558, commi 1 e 2, e dell'articolo 559, commi 1 e 2. Le informazioni assunte in violazione del divieto sono inutilizzabili. Il divieto cessa dopo l'assunzione del mezzo di prova e nei casi in cui questo non sia ammesso o non abbia luogo.
1. Nei casi previsti dagli articoli 536 e 558 il giudice, qualora non sia possibile provvedere nella medesima udienza, sospende il dibattimento per il tempo strettamente necessario, fissando la data della nuova udienza.
1. Nel verbale sono indicate le generalità dei testimoni, dei periti e degli interpreti ed è fatta menzione di quanto previsto dall'articolo 538.
2. Fermo il divieto stabilito dall'articolo 542, comma 1, l'ausiliario che assiste il giudice documenta nel verbale lo svolgimento dell'esame dei testimoni, dei periti e delle parti private, riproducendo integralmente in forma diretta le domande poste dalle parti o dal presidente nonché le risposte delle persone esaminate.
1. Se nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio, e non appartiene alla competenza di un giudice superiore, il magistrato del pubblico ministero modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione, se l'imputato presente presta il consenso. Altrimenti procede nelle forme ordinarie.
2. Se la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale, l'imputato ha facoltà di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione di pena a norma dell'articolo 489, relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento.
3. La disposizione del comma 2 si applica anche quando l'imputato ha tempestivamente e ritualmente proposto la richiesta di applicazione di pena in ordine alle originarie imputazioni.
4. L'imputato ha facoltà di proporre domanda di oblazione, ai sensi degli articoli 162 e 162-bis del codice penale, relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento.
1. Qualora nel corso dell'istruzione dibattimentale emerga un reato connesso a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera b), e non ve ne sia menzione nel decreto che dispone il giudizio, il magistrato del pubblico ministero procede alla relativa contestazione, se l'imputato presta il suo consenso, purché la cognizione non appartenga alla competenza di un giudice superiore.
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 564, il magistrato del pubblico ministero procede nelle forme ordinarie se nel corso del dibattimento risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nel decreto che dispone il giudizio e per il quale si debba procedere di ufficio.
2. Tuttavia, il presidente, qualora il magistrato del pubblico ministero ne faccia richiesta, può autorizzare la contestazione nella medesima udienza, se vi è consenso dell'imputato presente e non ne deriva pregiudizio per la speditezza dei procedimenti.
1. Nei casi previsti dagli articoli 563, 564 e 565, comma 2, salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva, il presidente informa l'imputato che può chiedere un termine per la difesa.
2. Se l'imputato ne fa richiesta, il presidente sospende il dibattimento per un tempo non inferiore al termine per
1. Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli articoli 563 e 564 all'imputato contumace o assente, il magistrato del pubblico ministero chiede al presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all'imputato.
2. Nel caso previsto al comma 1 il presidente sospende il dibattimento e fissa una nuova udienza per la prosecuzione, osservando i termini indicati nell'articolo 566, commi 2 e 3.
1. Nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza.
2. Il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma degli articoli 563, 564 e 565, comma 2.
3. Nello stesso modo indicato al comma 1 il giudice procede se il magistrato del pubblico ministero ha effettuato una nuova contestazione fuori dei casi previsti dagli articoli 563, 564 e 565, comma 2.
1. L'inosservanza delle disposizioni previste in questo capo è causa di nullità.
2. La sentenza di condanna pronunciata per un fatto nuovo, per un reato concorrente o per una circostanza aggravante senza che siano state osservate le disposizioni degli articoli precedenti è nulla soltanto nella parte relativa al fatto nuovo, al reato concorrente o alla circostanza aggravante.
1. Esaurita l'assunzione dei mezzi di prova, il magistrato del pubblico ministero e successivamente i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato formulano e illustrano le rispettive conclusioni, anche in ordine alle ipotesi previste dall'articolo 580, comma 4.
2. La parte civile presenta conclusioni scritte, che devono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare.
3. Il presidente dirige la discussione e impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione.
4. Il magistrato del pubblico ministero e i difensori delle parti private possono replicare; la replica è ammessa una sola volta e deve essere contenuta nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli argomenti avversari.
5. In ogni caso l'imputato e il difensore devono avere, a pena di nullità, la parola per ultimi se la domandano.
1. Esaurita la discussione, il presidente dichiara chiuso il dibattimento.
1. La sentenza è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento.
2. Alla deliberazione concorrono, a pena di nullità, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento. Se alla deliberazione devono concorrere i giudici supplenti in sostituzione dei titolari impediti, i provvedimenti già emessi conservano efficacia se non sono espressamente revocati.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 575, la deliberazione non può essere sospesa se non in caso di assoluta impossibilità. La sospensione è disposta dal presidente con ordinanza.
1. Il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento.
2. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.
1. Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide separatamente le questioni preliminari non ancora risolte e ogni altra questione relativa al processo. Qualora l'esame del merito non risulti precluso dall'esito della votazione, sono poste in decisione le questioni di fatto e di diritto concernenti l'imputazione e, se occorre, quelle relative all'applicazione delle pene e delle misure di sicurezza, nonché quelle relative alla responsabilità civile.
2. Tutti i giudici enunciano le ragioni della loro opinione e votano su ciascuna questione qualunque sia stato il voto espresso sulle altre. Il presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice con minore anzianità di servizio e vota per ultimo. Nei giudizi davanti alla corte di assise votano per primi i giudici popolari, cominciando dal meno anziano per età.
3. Se nella votazione sull'entità della pena o della misura di sicurezza si manifestano più di due opinioni, i voti espressi per la pena o la misura di maggiore gravità si riuniscono a quelli per la pena o la misura gradatamente inferiore, fino a che venga a risultare la maggioranza. In ogni altro caso, qualora vi sia parità di voti, prevale la soluzione più favorevole all'imputato.
1. Qualora sia necessaria la lettura del verbale di udienza redatto con la stenotipia ovvero l'ascolto o la visione di riproduzioni fonografiche o audiovisive di atti del dibattimento, il giudice sospende la deliberazione e procede in camera di consiglio alle operazioni necessarie, con l'assistenza dell'ausiliario ed eventualmente del tecnico incaricato della documentazione.
1. Se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere indicandone la causa nel dispositivo.
2. Il giudice provvede nel modo indicato al comma 1 anche quando la prova dell'esistenza di una condizione di procedibilità è insufficiente o contraddittoria.
1. Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione quando esiste un ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'imputato, quando il fatto non è previsto dalla legge come reato o quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, l'imputato lo ha commesso, il fatto costituisce reato o il reato è stato commesso da persona imputabile.
2. Se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilità ovvero vi è dubbio sull'esistenza delle stesse, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione a norma del comma 1.
3. Con la sentenza di assoluzione il giudice applica, nei casi previsti dalla legge, le misure di sicurezza.
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 145, comma 3, il giudice, se il reato è
1. Con la sentenza di proscioglimento, il giudice ordina la liberazione dell'imputato in stato di custodia cautelare e dichiara la cessazione delle altre misure cautelari personali eventualmente disposte.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di sentenza di condanna che concede la sospensione condizionale della pena.
1. Se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli, il giudice pronuncia sentenza di condanna, applicando la pena e l'eventuale misura di sicurezza.
2. Se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione. Nei casi previsti dalla legge il giudice dichiara il condannato delinquente o contravventore abituale o professionale o per tendenza.
3. Quando il giudice ritiene di dover concedere la sospensione condizionale della pena o la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, provvede in tal senso con la sentenza di condanna.
1. Con la sentenza di condanna il giudice, quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a due anni, può sostituirla con la sanzione della semidetenzione o della libertà controllata, tenuto conto della personalità e delle esigenze di lavoro o di studio del minorenne nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali.
2. Il giudice competente per l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza al giudice di sorveglianza per i minorenni del luogo di abituale dimora del condannato.
3. Il giudice di sorveglianza convoca, entro tre giorni dalla comunicazione, il minorenne, l'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario e i servizi minorili dell'amministrazione giudiziaria e provvede in ordine all'esecuzione della sanzione a norma delle leggi vigenti, tenuto conto anche delle esigenze educative del minorenne.
1. Con la sentenza emessa a norma degli articoli 97 o 98 del codice penale o con la sentenza di condanna, il tribunale per i minorenni può disporre l'applicazione di una misura di sicurezza, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo
1. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale e nelle leggi speciali, il giudice condanna la persona civilmente obbligata a pagare, se il condannato risulta insolvibile, una somma pari alla pena pecuniaria a questo inflitta.
1. La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali relative ai reati cui la condanna si riferisce.
2. I condannati per lo stesso reato o per reati connessi sono obbligati in solido al pagamento delle spese. I condannati in uno stesso giudizio per reati non connessi sono obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati per i quali è stata pronunciata condanna.
3. Le spese di mantenimento durante la custodia cautelare sono poste a carico del condannato.
4. Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a norma dell'articolo 148.
1. Nei casi previsti dall'articolo 36 del codice penale, il giudice stabilisce nel
1. La falsità di un atto o di un documento, accertata con sentenza di condanna, è dichiarata nel dispositivo.
2. Con lo stesso dispositivo di cui al comma 1 è ordinata la cancellazione totale o parziale, secondo le circostanze e, se è il caso, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma dell'atto o del documento, con la prescrizione del modo con cui deve essere eseguita. La cancellazione, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma non è ordinata quando possono essere pregiudicati interessi di terzi non intervenuti come parti nel procedimento.
3. La pronuncia sulla falsità è impugnabile, anche autonomamente, con il mezzo previsto dalla legge per il capo che contiene la decisione sull'imputazione.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di sentenza di proscioglimento.
1. Quando accerta la responsabilità dell'imputato, anche fuori dei casi di condanna penale, il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli articoli 90 e seguenti.
2. Se pronuncia condanna dell'imputato al risarcimento del danno, il giudice provvede altresì alla liquidazione, salvo che sia prevista la competenza di altro giudice.
1. Il giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile.
2. A richiesta della parte civile, l'imputato e il responsabile civile sono condannati al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova.
1. La condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrono giustificati motivi.
2. La condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva.
1. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l'imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale.
2. Con la sentenza che rigetta la domanda indicata nel comma 1 o che assolve
1. Nel caso di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, quando si tratta di reato perseguibile a querela, si applicano le disposizioni dell'articolo 469 per ciò che concerne la condanna del querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato nonché alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno in favore dell'imputato e del responsabile civile.
2. L'avviso del deposito della sentenza è notificato al querelante.
1. La pubblicazione della sentenza di condanna a norma dell'articolo 186 del codice penale è ordinata dal giudice su richiesta della parte civile con la stessa sentenza.
2. La pubblicazione ha luogo a spese del condannato e, se del caso, anche del responsabile civile, per una o due volte, per estratto o per intero, in giornali indicati dal giudice.
3. Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice con la sentenza, la parte civile può provvedervi direttamente con diritto a ripetere le spese dall'obbligato.
1. Conclusa la deliberazione, il presidente redige e sottoscrive il dispositivo. Subito dopo è redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata.
2. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia.
3. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni, il giudice, se ritiene di non poter depositare la sentenza nel termine previsto dal comma 2, può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia.
4. Nelle ipotesi previste dall'articolo 580, comma 4, il giudice provvede alla stesura della motivazione per ciascuno dei procedimenti separati, accordando precedenza alla motivazione della condanna degli imputati in stato di custodia cautelare. In tal caso il termine di cui al comma 3 è raddoppiato per la motivazione della sentenza cui non si è accordata precedenza.
1. La sentenza è pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del collegio mediante la lettura del dispositivo.
2. La lettura della motivazione redatta a norma dell'articolo 593, comma 1, segue
1. La sentenza contiene:
a) l'intestazione «in nome del popolo italiano» e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata;
b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private;
c) l'imputazione;
d) l'indicazione delle conclusioni delle parti;
e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie;
f) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati;
g) la data e la sottoscrizione del giudice.
2. La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta dal presidente e dal giudice estensore. Se, per morte o altro impedimento, il presidente non può sottoscrivere, alla sottoscrizione provvede, previa menzione dell'impedimento, il componente più anziano del collegio; se non può sottoscrivere l'estensore, alla sottoscrizione, previa menzione dell'impedimento, provvede il solo presidente.
a) se la motivazione non è conforme alle indicazioni di cui al comma 1, lettera e), ovvero se è contraddittoria o illogica o se è viziata dal travisamento di un fatto decisivo;
b) se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo;
c) se manca la sottoscrizione del giudice.
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 595, comma 3, se occorre completare la motivazione insufficiente ovvero se manca o è incompleto alcuno degli altri requisiti previsti dal medesimo articolo 595, si procede anche di ufficio alla correzione della sentenza a norma dell'articolo 148.
1. La sentenza è depositata in cancelleria immediatamente dopo la pubblicazione ovvero entro i termini previsti dall'articolo 593, commi 2 e 3. Il pubblico ufficiale addetto vi appone la sottoscrizione e la data del deposito.
2. Quando la sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno o entro il diverso termine indicato dal giudice a norma dell'articolo 593, comma 3, l'avviso di deposito è comunicato all'ufficio del pubblico ministero e notificato alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione. È notificato altresì a chi risulta difensore dell'imputato al momento del deposito della sentenza.
3. L'avviso di deposito con l'estratto della sentenza è in ogni caso notificato all'imputato contumace e comunicato al procuratore generale presso la corte di appello.
1. Nel procedimento davanti al giudice monocratico del tribunale ordinario, per tutto ciò che non è previsto in questo titolo o in altre disposizioni, si osservano le norme contenute nei libri che precedono, in quanto applicabili.
1. Per i reati di competenza del giudice monocratico del tribunale ordinario, previsti dall'articolo 10, il magistrato del pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio. Per la determinazione della pena si applicano le disposizioni dell'articolo 6.
1. Il decreto di citazione diretta a giudizio contiene:
a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a
b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;
c) l'enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;
d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonché del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;
e) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio;
f) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare le richieste previste dagli articoli 484 e 489 ovvero presentare domanda di oblazione;
g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella segreteria dell'ufficio del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;
h) la data e la sottoscrizione del magistrato del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste.
2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1, lettere c), d), e) e f).
3. Il decreto di citazione è notificato all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno quaranta giorni prima della data fissata per l'udienza per il dibattimento. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine è ridotto a venticinque giorni.
1. Il magistrato del pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice con il decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione.
1. Il giudice per le indagini preliminari è competente ad assumere gli atti urgenti a norma dell'articolo 511 e provvede sulle misure cautelari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo per il dibattimento, non è trasmesso al giudice a norma dell'articolo 601.
1. Almeno trenta giorni prima della data fissata per il dibattimento, il giudice verifica la regolarità delle notificazioni, disponendone, se necessario, la rinnovazione in tempo utile.
2. Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza per il giudizio, le parti depositano in cancelleria le liste dei testimoni e dei periti, nonché delle persone indicate nell'articolo 225 dalle quali intendono assumere dichiarazioni.
3. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato può presentare richiesta di applicazione della pena, richiedere il giudizio abbreviato o presentare domanda di oblazione.
1. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato può presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna.
2. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto, in quanto applicabili.
1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza di reato o hanno avuto in consegna il fermato lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, sulla base dell'imputazione formulata dal magistrato del pubblico ministero. In tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza, quello designato di ufficio a norma dell'articolo 113, comma 3.
1. Il dibattimento si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice collegiale del tribunale ordinario, in quanto applicabili.
2. Il verbale di udienza è redatto nelle forme previste dall'articolo 152. La redazione avviene soltanto in forma riassuntiva se le parti vi consentono e il giudice non ritiene necessaria la redazione in forma integrale.
1. Nel procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è previsto da questo titolo, si osservano, in quanto applicabili, le norme di questo codice e le relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, ad eccezione delle disposizioni relative all'incidente probatorio, all'arresto, alle misure cautelari personali, alla proroga del termine per le indagini, all'udienza di comparizione, al giudizio abbreviato, all'applicazione della pena su richiesta, al giudizio direttissimo, al giudizio immediato e al decreto penale di condanna.
