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PDL N. 2068

XVI LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2068



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MINNITI, AMICI

Disposizioni in materia di sicurezza urbana

Presentata il 15 gennaio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende porsi in continuità ideale con il disegno di legge d'iniziativa del Governo D'Alema della XIII legislatura recante «Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini» (atto Camera n. 5925), volendo proseguire nella linea di «offrire una risposta pronta ed effettiva al preoccupante incremento della criminalità da strada». Espressione atecnica e da molti contestata, ma utilizzata, oggi come allora, allo scopo di evidenziare come questa incida sul senso di sicurezza dei cittadini, abbassando sensibilmente la qualità della loro vita quotidiana e condensando una vasta e giustificata domanda di effettività dell'intervento penale.
      Oggi, come allora, riempiendo un vuoto propositivo durato troppo a lungo, si ritiene necessario ritornare su questi fenomeni, declinando la nuova proposta in modo articolato, senza consentire che altri aspetti dell'azione di contrasto nei confronti della delittuosità rimangano ancora, come troppo a lungo è stato, ignorati o fortemente sottovalutati.
      Per questo motivo la presente iniziativa legislativa disegna una traiettoria volta a proseguire il percorso di attenzione ai fenomeni di illegalità diffusa, riarticolando l'azione di contrasto nei diversi ambiti in cui essa può utilmente esplicarsi.
      Sul versante in argomento non v'è dubbio che le cure maggiori debbano essere rivolte a quei fenomeni che coinvolgono i minorenni, sfruttandone il lavoro o più spesso, purtroppo, la stessa integrità personale, fisica e psichica.
      Qui interessa un profilo forse meno allarmante sotto il profilo dell'integrità fisica, ma non lontano da fattispecie aberranti di sfruttamento, che l'ordinamento vigente non riesce a perseguire appieno: quello della riduzione dei minori a oggetti di richiamo di pratiche avvilenti a sfondo economico.
      Per questo motivo, l'articolo 1 della proposta di legge reca norme a tutela dei minori. In particolare, tale disposizione interviene, con il comma 1, lettera a), sull'articolo 28 del codice penale, estendendo anche ai casi di amministrazione di sostegno (oltre che ai casi di tutela e di curatela) le pene accessorie (decadenza dall'ufficio di tutore, di curatore e di amministratore di sostegno) conseguenti a quella dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici di cui al secondo comma del medesimo articolo 28. La norma delinea, inoltre, alla lettera b) del citato comma 1, una nuova fattispecie di reato, introducendo l'articolo 600-octies del codice penale (Impiego di minori nell'accattonaggio), che punisce il fatto di chi si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare. L'articolo 1, comma 1, introduce, infine, alla lettera c), l'articolo 602-bis del codice penale che prevede l'applicazione di una pena accessoria (perdita della potestà del genitore e interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all'amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura) nel caso in cui i reati di cui agli articoli 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (tratta di persone) e 602 del codice penale (acquisto e alienazione di schiavi) siano commessi dal genitore o dal tutore.
      Il successivo articolo 2 riguarda una seconda, più grave fenomenologia criminosa: quella della diffusione, forse più percepita che reale, ma comunque assolutamente allarmante, della partecipazione di giovanissimi ad azioni criminali gravi. Solo un'azione decisa nei confronti dei correi maggiorenni può realizzare quella deterrenza aggiuntiva che occorre per bloccare il fenomeno prima che l'effetto emulazione e l'evoluzione delle condotte violente che si vanno diffondendo in età scolare rendano il fenomeno inarrestabile, costringendo a scelte punitive forti nei confronti dei delinquenti minorenni.
      Per questo motivo, l'articolo 2 interviene sull'articolo 112 del codice penale prevedendo l'applicabilità, nei confronti delle persone maggiorenni che concorrono nel reato, dell'aggravante ivi prevista, anche nei casi di partecipazione al reato commesso da un minore di anni diciotto o delle altre persone non imputabili o in condizioni di ridotta imputabilità. Si intende, in altri termini, responsabilizzare ulteriormente il maggiorenne, per creare una sorta di «cintura sanitaria» intorno ai minori delinquenti.
      Sarà il giudice, nell'applicazione della pena in concreto, a valutare la gravità dei fatti, anche riguardo alla circostanza dell'induzione.
      Di converso, l'articolo 3, al comma 1, intende concorrere alla definizione di una politica attenta alle esigenze di tutela degli stranieri o apolidi e, in particolare, minori, intervenendo sulle misure di assistenza ed integrazione sociale.
