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PDL 2332

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2332



PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Diritto allo studio: detrazioni fiscali per l'acquisto di libri e materiale scolastici

Presentata il 24 marzo 2009


      

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Onorevoli Deputati! - L'articolo 34 della Costituzione, al primo comma, prevede che «La scuola è aperta a tutti» e l'articolo 53 che «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività».
      È noto che nel nostro Paese, tradizionalmente, i trasferimenti pubblici sono principalmente a favore della componente anziana (pensionati, invalidi, adulti disoccupati), mentre di gran lunga inferiore è stata l'attenzione rivolta ai minori e ai giovani, al trasferimento del reddito dei quali contribuisce quasi esclusivamente chi li ha a carico che, in più, deve sopportare la maggiore pressione fiscale delle imposte indirette.
      Solo negli anni più recenti sono stati approvati provvedimenti fiscali che pongono al centro dell'attenzione i minori e i giovani: si ricordano in proposito l'aumento delle detrazioni per i minori di tre anni, le detrazioni per il quarto figlio, per l'affitto degli studenti universitari fuori sede, per la locazione dell'abitazione dei giovani tra i venti e i trenta anni, per la frequenza degli asili nido e per la pratica sportiva.
      Se si scorre il modello contenente le istruzioni per la compilazione del 730 o dell'Unico si scoprono decine e decine di possibilità di deduzione o di detrazione dal reddito imponibile o dall'imposta, di cui non sempre se ne comprende appieno la logica sociale ed economica ed ancor meno quella tributaria, sia nella scelta delle voci che delle aliquote, franchigie, tetti eccetera; in questo affastellarsi di voci, elenchi e eccezioni, risulta sorprendente che non si sia mai riusciti a trovare il tempo e il modo di inserire fra le spese deducibili o detraibili il costo dei libri di testo e del corredo scolastico, che pesa sulle famiglie in misura rilevante e crescente con il numero dei figli.
      È, peraltro, interesse dello Stato che i minori effettuino l'intero ciclo di studi delle scuole superiori e che il maggior numero possibile di giovani frequentino le facoltà universitarie: è noto che l'Italia, purtroppo, è fra i Paesi europei che hanno il rapporto più penalizzante fra popolazione e numero di laureati.
      Un'indagine statistica molto approfondita dell'Eurispes del novembre 2002, limitata alle scuole dell'obbligo e superiori, dimostra come la spesa media per alunno fosse già allora consistente (euro 500 circa in media per la scuola dell'obbligo, euro 550 circa in media per le superiori, senza considerare i costi di trasporto) e come la variazione effettiva dei prezzi del materiale scolastico in un anno fosse dell'8,5 per cento rispetto al 2,7 segnalato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). L'indagine fece scalpore ed ebbe il merito di porre l'attenzione sia sui costi sempre più consistenti dell'istruzione che sulla non piena attendibilità dei dati statistici ufficiali sul tasso d'inflazione. Indagini più recenti confermano il dato dell'aumento continuo di costi dei libri di testo e del corredo scolastico, in genere superiore al tasso d'inflazione (si veda: osservatorio sui prezzi del comune di Venezia autunno 2007).
      Un'interessante e innovativa iniziativa è stata quella presa dal Ministro della pubblica istruzione nel febbraio 2008 che, con decreto, ha fissato il prezzo massimo complessivo della dotazione libraria per ciascun indirizzo di studio della scuola secondaria superiore statale che, però, secondo le associazioni dei consumatori, è stata in gran parte disattesa.
      Tutti questi studi, prese di posizione e polemiche dimostrano peraltro che il tema delle spese scolastiche è fra i più sentiti e, nel contempo, fra quelli per i quali le famiglie attendono un intervento anche economico da parte dello Stato per sostenere e promuovere concretamente l'istruzione.
      La proposta di legge intende semplicemente inserire i costi per acquisto di libri, materiale e attrezzatura didattica delle scuole superiori e dell'università fra le spese detraibili dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Fattore innovativo è la crescita dell'aliquota detraibile in relazione al numero dei figli che una famiglia deve mantenere agli studi nel medesimo periodo, con i costi e con l'impegno che è facile immaginarsi. Il mancato introito per l'erario risulterebbe non di grande rilievo e sarebbe possibile la copertura finanziaria anche in un periodo di scarsa crescita economica, ma soprattutto si darebbe un segnale di attenzione a favore delle famiglie e di un settore, quello dell'istruzione, da tutti considerato fondamentale per il futuro di un Paese.


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PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

      1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

          «e-bis) le spese per l'acquisto di libri, corredo e attrezzature scolastici, inclusi quelli audiovisivi, contenuti negli elenchi approvati dagli istituti delle scuole superiori di primo e di secondo grado, dalle facoltà universitarie, dai conservatori di musica, delle accademie di belle arti, per l'ottenimento di diplomi e di lauree statali o riconosciuti dallo Stato. L'eventuale attrezzatura di costo elevato deve essere individuata come necessaria da specifica e motivata delibera dell'istituto, facoltà, conservatorio o accademia e il suo importo è detraibile nella misura massima stabilita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai fini della detrazione le spese devono essere certificate da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario, nonché da un documento o nota contenente l'elenco dei libri e del materiale individuato in apposita delibera dell'istituto, facoltà, conservatorio o accademia, per ogni anno e per singolo corso; per il materiale o l'attrezzatura di costo elevato, inoltre, da copia della specifica e motivata delibera dell'istituto, facoltà, conservatorio o accademia. L'aliquota è detraibile nella misura del 27 per cento nel caso che, nello stesso anno, vi siano due figli frequentanti le scuole indicate nella presente lettera e del 38 per cento nel caso di tre o più figli;».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

      1. All'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: «Per gli oneri indicati alle lettere c), e),» è inserita la seguente: «e-bis),».

Art. 3.
(Norma finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 300.000.000 annui a decorrere dal 2010, si provvede nell'ambito dalla manovra disposta dalla legge finanziaria per l'esercizio 2010 e per il triennio 2010-2012.


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