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PDL 2178

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2178



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato COSENZA

Delega al Governo per il divieto dell'utilizzo di alcuni additivi coloranti nella produzione di generi destinati all'alimentazione umana

Presentata il 9 febbraio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Secondo uno studio della Southampton University, commissionato dall'agenzia britannica che vigila sui cibi (la Food Standard Agency), esiste un legame tra gli additivi chimici identificati dalla serie E (cioè i coloranti che hanno lo scopo di rendere più attraenti, soprattutto per bambini e adolescenti, cibi e bevande) contenuti in molte merendine, caramelle, bibite e gelati, e il manifestarsi di disordini comportamentali nei bambini fruitori.
      La ricerca, pubblicata dalla prestigiosa rivista scientifica inglese «The Lancet», ha messo in evidenza che il consumo di tali prodotti provoca repentini cambi di umore, cali di attenzione, eccessi di impulsività e di aggressività e, in generale, comportamenti antisociali.
      A seguito degli esiti della ricerca, la Food Standard Agency ha chiesto alle industrie alimentari internazionali l'eliminazione o la sostituzione degli additivi nei cibi e nelle bevande, invitando al contempo i consumatori a controllare la presenza di queste sostanze sull'etichetta dei prodotti e ad evitarne l'acquisto. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha disposto l'esame del rapporto britannico per valutare la possibilità di prendere provvedimenti su scala continentale contro queste sostanze.
      È in tale contesto scientifico che la presente proposta di legge si prefigge di porre alcuni ben precisi limiti all'utilizzo degli additivi, pur nell'ambito della numerosa e approfondita normativa europea in materia di additivi, il cui pilastro è costituito dalla direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, recepita nell'ordinamento italiano con il regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 6 novembre 1992, n. 525. In particolare, gli additivi coloranti sono oggetto di un'al tra e più specifica direttiva comunitaria, la direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, recepita con il regolamento di cui al decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209. Quest'ultima direttiva contiene, nell'allegato I, l'elenco completo dei coloranti consentiti. Essi sono:

E 100 Curcumina 75300
E 101 i) Riboflavina
ii) Riboflavina-5'-fosfato
 
E 102 Tartrazina 19140
E 104 Giallo di chinolina 47005
E 110 Giallo tramonto FCF 15985
  Giallo arancio S  
E 120 Cocciniglia, Acido carminico,
vari tipi di Carminio
75470
E 122 Azorubina, Carmoisina 14720
E 123 Amaranto 16185
E 124 Ponceau 4R, Rosso cocciniglia A 16255
E 127 Eritrosina 45430
E 128 Rosso 2G 18050
E 129 Rosso allura AC 16035
E 131 Blu patentato V 42051
E 132 Indigotina, Carminio d'Indaco 73015
E 133 Blu brillante FCF 42090
E 140 Clorofille e 75810
  clorofilline 75815
  i) clorofille  
  ii) clorofilline  
E 141 Complessi delle clorofille e delle
clorofilline con rame
75815
  i) complessi delle clorofille con rame  
  ii) complessi delle clorofilline con rame  
E 142 Verde S 44090
E 150a Caramello semplice (²)  
E 150b Caramello solfito caustico  
E 150c Caramello ammoniacale  
E 150d Caramello solfito-ammoniacale  
E 151 Nero brillante BN, Nero PN 28440
E 153 Carbone vegetale  
E 154 Bruno FK  
E 155 Bruno HT 20285
E 160a Caroteni  
  i) Caroteni misti 75130
  ii) Beta-carotene 40800
E 160b Annatto, Bissina, Norbissina 75120
E 160c Estratto di paprica,
Capsantina, Capsorubina
 
E 160d Licopina  
E 160e Beta-apo-8'-carotenale (C 30) 40820
E 160f Estere etilico dell'acido 40825
  beta-apo-8'-carotenico (C 30)  
E 161b Luteina  
E 161g Cantaxantina  
E 162 Rosso di barbabietola, betanina  
E 163 Antociani Estratti dai prodotti
ortofrutticoli con
procedimenti fisici
E 170 Carbonato di calcio 77220
E 171 Biossido di titanio 77891
E 172 Ossidi e idrossidi di ferro 77491
77492
77499
E 173 Alluminio  
E 174 Argento  
E 175 Oro  
E 180 Litolrubina BK  

      Alcuni di questi coloranti sembrano poter produrre gravi effetti collaterali sulla salute, in particolare dei bambini. Per tale ragione, la presente proposta di legge - che consta di tre articoli - delega il Governo a modificare la normativa vigente in materia di additivi coloranti per cibi e bevande, anche in difformità rispetto a quanto previsto dalla citata normativa comunitaria. I princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega sono: il divieto di utilizzo per quattordici coloranti la cui pericolosità è confermata da studi scientifici; un apparato di sanzioni amministrative per chi non rispetta tale divieto; un inasprimento delle sanzioni qualora i coloranti siano presenti in cibi e in bevande destinati alla prima infanzia.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Delega al Governo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a vietare l'utilizzo, in ogni prodotto solido e liquido destinato all'alimentazione umana, degli additivi coloranti elencati alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, in quanto pericolosi per la salute umana.

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi della delega).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 si conformano ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) vietare l'utilizzo dei seguenti additivi alimentari elencati nell'allegato I della direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, recepita con il regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209, identificate con il numero CE e con il nome comune: E102 - tartrazina; E104 - giallo di chinolina; E110 - giallo tramonto FCF e giallo arancio S; E122 - azorubina e carmoisina; E123 - amaranto; E124 - ponceau 4R e rosso cocciniglia A; E127 - eritrosina; E129 - rosso allura AC; E131 - blu patentato V; E151 - nero brillante BN; e nero PN; E154 - bruno FK; E173 - alluminio; E174 - argento; E175 - oro;

          b) prevedere un adeguato apparato di sanzioni amministrative di entità non minore a 5.000 euro e non superiore a 10.000 euro per i produttori di generi destinati all'alimentazione umana e non minore a 500 euro e non superiore a 2.000 euro per i rivenditori dei medesimi generi;

          c) prevedere delle sanzioni di entità superiore a quelle previste dalla lettera b) qualora i generi alimentari interessati siano destinati alla prima infanzia.

Art. 3.
(Norme procedurali della delga).

      1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono trasmessi dal Governo alle Camere entro sessanta giorni dalla data di scadenza della delega stabilita ai sensi del medesimo articolo 1 ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione degli schemi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono comunque essere emanati.


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