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PDL 2116

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2116



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MUSSOLINI, ASCIERTO, BRIGANDÌ, LO PRESTI, CHIAPPORI

Norme in materia di violenza sessuale su minori

Presentata il 28 gennaio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Si registrano, sempre più frequentemente, casi di violenza e di abusi sessuali commessi sui minori, che permangono alla ribalta delle cronache per qualche tempo, fornendo lo spunto per animate discussioni, accesi dibattiti televisivi e su altri mezzi di comunicazione, nonché disamine da parte dei cosiddetti «addetti ai lavori», al termine dei quali rimane tuttavia impregiudicata la questione relativa agli interventi da attuare, anche perché intorno a tali vicende ci sono fortissimi e consolidati interessi, non solo economici, che difficilmente possono essere scalfiti. Questi crimini - non solo «italiani», basti pensare alle vicende di pedofilia accadute in Belgio tra la fine degli anni novanta e i primi anni del duemila o al fenomeno «storico» del turismo sessuale nei Paesi del sud-est asiatico - generano nell'opinione pubblica indignazione, che a volte si esprime in rabbia e in disgusto, altre volte spinge a gesti estremi che denunciano l'inesistenza di strumenti adeguati e la mancanza di soluzioni efficaci a livelli normativo.
      Riteniamo, infatti, del tutto insufficienti le pene che il codice penale prescrive e ancora meno validi i regimi sanzionatori contro le violenze e gli abusi sessuali sui minori che si sentono echeggiare nelle Aule del Parlamento durante le discussioni di progetti di legge in materia.
      Lontani da facili demagogie e da ancora più facili soluzioni giustizialiste che non risolverebbero alcuno dei problemi, anche antropologici, che stanno alla radice di questi fenomeni e consapevoli della loro gravità, si avanza la proposta di un'azione «clinica» su coloro che si rendono colpevoli di reati sessuali sui minori. Siamo convinti, infatti, che un intervento medico rappresenti una misura nel contempo deterrente e risolutiva, costituendo insieme la prevenzione e la pena per un crimine così efferato. E questo non può essere confuso con misure demagogiche o addirittura giustizialiste, spesso invocate dall'opinione pubblica; non è espressione di intolleranza bensì di volontà di eliminare la possibilità che coloro che si sono macchiati di tali reati possano ripeterli. Del resto, procedure in tal senso sono già previste dagli ordinamenti di Paesi e di Stati considerati ad alto tasso di democrazia quali, ad esempio, la California, la Germania o addirittura la Danimarca.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge stabilisce che i soggetti resisi colpevoli di violenza sessuale sui minori devono essere sottoposti al trattamento del blocco androgenico totale e precisa le modalità di applicazione della pena, che si realizzano attraverso la somministrazione di farmaci di tipo agonista dell'ormone di rilascio dell'ormone luteinizzante (LHRH) o di metodi chimici o farmacologici equivalenti. Sono sottoposti al trattamento coloro che hanno commesso delitti di violenza carnale o atti di libidine violenti o di ratto a fine di libidine, commessi su minori e che sono stati riconosciuti colpevoli con sentenza passata in giudicato. Al giudice è riconosciuta la facoltà, qualora ritenga particolarmente grave il reato, di comminare comunque le pene allo scopo previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-sexies del codice penale.
      L'articolo 2 prevede che sia il giudice, nella sentenza, a disporre la sottoposizione al trattamento, a stabilire il metodo da applicare, a indicare la struttura sanitaria pubblica che dovrà eseguire l'intervento, nonché a individuare l'ufficio di polizia giudiziaria che deve, in un certo senso, «certificare» l'avvenuta somministrazione dei farmaci.
      Nell'ipotesi in cui il condannato si sottragga all'esecuzione della pena ovvero non si presenti presso l'ufficio di polizia giudiziaria, l'articolo 3 prevede che le competenti autorità devono immediatamente notificare l'accaduto al giudice, il quale ordinerà, ai sensi dell'articolo 205 del codice penale, le opportune misure di sicurezza.
      Infine, all'articolo 4 è prevista la possibilità che l'imputato, prima della fine del processo, possa decidere di sottoporsi volontariamente al trattamento previsto dalla legge, facendo in tal modo estinguere la pena.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Chiunque è stato riconosciuto colpevole, con sentenza passata in giudicato, dei reati di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-sexies del codice penale commessi su minori, è sottoposto al trattamento del blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci di tipo agonista dell'ormone di rilascio dell'ormone luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.
      2. Il trattamento del blocco androgenico totale è adottato in luogo delle pene previste negli articoli del codice penale di cui al comma 1 che possono essere comunque comminate qualora il giudice ritenga particolarmente grave il fatto commesso.
      3. La pena prevista dal comma 1 è applicata, per le diverse fattispecie di reato, per un tempo corrispondente a quello indicato negli articoli del codice penale di cui al medesimo comma 1.

Art. 2.

      1. Nel provvedimento che dispone l'obbligo di sottoporsi al trattamento del blocco androgenico totale, il giudice deve indicare il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale è eseguito il trattamento stesso.
      2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1 il giudice individua l'ufficio di polizia giudiziaria presso il quale il condannato deve recarsi, entro il giorno successivo a quello di ciascuna somministrazione delle sostanze di cui all'articolo 1, comma 1, per dimostrare l'avvenuto intervento.
      3. Il giudice fissa i giorni di presentazione all'ufficio di cui al comma 2, tenendo conto delle modalità del trattamento, dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione del condannato.

Art. 3.

      1. La sottrazione all'esecuzione della pena o la mancata presentazione all'ufficio di cui al comma 2 dell'articolo 2, sono immediatamente notificate dalle competenti autorità di polizia giudiziaria al giudice che, con nuovo provvedimento ai sensi dell'articolo 205 del codice penale, ordina adeguate misure coercitive.
      2. Entro un mese dall'emissione del provvedimento di cui al comma 1, il giudice, valutate le circostanze dell'inadempienza o della mancata presentazione, può commutare le pene previste dalla presente legge nella reclusione, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-sexies del codice penale, per le diverse fattispecie di reato.

Art. 4.

      1. La pena prevista dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-sexies del codice penale si estingue se l'imputato, prima della fine del dibattimento, decide di sottoporsi volontariamente al trattamento del blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci di cui all'articolo 1, comma 1, ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.
      2. La sottoposizione volontaria al trattamento del blocco androgenico totale è disciplinata dalle disposizioni dell'articolo 2.


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