1. La polizia giudiziaria, sulla base dell'imputazione formulata dal pubblico ministero, cita l'imputato davanti al giudice di pace.
a) le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono ad identificarlo;
b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;
c) l'imputazione formulata dal magistrato del pubblico ministero e l'indicazione delle fonti di prova di cui si chiede l'ammissione. Se viene chiesto l'esame di testimoni o di periti, nell'atto devono essere indicate, a pena di inammissibilità, le circostanze su cui deve vertere l'esame;
d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio, nonché del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;
e) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito da un difensore di ufficio;
f) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato presso la segreteria dell'ufficio del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia.
3. La citazione è notificata, a cura della polizia giudiziaria, all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno trenta giorni prima dell'udienza.
4. La citazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, da un ufficiale di polizia giudiziaria.
5. La citazione diretta a giudizio è depositata nella segreteria dell'ufficio del pubblico ministero unitamente al fascicolo contenente la documentazione relativa alle indagini espletate, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.
6. La citazione è nulla se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 2, lettere c), d) ed e).
1. Per i reati procedibili a querela è ammessa la citazione diretta a giudizio davanti al giudice di pace della persona alla quale il reato è attribuito su ricorso della persona offesa.
2. Il ricorso deve contenere:
a) l'indicazione del giudice;
b) le generalità del ricorrente e, se si tratta di persona giuridica o di associazione non riconosciuta, la denominazione dell'ente, con l'indicazione del legale rappresentante;
c) l'indicazione del difensore del ricorrente e la relativa nomina;
d) l'indicazione delle altre persone offese dal medesimo reato delle quali il ricorrente conosca l'identità;
e) le generalità della persona citata a giudizio;
f) la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita alla persona citata a giudizio, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati;
g) i documenti di cui si chiede l'acquisizione;
h) l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta, nonché delle circostanze su cui deve vertere l'esame dei testimoni e dei periti;
i) la richiesta di fissazione dell'udienza per procedere nei confronti delle persone citate a giudizio.
3. Il ricorso deve essere sottoscritto dalla persona offesa o dal suo legale rappresentante e dal difensore. La sottoscrizione della persona offesa è autenticata dal difensore.
4. Nei casi previsti dagli articoli 367, commi 2 e 3, e 372, comma 1, il ricorso è sottoscritto, a seconda dei casi, dal genitore, dal tutore o dal curatore ovvero dal curatore speciale. Si osservano le altre disposizioni di cui all'articolo 372.
1. Il ricorso, previamente comunicato all'ufficio del pubblico ministero mediante deposito di copia presso la segreteria, è presentato, a cura del ricorrente, con la prova dell'avvenuta comunicazione, nella cancelleria del giudice di pace competente per territorio nel termine di tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato.
2. Se per il medesimo fatto la persona offesa ha già presentato querela, deve farne menzione nel ricorso, allegandone copia e depositando altra copia presso la segreteria dell'ufficio del pubblico ministero.
3. Nel caso previsto dal comma 2, il giudice di pace dispone l'acquisizione della querela in originale.
4. Quando si procede in seguito a ricorso sono inapplicabili le diverse disposizioni che regolano la procedura ordinaria.
1. La costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, con la presentazione del ricorso. La richiesta motivata di restituzione o di risarcimento del danno contenuta nel ricorso è equiparata a tutti gli effetti alla costituzione di parte civile.
1. Il ricorso è inammissibile:
a) se è presentato oltre il termine indicato dall'articolo 610, comma 1;
b) se risulta presentato fuori dei casi previsti;
c) se non contiene i requisiti indicati nell'articolo 609, comma 2, ovvero non risulta sottoscritto a norma dei commi 3 e 4 del medesimo articolo;
d) se è insufficiente la descrizione del fatto o l'indicazione delle fonti di prova;
e) se manca la prova dell'avvenuta comunicazione all'ufficio del pubblico ministero.
1. Entro dieci giorni dalla comunicazione del ricorso il magistrato del pubblico ministero presenta le sue richieste nella cancelleria del giudice di pace.
2. Se ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, ovvero presentato davanti a un giudice di pace incompetente per territorio, il magistrato del pubblico ministero esprime parere contrario alla citazione altrimenti formula l'imputazione confermando o modificando l'addebito contenuto nel ricorso.
1. Decorso il termine indicato nell'articolo 613, comma 1, il giudice di pace, anche se il magistrato del pubblico ministero non ha presentato richieste, provvede a norma dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. Se ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, il giudice di pace ne dispone la trasmissione all'ufficio del pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento.
3. Se il ricorso risulta presentato per un reato che appartiene alla competenza di altro giudice, il giudice di pace ne
1. Se non deve provvedere ai sensi dell'articolo 614, il giudice di pace, entro venti giorni dal deposito del ricorso, convoca le parti in udienza con decreto.
2. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza non devono intercorrere più di novanta giorni.
3. Il decreto contiene:
a) l'indicazione del giudice che procede, nonché del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione;
b) le generalità della persona nei cui confronti è stato presentato il ricorso, con l'invito a comparire e l'avvertimento che non comparendo sarà giudicata in contumacia;
c) l'avviso che la persona ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistita dal difensore di ufficio nominato nel decreto;
d) la trascrizione dell'imputazione;
e) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste.
4. Il decreto, unitamente al ricorso, è notificato, a cura del ricorrente, all'ufficio del pubblico ministero, alla persona citata in giudizio e al suo difensore almeno venti giorni prima dell'udienza. Entro lo stesso termine il ricorrente notifica il decreto alle altre persone offese di cui conosca l'identità.
5. La convocazione è nulla se l'imputato non è identificato in modo certo
1. Il ricorso presentato da una tra più persone offese non impedisce alle altre di intervenire nel processo, con l'assistenza di un difensore e con gli stessi diritti che spettano al ricorrente principale.
2. Le persone offese intervenute possono costituirsi parte civile prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
3. La mancata comparizione delle persone offese, alle quali il decreto sia stato regolarmente notificato ai sensi dell'articolo 615, comma 4, equivale a rinuncia al diritto di querela ovvero alla remissione della querela, qualora sia stata già presentata.
1. Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza per il dibattimento, il magistrato del pubblico ministero o la persona offesa nel caso previsto dall'articolo 609, depositano nella cancelleria del giudice di pace l'atto di citazione diretta a giudizio con le relative notifiche.
2. Fuori dei casi previsti dagli articoli 609 e 610, le parti che intendono chiedere l'esame dei testimoni o periti nonché delle persone indicate nell'articolo 225, depositano in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza per il dibattimento, le liste con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.
3. Nei casi in cui occorre rinnovare la convocazione o la citazione diretta a giudizio ovvero le relative notificazioni, vi provvede il giudice di pace, anche di ufficio.
1. La mancata comparizione all'udienza del ricorrente o del suo procuratore speciale
1. In caso di dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell'articolo 618, comma 1, il ricorrente può presentare istanza di fissazione di nuova udienza se prova che la mancata comparizione è stata dovuta a caso fortuito o a forza maggiore.
2. L'istanza è presentata al giudice di pace entro dieci giorni dalla cessazione del fatto costituente caso fortuito o forza maggiore. Il termine è stabilito a pena di decadenza.
3. Se accoglie l'istanza, il giudice di pace convoca le parti per una nuova udienza ai sensi dell'articolo 615, invitando il ricorrente a provvedere alle notifiche a norma del comma 4 dello stesso articolo.
4. Contro il decreto motivato che respinge la richiesta di fissazione di nuova udienza può essere proposto ricorso al giudice monocratico del tribunale ordinario, che decide con ordinanza inoppugnabile.
1. L'esame dei testimoni, dei periti e delle parti private è condotto dal magistrato del pubblico ministero e dai difensori.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 558.
3. Il verbale di udienza, di regola, è redatto solo in forma riassuntiva.
4. La motivazione della sentenza è redatta dal giudice in forma abbreviata e depositata nel termine di quindici giorni dalla lettura del dispositivo. Il giudice può dettare la motivazione direttamente a verbale.
5. In caso di impedimento del giudice la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale ordinario, previa menzione della causa di sostituzione.
1. Subito dopo la pronuncia della sentenza di condanna alla pena della permanenza domiciliare, l'imputato o il difensore munito di procura speciale possono chiedere l'esecuzione continuativa della pena.
2. Il giudice, se ritiene di poter applicare in luogo della permanenza domiciliare la pena del lavoro di pubblica utilità, indica nella sentenza il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità che può essere richiesto dall'imputato o dal difensore munito di procura speciale.
3. Nel caso in cui l'imputato o il difensore formulino le richieste di cui ai commi 1 e 2, il giudice può fissare una nuova udienza a distanza di non più di dieci giorni, sempre che sussistano giustificati motivi.
4. Acquisite le richieste, il giudice integra il dispositivo della sentenza e ne dà lettura.
1. Nel caso previsto dall'articolo 449, comma 1, lettera d), se è stata esercitata l'azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono.
1. Il giudice di pace, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza per il dibattimento, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.
2. Il giudice di pace pronuncia la sentenza di estinzione del reato di cui al comma 1 solo se ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.
3. Il giudice di pace può disporre la sospensione del processo, per un periodo non superiore a tre mesi, se l'imputato chiede, in udienza, di poter provvedere agli adempimenti di cui al comma 1 e dimostra di non averlo potuto fare in precedenza; in tal caso il giudice può imporre specifiche prescrizioni.
4. Con l'ordinanza di sospensione, il giudice incarica un ufficiale di polizia giudiziaria o un operatore di servizio sociale dell'ente locale di verificare l'effettivo svolgimento delle attività risarcitorie e riparatorie,
1. La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati.
2. Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'articolo 36.
3. Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue tra le diverse parti, tale diritto spetta a ciascuna di esse.
4. Per proporre impugnazione è necessario avervi interesse.
5. L'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta. Se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente.
1. La parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado può proporre direttamente ricorso per cassazione.
2. Se la sentenza è appellata da una delle altre parti, si applica la disposizione dell'articolo 639. Tale disposizione non si applica se, entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso, le parti che hanno proposto appello dichiarano tutte di rinunciarvi per proporre direttamente ricorso per cassazione. In tale caso, l'appello si converte in ricorso e le parti devono presentare entro quindici giorni dalla dichiarazione nuovi motivi, se l'atto di appello non aveva i requisiti per valere come ricorso.
3. La disposizione del comma 1 non si applica nei casi previsti dall'articolo 663, comma 1, lettera d). In tali casi, il ricorso eventualmente proposto si converte in appello.
1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre impugnazione, nei casi stabiliti dalla legge, quali che siano state le conclusioni del rappresentante del magistrato del pubblico ministero. Il procuratore generale può proporre impugnazione nonostante l'impugnazione o l'acquiescenza dell'ufficio del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento.
2. L'impugnazione può essere proposta anche dal rappresentante del magistrato del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni.
3. Il procuratore generale può disporre che il rappresentante del magistrato del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni nel primo grado e che ne faccia richiesta nell'atto di impugnazione
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di un procuratore speciale nominato anche prima dell'emissione del provvedimento.
2. Il tutore per l'imputato soggetto alla tutela e il curatore speciale per l'imputato incapace di intendere o di volere, che non ha tutore, possono proporre l'impugnazione che spetta all'imputato.
3. Può inoltre proporre impugnazione il difensore dell'imputato al momento del deposito del provvedimento ovvero il difensore nominato a tale fine.
4. L'imputato, nei modi previsti per la rinuncia, può togliere effetto all'impugnazione proposta dal suo difensore.
5. Per l'efficacia della dichiarazione nel caso previsto dal comma 2 è necessario il consenso del tutore o del curatore speciale.
1. L'esercente la potestà dei genitori può, anche senza avere diritto alla notificazione del provvedimento, proporre l'impugnazione che spetta all'imputato minorenne.
2. Qualora sia l'imputato che l'esercente la potestà dei genitori abbiano proposto l'impugnazione, si tiene conto, a ogni effetto, soltanto dell'impugnazione proposta dall'imputato, quando tra i due atti ci sia contraddizione.
3. Negli altri casi, la regolarità di un'impugnazione sana l'irregolarità dell'altra anche in relazione ai motivi.
1. La persona offesa non costituita parte civile e gli enti e le associazioni intervenuti a norma degli articoli 109 e 110, possono presentare richiesta motivata all'ufficio del pubblico ministero di proporre impugnazione a ogni effetto penale.
2. Il magistrato del pubblico ministero, quando non propone impugnazione, provvede con decreto motivato da notificare al richiedente.
1. Il ricorrente che ha chiesto la citazione diretta a giudizio dell'imputato a norma dell'articolo 609 può proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro la sentenza di proscioglimento del giudice di pace negli stessi casi in cui è ammessa l'impugnazione da parte del magistrato del pubblico ministero.
2. Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione, il ricorrente è condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile.
3. Se vi è colpa grave, il ricorrente può essere condannato al risarcimento dei danni causati all'imputato e al responsabile civile.
1. La parte civile, la persona offesa, anche se non costituita parte civile, e gli enti e le associazioni intervenuti a norma degli articoli 109 e 110 possono presentare richiesta motivata all'ufficio del pubblico ministero di proporre impugnazione a ogni effetto penale.
1. L'impugnazione per i soli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale.
2. L'impugnazione per i soli interessi civili non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato.
1. L'imputato può proporre impugnazione contro i capi della sentenza che riguardano la sua condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno e contro quelli relativi alla rifusione delle spese processuali.
2. L'imputato può altresì proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande da lui proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali.
3. L'impugnazione è proposta con il mezzo previsto per le disposizioni penali della sentenza.
4. L'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato.
1. Il responsabile civile può proporre impugnazione contro le disposizioni della
1. La parte civile può proporre impugnazione, con il mezzo previsto per il pubblico ministero, contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio. Con lo stesso mezzo e negli stessi casi può proporre impugnazione contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 487, quando ha consentito all'abbreviazione del rito.
2. Lo stesso diritto previsto dal comma 1 compete al querelante condannato a norma dell'articolo 591.
1. La persona offesa costituita parte civile può proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro le sentenze di condanna e di proscioglimento per i reati di ingiuria e diffamazione.
1. Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, in favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
1. Contro le sentenze di condanna o di proscioglimento è data impugnazione anche per ciò che concerne le misure di sicurezza, se l'impugnazione è proposta per un altro capo della sentenza che non riguardi esclusivamente gli interessi civili.
2. L'impugnazione contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le misure di sicurezza è proposta a norma dell'articolo 741, comma 2.
3. L'impugnazione contro la sola disposizione che riguarda la confisca è proposta con gli stessi mezzi previsti per i capi penali.
1. Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, il ricorso per cassazione si converte nell'appello senza, per questo, che possano esserne modificati i contenuti.
1. L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il giudice al quale è presentata, il provvedimento impugnato, la data del medesimo, il giudice che lo ha emesso, e sono enunciati, in maniera distinta ed in forma chiara e precisa:
a) i capi e i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;
b) le richieste;
c) i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
2. Agli effetti del comma 1, lettera a), per capo della decisione deve intendersi la pronuncia su ogni singola, distinta, imputazione, ovvero sull'azione civile; il punto della decisione è costituito dalle questioni la cui definizione è necessaria per la completezza della pronuncia su ogni singolo capo.
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice dell'impugnazione. Il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto dalla persona che lo presenta, lo sottoscrive e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione.
2. Le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero. In tali casi, l'atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice dell'impugnazione.
1. Le parti e i difensori possono proporre l'impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettere mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla cancelleria indicata nell'articolo 641, comma 1. Il pubblico ufficiale addetto allega agli atti la busta contenente l'atto di impugnazione e appone su quest'ultimo l'indicazione del giorno della ricezione e la propria sottoscrizione.
2. L'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della lettera raccomandata o del telegramma.
3. Se si tratta di parti private, la sottoscrizione dell'atto deve essere autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.
1. A cura della parte, l'atto di impugnazione è notificato all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento e alle parti private senza ritardo.
1. Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, è di trenta giorni e decorre:
a) dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio;
b) dalla lettura del provvedimento in udienza quando è redatta anche la motivazione, per tutte le parti che sono state o che devono considerarsi presenti nel giudizio, anche se non sono presenti alla lettura;
c) dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza ovvero, nel caso previsto dall'articolo 597, comma 2, dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito;
d) dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento per l'imputato contumace e per il procuratore generale presso la corte di appello rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte di appello.
