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PDL 2307

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2307



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GARAGNANI

Modifiche agli articoli 138 e 139 e introduzione dell'articolo 139-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di risarcimento del danno biologico e del connesso danno morale

Presentata il 18 marzo 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La recente sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite, 24 giugno-11  novembre 2008, n. 26972, sta determinando negli operatori della giustizia un evidente stato di disorientamento di fronte alla necessità, comunque ribadita a fondamento della sentenza medesima, di perseguire un principio di equità nel risarcimento del danno alla persona, che deve essere integrale.
      Appare giusta la preoccupazione, posta a base della pronunzia del giudice di legittimità, circa la necessità di evitare duplicazioni indebite del danno e di limitare il risarcimento di danni effettivamente di lievissima entità. In tal senso appare rilevante, nella motivazione della citata sentenza, il richiamo della Corte di cassazione alla struttura dell'illecito, in quanto la stessa rileva come sotto specie di danno esistenziale vengano risarciti i danni che ne conseguono denominati «danni-conseguenza» dalla stessa sentenza, senza che sia individuato l'interesse rilevante e giuridicamente protetto leso dal fatto illecito. Pertanto, nel ragionamento svolto dalla Corte, la previsione di un «filtro» attraverso il quale valutare la gravità della lesione e la serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima e quello di tolleranza che la civile convivenza impone.
      Tuttavia, allo stato attuale, come si chiarirà di seguito, e per molto tempo ancora, in virtù dei princìpi enunciati dalla sentenza in questione, sembra che l'intera materia sia demandata esclusivamente all'ambito della valutazione giurisprudenziale. Di conseguenza, tutte le controversie a tale riguardo, e in modo speciale quelle che derivano da più rilevanti danni alla persona, invece di trovare soluzioni rapide e ragionevoli in ambito stragiudiziale, sembrerebbero ormai rimandate al contenzioso e al giudizio di merito, venendo a mancare i princìpi valutativi, sostanzialmente condivisi e da tempo applicati per consolidata giurisprudenza, che avevano informato la determinazione del risarcimento monetario per il danno alla persona fino all'11 novembre 2008.
      Fatto salvo l'obiettivo di un effettivo e integrale risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalla vittima, la sentenza afferma dunque che il risarcimento deve essere personalizzato e dimostrato, ma non deve comprendere ulteriori risarcimenti impropri.
      Al contempo, la Corte di cassazione sembra invece rifiutare la quantificazione del danno morale quale percentuale del danno biologico, conseguente dunque a menomazione dell'integrità psico-fisica (concetto nuovamente ribadito nella successiva sentenza della Corte di cassazione, sezione III, n. 29191 del 2008). Tuttavia, sul punto la pronunzia appare oscura e non scevra di una certa contraddittorietà laddove sembra inizialmente collocare il danno morale all'interno della fattispecie individuata dal comma 1 all'articolo 138 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (danno biologico nella sua componente dinamico-relazionale), poi affermando, per converso, la rilevanza del «disagio» o della sofferenza come causa di risarcimento, nella valutazione di un caso di straziante e prolungata agonia cosciente, certamente conseguente a menomazione dell'integrità psico-fisica, ma che oggi non troverebbe spazio nella previsione di cui al medesimo articolo 138, laddove in precedenza avrebbe trovato ristoro primariamente nella figura del danno morale.
      In sintesi, il danno non patrimoniale, ritenuto ontologicamente unico, costituisce, secondo la visione delle sezioni unite della Corte di cassazione, una categoria generale che non è suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente denominate; solo a fini descrittivi, come tecnica di definizione sintetica, vengono indicate alcune qualificazioni, che però non costituiscono autonome categorie di danno (danno morale, danno biologico, danno da perdita di rapporto parentale). Ma, a questo punto, mancano oggi i criteri normativi per disciplinare il risarcimento.
      Infatti è proprio sulla base di una divisione fondata su tali qualificazioni (danno morale, danno biologico, danno da perdita di rapporto parentale) che fino ad oggi è stato possibile perseguire, nella stragrande maggioranza dei casi, una pratica risarcitoria sostanzialmente soddisfacente e - ciò che più conta - socialmente accettabile e accettata.
      Mancando dunque un modo per rendere possibili transazioni stragiudiziali condivise, si ritiene doveroso l'intervento del legislatore, a meno di non voler ricorrere ad artifizi di dubbia tenuta sul piano giuridico, come accade in questi giorni nei tribunali di merito, con l'effetto di ottenere sentenze talora contrastanti da caso a caso e secondo il variare della sede giudiziaria.
      Pare evidente che, così stando le cose, si corrono rischi rilevanti.
      Sembra infatti perfino superfluo sottolineare, nella situazione di profonda sofferenza del sistema giudiziario italiano, le conseguenze potenzialmente devastanti arrecate dall'aumento di conflittualità che al momento si profila.
      Né, d'altronde, è socialmente accettabile che la vittima di un danno ingiusto, soprattutto se «serio» e «grave», per utilizzare i due aggettivi adoperati dalla Corte di cassazione, debba prevedere di affrontare tutti e tre i gradi di giudizio per pervenire a un giusto risarcimento del danno; infatti, in mancanza di precisi e predeterminati criteri di valutazione, ogni decisione è chiaramente suscettibile di facile impugnazione in un superiore grado di giudizio.
      Inoltre, il parametro di valutazione, oltre che dai riferimenti normativi oggi insufficienti, dovrebbe essere costituito per il giudice dalla coscienza sociale in un determinato momento storico. È ben vero che il richiamo della Suprema Corte è rivolto all'individuazione di nuovi valori della persona, aventi rilevanza costituzionale, ma non si vede perché tale principio non possa essere altrettanto rilevante per l'integrale comprensione del danno anche nei suoi storici risvolti biologici: tale capacità di comprensione, invero, rappresenta un auspicio, ma non è, ovviamente, una certezza. Vi è dunque in concreto, come premesso, il pericolo di decisioni non omogenee ed eccessivamente dipendenti dalla valutazione soggettiva del singolo giudice, non rispondenti al sentire comune e all'interesse generale.
      Ancorché ispirato dalle migliori intenzioni e forse solo transitoriamente (per mesi o, più verosimilmente, per anni in attesa del consolidamento della giurisprudenza), si profila quindi una sorta di «esproprio» degli strumenti di transazione del danno, con la loro esclusiva attrazione nella sfera della decisione giurisdizionale.
      Con il venire meno dei criteri di composizione stragiudiziale si profila dunque il concreto pericolo di un dialogo tra sordi nella contrapposizione dei legittimi ma divergenti interessi, a causa della lacuna giuridica prodottasi e della mancanza di strumenti alternativi ai precedenti, in una logica compensatoria e non punitiva, quale appunto connota il nostro diritto positivo e che costituisce il naturale presupposto per la composizione bonaria delle vertenze.
      Ci si domanda, dunque, se sia opportuna la rinunzia a criteri certi di compensazione monetaria del danno alla persona, criteri fin qui - si ripete - sostanzialmente condivisi, ancorché sempre imperfetti ed emendabili, in favore di una solo astrattamente più equa determinazione giurisprudenziale.
      È bene dunque che il legislatore eserciti le proprie attribuzioni fornendo agli operatori del diritto e ai cittadini tutti gli elementari strumenti di lavoro che consentano, almeno nel campo specifico del danno biologico, se non di raggiungere, almeno di avvicinare i tre obiettivi primari:

