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PDL 2465

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2465


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SANTELLI

Abrogazione dell'articolo 75-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di produzione e vendita di prodotti audiovisivi

Presentata il 21 maggio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende semplificare l'attuale quadro normativo vigente in materia di produzione e vendita di prodotti audiovisivi. Infatti, allo stato attuale, per le attività di produzione, duplicazione, vendita o noleggio di dischi, videocassette, musicassette, videogiochi e DVD, oltre ai vari adempimenti di legge, è necessario dare preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in un apposito registro.
      È questa la cosiddetta «presa d'atto d'inizio attività» in base alla quale per esercitare tali attività è obbligatorio:

          1) presentare al questore della provincia in cui si intende svolgere l'attività l'avviso dell'inizio della stessa;

          2) ottenere la ricevuta dell'avviso attestante anche l'iscrizione nell'apposito registro tenuto dalla questura.

      È bene chiarire che si tratta di un unicum normativo nel panorama europeo e che tale disposizione sta comportando serie e preoccupanti ripercussioni ai legittimi titolari dei diritti.
      La ratio di questa norma - prevista quasi dieci anni fa dall'articolo 8 della legge 18 agosto 2000, n. 248, che ha introdotto l'articolo 75-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 77 - era quella di integrare la normativa allora vigente in materia, inserendo tra i reati che precludono l'iscrizione al registro degli esercenti il commercio quelli attinenti agli illeciti riguardanti le opere dell'ingegno. L'intento e l'obiettivo del legislatore dell'epoca era quello di incrementare gli strumenti posti a tutela della proprietà intellettuale: era, infatti, un'epoca in cui i supporti di contenuti cinematografici e audiovisivi avevano un'alta capacità infiammabile

 

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e la pirateria era ancora legata alla mera contraffazione fisica del prodotto.
      Con il tempo tale disposizione si è rivelata inadeguata e sproporzionata: un inutile balzello, ultroneo e farraginoso per gli operatori legali e per la stessa pubblica amministrazione. I profili di problematicità sono molteplici, in primis legati ai cambiamenti imposti dall'innovazione tecnologica e alle evoluzioni del settore del noleggio della vendita di opere dell'ingegno, che nel frattempo ha mutato i luoghi e le modalità di distribuzione. Oggi i prodotti audiovisivi sono venduti in numerosi e differenti centri di distribuzione commerciale (grande distribuzione, catene specializzate, videoteche, edicole, ma anche altri canali). Ciò rivela l'estrema complessità della procedura di inizio attività, perché una volta effettuata l'iscrizione al registro delle imprese e la denuncia di inizio attività al comune, la comunicazione presentata alla questura risulta pleonastica, specie in considerazione della non pericolosità dei nuovi supporti tecnologici, un tempo a rischio in quanto materiali infiammabili. Inoltre, questo ulteriore passaggio rischia di limitare il ricorso alla libera imprenditoria e alla distribuzione commerciale di questi prodotti da parte di altri operatori, soprattutto per un comparto già fortemente colpito dai costi di «start up» e dai danni derivanti dalla pirateria on-line, che è la nuova «frontiera» della contraffazione delle opere dell'ingegno.
      Infine, non da ultimo, a una verifica dell'impatto della regolamentazione, basata sulla valutazione del raggiungimento delle finalità e sulla stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese, si evince la netta opportunità di rivedere questo stato giuridico, che non aiuta neanche la pubblica amministrazione nel suo compito di soggetto controllore.
      Negli ultimi anni gli editori di prodotti audiovisivi hanno comprovato come questa misura si sia rivelata una prassi onerosa, fondamentalmente a nocumento dell'operatore che opera nel rispetto della legge anziché - com'era nelle originarie intenzioni - del soggetto abusivo e irregolare. Non sono rari i casi (anche recenti) di sanzioni amministrative comminate da parte delle Forze di polizia per difetto di presa d'atto d'inizio attività, un provvedimento che «colpisce al cuore» la catena legale di questo mercato anziché tutelarla.
      Decaduti, quindi, gli obiettivi di tutela degli operatori legali e di supporto conoscitivo per la pubblica amministrazione, la norma de quo, in un contesto ormai consolidato di semplificazione delle procedure, risulta obsoleta e inutilmente burocratica. Per questo si rende necessaria un'opera di deregulation perché il problema di una corretta legislazione è una questione che attiene oramai al rapporto tra cittadino e istituzioni e al più generale funzionamento del nostro ordinamento.
      Con la presente proposta di legge, composta da un solo articolo, si abroga, pertanto, il citato articolo 75-bis del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, al fine di garantire agli operatori e alle questure un quadro regolamentare in materia di produzione e vendita di prodotti audiovisivi semplificato e più moderno.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 75-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato.
      2. Al comma 1 dell'articolo 17-bis del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: «75-bis),» sono soppresse.


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