2. Quando la decorrenza è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo.
3. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'atto di impugnazione la parte che l'ha proposto deve depositare presso la cancelleria del giudice dell'impugnazione la prova dell'avvenuta notificazione o, quanto meno, della richiesta di notificazione dell'atto alle altre parti.
4. Fino a quindici giorni prima dell'udienza possono essere presentati, nel numero di copie necessarie per tutte le parti, motivi aggiunti anche relativamente a punti della decisione diversi da quelli già impugnati, nell'ambito dei capi ai quali si riferisce l'atto di impugnazione. L'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi.
5. I termini previsti dai commi precedenti sono stabiliti a pena di decadenza.
6. La parte che ha proposto impugnazione deposita, senza ritardo, presso la cancelleria del giudice dell'impugnazione la prova dell'avvenuta notificazione o dell'impossibilità di eseguirla, qualora, nei termini previsti dal comma 3, abbia depositato solo la richiesta di notificazione.
1. Quando non è diversamente stabilito dalla legge, l'impugnazione contro le ordinanze
1. Nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato l'impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati.
2. Nel caso di riunione di procedimenti per reati diversi, l'impugnazione proposta da un imputato giova a tutti gli altri imputati soltanto se i motivi riguardano violazioni della legge processuale e non sono esclusivamente personali.
3. L'impugnazione proposta dall'imputato giova anche al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
4. L'impugnazione proposta dal responsabile civile o dalla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria giova all'imputato anche agli effetti penali, purché non sia fondata su motivi esclusivamente personali.
1. Dal momento della pronuncia, durante i termini per impugnare e fino all'esito del giudizio di impugnazione,
1. Il magistrato del pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato può rinunciare all'impugnazione da lui proposta fino all'apertura del dibattimento. Successivamente la dichiarazione di rinuncia può essere effettuata prima dell'inizio della discussione dal magistrato del pubblico ministero presso il giudice dell'impugnazione, anche se l'impugnazione stessa è stata proposta da altro magistrato del pubblico ministero.
2. Le parti private possono rinunciare all'impugnazione anche per mezzo di procuratore speciale.
3. La dichiarazione di rinuncia è presentata a uno degli organi competenti a ricevere l'impugnazione nelle forme e nei modi previsti dagli articoli 640, 641 e 642 ovvero, in dibattimento, prima dell'inizio della discussione.
4. Quando l'impugnazione è trattata e decisa in camera di consiglio, la dichiarazione di rinuncia può essere effettuata, prima dell'udienza, dal magistrato del pubblico ministero che ha proposto l'impugnazione e, successivamente, dal magistrato del pubblico ministero presso il giudice dell'impugnazione, anche se la stessa è stata proposta da altro magistrato del pubblico ministero.
1. Il provvedimento impugnato e gli atti del procedimento sono richiesti dal giudice dell'impugnazione, al quale devono essere trasmessi senza ritardo.
1. L'impugnazione è inammissibile:
a) quando è proposta da chi non è legittimato o non ha interesse;
b) quando il provvedimento non è impugnabile;
c) quando non sono osservate le disposizioni degli articoli 640, 641, 642, 644 e 645;
d) quando vi è rinuncia all'impugnazione.
2. Il giudice dell'impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l'inammissibilità e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.
3. L'ordinanza è notificata a chi ha proposto l'impugnazione ed è soggetta a ricorso per cassazione. Se l'impugnazione è stata proposta personalmente dall'imputato, l'ordinanza è notificata anche al difensore.
4. L'inammissibilità, quando non è stata rilevata a norma del comma 2, può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento.
1. Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione, la parte privata che l'ha proposta è condannata alle spese del procedimento.
2. I coimputati che hanno partecipato al giudizio a norma dell'articolo 646 sono condannati alle spese in solido con l'imputato che ha proposto l'impugnazione.
1. L'imputato può appellare contro le sentenze di condanna.
2. L'imputato può proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria; può proporre appello anche contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno.
1. La parte che non ha proposto o non poteva proporre appello può proporre appello incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la notificazione previste dall'articolo 643.
2. L'appello incidentale è proposto, presentato e notificato a norma degli articoli 640, 641, 642 e 643.
3. L'appello incidentale del magistrato del pubblico ministero produce gli effetti previsti dall'articolo 655, comma 2; esso tuttavia non ha effetti nei confronti del coimputato non appellante che non ha partecipato al giudizio di appello. Si osservano le disposizioni previste dall'articolo 646.
4. L'appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità dell'appello principale o di rinuncia allo stesso.
1. Sull'appello proposto contro le sentenze pronunciate dal giudice dell'udienza di comparizione, dal giudice monocratico del tribunale ordinario, dal giudice collegiale del tribunale ordinario e dal tribunale per i minorenni decide la corte di appello.
2. Sull'appello proposto contro le sentenze della corte di assise decide la corte di assise di appello.
3. Competente per il giudizio di appello è il giudice monocratico del tribunale ordinario del circondario in cui ha sede il giudice di pace che ha pronunciato la sentenza impugnata.
1. L'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti.
2. Quando appellante è il magistrato del pubblico ministero:
a) se l'appello riguarda una sentenza di condanna, il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefìci, applicare, quando occorre, misure di sicurezza e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge;
b) se l'appello riguarda una sentenza di proscioglimento, il giudice può pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti indicati nella lettera a) ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza appellata;
c) se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare
3. Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefìci, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado.
4. In ogni caso, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita.
5. Con la sentenza possono essere applicate anche di ufficio la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e una o più circostanze attenuanti; può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione a norma dell'articolo 69 del codice penale.
1. In grado di appello si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative al giudizio di primo grado, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.
1. Se il giudice di primo grado ha omesso di pronunciare sulla richiesta di provvisoria esecuzione proposta a norma dell'articolo 589, comma 1, ovvero l'ha rigettata, la parte civile può riproporla
1. Se l'appello è inammissibile per una delle cause indicate dall'articolo 650, il presidente fissa l'udienza in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 143, disponendo che sia dato avviso all'ufficio del pubblico ministero e ai difensori delle parti private, con l'indicazione della causa di inammissibilità. Contro l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello può essere proposto ricorso per cassazione, che, tuttavia, non ha effetto sospensivo a norma dell'articolo 647, comma 1.
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il presidente, per la trattazione dell'impugnazione, emette il decreto di citazione per l'udienza in camera di consiglio. Si applicano le forme dell'articolo 143.
3. Nei modi indicati dall'articolo 648, le parti possono dichiarare di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione dell'entità della pena, il magistrato del pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la misura della pena sulla quale sono d'accordo.
4. In caso di accoglimento del ricorso convertito in appello a norma dell'articolo
1. Il giudizio si svolge in pubblica udienza nell'ipotesi di rinnovazione dell'istruzione prevista dall'articolo 660.
2. Nell'udienza, il presidente invita l'appellante ad esporre i motivi dell'impugnazione.
3. Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'articolo 658, comma 3, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone per la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo.
4. Nel dibattimento può essere data lettura, anche di ufficio, di atti del giudizio di primo grado nonché, entro i limiti previsti dagli articoli 552 e seguenti, di atti compiuti nelle fasi antecedenti.
5. Per la discussione si osservano le disposizioni dell'articolo 570.
1. Quando una parte, nell'atto di appello o nei motivi presentati a norma dell'articolo 644, comma 4, ha chiesto la riassunzione di mezzi di prova già acquisiti nel dibattimento di primo grado, il giudice, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
2. Se è richiesta l'assunzione di nuovi mezzi di prova, anche non sopravvenuti o non scoperti dopo il giudizio di primo grado, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall'articolo 517.
1. Il giudice di appello, nei casi previsti dell'articolo 569, dichiara la nullità in tutto o in parte della sentenza appellata e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado, quando vi è stata condanna per un fatto diverso o applicazione di una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di una circostanza aggravante ad effetto speciale, sempre che non vengano ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti.
2. Quando sono state ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti o sono state applicate circostanze aggravanti diverse da quelle previste dal comma 1, il giudice di appello esclude le circostanze aggravanti, effettua, se occorre, un nuovo giudizio di comparazione e ridetermina la pena.
3. Quando vi è stata condanna per un reato concorrente o per un fatto nuovo, il giudice di appello dichiara nullo il relativo capo della sentenza ed elimina la pena corrispondente, disponendo che del provvedimento sia data notizia all'ufficio del pubblico ministero per le sue determinazioni.
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 661, il giudice di appello pronuncia sentenza con la quale conferma o riforma la sentenza appellata.
2. Le pronunce del giudice di appello sull'azione civile sono immediatamente esecutive.
3. Copia della sentenza di appello, con gli atti del procedimento, è trasmessa senza ritardo, a cura della cancelleria, al giudice di primo grado, quando questi è competente per l'esecuzione e non è stato proposto ricorso per cassazione.
1. Le violazioni di legge deducibili come motivo di ricorso per cassazione sono:
a) l'esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;
b) l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;
c) l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza;
d) la mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta.
2. Ai sensi della lettera c) del comma 1 del presente articolo, il travisamento del fatto, previsto dall'articolo 595, comma 3, lettera a), può essere dedotto come motivo di ricorso soltanto quando consiste nell'omessa valutazione di una prova decisiva acquisita ovvero nella valutazione di una prova decisiva inesistente.
3. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili.
4. Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati, ovvero per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello, salva l'applicazione dell'articolo 666, comma 2.
1. L'imputato può ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna o di proscioglimento ovvero contro la sentenza inappellabile di non luogo a procedere.
2. L'imputato può, inoltre, ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le spese processuali.
3. L'imputato può proporre ricorso per cassazione contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano la sola pena pecuniaria e contro le sentenze di proscioglimento.
1. Il procuratore generale presso la corte di appello può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento.
2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale può ricorrere per cassazione
1. Il ricorso attribuisce alla Corte di cassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti.
2. La Corte decide altresì le questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello.
1. Il presidente della Corte di cassazione provvede all'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario e se rileva una causa di inammissibilità assegna il ricorso ad apposita sezione. Quando il ricorso è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 625 e 666, comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello, il presidente della sezione fissa senza ritardo la data per la decisione in camera di consiglio, dopo avere richiesto le conclusioni scritte del procuratore generale. La cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale e ai difensori nel termine di cui al comma 5. All'avviso destinato ai difensori è allegata copia della requisitoria del procuratore generale. Si applica l'articolo 668 e l'udienza si svolge
1. Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la Corte di cassazione procede in camera di consiglio quando deve decidere su ogni ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento, fatta eccezione delle sentenze pronunciate a norma dell'articolo 487. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 143, la Corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti senza intervento dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare memorie di replica.
1. A richiesta dell'imputato o del responsabile civile, la Corte di cassazione può sospendere, in pendenza del ricorso, l'esecuzione della condanna civile, quando può derivarne grave e irreparabile danno. La decisione sulla richiesta di sospensione della condanna civile è adottata dalla Corte con ordinanza in camera di consiglio.
1. L'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a
1. Le norme concernenti la pubblicità, la polizia e la disciplina delle udienze e la direzione della discussione nei giudizi di primo e di secondo grado si osservano davanti alla Corte di cassazione, in quanto siano applicabili.
2. Le parti private possono comparire per mezzo dei loro difensori.
3. Nell'udienza stabilita, il presidente procede alla verifica della costituzione delle parti e della regolarità degli avvisi, dandone atto a verbale; quindi, il presidente o un consigliere da lui delegato fa la relazione della causa.
4. Dopo la requisitoria del pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato espongono nell'ordine le loro difese. Non sono ammesse repliche.
1. La Corte di cassazione delibera la sentenza in camera di consiglio subito dopo terminata la pubblica udienza salvo che, per la molteplicità o per l'importanza delle questioni da decidere, il presidente ritenga indispensabile differire la deliberazione ad altra udienza prossima. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 574 e 595.
2. Se non provvede a norma degli articoli 677 e 679, la Corte dichiara inammissibile il ricorso quando questo è stato proposto dopo la scadenza del termine stabilito o da chi non ha diritto d'impugnazione o contro un provvedimento non impugnabile oppure è assolutamente privo dei motivi di impugnazione o non è sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione o vi è rinunzia al ricorso o, fuori dei casi previsti dagli articoli 625 e 666, comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello. Nello stesso modo provvede quando il ricorso è stato proposto contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti o contro una sentenza pronunciata a norma dell'articolo 658, comma 3. Negli altri casi la Corte rigetta il ricorso.
3. La sentenza è pubblicata in udienza subito dopo la deliberazione, mediante lettura del dispositivo fatta dal presidente o da un consigliere da lui delegato.
4. Prima della lettura, il dispositivo è sottoscritto dal presidente.
1. Con il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento.
1. Conclusa la deliberazione, il presidente o il consigliere da lui designato redige la motivazione. Si osservano le disposizioni concernenti la sentenza nel giudizio di primo grado, in quanto applicabili.
2. La sentenza, sottoscritta dal presidente e dall'estensore, è depositata in cancelleria non oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione.
3. Qualora il presidente lo disponga, la Corte di cassazione si riunisce in camera di consiglio per la lettura e l'approvazione del testo della motivazione. Sulle proposte di rettifica, integrazione o cancellazione la Corte delibera senza formalità.
1. Se una sezione della Corte di cassazione rileva che la questione di diritto sottoposta al suo esame ha dato luogo, o può dar luogo, a un contrasto giurisprudenziale, su richiesta delle parti o di ufficio, può con ordinanza rimettere il ricorso alle sezioni unite.
1. Gli errori di diritto nella motivazione e le erronee indicazioni di testi di legge non
1. Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio:
a) se il fatto non è previsto dalla legge come reato, se il reato è estinto o se l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita;
b) se il reato non appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario;
c) se il provvedimento impugnato contiene disposizioni che eccedono i poteri della giurisdizione, limitatamente alle medesime;
d) se la decisione impugnata consiste in un provvedimento non consentito dalla legge;
e) se la sentenza è nulla a norma e nei limiti dell'articolo 569 in relazione a un reato concorrente;
f) se la sentenza è nulla a norma e nei limiti dell'articolo 569 in relazione a un fatto nuovo;
g) se la condanna è stata pronunciata per errore di persona;
h) se vi è contraddizione tra la sentenza o l'ordinanza impugnata e un'altra anteriore concernente la stessa persona e il medesimo oggetto, pronunciata dallo stesso o da un altro giudice penale;
i) se la sentenza impugnata ha deciso in secondo grado su materia per la quale non è ammesso l'appello;
l) in ogni altro caso in cui la Corte ritiene superfluo il rinvio ovvero può essa medesima procedere alla determinazione della pena o dare i provvedimenti necessari.
1. Nel caso previsto dall'articolo 677, comma 1, lettera b), la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi all'autorità competente, che essa designa; in quello previsto dalla lettera e) e in quello previsto dalla lettera f), la Corte dispone che del provvedimento sia data notizia al pubblico ministero per le sue determinazioni; in quello previsto dalla lettera h), ordina l'esecuzione della prima sentenza o ordinanza, ma, se si tratta di una sentenza di condanna, ordina l'esecuzione della sentenza che ha inflitto la condanna meno grave determinata a norma dell'articolo 728; in quello previsto dalla lettera i), ritiene il giudizio qualificando l'impugnazione come ricorso; in quello previsto dalla lettera l), procede alla determinazione della pena o dà i provvedimenti che occorrono.
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 677:
a) se è annullata un'ordinanza o un decreto, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l'ha pronunciati, il quale provvede uniformandosi
b) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 661, comma 1, la Corte dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado;
c) se è annullata la sentenza di una corte di assise di appello o di una corte di appello ovvero di una corte di assise o di un tribunale, il giudizio è rinviato rispettivamente a un'altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla corte o al tribunale più vicini;
d) se è annullata la sentenza di un giudice monocratico del tribunale ordinario o di un giudice per le indagini preliminari, la Corte dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale; tuttavia, il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata.
1. Se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata.
2. La Corte di cassazione, quando occorre, dichiara nel dispositivo quali parti della sentenza diventano irrevocabili. L'omissione di tale dichiarazione è riparata dalla Corte stessa in camera di consiglio con ordinanza che è trascritta in margine o in fine della sentenza e di ogni copia di essa posteriormente rilasciata. L'ordinanza può essere pronunciata di ufficio ovvero su domanda del giudice competente per il rinvio, del pubblico ministero presso il medesimo giudice o della parte privata interessata. La domanda si propone senza formalità.