      A tale fine il comma 1 introduce modifiche all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. L'intervento si pone l'obiettivo di prevedere - con modalità simili a quelle già stabilite per le vittime della tratta di esseri umani - la possibilità di rilascio di uno speciale permesso di soggiorno per motivi umanitari a coloro che, stranieri o apolidi, risultino essere vittime di maltrattamenti in famiglia o di violenze sessuali in ambito domestico, allorquando ricorra un pericolo, concreto e attuale, di vita per loro o per i loro familiari come conseguenza della scelta di sottrarsi alla violenza. Quando è necessario, su parere del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, il permesso di soggiorno è esteso ai figli minori della vittima della violenza familiare. Considerata la particolare vulnerabilità delle persone di cui trattasi è previsto il loro inserimento in un programma di assistenza ed integrazione sociale.
      Le persone che decidono di sottrarsi a tali violenze, se irregolarmente presenti, rischiano di essere allontanate dal territorio italiano con il grave pericolo di essere poi sottoposte ad azioni ritorsive da parte dei familiari non solo dell'abusante ma anche della stessa vittima; molte donne provengono, infatti, da Paesi in cui, per motivi culturali e a volte per stessa previsione normativa, è istituzionalizzato un modello di famiglia patriarcale con piena subalternità della donna rispetto all'uomo. Anche le donne che soggiornano regolarmente in quanto titolari di un permesso di soggiorno per motivi familiari rischiano di scivolare nell'irregolarità poiché, in caso di denuncia di un loro familiare violento e conseguente separazione, spesso non sono più in possesso di alcuni requisiti (alloggio e lavoro documentabili) richiesti per un titolo autonomo di soggiorno.
      Con gli articoli successivi si entra nel vivo delle misure di contrasto dalla cosiddetta «illegalità diffusa», intervenendo su fattispecie considerate «minori», ma che incidono notevolmente non tanto sulla «vivibilità» dei centri urbani, quanto su quelle condizioni minime di cura del territorio dalle quali partire per reimpostare politiche attive di risanamento e di promozione della legalità.
      In particolare, l'articolo 4 contempla, in materia di reato di danneggiamento, una disciplina connotata da una maggiore efficacia deterrente a tutela di particolari e rilevanti beni. Pertanto, il comma 1 della norma in esame introduce al secondo comma dell'articolo 635 del codice penale il numero 3-bis), aggravando la pena base stabilita per il reato di danneggiamento anche nel caso in cui la condotta criminosa sia commessa su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale. Relativamente a tutte le ipotesi aggravate di cui al medesimo secondo comma dell'articolo 635 è previsto, inoltre, che la sospensione condizionale della pena sia sempre subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività per un periodo di tempo non superiore alla durata della pena sospesa (comma 2).
      Peraltro, l'articolo 5 introduce, al secondo comma dell'articolo 639 del codice penale (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui), un aumento di pena qualora la condotta diretta a deturpare o a imbrattare abbia ad oggetto immobili sottoposti a programmi di risanamento edilizio o ambientale o altri immobili, sempre che da tale condotta consegua un pregiudizio del decoro urbano.
      In questo caso, la possibilità di una sanzione ad effetto riparatorio è nel sistema, in quanto si tratta di un reato rimesso alla competenza del giudice di pace e trovano, quindi, applicazione le disposizioni del capo VIII del titolo I del decreto legislativo n. 274 del 2000.
      Con l'articolo 6 vengono proposti alcuni interventi normativi in materia di occupazione abusiva del suolo pubblico. In particolare, il comma 1 prevede che, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico ai sensi degli articoli 633 del codice penale e 20 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, comunque, per motivi di pubblica sicurezza, possano ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, nel caso di occupazione per motivi commerciali, la chiusura dell'esercizio fino all'adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia.
      Tale forma di «ravvedimento operoso» degli occupanti costituisce, indubbiamente, uno degli aspetti più innovativi della riforma, tanto che le stesse prescrizioni vengono estese, con il comma 2, all'esercente che ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio.
      Il comma 3, infine, prevede, qualora si tratti di occupazione a fine di commercio, la trasmissione del relativo verbale di accertamento, da parte dell'ufficio accertatore, agli uffici del Corpo della guardia di finanza o dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti.
      L'articolo in esame colma, in definitiva, un vuoto di tutela lasciato dal complesso delle norme vigenti che attualmente disciplinano la materia delle occupazioni abusive; il citato articolo 633 del codice penale, infatti, punisce l'invasione arbitraria di edifici e terreni al fine di occupazione o di profitto, ma nulla dice in materia di occupazioni della sede stradale. Quest'ultima, del resto, non può assimilarsi se non in senso lato al concetto di terreno richiamato dal medesimo articolo 633, né può probabilmente ipotizzarsi una condotta di invasione - richiesta dalla norma in parola per l'integrazione della condotta criminosa - della sede stradale, di per sè aperta alla fruizione pubblica di massa.