          1) porre i presupposti normativi per un integrale risarcimento del danno (danno-conseguenza) conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica (danno biologico) nelle sue implicazioni statiche, dinamiche, relazionali e di sofferenza interiore;

          2) consentire che ciò avvenga in fase stragiudiziale, vale a dire non assegnando esclusivamente al giudice l'apprezzamento proprio di quegli aspetti soggettivi, dinamici e relazionali che costituiscono parte essenziale della personalizzazione del danno richiamata dalla sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione, che oggi gli articoli 138, comma 3, e 139, comma 3, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, demandano in forma «motivata» ed «equitativa» esclusivamente al giudice, rendendo sostanzialmente impossibile la valutazione della componente «dinamico-relazionale» del danno biologico al di fuori di un procedimento contenzioso;

          3) salvaguardare la sfera di interesse risarcitorio che, pur conseguenza di una lesione dell'integrità psico-fisica, non può essere ricompresa strettamente nella fattispecie definita dal comma 1 del citato articolo 138 del medesimo codice.

      Su quest'ultimo punto si è già citata la pronunzia delle sezioni unite della Suprema Corte, favorevole al risarcimento adeguato della sofferenza da agonia cosciente, ma le motivazioni addotte trovano ampia ragione di applicazione anche nel doveroso apprezzamento, in termini di volta in volta diversi, della sofferenza strettamente connessa al decorso di ogni malattia traumatica di qualche rilevanza e nella prevedibile evoluzione dei postumi. Ad esempio, è diversa la sofferenza da riposo a letto rispetto a quelle connesse a ripetuti interventi chirurgici, alla necessità di rimanere immobili o di sottoporsi a dolorosissime medicazioni in caso di ustione: non si vede perché tutte queste situazioni di «disagio» e di sofferenza, nella loro affermata diversità, non debbano trovare una fonte adeguata di ristoro nel campo del diritto.
      Vi è dunque una vasta «zona grigia» la cui regolazione non può ritenersi esaurita nell'attribuzione di un danno biologico temporaneo (indennitario, quindi per tutti eguale e collegato alla semplice incapacità di attendere a una vita normale per un determinato periodo di tempo) o permanente (anch'esso indennitario, stanti l'inapplicabilità sostanziale in sede stragiudiziale e il riconoscimento in termini molto riduttivi, anche in sede giudiziaria, del danno dinamico relazionale, limitato a una modestissima quota del danno biologico, fino al 20 per cento per le lesioni lievi e fino al 30 per cento per le lesioni più gravi).
      Alla carenza nella determinazione della «qualità» della sofferenza, talora rilevantissima e distruttiva, si sopperiva fino ad ora mediante l'attribuzione del cosiddetto «danno morale» che, tuttavia, era legato, anche percentualmente, al grado della menomazione subita.
      È evidente che tale modo di inquadrare il «danno morale» - o, per meglio dire, il danno da «sofferenza» - crea una palese sovrapposizione con il danno biologico, giustamente censurata dalla Suprema Corte, mentre la nozione dovrebbe essere strettamente legata ai soli aspetti della sofferenza che non sono contemplati in quest'ultimo.
      Del resto, altri sistemi giuridici in Europa hanno da tempo risolto il problema: primo fra tutti quello francese, ove da anni il danno da «sofferenza protratta» è stato inquadrato in un sistema tabellare costituito da sette classi di sofferenza distinte per fasce (ogni grado di danno, dal 1o al 7o, è articolato in una forbice compresa fra un minimo e un massimo), con la creazione di un sistema di agile applicazione e sostanzialmente soddisfacente.
      A tale sistema si guarda da molte parti in Italia come a una possibile e razionale soluzione tanto che, se la presente proposta di legge fosse approvata, come ovviamente si auspica, il Governo dovrebbe impegnarsi, in tempi brevi (fra i tre e i sei mesi, data l'urgenza del provvedimento), a redigere tabelle applicative, mediante l'istituzione di una commissione apposita, al pari di quanto già sperimentato per la disciplina del danno biologico introdotta dall'articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57.