3. La Corte provvede in camera di consiglio senza l'osservanza delle forme previste dall'articolo 143.
1. La Corte di cassazione, nel caso di annullamento della sentenza di condanna in grado di appello, dispone la cessazione delle misure cautelari applicate a norma dell'articolo 263, comma 6.
1. In caso di annullamento con rinvio, la cancelleria della Corte di cassazione trasmette senza ritardo gli atti del processo con la copia della sentenza al giudice che deve procedere al nuovo giudizio.
2. In caso di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la cancelleria trasmette gli atti e la copia del solo dispositivo al giudice che ha emesso la decisione impugnata.
3. In caso di annullamento senza rinvio o di rettificazione, la cancelleria trasmette al giudice indicato nel comma 2 gli atti e la copia della sentenza.
4. In ogni caso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione impugnata esegue annotazione, in margine o in fine dell'originale, della decisione della Corte.
1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 148, è ammessa la richiesta per la correzione dell'errore di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione.
2. La richiesta è proposta dal procuratore generale o dall'interessato, con ricorso presentato alla Corte entro centottanta giorni dal deposito del provvedimento. La presentazione del ricorso non sospende gli effetti del provvedimento, ma, nei casi di eccezionale gravità, la Corte provvede, con ordinanza, alla sospensione.
1. Quando, in seguito alla sentenza della Corte di cassazione, deve cessare una misura cautelare ovvero una pena accessoria o una misura di sicurezza, la cancelleria ne comunica immediatamente il dispositivo al procuratore generale presso la Corte medesima affinché dia i provvedimenti occorrenti.
1. Nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo quanto previsto dall'articolo 33.
2. Il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salvo le limitazioni stabilite dalla legge. Se è annullata una sentenza di appello e le parti ne fanno richiesta, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione delle prove rilevanti per la decisione.
3. Il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa.
4. Non possono rilevarsi nel giudizio di rinvio nullità, inutilizzabilità o inammissibilità, verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari.
5. Se taluno degli imputati, condannati con la sentenza annullata, non aveva proposto
1. La sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata con ricorso per cassazione se pronunciata in grado di appello e con il mezzo previsto dalla legge se pronunciata in primo grado.
2. In ogni caso la sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla Corte di cassazione ovvero per inosservanza della disposizione dell'articolo 685, comma 3.
1. È ammessa in ogni tempo in favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 489, comma 2, o dei decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena è già stata eseguita o è estinta.
1. La revisione può essere richiesta:
a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di
b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall'articolo 3;
c) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'articolo 690;
d) se è dimostrato che la condanna è stata pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato.
1. La revisione può essere altresì richiesta se il processo, definito con sentenza di condanna, sentenza di applicazione di pena concordata tra le parti o decreto penale di condanna, è stato ritenuto ingiusto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, perché lesivo dei diritti minimi dell'individuo, come specificati dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848.
2. Si applicano gli articoli 687, 691, 692, 694, 697, 698, 699, 700 e 701 in quanto compatibili con le disposizioni di cui ai commi seguenti.
3. Alla richiesta deve essere unita copia autentica della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che condanna lo Stato italiano.
4. La violazione di cui al comma 1, per dar luogo a revisione, deve aver condizionato l'accertamento dei fatti posti a fondamento della sentenza di condanna.
1. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 576, 577 e 578.
1. Possono chiedere la revisione:
a) il condannato o un suo prossimo congiunto ovvero la persona che ha sul condannato l'autorità tutoria e, se il condannato è morto, l'erede o un prossimo congiunto;
b) il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza di condanna.
2. Le persone indicate nella lettera a) del comma 1 possono unire la propria richiesta a quella del procuratore generale.
1. La richiesta di revisione è proposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale. Essa deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata, unitamente a eventuali atti e documenti, nella cancelleria della corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 15.
2. Nei casi previsti dall'articolo 688, comma 1, lettere a) e b), alla richiesta devono essere unite le copie autentiche delle sentenze o dei decreti penali di condanna ivi indicati.
3. Nel caso previsto dall'articolo 688, comma 1, lettera d), alla richiesta deve essere unita copia autentica della sentenza irrevocabile di condanna per il reato ivi indicato.
1. Quando la richiesta è proposta fuori delle ipotesi previste dagli articoli 687 e 688 o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 691, 692 e 700 ovvero risulta manifestamente infondata, la corte di appello anche di ufficio dichiara con ordinanza l'inammissibilità e può condannare il privato che ha proposto la richiesta al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma da euro duecentocinquantotto a euro duemilasessantacinque.
2. L'ordinanza è notificata al condannato e a colui che ha proposto la richiesta, i quali possono ricorrere per cassazione. In caso di accoglimento del ricorso, la Corte di cassazione rinvia il giudizio di revisione ad altra corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 15.
1. La corte di appello può in qualunque momento disporre, con ordinanza, la sospensione
1. Il presidente della corte di appello emette il decreto di citazione a norma dell'articolo 658.
2. Si osservano le disposizioni del titolo I e del titolo II del libro settimo in quanto applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione.
1. La sentenza è deliberata secondo le disposizioni degli articoli 572, 573, 574 e 575.
2. In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il giudice revoca la sentenza di condanna o il decreto penale di condanna e pronuncia il proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo.
3. Il giudice non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio.
4. In caso di rigetto della richiesta, il giudice condanna la parte privata che l'ha proposta al pagamento delle spese processuali e, se è stata disposta la sospensione, dispone che riprenda l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.
1. In caso di morte del condannato dopo la presentazione della richiesta di revisione, il presidente della corte di appello nomina un curatore, il quale esercita i diritti che nel processo di revisione sarebbero spettati al condannato.
1. La corte di appello, quando pronuncia sentenza di proscioglimento a seguito di accoglimento della richiesta di revisione, anche nel caso previsto dall'articolo 697, ordina la restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna per le pene pecuniarie, per le misure di sicurezza patrimoniali, per le spese processuali e di mantenimento in carcere e per il risarcimento dei danni in favore della parte civile citata per il giudizio di revisione. Ordina altresì la restituzione delle cose che sono state confiscate, a eccezione di quelle previste nell'articolo 240, secondo comma, numero 2), del codice penale.
1. La sentenza pronunciata nel giudizio di revisione è soggetta al ricorso per cassazione.
1. L'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta o la sentenza che la rigetta non pregiudica il diritto di presentare una nuova richiesta fondata su elementi diversi.
1. La sentenza di accoglimento, a richiesta dell'interessato, è affissa per estratto, a cura della cancelleria, nel comune in cui la sentenza di condanna era stata pronunciata e in quello dell'ultima residenza del condannato. L'ufficiale giudiziario deposita in cancelleria il certificato delle eseguite affissioni.
2. Su richiesta dell'interessato, il presidente della corte di appello dispone con ordinanza che l'estratto della sentenza sia pubblicato a cura della cancelleria in un giornale, indicato nella richiesta; le spese della pubblicazione sono a carico della cassa delle ammende.
1. Chi è stato prosciolto in sede di revisione, se non ha dato causa per dolo o colpa grave all'errore giudiziario, ha diritto a una riparazione commisurata alla durata dell'eventuale espiazione della pena o internamento e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna.
2. La riparazione si attua mediante pagamento di una somma di denaro ovvero, tenuto conto delle condizioni dell'avente diritto e della natura del danno, mediante la costituzione di una rendita vitalizia. L'avente diritto, su sua domanda, può essere accolto in un istituto, a spese dello Stato.
3. Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della pena detentiva che sia computata nella determinazione della pena da espiare per un reato diverso, a norma dell'articolo 714, comma 2.
1. Se il condannato muore, anche prima del procedimento di revisione, il
1. La domanda di riparazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione ed è presentata per iscritto, unitamente ai documenti ritenuti utili, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, nella cancelleria della corte di appello che ha pronunciato la sentenza.
2. Le persone indicate nell'articolo 703 possono presentare la domanda nello stesso termine, anche per mezzo del curatore indicato nell'articolo 697, ovvero giovarsi della domanda già proposta da altri. Se la domanda è presentata soltanto da alcuna delle predette persone, questa deve fornire l'indicazione degli altri aventi diritto.
1. Sulla domanda di riparazione la corte di appello decide in camera di consiglio osservando le forme previste dall'articolo 143.
2. La domanda, con il provvedimento che fissa l'udienza, è comunicata al pubblico ministero ed è notificata, a cura della
1. Nel caso previsto dall'articolo 688, comma 1, lettera d), lo Stato, se ha corrisposto la riparazione, si surroga, fino alla concorrenza della somma pagata, nel diritto al risarcimento dei danni contro il responsabile.
1. Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione.
1. L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 85, comma 2, e 381.
2. Se, nonostante il disposto di cui al comma 1, viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.
1. Salvo che sia diversamente disposto, le sentenze e i decreti penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili.
2. Le sentenze di non luogo a procedere hanno forza esecutiva quando non sono più soggette a impugnazione.
1. La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale e nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità.
2. La stessa efficacia prevista al comma 1 ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato tale rito.
3. La sentenza penale pronunciata nei confronti del minorenne non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato.
1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno, promosso dalla persona offesa che si sia costituita parte civile, e nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità.
2. La stessa efficacia prevista al comma 1 ha la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, se la parte civile ha accettato tale rito.
1. Salvo che sia diversamente disposto, il giudice indicato nell'articolo 724 cura di ufficio l'esecuzione dei provvedimenti.
2. Se per l'esecuzione di un provvedimento è necessaria l'autorizzazione, il giudice ne fa richiesta all'autorità competente; l'esecuzione è sospesa fino a quando l'autorizzazione non è concessa. Allo stesso modo si procede quando la necessità dell'autorizzazione è sorta nel corso dell'esecuzione.
3. I provvedimenti del giudice dei quali è prescritta in questo titolo la notificazione al difensore, sono notificati, a pena di nullità, entro trenta giorni dalla loro emissione, al difensore nominato dall'interessato o, in mancanza, a quello designato a norma dell'articolo 113, senza che ciò determini la sospensione o il ritardo dell'esecuzione.
1. Quando deve essere eseguita la sentenza di condanna a pena detentiva, il giudice dell'esecuzione, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia della sentenza è consegnata all'interessato. Qualora il giudice provveda alle operazioni di computo di cui all'articolo 714 o di cumulo di cui all'articolo 722, è consegnato, altresì, il relativo provvedimento.
2. Se il condannato è già detenuto la sentenza è comunicata al Ministro della giustizia e notificata all'interessato.
3. La sentenza è notificata al difensore che ha assistito il condannato nella fase del giudizio o a quello nominato per la fase dell'esecuzione.
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.
11. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il giudice dell'esecuzione sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e provvede all'eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al medesimo comma 5. Fino alla decisione del giudice di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli
1. Il giudice, nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia è ancora in corso. Allo stesso modo procede in caso di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza detentiva, se questa non è stata applicata definitivamente.
2. Il giudice computa altresì il periodo di pena detentiva espiata per un reato diverso, quando la relativa condanna è stata revocata, quando per il reato è stata concessa amnistia o quando è stato concesso indulto, nei limiti dello stesso.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il condannato può chiedere al giudice che i periodi di custodia cautelare e di pena detentiva espiata, operato il ragguaglio, siano computati per la determinazione della pena pecuniaria o della sanzione sostitutiva da eseguire; nei casi previsti dal comma 2, può altresì chiedere che le sanzioni sostitutive espiate siano computate nelle sanzioni sostitutive da eseguire per altro reato.
4. In ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire.
5. Il giudice provvede con ordinanza, che deve essere notificata al condannato e al suo difensore.
1. Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza, diversa dalla confisca,
1. Il giudice di sorveglianza esegue direttamente i suoi provvedimenti di carcerazione o di scarcerazione del condannato.
2. I provvedimenti relativi alle misure di sicurezza diverse dalla confisca sono eseguiti dal giudice di sorveglianza che li ha adottati.
1. Le condanne a pena pecuniaria sono eseguite nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.
2. Quando è accertata l'impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa, il giudice competente per l'esecuzione ai sensi dell'articolo 724 trasmette gli atti al giudice di sorveglianza competente per la conversione, il quale provvede previo accertamento dell'effettiva insolvibilità del condannato e, se ne è il caso, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. Se la pena è stata rateizzata, è convertita la parte non ancora pagata.
3. In presenza di situazioni di insolvenza, il giudice di sorveglianza può disporre la rateizzazione della pena a norma dell'articolo 133-ter del codice penale, se essa non è stata disposta con la sentenza di condanna, ovvero può differire la conversione per un tempo non superiore a sei
1. Per l'esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, il giudice trasmette l'estratto della sentenza di condanna al magistrato di sorveglianza territorialmente competente che provvede in osservanza delle leggi vigenti.
2. La pena pecuniaria, quale sanzione sostitutiva, è eseguita a norma dell'articolo 717.
1. Divenuta irrevocabile la sentenza di condanna, il giudice di pace emette l'ordine di esecuzione, che trasmette immediatamente, unitamente all'estratto della sentenza di condanna contenente le modalità di esecuzione della pena, all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente.
1. Le modalità di esecuzione della permanenza domiciliare e del divieto di accedere a specifici luoghi nei giorni in cui non è obbligato alla permanenza domiciliare, eventualmente imposto, nonché del lavoro di pubblica utilità, stabilite nella sentenza emessa dal giudice possono essere modificate per motivi di assoluta necessità dal giudice osservando le disposizioni dell'articolo 725.
2. La richiesta di modifica non sospende l'esecuzione delle pene; in caso di assoluta urgenza, le modifiche possono essere adottate con provvedimento provvisorio revocabile nelle fasi successive del procedimento.
1. Per l'esecuzione delle pene accessorie, il giudice, fuori dei casi previsti dagli articoli 32 e 34 del codice penale, trasmette l'estratto della sentenza di condanna agli organi della polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e, occorrendo, agli altri organi interessati, indicando le pene accessorie da eseguire. Nei casi previsti dai citati articoli 32 e 34 del codice penale, il
1. Quando la stessa persona è stata condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi, il giudice determina la pena da eseguire, in osservanza delle norme sul concorso di pene.
2. Se le condanne sono state inflitte da giudici diversi, provvede il giudice indicato nell'articolo 724, comma 4.
3. Il provvedimento del giudice è notificato al condannato e al suo difensore.
1. Le somme dovute per sanzioni disciplinari pecuniarie o per condanna alla perdita della cauzione o in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità o di rigetto di una richiesta sono devolute alla cassa delle ammende anche quando ciò non sia espressamente stabilito.
2. I provvedimenti relativi alle somme di cui al comma 1 possono essere revocati dal giudice, su richiesta dell'interessato o del pubblico ministero, prima della conclusione della fase del procedimento nella quale sono stati adottati, sempre che la revoca non sia vietata.
3. Per l'esecuzione delle sanzioni conseguenti a violazioni amministrative accertate nel processo penale, il giudice trasmette l'estratto della sentenza esecutiva all'autorità amministrativa competente.
1. Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato.
2. Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado, altrimenti è competente il giudice di appello.
3. Quando vi è stato ricorso per cassazione e questo è stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, è competente il giudice di primo grado, se il ricorso è stato proposto contro provvedimento inappellabile ovvero a norma dell'articolo 625, e il giudice indicato nel comma 2 del presente articolo negli altri casi. Quando è stato pronunciato l'annullamento con rinvio, è competente il giudice di rinvio.
4. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Tuttavia, se i provvedimenti sono stati emessi da giudici ordinari e da giudici speciali, è competente in ogni caso il giudice ordinario.
5. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal giudice collegiale e dal giudice monocratico, l'esecuzione è attribuita in ogni caso al giudice collegiale.
6. Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice di pace che l'ha emesso.
1. Il giudice dell'esecuzione procede a richiesta del magistrato del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore.
2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio la dichiara inammissibile con decreto motivato, che, entro cinque giorni, è comunicato all'ufficio del pubblico ministero ed è notificato all'interessato e al suo difensore. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione.