      L'unica tutela apprestata dal legislatore è, in tale caso, quella di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66; tale norma sanziona la condotta di chi «al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione (...) ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata»; appare, però, del tutto evidente come la norma in parola non sia applicabile a tutte quelle condotte le quali non siano realizzate al precipuo fine individuato dalla stessa norma, come, ad esempio, quelle volte al fine di profitto o di vantaggio. Né può applicarsi alle condotte in parola l'articolo 1161 del codice della navigazione, il quale sanziona ogni arbitraria occupazione di spazi «del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna», con sicura esclusione, pertanto, della sede stradale.
      Ovviamente, trattandosi di occupazione di suolo stradale, l'individuazione dell'autorità amministrativa competente segue il riparto stabilito dal citato codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992; il sindaco per la viabilità urbana; il prefetto per quella extraurbana. Tuttavia, procederà in ogni caso il prefetto quando l'occupazione presenta profili di rilievo per la sicurezza pubblica, come nel caso di fenomeni di «occupazione del territorio» posti in essere da soggetti operanti nelle condizioni di mafiosità di cui all'articolo 416-bis del codice penale.
      Restano salvi, inoltre, i provvedimenti e gli interventi dell'autorità di pubblica sicurezza per motivi di ordine pubblico.
      L'articolo 7, infine, modifica le disposizioni di cui agli articoli 1 e 1-bis del citato decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, riportando nell'alveo della rilevanza penale le condotte di chi «depone od abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria»; l'attuale combinato disposto dei menzionati articoli prevede, infatti, che tale condotta sia assoggettata esclusivamente a una sanzione amministrativa, mentre nel caso in cui la stessa sia realizzata su una strada ferrata ne viene riconosciuta la rilevanza penale. Appare di tutta evidenza l'irragionevolezza di una simile discriminazione, risultando entrambe le condotte di estremo pericolo per l'incolumità dei soggetti destinati a usufruire dei tratti di strada interessati dall'abbandono di congegni od oggetti. L'articolo 7, pertanto, riconduce ad unum la rilevanza penale di entrambe le predette condotte, mantenendo l'assoggettabilità a una mera sanzione amministrativa delle condotte di sola ostruzione o ingombro delle strade ordinarie o ferrate al limitato fine di impedire od ostacolare la libera circolazione.
      Con l'articolo 8, comma 1, sono previsti speciali fondi per alcuni comuni - quelli, cioè, che hanno provveduto all'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - in considerazione della consistenza e dell'impatto dei flussi turistici nonché della rilevanza del patrimonio culturale. La tipologia delle misure e degli interventi nonché la ripartizione delle risorse messe a disposizione vengono stabilite con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Il comma 2 reca la copertura finanziaria.
      L'articolo 9 modifica l'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (cosiddetta «legge di depenalizzazione») relativamente alle modalità di notifica delle violazioni amministrative ai residenti all'estero la cui residenza, dimora o domicilio non siano noti. Fino ad ora l'articolo 14 dava facoltà all'amministrazione di non effettuare in tali casi la notificazione. La novella, invece, al quinto comma introduce la previsione della pubblicazione dell'estratto del provvedimento mediante affissione alla casa comunale, con comunicazione, a mezzo posta, al domicilio eventualmente dichiarato all'atto della contestazione o in uno scritto difensivo. Viene aggiunto il comma settimo che consente - sempre nei casi citati - di comunicare all'interessato, senza effettuare ulteriori comunicazioni, tutte le successive fasi del procedimento sanzionatorio nonché i mezzi di difesa apprestati dall'ordinamento, con traduzione nelle lingue ivi espressamente indicate, se si tratta di stranieri.
      L'articolo 10 è volto a riformulare l'articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, concernente il reato di possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive, al fine di superare alcune difficoltà applicative riscontrate negli ultimi anni, ad esempio quando non era stato possibile arrestare alcuni tifosi di una squadra di calcio romana che, prima della partenza verso la località dove si sarebbe tenuta la competizione sportiva, erano stati trovati in possesso di mazze, armi improprie, petardi e altre attrezzature vietate. La modifica è pertanto finalizzata a estendere espressamente l'applicazione della norma in esame a tutti i casi in cui il possesso dei predetti oggetti, accertato durante lo svolgimento della manifestazione sportiva, ovvero nelle ventiquattro ore precedenti o successive all'evento, sia correlato alla medesima manifestazione.
      L'articolo 11, infine, tende a perfezionare il sistema di prevenzione relativo all'uso e al porto delle armi inoffensive, le quali, tuttavia, brandite per commettere una rapina si mostrano efficaci quanto un'arma vera. A tale fine sono introdotte modifiche all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, relativo al divieto (avviso orale del questore) di detenzione di strumenti atti ad offendere da parte delle persone condannate per delitti non colposi. Al comma 2 è modificato l'articolo 39 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nell'ambito del quale viene introdotto il divieto di detenzione di armi a ridotta capacità offensiva nonché di giocattoli riproducenti armi e di simulacri di armi.