      La presente proposta di legge mira al conseguimento degli obiettivi sopra delineati.
      Per quanto concerne i punti 1) e 2), si ritiene indispensabile modificare il comma 3 dell'articolo 138 e il comma 3 dell'articolo 139 del citato codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, semplificandone il testo nelle parti ridondanti (a ciò risponde la soppressione dell'aggettivo: «personali» nel comma 3 dell'articolo 138) e specificando la qualificazione del danno biologico nella sua componente dinamica e relazionale: si sopprimono quindi i limiti di incremento del 30 per cento per le lesioni di non lieve entità e del 20 per cento (un quinto) per le lesioni di lieve entità, consentendo dunque una maggiore personalizzazione e un più completo ristoro del danno (in tal senso peraltro sono già pendenti diversi ricorsi alla Corte costituzionale). Contestualmente, senza negarne le prerogative, si rimuove la riserva di competenza assoluta e primaria del giudice nell'apprezzamento della componente dinamico-relazionale del danno biologico, attribuendo, ovviamente nel contesto di cui ci si occupa (danno da lesione dell'integrità psico-fisica), l'apprezzamento di tale componente all'accertamento medico-legale, con possibilità di incrementare il valore tabellare in relazione alle necessità particolari del caso; ciò in vista del conseguimento di una composizione transattiva delle vertenze, all'interno del dialogo fra operatori e professionisti esperti della materia naturalmente deputati a tali funzioni, quali avvocati, liquidatori e medici legali, rimettendo al giudice, come del resto è fisiologico, esclusivamente la composizione delle controversie sulle quali non si sia trovato accordo. A tal fine è stato eliminato dal testo legislativo l'aggettivo «equo», poiché esso richiama inevitabilmente uno spazio di discrezionalità doverosamente riservato all'ambito del contenzioso.
      L'espressione «in via generale», introdotta nel testo legislativo, assegna all'accertamento medico-legale un ruolo propedeutico alla valutazione del danno, senza peraltro escludere che, nei singoli casi concreti, possano essere liquidati danni anche senza il supporto di valutazioni medico-legali.
      Invece, per le esposte considerazioni, la voce di danno che si propone come «danno morale da sofferenza», a parere del proponente, dovrebbe collocarsi nel medesimo codice come separato articolo 139-bis.
      Infine, il valore monetario delle tabelle, legato alle disposizioni della già menzionata legge n. 57 del 2001, che trova peraltro applicazione anche nei restanti ambiti della responsabilità civile, quali ad esempio la responsabilità professionale medica o da inosservanza delle norme di sicurezza nell'ambiente di lavoro, dovrà essere adeguato rispetto al nuovo inquadramento giuridico del danno, nell'ambito di una definizione normativa del «danno morale da sofferenza».


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 3 dell'articolo 138 è sostituito dal seguente:

      «3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali, l'ammontare del risarcimento del danno, determinato ai sensi della tabella unica nazionale, può essere aumentato, in via generale, secondo un motivato apprezzamento medico-legale»;

          b) il comma 3 dell'articolo 139 è sostituito dal seguente:

      «3. L'ammontare del risarcimento del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1, qualora la lesione subìta incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali, può essere aumentato, in via generale, secondo un motivato apprezzamento medico-legale»;

          c) dopo l'articolo 139 è inserito il seguente:

      «Art. 139-bis. - (Danno morale connesso al danno biologico). - 1. Nella liquidazione del danno di cui agli articoli 138 e 139, oltre al danno biologico e per quanto non già previsto dai medesimi articoli, è dovuto il risarcimento del danno morale.
      2. Agli effetti del comma 1, per danno morale si intende la sofferenza soggettiva collegata alla lesione e alle sue conseguenze, in via generale, suscettibili di accertamento di natura medico-legale».


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