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice dell'esecuzione provvede in camera di consiglio senza formalità con ordinanza che è comunicata all'ufficio del pubblico ministero e notificata all'interessato e al difensore. Contro l'ordinanza possono proporre motivato reclamo, entro dieci giorni, al tribunale dell'esecuzione competente per territorio, il magistrato del pubblico ministero, l'interessato e il difensore. Il reclamo sospende l'esecuzione del provvedimento.
1. Se vi è ragione di dubitare dell'identità della persona arrestata per esecuzione di pena o perché evasa mentre scontava una condanna, il giudice dell'esecuzione la interroga e compie ogni indagine utile alla sua identificazione anche a mezzo della polizia giudiziaria.
2. Quando riconosce che non si tratta della persona nei cui confronti deve compiersi l'esecuzione, il giudice dell'esecuzione ne ordina immediatamente la liberazione. Se l'identità rimane incerta, ordina la sospensione dell'esecuzione, dispone la liberazione del detenuto e invita l'ufficio del pubblico ministero a procedere a ulteriori indagini.
3. Se appare evidente che vi è stato un errore di persona e non è possibile provvedere tempestivamente a norma dei commi 1 e 2, la liberazione può essere ordinata in via provvisoria con ordinanza motivata del giudice del luogo dove l'arrestato si trova. Il provvedimento ha effetto fino a quando non provvede il giudice competente, al quale gli atti sono immediatamente trasmessi.
4. Se la persona detenuta deve essere giudicata per altri reati, l'ordinanza è comunicata all'autorità giudiziaria procedente.
1. Se una persona è stata condannata in luogo di un'altra per errore di nome, il giudice dell'esecuzione provvede alla correzione nelle forme previste dall'articolo 148 soltanto se la persona contro cui si doveva procedere è stata citata come imputato anche sotto altro nome per il giudizio; altrimenti si provvede a norma dell'articolo 688, comma 1, lettera c). In ogni caso l'esecuzione contro la persona erroneamente condannata è sospesa.
1. Se più sentenze di condanna divenute irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il giudice ordina l'esecuzione della sentenza con cui è stata pronunciata la condanna meno grave, revocando le altre.
2. Quando le pene irrogate sono diverse, l'interessato può indicare la sentenza che deve essere eseguita. Se l'interessato non si avvale di tale facoltà prima della decisione del giudice dell'esecuzione, si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.
3. Se si tratta di pena pecuniaria e di pena detentiva, si esegue la pena pecuniaria. Se si tratta di pene detentive o pecuniarie di specie diversa, si esegue la pena di minore entità; se le pene sono di uguale entità, si esegue rispettivamente l'arresto o l'ammenda. Se si tratta di pena detentiva o pecuniaria e della sanzione sostitutiva della semidetenzione o della libertà controllata, si esegue, in caso di pena detentiva, la sanzione sostitutiva e, in caso di pena pecuniaria, quest'ultima.
4. Quando le pene principali sono uguali, si tiene conto dell'eventuale applicazione di pene accessorie o di misure di sicurezza e degli altri effetti penali. Quando le condanne sono identiche, si
1. Quando il giudice dell'esecuzione accerta che il provvedimento manca o non è divenuto esecutivo, valutata anche nel merito l'osservanza delle garanzie previste nel caso di irreperibilità del condannato,
1. Nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il magistrato del pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione.
2. Il giudice dell'esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto.
1. Per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 725.
2. Quando, in conseguenza dell'applicazione dell'amnistia o dell'indulto, occorre applicare o modificare una misura di sicurezza a norma dell'articolo 210 del codice penale, il giudice dell'esecuzione dispone la trasmissione degli atti al giudice di sorveglianza.
3. L'amnistia e l'indulto devono essere applicati, qualora il condannato ne faccia richiesta, anche se è terminata l'esecuzione della pena.
4. L'esecuzione della sentenza o del decreto penale è sospesa fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto di concessione di amnistia e di indulto condizionati o, se il decreto non prevede un termine, fino alla scadenza del quarto mese dal giorno della sua pubblicazione. L'amnistia e l'indulto condizionati si applicano definitivamente se, alla scadenza del termine, è dimostrato l'adempimento delle condizioni o degli obblighi ai quali la concessione del beneficio è subordinata.
1. Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti.
1. La revoca della sospensione condizionale della pena, della grazia o dell'amnistia o dell'indulto condizionati e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è disposta dal giudice dell'esecuzione, qualora non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato.
2. Il giudice dell'esecuzione provvede altresì alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 168 del codice penale.
1. Se la falsità di un atto o di un documento, accertata a norma dell'articolo 586, non è stata dichiarata nel dispositivo della sentenza e non è stata proposta impugnazione per questo capo, ogni interessato può chiedere al giudice dell'esecuzione che la dichiari.
2. La cancellazione totale del documento, disposta dal giudice della cognizione o dell'esecuzione, è eseguita mediante annotazione della sentenza o dell'ordinanza a margine di ciascuna pagina del medesimo e attestazione di tale adempimento nel verbale, con la dichiarazione che il documento non può avere alcun effetto giuridico. Il documento rimane allegato al verbale e una copia di questo è rilasciata in sostituzione del documento stesso a chi lo possedeva o lo aveva in deposito, quando la copia è stata richiesta per un legittimo interesse.
1. Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate.
2. Qualora sorga controversia sulla proprietà delle cose confiscate, si applica la disposizione dell'articolo 333, comma 3.
3. Quando accerta l'estinzione del reato o della pena, il giudice dell'esecuzione la dichiara anche di ufficio adottando i provvedimenti conseguenti.
1. Il giudice di sorveglianza vigila sull'organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministro della giustizia le esigenze dei vari servizi,
a) l'attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede e la remunerazione, nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali;
b) le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa;
c) i diritti, derivanti dalla legge di ordinamento penitenziario, la cui violazione sia conseguenza del regime di sottoposizione a restrizione della libertà personale e dipenda da atti dell'amministrazione penitenziaria.
4. Il giudice di sorveglianza provvede al riesame della pericolosità ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 208 del codice penale, nonché all'applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza. Provvede altresì, con decreto motivato, in occasione dei provvedimenti anzidetti, alla eventuale revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per
1. La competenza a conoscere le materie attribuite al giudice di sorveglianza appartiene al giudice che ha giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio di ufficio del procedimento.
1. Nei confronti di coloro che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto le attribuzioni previste per la fase dell'esecuzione sono esercitate dal giudice di sorveglianza per i minorenni e dal tribunale per i minorenni.
2. La competenza prevista dal comma 1 cessa al compimento del venticinquesimo anno di età.
1. Il giudice di sorveglianza nelle materie di sua competenza procede a richiesta del magistrato del pubblico ministero,
1. Quando una misura di sicurezza diversa dalla confisca è stata, fuori dei casi previsti nell'articolo 302, ordinata con sentenza, o deve essere ordinata successivamente, il giudice di sorveglianza, su richiesta del magistrato del pubblico ministero o di ufficio, accerta se l'interessato è persona socialmente pericolosa e adotta i provvedimenti conseguenti, premessa, ove occorra, la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato. Provvede altresì, su richiesta del magistrato del pubblico ministero, dell'interessato, del suo difensore o di ufficio, su ogni questione relativa nonché sulla revoca della dichiarazione di tendenza a delinquere.
2. Il giudice di sorveglianza sovraintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali.
3. La competenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza applicate nei confronti di minorenni è attribuita al giudice di sorveglianza per i minorenni del luogo dove la misura stessa deve essere eseguita.
4. Quando è richiesto dell'applicazione di misure di sicurezza, il giudice di sorveglianza per i minorenni procede al giudizio sulla pericolosità e decide con sentenza, sentiti il minorenne, l'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario, i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e i servizi di assistenza
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 638, commi 1 e 3, il tribunale dell'esecuzione giudica anche sulle impugnazioni contro sentenze di condanna o di proscioglimento concernenti le disposizioni che riguardano le misure di sicurezza.
2. Contro i provvedimenti emessi dal giudice di sorveglianza per i minorenni in materia di misure di sicurezza possono proporre appello davanti al tribunale per i minorenni il magistrato del pubblico ministero, l'imputato e l'esercente la potestà dei genitori.
3. Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma l'appello non ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale dell'esecuzione o il tribunale per i minorenni disponga altrimenti.
1. La domanda di grazia, diretta al Presidente della Repubblica, è sottoscritta dal condannato o da un suo prossimo congiunto o dal convivente o dal tutore o dal curatore ovvero da un avvocato ed è presentata al Ministro della giustizia.
2. Se il condannato è detenuto o internato, la domanda può essere presentata al giudice di sorveglianza, il quale, acquisiti tutti gli elementi di giudizio utili e le osservazioni del procuratore generale presso la corte di appello del distretto ove ha sede il giudice indicato nell'articolo 724, la trasmette al Ministro della giustizia con il proprio parere motivato. Se il condannato non è detenuto o internato, la domanda può essere presentata al predetto procuratore generale, il quale, acquisite le opportune informazioni, la trasmette al Ministro con le proprie osservazioni.
3. La proposta di grazia è sottoscritta dal presidente del consiglio di disciplina ed è presentata al magistrato di sorveglianza, che procede a norma del comma 2.
4. La grazia può essere concessa anche in assenza di domanda o proposta. Emesso il decreto di grazia, il giudice indicato nell'articolo 724 ne cura l'esecuzione ordinando, quando è il caso, la liberazione del condannato e adottando i provvedimenti conseguenti.
5. In caso di grazia sottoposta a condizioni, si provvede a norma dell'articolo 731, comma 4.
1. Il giudice di sorveglianza decide sulla concessione e sulla revoca della liberazione condizionale.
2. Se la liberazione non è concessa per difetto del requisito del ravvedimento, la richiesta non può essere riproposta prima che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.
1. Il giudice di sorveglianza, su richiesta dell'interessato, decide sulla riabilitazione, anche se relativa a condanne pronunciate da giudici speciali, quando la legge non dispone altrimenti. Decide altresì sulla revoca, qualora essa non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato.
2. Nella richiesta sono indicati gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 179 del codice penale. Il giudice acquisisce la documentazione necessaria.
3. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.
1. Il giudice di sorveglianza provvede in ordine al differimento dell'esecuzione delle pene detentive e delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata nei casi previsti dagli articoli 146 e 147 del codice penale. Il giudice ordina, quando occorre, la liberazione del detenuto e adotta gli altri provvedimenti conseguenti.
1. In ciascun distretto di corte di appello è costituito un tribunale dell'esecuzione composto dal presidente e da due giudici ordinari.
1. Entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo il presidente del collegio, designato il difensore di ufficio all'interessato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Fino al giorno prima dell'udienza, il magistrato del pubblico ministero, l'interessato e il suo difensore hanno diritto di visionare gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo e di ottenere il rilascio di copie a proprie spese.
2. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del magistrato del pubblico ministero. L'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente; tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, è sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.
3. Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio.
4. Il giudice decide con ordinanza. Questa è comunicata o notificata senza
1. Il direttore o il vice direttore responsabile di un giornale o periodico deve pubblicare, senza diritto ad anticipazione o a rifusione di spese, non più tardi dei tre giorni successivi a quello in cui ne ha ricevuto l'ordine dall'autorità competente per l'esecuzione, la sentenza di condanna irrevocabile pronunciata contro di lui o contro altri per pubblicazione avvenuta nel suo giornale.
2. Fuori del caso previsto dal comma 1, quando l'inserzione di una sentenza penale in un giornale è ordinata dal giudice, il direttore o il vice direttore responsabile del giornale o periodico designato deve eseguirla, a richiesta del pubblico ministero o della persona obbligata o autorizzata a provvedervi.
3. La pubblicazione ordinata dal giudice per estratto o per intero può essere eseguita anche in foglio di supplemento degli stessi formato, corpo e carattere
1. I rapporti con le autorità straniere relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale sono disciplinati dalle norme della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, resa esecutiva dalla legge 23 febbraio 1961, n. 215, dalla legge 22 aprile 2005, n. 69, di conformazione del diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, dalle norme delle altre convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale.
2. Si applicano le norme contenute nei titoli III, IV e V di questo libro, se, con riferimento alle materie in esse trattate, mancano norme convenzionali o di diritto internazionale generale o esse non dispongano diversamente.
3. La prassi può avere efficacia integrativa o modificativa del testo dei trattati internazionali, a condizione che ad essa possa essere inequivocabilmente attribuita
1. Le disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri dell'Unione europea, trovano attuazione nei limiti in cui non sono incompatibili con i princìpi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, di diritti di libertà e di giusto processo.
2. Il mandato d'arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell'Unione europea, in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona, al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.
3. È data esecuzione al mandato d'arresto europeo alle condizioni e con le modalità stabilite dalle norme di questo titolo, sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice, sia motivato e la sentenza da eseguire sia irrevocabile.
4. Le disposizioni del presente titolo costituiscono un'attuazione dell'azione comune in materia di cooperazione giudiziaria penale, ai sensi degli articoli 31, paragrafo 1, lettere a) e b), e 34, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sull'Unione europea, e successive modificazioni.
1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del Trattato sull'Unione europea, e successive modificazioni, e dal punto (12) dei consideranda del preambolo della decisione quadro 2002/584/GAI, si dà esecuzione al mandato d'arresto europeo nel rispetto dei seguenti diritti e princìpi stabiliti dai trattati internazionali e dalla Costituzione:
a) i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, in particolare dall'articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e dall'articolo 6 (diritto ad un processo equo), e successive modificazioni, nonché dai Protocolli addizionali alla Convenzione stessa;
b) i princìpi e le regole contenuti nella Costituzione, attinenti al giusto processo, ivi compresi quelli relativi alla tutela della libertà personale, anche in relazione al diritto di difesa e al principio di eguaglianza, nonché quelli relativi alla responsabilità penale e alla qualità delle sanzioni penali.
2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere richieste idonee garanzie allo Stato membro di emissione.
3. È rifiutata la consegna dell'imputato o del condannato in caso di grave e persistente violazione, da parte dello Stato richiedente, dei princìpi di cui al comma 1, lettera a), constatata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi del punto (10) dei consideranda del preambolo della decisione quadro 2002/584/GAI.
1. Le modifiche all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI
1. In relazione alle disposizioni dell'articolo 7 della decisione quadro 2002/584/GAI è designato come autorità centrale per assistere le autorità giudiziarie competenti il Ministro della giustizia.
2. Spettano al Ministro della giustizia la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati d'arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa.
3. Il Ministro della giustizia, se riceve un mandato d'arresto europeo da uno Stato membro di emissione, lo trasmette senza indugio all'autorità giudiziaria territorialmente competente. Se riceve un mandato d'arresto europeo dall'autorità giudiziaria italiana, lo trasmette senza indugio allo Stato membro di esecuzione.
4. Nei limiti e con le modalità previsti da accordi internazionali può essere consentita in condizioni di reciprocità la corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie. In tale caso l'autorità giudiziaria competente informa immediatamente il Ministro della giustizia della ricezione o dell'emissione di un mandato d'arresto europeo. Resta comunque ferma la competenza del Ministro della giustizia ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 772.
1. La consegna di un imputato o di un condannato all'estero non può essere concessa senza la decisione favorevole della corte di appello.
2. La competenza a dare esecuzione a un mandato d'arresto europeo appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è ricevuto dall'autorità giudiziaria.
3. Se la competenza non può essere determinata ai sensi del comma 2, è competente la corte di appello di Roma.
4. Quando uno stesso fatto è oggetto di mandati d'arresto emessi contestualmente dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea a carico di più persone e non è possibile determinare la competenza ai sensi del comma 2, è competente la corte di appello del distretto in cui hanno la residenza, la dimora o il domicilio il maggior numero delle persone ovvero, se anche in tale modo non è possibile determinare la competenza, la corte di appello di Roma.
5. Nel caso in cui la persona sia stata arrestata dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 760, la competenza a decidere sulla consegna appartiene alla corte di appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto.
1. Il mandato d'arresto europeo deve contenere le seguenti informazioni:
a) identità e cittadinanza del ricercato;
b) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;
c) indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutiva, di un provvedimento cautelare o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo di applicazione degli articoli 756 e 757;
d) natura e qualificazione giuridica del reato;
e) descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato;
f) pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione;
g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.