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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DELL'ILLEGALITÀ DIFFUSA

Art. 1.
(Norme a tutela della personalità dei minori e delle persone prive in tutto o in parte di autonomia).

      1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 28, secondo comma, il numero 3) è sostituito dal seguente:

      «3) dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, o di amministratore di sostegno, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura o all'amministrazione di sostegno»;

          b) dopo l'articolo 600-septies è inserito il seguente:

      «Art. 600-octies. - (Impiego di minori nell'accattonaggio). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni»;

          c) dopo l'articolo 602 è inserito il seguente:

      «Art. 602-bis. - (Pene accessorie). - La condanna per i reati di cui agli articoli 600, 601 e 602 comporta, qualora i fatti di cui al primo comma dei citati articoli siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

              1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore;

              2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all'amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura»;

          d) l'articolo 671 è abrogato.

Art. 2.
(Responsabilità delle persone maggiorenni nei delitti commessi dai minori).

      1. All'articolo 112 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, numero 4), dopo le parole: «avvalso degli stessi» sono inserite le seguenti: «o con gli stessi ha partecipato»;

          b) al secondo comma, dopo le parole: «si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale,» sono inserite le seguenti: «o con la stessa ha partecipato»;

          c) al terzo comma, dopo le parole: «Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri» sono inserite le seguenti: «o con questi ha partecipato».

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di assistenza ed integrazione sociale).

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti:

      «2-bis. Nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583 e 583-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, sempre che tali delitti siano commessi in ambito familiare, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, quando siano accertate situazioni di violenza in ambito familiare nei confronti di uno straniero o apolide ed emerga un concreto e attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza familiare o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia lo speciale permesso di soggiorno di cui al comma 1 per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza familiare e di partecipare a un programma di assistenza e integrazione sociale.
      2-ter. Con la proposta o con il parere di cui al comma 2-bis sono altresì comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità e attualità del pericolo di vita. Ove necessario, nel superiore interesse del minore, previo parere del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, il permesso di soggiorno di cui al citato comma 2-bis è esteso ai figli minori dello straniero vittima della violenza familiare».