2. Se il mandato d'arresto europeo non contiene le informazioni di cui al comma 1, lettere a), c), d), e) e f), l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 765. Analogamente provvede quando ritiene necessario acquisire ulteriori elementi al fine di verificare se ricorra uno dei casi previsti dagli articoli 767 e 768.
3. La consegna è consentita, se ne ricorrono i presupposti, soltanto sulla base di una richiesta alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla richiesta stessa.
4. Al mandato d'arresto devono essere allegati:
a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata la consegna, con l'indicazione delle fonti di prova, del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica;
b) il testo delle disposizioni di legge applicabili, con l'indicazione del tipo e della durata della pena;
c) i dati segnaletici ed ogni altra possibile informazione atta a determinare l'identità e la nazionalità della persona della quale è domandata la consegna.
5. Se lo Stato membro di emissione non provvede, il presidente della corte di appello o il magistrato della corte da questi delegato richiede al Ministro della giustizia l'acquisizione del provvedimento dell'autorità giudiziaria in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso, nonché la documentazione di cui al comma 4, informandolo della data dell'udienza camerale fissata. Il Ministro della giustizia informa l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione che la ricezione del provvedimento e della documentazione costituisce condizione necessaria per l'esame della richiesta di esecuzione da parte della corte di appello. Immediatamente dopo averli ricevuti, il Ministro della giustizia trasmette al presidente della corte di appello il provvedimento e la documentazione unitamente ad una loro traduzione in lingua italiana.
6. Se l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione non dà corso alla richiesta del Ministro della giustizia, di cui al comma 5, la corte di appello respinge la richiesta.
7. Il mandato d'arresto europeo deve pervenire tradotto in lingua italiana.
1. È data esecuzione al mandato d'arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale.
2. Il comma 1 non si applica nei casi in cui, in materia di tasse e di imposte, di dogana e di cambio, la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte ovvero non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge dello Stato membro di emissione. Tuttavia deve trattarsi di tasse e imposte che siano
1. Si fa luogo alla consegna in base al mandato d'arresto europeo, indipendentemente dalla doppia incriminazione, per i fatti seguenti, sempre che, escluse le eventuali aggravanti, il massimo della pena o della misura di sicurezza privativa della libertà personale sia pari o superiore a tre anni:
a) partecipare ad un'associazione di tre o più persone finalizzata alla commissione di più delitti;
b) compiere atti di minaccia contro la pubblica incolumità ovvero di violenza su persone o cose a danno di uno Stato, di una istituzione od organismo internazionale, al fine di sovvertire l'ordine costituzionale di uno Stato ovvero distruggere o indebolire le strutture politiche, economiche o sociali nazionali o sovranazionali;
c) costringere o indurre una o più persone, mediante violenza, minaccia, inganno o abuso di autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio di uno Stato, o a trasferirsi all'interno dello stesso, al fine di sottoporla a schiavitù o al lavoro forzato o all'accattonaggio o allo sfruttamento di prestazioni sessuali;
d) indurre alla prostituzione ovvero compiere atti diretti al favoreggiamento o allo sfruttamento sessuale di un minore; compiere atti diretti allo sfruttamento di un minore al fine di produrre, con qualsiasi mezzo, materiale pornografico; fare commercio, distribuire, divulgare o pubblicizzare materiale pornografico in cui è riprodotto un minore;
e) vendere, offrire, cedere, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare o procurare ad altri sostanze che, secondo le legislazioni vigenti nei Paesi europei, sono considerate stupefacenti o psicotrope;
f) commerciare, acquistare, trasportare, esportare o importare armi, munizioni ed esplosivi in violazione della legislazione vigente;
g) ricevere, accettare la promessa, dare o promettere denaro o altra utilità in relazione al compimento o al mancato compimento di un atto inerente ad un pubblico ufficio;
h) compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi ovvero la diminuzione illegittima di risorse iscritte nel bilancio di uno Stato o nel bilancio generale dell'Unione europea o nei bilanci gestiti dall'Unione europea o per conto di essa; compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi; compiere le medesime azioni od omissioni a danno di un privato, di una persona giuridica o di un ente pubblico;
i) sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da reato, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita;
l) contraffare monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o
m) commettere, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, un fatto diretto a introdursi o a mantenersi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici, dati, informazioni o programmi in essi contenuti o a essi pertinenti;
n) mettere in pericolo l'ambiente mediante lo scarico non autorizzato di idrocarburi, oli usati o fanghi derivanti dalla depurazione delle acque, l'emissione di sostanze pericolose nell'atmosfera, sul suolo o in acqua, il trattamento, il trasporto, il deposito, l'eliminazione di rifiuti pericolosi, lo scarico di rifiuti nel suolo o nelle acque e la gestione abusiva di una discarica; possedere, catturare e commerciare specie animali e vegetali protette;
o) compiere, al fine di trarne profitto, atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio di uno Stato di una persona che non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente;
p) cagionare volontariamente la morte di un uomo o lesioni personali della medesima gravità di quelle previste dall'articolo 583 del codice penale;
q) procurare illecitamente e per scopo di lucro un organo o un tessuto umano ovvero farne comunque commercio;
r) privare una persona della libertà personale o tenerla in proprio potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, un'organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione;
s) incitare pubblicamente alla violenza, come manifestazione di odio razziale
t) impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, facendo uso delle armi o a seguito dell'attività di un gruppo organizzato;
u) operare traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti di antiquariato e le opere d'arte;
v) indurre taluno in errore, con artifizi o raggiri, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno;
z) richiedere con minacce, uso della forza o qualsiasi altra forma di intimidazione, beni o promesse o la firma di qualsiasi documento che contenga o determini un obbligo, un'alienazione o una quietanza;
aa) imitare o duplicare abusivamente prodotti commerciali, al fine di trarne profitto;
bb) falsificare atti amministrativi e operare traffico di documenti falsi;
cc) falsificare mezzi di pagamento;
dd) operare traffico illecito di sostanze ormonali e di altri fattori della crescita;
ee) operare traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
ff) acquistare, ricevere od occultare veicoli rubati, o comunque collaborare nel farli acquistare, ricevere od occultare, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto;
gg) costringere taluno a compiere o a subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità;
hh) cagionare un incendio dal quale deriva pericolo per l'incolumità pubblica;
ii) commettere reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;
ll) impossessarsi di una nave o di un aereo;
mm) provocare illegalmente e intenzionalmente danni ingenti a strutture statali, altre strutture pubbliche, sistemi di trasporto pubblico o altre infrastrutture, che comportano o possono comportare una notevole perdita economica.
2. L'autorità giudiziaria italiana accerta quale sia la definizione dei reati per i quali è richiesta la consegna, secondo la legge dello Stato membro di emissione, e se la stessa corrisponda alle fattispecie di cui al comma 1.
3. Se il fatto non è previsto come reato dalla legge italiana, non si dà luogo alla consegna del cittadino italiano se risulta che lo stesso non era a conoscenza, senza propria colpa, della norma penale dello Stato membro di emissione in base alla quale è stato emesso il mandato d'arresto europeo.
1. Salvo i casi previsti dall'articolo 760, il Ministro della giustizia, ricevuto il mandato d'arresto europeo emesso dall'autorità competente di uno Stato membro, lo trasmette senza ritardo al presidente della corte di appello, competente ai sensi dell'articolo 754. Il presidente della corte di appello dà immediata comunicazione al procuratore generale del mandato d'arresto europeo, procedendo direttamente, o tramite delega ad altro magistrato della corte, agli adempimenti di sua competenza. Il presidente della corte di appello procede con le stesse modalità nelle ipotesi in cui il mandato d'arresto e la relativa documentazione di cui all'articolo 755 sono stati trasmessi direttamente dall'autorità
1. Entro cinque giorni dall'esecuzione delle misure di cui all'articolo 758, e alla presenza di un difensore di ufficio nominato a norma dell'articolo 113, in mancanza di difensore di fiducia, il presidente della corte di appello, o il magistrato della corte da lui delegato, procede a sentire la persona sottoposta alla misura cautelare, informandola, in una lingua alla stessa conosciuta, del contenuto del mandato d'arresto europeo e della procedura di esecuzione, nonché della facoltà di acconsentire alla propria consegna all'autorità
1. Nel caso in cui l'autorità competente dello Stato membro abbia effettuato segnalazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS) nelle forme richieste, la polizia giudiziaria procede all'arresto della persona ricercata, ponendola immediatamente, e, comunque, non oltre ventiquattro ore, a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto il provvedimento è stato eseguito, mediante trasmissione del relativo verbale, e ne dà immediata informazione al Ministro della giustizia.
2. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente allo Stato membro richiedente l'avvenuto arresto ai fini della
1. L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto ai sensi dell'articolo 760 informa la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto, della possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente e l'avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di essere assistita da un interprete. Nel caso in cui l'arrestato non provveda a nominare un difensore, la polizia giudiziaria procede immediatamente a individuare un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 113.
2. La polizia giudiziaria provvede a dare tempestivo avviso dell'arresto al difensore.
3. Il verbale di arresto dà atto, a pena di nullità, degli adempimenti indicati ai commi 1 e 2, nonché degli accertamenti effettuati sull'identificazione dell'arrestato.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo degli ordinari stanziamenti del Ministero della giustizia.
1. Entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale d'arresto, il presidente della corte di appello, o il magistrato della corte da lui delegato, informato il procuratore generale, provvede, in una lingua alla stessa conosciuta e, se necessario, alla presenza di un interprete, a sentire la persona arrestata con la presenza di un difensore di ufficio nominato in mancanza di difensore di fiducia. Nel caso in cui la persona arrestata risulti ristretta in località diversa da quella in cui l'arresto è stato eseguito, il presidente della corte di
1. Quando procede a sentire la persona della quale è stata richiesta la consegna, ai sensi degli articoli 759, comma 1, e 762, comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato della corte da lui delegato, raccoglie l'eventuale consenso alla consegna, alla presenza del difensore e, se necessario, dell'interprete. Del consenso e delle modalità con cui è stato prestato si dà atto in apposito verbale.
2. Il consenso può essere espresso anche successivamente mediante dichiarazione indirizzata al direttore della casa di reclusione e dallo stesso immediatamente trasmessa al presidente della corte di appello, anche a mezzo telefax, ovvero con dichiarazione resa nel corso dell'udienza davanti alla corte e fino alla conclusione della discussione.
3. Il consenso è irrevocabile. La persona arrestata è preventivamente informata
1. Se il mandato d'arresto europeo è stato emesso nel corso di un procedimento penale, il presidente della corte di appello, su richiesta dell'autorità giudiziaria emittente e al fine di consentire le indagini urgenti dalla stessa ritenute necessarie, autorizza l'interrogatorio della persona richiesta in consegna, ovvero ne dispone il trasferimento temporaneo nello Stato membro di emissione.
2. Quando concede l'autorizzazione all'interrogatorio della persona richiesta in consegna, il presidente della corte di appello informa il Ministro della giustizia per la tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente e per ogni necessaria intesa anche in ordine alla data di assunzione dell'atto. L'interrogatorio è effettuato da un magistrato della corte di appello designato dal presidente, con l'assistenza della persona eventualmente designata dall'autorità richiedente in conformità alla legge dello Stato membro di emissione e dell'interprete eventualmente necessario. Sono osservate le forme e le garanzie previste per l'interrogatorio dagli articoli 80, 81 e 82. Dell'interrogatorio è redatto verbale.
1. Qualora la corte di appello non ritenga sufficienti ai fini della decisione la documentazione e le informazioni trasmesse dallo Stato membro di emissione, può richiedere allo stesso, direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, le informazioni integrative occorrenti. In ogni caso stabilisce un termine per la ricezione di quanto richiesto, non superiore a trenta giorni. Se l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione non dà corso alla richiesta, si applica il comma 6 dell'articolo 755.
2. La corte di appello, d'ufficio o su richiesta delle parti, può disporre altresì ogni ulteriore accertamento che ritiene necessario al fine della decisione.
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 763, la corte di appello decide con sentenza in camera di consiglio sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna, sentiti il procuratore generale, il difensore, e, se compare, la persona richiesta in consegna, nonché, se presente, il rappresentante dello Stato richiedente.
2. La decisione deve essere emessa entro il termine di sessanta giorni dall'esecuzione
1. La corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:
a) se vi sono motivi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo
b) se il diritto è stato leso con il consenso di chi, secondo la legge italiana, può validamente disporne;
c) se per la legge italiana il fatto costituisce esercizio di un diritto, adempimento di un dovere ovvero è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore;
d) se il fatto è manifestazione della libertà di associazione, della libertà di stampa o di altri mezzi di comunicazione;
e) se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva;
f) se il mandato d'arresto europeo ha per oggetto un reato politico, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34; dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, aperta alla firma a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719; dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1;
g) se dagli atti risulta che la sentenza irrevocabile, oggetto del mandato d'arresto europeo, non sia la conseguenza di un processo equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato previsti dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e successive modificazioni, e dall'articolo 2 del Protocollo
h) se sussiste un serio pericolo che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti;
i) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni quattordici al momento della commissione del reato, ovvero se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni diciotto quando il reato per cui si procede è punito con una pena inferiore nel massimo a nove anni, o quando la restrizione della libertà personale risulta incompatibile con i processi educativi in atto, o quando l'ordinamento dello Stato membro di emissione non prevede differenze di trattamento carcerario tra il minore di anni diciotto e il soggetto maggiorenne o quando, effettuati i necessari accertamenti, il soggetto risulti comunque non imputabile o, infine, quando nell'ordinamento dello Stato membro di emissione non è previsto l'accertamento dell'effettiva capacità di intendere o di volere;
l) se il reato contestato nel mandato d'arresto europeo è estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;
m) se risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna;
n) se i fatti per i quali il mandato d'arresto europeo è stato emesso potevano essere giudicati in Italia e si sia già verificata la prescrizione del reato o della pena;
o) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;
p) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;
q) se è stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all'articolo 480 per la revoca della sentenza;
r) se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno;
s) se la persona richiesta in consegna è una donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, salvo che, trattandosi di mandato d'arresto europeo emesso nel corso di un procedimento, le esigenze cautelari poste a base del provvedimento restrittivo dell'autorità giudiziaria emittente risultino di eccezionale gravità;
t) se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso risulta mancante di motivazione;
u) se la persona richiesta in consegna beneficia per la legge italiana di immunità che limitano l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale;
v) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata la consegna contiene disposizioni contrarie ai princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.
1. L'esecuzione del mandato d'arresto europeo da parte dell'autorità giudiziaria italiana, nei casi elencati dal presente comma, è subordinata alle seguenti condizioni:
a) se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza comminate mediante decisione pronunciata in absentia, e se l'interessato non è stato citato personalmente né altrimenti informato della data e del luogo dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in absentia, la consegna è subordinata alla condizione che l'autorità giudiziaria emittente fornisca assicurazioni considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato d'arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro di emissione e di essere presenti al giudizio;
b) se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale a vita, l'esecuzione di tale mandato è subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena comminata, su richiesta o entro venti anni, oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura in questione non siano eseguite;
c) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale è cittadino o residente dello Stato italiano, la consegna è subordinata alla
1. Quando due o più Stati membri hanno emesso un mandato d'arresto europeo nei confronti della stessa persona, la corte di appello decide quale dei mandati d'arresto deve essere eseguito, tenuto conto di ogni rilevante elemento di valutazione e, in particolare, della gravità dei reati per i quali i mandati sono stati emessi, del luogo in cui i reati sono stati commessi e delle date di emissione dei mandati d'arresto e considerando, in questo contesto, se i mandati sono stati emessi nel corso di un procedimento penale ovvero per l'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà personale.
2. Ai fini della decisione di cui al comma 1 la corte di appello può disporre ogni necessario accertamento nonché richiedere una consulenza all'Eurojust.
3. Quando, nei confronti della stessa persona, sono stati emessi un mandato d'arresto europeo e una richiesta di estradizione da parte di uno Stato terzo, la corte di appello competente per il mandato d'arresto, sentito il Ministro della giustizia, decide se va data precedenza al mandato d'arresto ovvero alla richiesta di estradizione tenendo conto della gravità dei fatti, dell'ordine di presentazione delle richieste e di ogni altro elemento utile alla decisione.
1. Se non interviene la decisione nei termini di cui agli articoli 763 e 766 la persona richiesta in consegna è posta immediatamente in libertà.
1. Contro i provvedimenti che decidono sulla consegna la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, anche per il merito, entro dieci giorni dalla conoscenza legale dei provvedimenti stessi ai sensi degli articoli 763, comma 5, e 766, comma 6.
2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza.
3. La Corte di cassazione decide con sentenza entro quindici giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all'articolo 143. L'avviso alle parti deve essere notificato o comunicato almeno cinque giorni prima dell'udienza.
4. La decisione è depositata a conclusione dell'udienza con la contestuale motivazione. Qualora la redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione, data comunque lettura del dispositivo, provvede al deposito della motivazione non oltre il quinto giorno dalla pronuncia.
5. Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia.
6. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, gli atti vengono trasmessi al giudice di rinvio, il quale decide entro venti giorni dalla ricezione.
1. La persona richiesta in consegna deve essere consegnata allo Stato membro di emissione entro dieci giorni dalla sentenza irrevocabile con cui è data esecuzione al mandato d'arresto europeo ovvero dall'ordinanza di cui all'articolo 763, comma 4, secondo le modalità e le intese
1. Con la decisione che dispone l'esecuzione del mandato d'arresto europeo la corte di appello può disporre che la consegna della persona venga rinviata per consentire che la stessa possa essere sottoposta a procedimento penale in Italia ovvero possa scontarvi la pena alla quale sia stata condannata per reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto.
2. Nel caso di cui al comma 1, su richiesta dell'autorità giudiziaria emittente, la corte di appello, sentita l'autorità giudiziaria competente per il procedimento penale in corso o per l'esecuzione della sentenza di condanna, può disporre il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna alle condizioni concordate.
1. La consegna della persona è subordinata alla condizione che la stessa non venga consegnata ad altro Stato membro in esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla consegna medesima senza l'assenso della corte di appello che ha disposto l'esecuzione del mandato d'arresto né estradata verso uno Stato terzo senza l'assenso all'estradizione successiva accordato a norma delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dell'articolo 804.
2. Ove richiesta dall'autorità giudiziaria competente dello Stato membro di emissione, la corte di appello accorda il proprio assenso alla consegna della persona ad altro Stato membro quando il reato per cui l'assenso è richiesto dà luogo a consegna a norma di questo titolo. Sulla richiesta di assenso, completa degli elementi di cui all'articolo 755, la corte di
a) quando la persona, pur avendo avuto la possibilità di farlo, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stata consegnata entro i quarantacinque giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva ovvero, dopo averlo lasciato, vi ha fatto ritorno;
b) quando la persona ha consentito, con dichiarazione resa davanti all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro di emissione, e raccolta a verbale, alla consegna ad altro Stato membro;
c) quando la persona richiesta in consegna non beneficia del principio di specialità ai sensi dell'articolo 775, comma 2, lettere a), e) e f), e comma 3.
1. La consegna è sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale è stata concessa, la persona non venga sottoposta a un procedimento penale, né privata della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando:
a) il soggetto consegnato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato decorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno;
b) il reato non è punibile con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà personale;
c) il procedimento penale non consente l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;
d) la persona è soggetta a una pena o a una misura che non implica la privazione della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può limitare la sua libertà personale;
e) la persona ha acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare al principio di specialità con le forme di cui all'articolo 763;
f) dopo essere stata consegnata, la persona ha espressamente rinunciato a beneficiare del principio di specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia è raccolta a verbale dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione, con forme equivalenti a quelle indicate all'articolo 763.
3. Successivamente alla consegna, ove lo Stato membro di emissione richieda di sottoporre la persona a un procedimento penale ovvero di assoggettare la stessa a un provvedimento coercitivo della libertà, provvede la corte di appello che ha dato esecuzione al mandato d'arresto. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate dall'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI munite di traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'assenso è rilasciato quando il reato per il quale è richiesto consente la consegna di una persona ai sensi della decisione quadro. La corte rifiuta l'assenso quando ricorre uno dei casi di cui all'articolo 767.
1. Le richieste di transito sul territorio dello Stato di una persona che deve essere consegnata sono ricevute dal Ministro della giustizia.
a) non ha ricevuto informazioni circa l'identità e la cittadinanza della persona oggetto del mandato d'arresto europeo, l'esistenza di un mandato d'arresto europeo, la natura e la qualificazione giuridica del reato e la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data e il luogo di commissione;
b) il ricercato è cittadino italiano o residente in Italia e il transito è richiesto ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.
3. Nel caso in cui la richiesta di transito riguardi un cittadino italiano o una persona residente in Italia, il Ministro della giustizia può subordinare il transito alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.
1. Il mandato d'arresto europeo è emesso:
a) dal giudice che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari;
b) dal giudice che ha emesso l'ordine di esecuzione della pena detentiva, sempre che si tratti di pena di durata non inferiore a un anno e che non operi la sospensione dell'esecuzione;
c) dal giudice di sorveglianza, per quanto attiene all'esecuzione di misure di sicurezza personali detentive.
2. Il mandato d'arresto europeo è trasmesso al Ministro della giustizia che provvede alla traduzione del testo nella lingua dello Stato membro di esecuzione e alla sua trasmissione all'autorità competente. Dell'emissione del mandato è data immediata comunicazione al Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.
1. L'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 777 emette il mandato d'arresto europeo quando risulta che l'imputato o il condannato è residente, domiciliato o dimorante nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.
2. Quando il luogo della residenza, del domicilio o della dimora non è conosciuto e risulta possibile che la persona si trovi nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, l'autorità giudiziaria dispone l'inserimento di una specifica segnalazione nel SIS, conformemente alle disposizioni dell'articolo 95 della convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388. Una segnalazione nel SIS equivale a un mandato d'arresto europeo corredato delle informazioni di cui all'articolo 779.
3. Nel caso in cui la persona ricercata benefìci di un'immunità o di un privilegio riconosciuti da uno Stato diverso da quello di esecuzione ovvero da un organismo internazionale, l'autorità giudiziaria provvede a inoltrare la richiesta di revoca del privilegio o di esclusione dell'immunità.
1. Il mandato d'arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione
a) identità e cittadinanza del ricercato;
b) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;
c) indicazione dell'esistenza dei provvedimenti indicati dall'articolo 777;
d) natura e qualificazione giuridica del reato, tenuto anche conto dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI;
e) descrizione del fatto contestato, compresi l'epoca e il luogo di commissione, nonché, in caso di concorso di persone, il grado di partecipazione del ricercato;
f) pena inflitta, se vi è sentenza irrevocabile, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge;
g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.
1. Il mandato d'arresto europeo perde efficacia quando il provvedimento restrittivo sulla base del quale è stato emesso è stato revocato o annullato ovvero è divenuto inefficace. Il procuratore generale presso la corte di appello ne dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia ai fini della conseguente comunicazione allo Stato membro di esecuzione.
1. La consegna della persona ricercata è soggetta ai limiti del principio di specialità,
1. Il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero in esecuzione del mandato d'arresto europeo è computato ai sensi e per gli effetti degli articoli 296, comma 4, 297 e 714.
1. Con il mandato d'arresto europeo emesso ai sensi dell'articolo 777 il procuratore generale presso la corte di appello richiede all'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione la consegna dei beni oggetto del provvedimento di sequestro o di confisca eventualmente emesso dal giudice competente, trasmettendo, nel contempo, copia dei provvedimenti di sequestro.
1. Su richiesta dell'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato d'arresto europeo, o di ufficio, la corte di appello può disporre il sequestro dei beni necessari ai fini della prova ovvero suscettibili di confisca in quanto costituenti il prodotto, il profitto o il prezzo del reato nella disponibilità del ricercato e nei limiti di cui ai commi seguenti.
2. La richiesta di cui al comma 1 contiene la precisazione se la consegna
1. Nel caso in cui i beni richiesti di sequestro dall'autorità giudiziaria dello Stato membro costituiscano già oggetto di sequestro disposto dall'autorità giudiziaria italiana nell'ambito di un procedimento
1. Sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo o delle misure reali adottate. Tutte le altre spese sono a carico dello Stato membro la cui autorità giudiziaria ha emesso il mandato d'arresto o richiesto la misura reale.
2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
1. Le disposizioni di questo titolo non pregiudicano gli obblighi internazionali dello Stato italiano qualora la persona ricercata sia stata estradata da uno Stato terzo e sia tutelata dalle norme relative al principio di specialità contenute nell'accordo in base al quale ha avuto luogo l'estradizione. In tale caso il Ministro della giustizia richiede tempestivamente l'assenso
1. Per quanto non previsto da questo titolo si applicano le altre disposizioni di questo codice e delle leggi complementari, in quanto compatibili.
2. Non si applicano le disposizioni previste dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, relativa alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
1. Alle richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002, qualora non si tratti di casi di consegna obbligatoria, si applicano le disposizioni in materia di estradizione di cui al titolo III.
1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del titolo II, la consegna a uno Stato
1. Non può essere concessa l'estradizione per un reato politico né quando vi è ragione di ritenere che l'imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona.
2. Se per il fatto per il quale è domandata l'estradizione è prevista la pena di morte dalla legge dello Stato estero, l'estradizione non può essere concessa, a meno che lo Stato richiedente non si impegni, mediante sottoscrizione di accordo tra le rispettive autorità giudiziarie centrali, a commutare detta pena con quella detentiva.
1. La concessione dell'estradizione, l'estensione dell'estradizione già concessa e la riestradizione sono sempre subordinate alla condizione espressa che, per un fatto
1. L'estradizione è consentita soltanto sulla base di una domanda alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla domanda stessa.
2. Alla domanda devono essere allegati:
a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata l'estradizione, con l'indicazione del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica;
b) il testo delle disposizioni di legge applicabili, con l'indicazione se per il fatto per cui è domandata l'estradizione è prevista dalla legge dello Stato estero la pena di morte;
c) i dati segnaletici e ogni altra possibile informazione atta a determinare l'identità e la nazionalità della persona della quale è domandata l'estradizione.
1. L'estradizione di un imputato o di un condannato all'estero non può essere concessa senza la decisione favorevole della corte di appello.
2. Non si fa luogo al giudizio della corte di appello quando l'imputato o il condannato all'estero acconsente all'estradizione richiesta. L'eventuale consenso deve essere espresso alla presenza del difensore e di esso è fatta menzione nel verbale.
3. La decisione favorevole della corte di appello e il consenso della persona non rendono obbligatoria l'estradizione.
4. La competenza a decidere appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui la domanda di estradizione perviene al Ministro della giustizia ovvero alla corte di appello che ha ordinato l'arresto provvisorio previsto dall'articolo 808 o alla corte di appello il cui presidente ha provveduto alla convalida dell'arresto previsto dall'articolo 809. Se la competenza non può essere determinata nei modi così indicati, è competente la corte di appello di Roma.
1. A condizione di reciprocità, lo Stato richiedente ha la facoltà di intervenire nel procedimento davanti alla corte di appello e alla Corte di cassazione facendosi rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio davanti all'autorità giudiziaria italiana.
1. Quando riceve da uno Stato estero una domanda di estradizione, il Ministro
1. Scaduto il termine previsto dall'articolo 796, comma 5, il presidente della corte di appello fissa l'udienza per la decisione, con decreto da comunicare al procuratore generale e da notificare alla persona della quale è richiesta l'estradizione, al suo difensore e all'eventuale rappresentante dello Stato richiedente, almeno
1. Quando non esiste convenzione o questa non dispone diversamente, la corte di appello pronuncia sentenza favorevole all'estradizione se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna e se, per lo stesso fatto, nei confronti della persona della quale è domandata l'estradizione, non è in corso procedimento penale né è stata pronunciata sentenza irrevocabile nello Stato.
a) se, per il reato per il quale l'estradizione è stata domandata, la persona è stata o sarà sottoposta a un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali;
b) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata l'estradizione contiene disposizioni contrarie ai princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
c) se vi è motivo di ritenere che la persona verrà sottoposta agli atti, alle pene o ai trattamenti indicati nell'articolo 791, comma 1.
1. Contro la sentenza della corte di appello può essere proposto ricorso per cassazione, anche per il merito, dalla persona interessata, dal suo difensore, dal procuratore generale e dal rappresentante dello Stato richiedente.
2. Nel giudizio davanti alla Corte di cassazione si applicano le disposizioni dell'articolo 797.
1. La sentenza contraria all'estradizione preclude la pronuncia di una successiva sentenza favorevole a seguito di un'ulteriore domanda presentata per i medesimi fatti dallo stesso Stato, salvo che la domanda sia fondata su elementi che non siano già stati valutati dall'autorità giudiziaria.
1. Il Ministro della giustizia decide in merito all'estradizione entro quarantacinque
1. L'esecuzione dell'estradizione è sospesa se l'estradando deve essere giudicato nel territorio dello Stato o vi deve scontare una pena per reati commessi prima o dopo quello per il quale l'estradizione è stata concessa. Tuttavia il Ministro della giustizia, sentita l'autorità giudiziaria competente per il procedimento in corso nello Stato o per l'esecuzione della pena, può procedere alla consegna temporanea allo Stato richiedente della persona da estradare ivi imputata, concordandone termini e modalità.
1. In caso di nuova domanda di estradizione, presentata dopo la consegna dell'estradato e avente a oggetto un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione è già stata concessa, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di questo capo. Alla domanda devono essere allegate le dichiarazioni della persona interessata, rese davanti a un giudice dello Stato richiedente, in ordine alla richiesta estensione dell'estradizione.
2. La corte di appello procede in assenza della persona interessata.
3. Non si fa luogo al giudizio davanti alla corte di appello se l'estradato, con le dichiarazioni previste dal comma 1, ha consentito all'estensione richiesta.
1. Le disposizioni dell'articolo 803 si applicano anche nel caso in cui lo Stato al quale la persona è stata consegnata domanda il consenso alla riestradizione della stessa persona verso un altro Stato.
1. Il transito attraverso il territorio dello Stato di una persona estradata da uno ad altro Stato è autorizzato, su domanda di quest'ultimo, dal Ministro della giustizia, salvo che il transito non comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.
a) se l'estradizione è stata concessa per fatti non previsti come reati dalla legge italiana;
b) se ricorre taluna delle ipotesi previste dall'articolo 791, comma 1;
c) se si tratta di un cittadino italiano e la sua estradizione allo Stato che ha richiesto il transito non potrebbe essere concessa.
3. Salvo che la persona estradata non abbia consentito al transito con dichiarazione resa davanti all'autorità giudiziaria dello Stato che ha concesso l'estradizione, l'autorizzazione non può essere data senza la decisione favorevole della corte di appello. A tale fine il Ministro della giustizia trasmette la domanda e i documenti allegati al procuratore generale presso la corte di appello. La corte procede in camera di consiglio in assenza della persona interessata, applicando le disposizioni previste dall'articolo 797, commi 1 e 2. Si applicano altresì le disposizioni previste dall'articolo 799, comma 1. La competenza a decidere appartiene in ogni caso alla corte di appello di Roma.
4. L'autorizzazione non è richiesta quando il transito avviene per via aerea e non è previsto lo scalo nel territorio dello Stato. Tuttavia, se lo scalo si verifica, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi precedenti e quelle della sezione II.
1. Le misure di sicurezza applicate al prosciolto o al condannato nello Stato, che successivamente venga estradato, sono eseguite quando lo stesso ritorna per qualsiasi causa nel territorio dello Stato, previo nuovo accertamento della pericolosità sociale.
1. In ogni tempo la persona della quale è domandata l'estradizione può essere sottoposta, a richiesta del Ministro della giustizia, a misure coercitive. Parimenti, in ogni tempo, può essere disposto, a richiesta del Ministro della giustizia, il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato per il quale è domandata l'estradizione.
2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I e del titolo II del libro quarto, riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle degli articoli 261 e 269, e le disposizioni del capo III del titolo II del libro terzo. Nell'applicazione delle misure coercitive si tiene conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è domandata l'estradizione non si sottragga all'eventuale consegna.
3. Le misure coercitive e il sequestro non possono comunque essere disposti se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione.