      2. Per il finanziamento dei programmi previsti dal comma 2-bis dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa nel limite di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2009, a valere sulla disponibilità del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e incrementato ai sensi dell'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 4.
(Disposizioni concernenti il reato di danneggiamento).

      1. Dopo il numero 3) del secondo comma dell'articolo 635 del codice penale è inserito il seguente:

      «3-bis) su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale».

      2. Per i reati di cui all'articolo 635, secondo comma, del codice penale, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Art. 5.
(Disposizioni concernenti il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui).

      1. Al secondo comma dell'articolo 639 del codice penale, dopo le parole: «compresi nel perimetro dei centri storici,» sono inserite le seguenti: «ovvero su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale o su ogni altro immobile, quando al fatto consegue un pregiudizio del decoro urbano,».

Art. 6.
(Disposizioni in tema di occupazione di suolo pubblico).

      1. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
      2. Le disposizioni del comma 1 si appli- cano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio.
      3. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell'ufficio accertatore, agli uffici del Corpo della guardia di finanza o dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti.

Art. 7.
(Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66).

      1. Al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1, primo comma, dopo le parole: «in una strada» sono inserite le seguenti: «ordinaria o»;

          b) all'articolo 1-bis, primo comma, le parole: «depone od abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o comunque» sono soppresse.

Art. 8.
(Fondi per le città d'arte).

      1. Ai comuni che hanno provveduto all'attuazione, ovvero che vi provvedono entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle disposizioni previste dall'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, è assegnato, tenuto conto della consistenza e dell'impatto dei flussi turistici nonché della rilevanza del patrimonio culturale sito nel rispettivo territorio, un contributo straordinario per gli anni 2009, 2010 e 2011, volto ad assicurare la predisposizione di adeguate misure a tutela del decoro delle aree di valore monumentale, storico, artistico e archeologico. A tale fine è istituito un apposito fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, al quale è assegnata la somma di euro 11.718.000 per l'anno 2009, di euro 11.903.000 per l'anno 2010 e di euro 29.877.000 per l'anno 2011. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del fondo di cui al precedente periodo.
      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.
(Notificazioni nei procedimenti concernenti violazioni amministrative).

      1. All'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al quinto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tutte le notificazioni sono sostituite con la pubblicazione del provvedimento per estratto, da affiggere nella casa comunale del luogo in cui è avvenuto il fatto e nella prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio. Copia della pubblicazione è, altresì, comunicata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo eventualmente comunicato dall'interessato al momento della contestazione o nello scritto difensivo di cui all'articolo 18, primo comma»;

          b) dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

              «Nei casi di cui al quinto comma, quando è effettuata la contestazione immediata, tutte le successive notificazioni possono essere sostituite dall'indicazione, recata in calce al verbale di contestazione o in fogli allegati ad esso, delle successive fasi del procedimento, dei relativi termini e delle facoltà di difesa. Nel caso di stranieri, l'indicazione è ripetuta nelle lingue inglese, francese, spagnola e araba».

Capo II
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 10.
(Modifica all'articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401).

      1. Il comma 1 dell'articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, in quelli destinati anche temporaneamente alla sosta o al transito di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei mezzi di trasporto dagli stessi soggetti utilizzati, o, comunque, nelle adiacenze dei luoghi o dei mezzi predetti, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito, se il fatto è commesso in relazione alla manifestazione sportiva stessa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro. La disposizione di cui al primo periodo si applica ai fatti commessi durante lo svolgimento della manifestazione sportiva, nonché nelle ventiquattro ore precedenti o successive alla stessa».

Art. 11.
(Disposizioni in materia di prevenzione).

      1. Il quarto comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o di utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, nonché programmi informatici e altri strumenti di cifratura o di crittazione di conversazioni e di messaggi. Nelle medesime circostanze il questore può altresì imporre il divieto di detenere armi di qualsiasi tipo, comprese quelle a ridotta capacità offensiva, giocattoli riproducenti armi e simulacri di armi. Il divieto del questore è opponibile davanti al tribunale ordinario in composizione monocratica».

      2. All'articolo 39 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto può essere esteso alle armi a ridotta capacità offensiva, ai giocattoli riproducenti armi e ai simulacri di armi».
    


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