4. Le misure coercitive sono revocate se dall'inizio della loro esecuzione è trascorso un anno senza che la corte di appello abbia pronunciato la sentenza favorevole all'estradizione ovvero, in caso di ricorso per cassazione contro tale sentenza, un anno e sei mesi senza che sia stato esaurito il procedimento davanti all'autorità giudiziaria. A richiesta del procuratore generale, detti termini possono essere prorogati, anche più volte, per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi, quando è necessario procedere ad accertamenti di particolare complessità.
5. La competenza a provvedere a norma dei commi precedenti appartiene alla corte di appello o, nel corso del procedimento davanti alla Corte di cassazione, alla Corte medesima.
1. Su domanda dello Stato estero e a richiesta motivata del Ministro della giustizia, la corte di appello può disporre, in via provvisoria, una misura coercitiva prima che la domanda di estradizione sia pervenuta.
2. La misura coercitiva può essere disposta se:
a) lo Stato estero ha dichiarato che nei confronti della persona è stato emesso provvedimento restrittivo della libertà personale ovvero sentenza di condanna a pena detentiva e che intende presentare domanda di estradizione;
b) lo Stato estero ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e gli elementi sufficienti per l'esatta identificazione della persona;
c) vi è pericolo di fuga.
3. La competenza a disporre la misura coercitiva appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto la persona ha la residenza, la dimora o il domicilio ovvero alla corte di appello del distretto in cui risulta che la persona si trova. Se la competenza non può essere determinata nei modi così indicati, è competente la corte di appello di Roma.
4. La corte di appello può altresì disporre il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.
5. Il Ministro della giustizia dà immediata comunicazione allo Stato estero dell'applicazione in via provvisoria della misura coercitiva e dell'eventuale sequestro.
6. Le misure cautelari sono revocate se entro quaranta giorni dalla comunicazione di cui al comma 5 non sono pervenuti al Ministero degli affari esteri o al Ministero della giustizia la domanda di estradizione e i documenti previsti dall'articolo 793.
1. Nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto della persona nei confronti della quale sia stata presentata domanda di arresto provvisorio se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 808, comma 2. Essa provvede altresì al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.
2. L'autorità che ha proceduto all'arresto ne informa immediatamente il Ministro della giustizia e al più presto, e comunque non oltre quarantotto ore, pone l'arrestato a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto l'arresto è avvenuto, mediante la trasmissione del relativo verbale.
3. Quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato, il presidente della corte di appello, entro novantasei ore dall'arresto, lo convalida con ordinanza disponendo l'applicazione di una misura coercitiva. Dei provvedimenti dati informa immediatamente il Ministro della giustizia.
4. La misura coercitiva è revocata se il Ministro della giustizia non ne chiede il mantenimento entro dieci giorni dalla convalida.
5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 808, commi 5 e 6.
1. Quando è stata applicata una misura coercitiva a norma degli articoli 807, 808 e 809, il presidente della corte di appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dall'esecuzione della misura ovvero dalla convalida prevista dall'articolo 809, comma 3, provvede all'identificazione della persona e ne raccoglie l'eventuale consenso all'estradizione facendone menzione nel verbale.
2. Al fine di provvedere agli adempimenti previsti dal comma 1, il presidente della corte di appello invita l'interessato a
1. La revoca e la sostituzione delle misure previste dagli articoli precedenti sono disposte in camera di consiglio dalla corte di appello o, nel corso del procedimento davanti alla Corte di cassazione, dalla Corte medesima.
2. La revoca è sempre disposta se il Ministro della giustizia ne fa richiesta.
1. Copia dei provvedimenti emessi dal presidente della corte di appello o dalla corte di appello a norma degli articoli precedenti è comunicata e notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore generale presso la corte di appello, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.
1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del titolo II, il Ministro della giustizia è competente a domandare a uno Stato estero l'estradizione di un imputato o di un condannato nei cui confronti debba essere eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale. A tale fine il procuratore generale presso la corte di appello nel cui
1. La persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza né assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa, salvo che vi sia l'espresso consenso dello Stato estero o che l'estradato, avendone avuta la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero che, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.
1. La custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai
1. Il Ministro della giustizia dispone che si dia corso alla rogatoria di un'autorità straniera per comunicazioni, notificazioni e per attività di acquisizione probatoria, salvo che ritenga che gli atti richiesti compromettano la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.
2. Il Ministro della giustizia non dà corso alla rogatoria quando risulta evidente che gli atti richiesti sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. Il Ministro non dà altresì corso alla rogatoria quando vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire negativamente sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria.
3. Nei casi in cui la rogatoria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all'autorità giudiziaria straniera, il Ministro della giustizia non dà corso alla rogatoria quando lo Stato richiedente non offre idonea garanzia in ordine all'immunità della persona citata.
4. Il Ministro della giustizia ha inoltre facoltà di non dare corso alla rogatoria quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità.
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 819 e 821, non si può dare esecuzione alla rogatoria dell'autorità straniera senza previa decisione favorevole della corte di appello del luogo in cui deve procedersi agli atti richiesti.
2. Quando la domanda di assistenza giudiziaria ha per oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti di corte di appello, la stessa è trasmessa, direttamente dall'autorità straniera, o tramite il Ministero della giustizia o altra autorità giudiziaria italiana eventualmente adita, alla Corte di cassazione, che determina secondo le forme previste dagli articoli 40, comma 1, e 143, in quanto compatibili, la corte di appello competente, tenuto conto anche del numero di atti da svolgere e della tipologia ed importanza degli stessi con riferimento alla dislocazione delle sedi giudiziarie interessate. L'avviso di cui all'articolo 143, comma 1, è comunicato soltanto al procuratore generale presso la Corte di cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli atti alla corte di appello designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia.
3. Il procuratore generale, ricevuti gli atti dal Ministro della giustizia, presenta la propria requisitoria alla corte di appello e trasmette senza ritardo al procuratore nazionale antimafia copia delle rogatorie dell'autorità straniera che si riferiscono ai delitti di cui all'articolo 59, comma 3.
4. Il presidente della corte di appello fissa la data dell'udienza e ne dà comunicazione al procuratore generale.
5. La corte di appello dà esecuzione alla rogatoria con ordinanza.
6. L'esecuzione della rogatoria è negata:
a) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge e sono contrari a princìpi dell'ordinamento giuridico dello Stato;
b) se il fatto per cui procede l'autorità straniera non è previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria;
c) se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria.
7. L'esecuzione della rogatoria è sospesa se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato.
1. Nell'ordinare l'esecuzione della rogatoria la corte di appello delega uno dei suoi componenti ovvero il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti devono compiersi.
2. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme di questo codice, salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dall'autorità giudiziaria straniera che non siano contrarie ai princìpi dell'ordinamento giuridico dello Stato.
1. La citazione dei testimoni residenti o dimoranti nel territorio dello Stato, richiesta da un'autorità giudiziaria straniera, è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, il quale provvede per la notificazione a norma dell'articolo 184.
1. Quando le convenzioni o gli accordi internazionali consentono la notificazione diretta all'interessato a mezzo posta e questa non viene utilizzata, anche la richiesta dell'autorità giudiziaria straniera di notificazione all'imputato residente o
1. Quando un accordo internazionale prevede che la richiesta di assistenza giudiziaria in un procedimento concernente un reato sia presentata anche da un'autorità amministrativa straniera, alla rogatoria provvede, su richiesta del procuratore della Repubblica, il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui devono essere eseguiti gli atti richiesti. Si applicano gli articoli 817, commi 6 e 7, e 818, comma 2.
1. Le rogatorie dei giudici e dei magistrati del pubblico ministero dirette, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, alle autorità straniere per comunicazioni, notificazioni e per attività di acquisizione probatoria, sono trasmesse al Ministro della giustizia, il quale provvede all'inoltro per via diplomatica.
2. Il Ministro della giustizia dispone con decreto, entro trenta giorni dalla ricezione della rogatoria, che non si dia corso alla stessa, qualora ritenga che possano essere compromessi la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.
3. Il Ministro della giustizia comunica all'autorità giudiziaria richiedente la data di ricezione della richiesta e l'avvenuto inoltro della rogatoria ovvero il decreto previsto dal comma 2.
1. Nei casi in cui la rogatoria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all'autorità giudiziaria italiana, la persona citata, qualora compaia, non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza né assoggettata ad altre misure restrittive della libertà personale per fatti anteriori alla notifica della citazione.
2. L'immunità prevista dal comma 1 cessa qualora il testimone, il perito o l'imputato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua
1. La violazione delle norme di cui all'articolo 796, comma 1, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria all'estero, comporta l'inutilizzabilità dei documenti o dei mezzi di prova acquisiti o trasmessi. Qualora lo Stato estero abbia posto condizioni all'utilizzabilità degli atti richiesti, l'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto di tali condizioni.
2. Se lo Stato estero dà esecuzione alla rogatoria con modalità diverse da quelle indicate dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 822, comma 7, gli atti compiuti dall'autorità straniera sono inutilizzabili.
3. Non possono in ogni caso essere utilizzate le dichiarazioni, da chiunque rese, aventi ad oggetto il contenuto degli atti inutilizzabili ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 206, commi 2 e 3.
1. Il Ministro della giustizia, quando riceve una sentenza penale di condanna
1. Il Ministro della giustizia, se ritiene che a norma di un accordo internazionale
1. Chi ha interesse a far valere in giudizio le disposizioni penali di una sentenza straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno o per altri effetti civili può domandare il riconoscimento della sentenza alla corte di appello nel distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario giudiziale locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero, o alla corte di appello di Roma.
1. La sentenza straniera non può essere riconosciuta se:
a) la sentenza non è divenuta irrevocabile per le leggi dello Stato in cui è stata pronunciata;
b) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
c) la sentenza non è stata pronunciata da un giudice indipendente e imparziale ovvero l'imputato non è stato citato a comparire in giudizio davanti all'autorità straniera ovvero non gli è stato riconosciuto il diritto a essere interrogato in una lingua a lui comprensibile e ad essere assistito da un difensore;
d) vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali abbiano influito sullo svolgimento o sull'esito del processo;
e) il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza non è previsto come reato dalla legge italiana;
f) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile;
g) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è in corso nello Stato procedimento penale.
2. Salvo quanto previsto nell'articolo 831, la sentenza straniera non può essere riconosciuta ai fini dell'esecuzione di una confisca se questa ha per oggetto beni la cui confisca non sarebbe possibile secondo la legge italiana qualora per lo stesso fatto si procedesse nello Stato.
1. La corte di appello delibera in ordine al riconoscimento, osservate le forme previste dall'articolo 143, con sentenza, nella quale enuncia espressamente gli effetti che ne conseguono.
2. La sentenza è soggetta a ricorso per cassazione da parte del procuratore generale presso la corte di appello e dell'interessato.
1. La corte di appello, quando pronuncia il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una sentenza straniera, determina la pena che deve essere eseguita nello Stato.
2. Al fine di cui al comma 1 la corte di appello converte la pena stabilita nella sentenza straniera in una delle pene previste per lo stesso fatto dalla legge italiana. Tale pena, per quanto possibile, deve corrispondere per natura a quella inflitta con la sentenza straniera. La quantità della pena è determinata, tenendo eventualmente conto dei criteri di ragguaglio previsti dalla legge italiana, sulla base di quella fissata nella sentenza straniera; tuttavia tale quantità non può eccedere il limite massimo previsto per lo stesso fatto dalla legge italiana. Quando la quantità della pena non è stabilita nella sentenza straniera, la corte la determina sulla base dei criteri indicati negli articoli 133, 133-bis e 133-ter del codice penale.
3. In nessun caso la pena determinata ai sensi del comma 2 può essere più grave di quella stabilita nella sentenza straniera.
4. Se nello Stato estero nel quale è stata pronunciata la sentenza l'esecuzione della pena è stata condizionalmente sospesa, la corte di appello dispone inoltre, con la sentenza di riconoscimento, la sospensione condizionale della pena a norma del codice penale; se in detto Stato
1. Nel caso di esecuzione di un provvedimento straniero di confisca consistente nell'imposizione del pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore del prezzo, del prodotto o del profitto di un reato, si applicano le disposizioni sull'esecuzione delle pene pecuniarie, ad eccezione di quella concernente il rispetto del limite massimo di pena previsto dall'articolo 830, comma 2.
1. Su richiesta del procuratore generale, la corte di appello competente per il riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale può disporre una misura coercitiva nei confronti del condannato che si trovi nel territorio dello Stato.
2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I e del titolo II del libro quarto riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle dell'articolo 261.
3. Il presidente della corte di appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dall'esecuzione della misura coercitiva,
1. Su richiesta del procuratore generale, la corte di appello competente per il riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dell'esecuzione di una confisca può ordinare il sequestro delle cose assoggettabili a confisca.
2. Se la corte di appello non accoglie la richiesta, contro la relativa ordinanza può essere proposto ricorso per cassazione da parte del procuratore generale. Contro l'ordinanza che dispone il sequestro può essere proposto ricorso per cassazione per violazione di legge da parte dell'interessato. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni che regolano l'esecuzione del sequestro preventivo.
1. Nei casi previsti da accordi internazionali, il Ministro della giustizia dispone che si dia corso alla richiesta di un'autorità straniera di procedere ad indagini su beni
a) se gli atti richiesti sono contrari a princìpi dell'ordinamento giuridico dello Stato, o sono vietati dalla legge, ovvero se si tratta di atti che non sarebbero consentiti qualora si procedesse nello Stato per gli stessi fatti;
b) se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per la successiva esecuzione della confisca.
4. Per l'esecuzione di indagini si osservano le disposizioni dell'articolo 818.
5. Nei casi di richiesta di sequestro, si applicano le disposizioni dell'articolo 833, commi 2 e 3.
6. Il sequestro ordinato ai sensi del presente articolo perde efficacia e la corte di appello ordina la restituzione delle cose sequestrate a chi ne abbia diritto, se, entro due anni dal momento in cui esso è stato eseguito, lo Stato estero non richiede l'esecuzione della confisca. Il termine può essere prorogato anche più volte per un periodo massimo di due anni; sulla richiesta decide la corte di appello che ha ordinato il sequestro.
1. Nei casi di riconoscimento ai fini dell'esecuzione della sentenza straniera, le pene e la confisca conseguenti al riconoscimento sono eseguite secondo la legge italiana.
1. Nei casi di riconoscimento ai fini dell'esecuzione della sentenza straniera, salvo che si tratti dell'esecuzione di una confisca, il condannato non può essere estradato né sottoposto di nuovo a procedimento penale nello Stato per lo stesso fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze.
1. La somma ricavata dall'esecuzione della pena pecuniaria è versata alla cassa delle ammende; è invece versata allo Stato di condanna, a sua richiesta, qualora quest'ultimo Stato nelle medesime circostanze provvederebbe al versamento a favore dello Stato italiano.
2. Le cose confiscate sono devolute allo Stato italiano. Esse sono invece devolute, a sua richiesta, allo Stato nel quale è stata pronunciata la sentenza riconosciuta, qualora quest'ultimo Stato nelle medesime circostanze provvederebbe alla devoluzione allo Stato italiano.
1. A domanda dell'interessato, nel medesimo procedimento e con la stessa sentenza
1. Nei casi previsti da accordi internazionali o dall'articolo 802, comma 2, il Ministro della giustizia domanda l'esecuzione all'estero delle sentenze penali ovvero vi acconsente quando essa è richiesta dallo Stato estero.
2. L'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale può essere domandata o concessa solo se il condannato, reso edotto delle conseguenze, ha liberamente dichiarato di acconsentirvi e l'esecuzione nello Stato estero è idonea a favorire il suo reinserimento sociale.
3. L'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale è ammissibile, anche se non ricorrono le condizioni previste dal comma 2, quando il condannato si trova nel territorio dello Stato richiesto e l'estradizione è stata negata o non è comunque possibile.
1. La domanda di esecuzione all'estero di una sentenza di condanna a pena
1. In nessun caso il Ministro della giustizia può domandare l'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale se si ha motivo di ritenere che il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti.
1. Se è domandata l'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale e il condannato si trova all'estero, il Ministro della giustizia ne richiede la custodia cautelare.
1. Il codice di procedura penale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, e le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono abrogati.
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