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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1918 |
1. È istituita la Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani, di seguito denominata «Commissione», con lo scopo di promuovere e di proteggere i diritti fondamentali della persona, in particolare quelli enunciati dalla Costituzione e quelli individuati e riconosciuti dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.
2. La Commissione opera in piena autonomia, anche finanziaria e gestionale, e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
3. La Commissione è organo collegiale ed è costituita da undici componenti nominati dal Presidente della Repubblica e scelti tra persone che offrono garanzie di altissima levatura morale e di riconosciuta indipendenza e che sono fornite delle necessarie capacità e competenza, valutate, in particolare, in base alle attività da esse svolte a difesa dei diritti fondamentali della persona.
4. Per garantire il pluralismo e la rappresentatività della Commissione, i suoi componenti sono designati nel modo seguente:
a) due componenti sono scelti tra i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dai rispettivi Presidenti;
b) tre componenti sono scelti nell'ambito delle organizzazioni non governative e della società civile maggiormente rappresentative nell'attività nazionale e internazionale a difesa dei diritti umani e protezione contro la discriminazione;
c) due componenti sono scelti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
d) due componenti sono scelti dalle istituzioni e dagli organi di rispettiva rappresentanza tra le seguenti categorie professionali: magistrati, avvocati, medici chirurghi e giornalisti;
e) due rappresentanti sono scelti tra docenti universitari ed esperti di chiara fama, in particolare in discipline relative allo studio dei diritti umani, della filosofia e delle religioni.
5. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni e le categorie interessate ai sensi del comma 4, è adottato il regolamento per l'individuazione delle modalità e dei criteri per la designazione dei rispettivi rappresentanti da parte delle associazioni, dei collegi e dei consigli professionali di cui al medesimo comma 4.
6. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e il loro mandato è rinnovabile per una sola volta. In ogni caso essi restano in carica fino alla nomina dei nuovi componenti.
7. Oltre che per la naturale scadenza del mandato o per decesso, l'incarico di componente della Commissione cessa esclusivamente in caso di dimissioni o di sopravvenuta accertata mancanza dei requisiti e delle qualità richiesti per la nomina.
8. I componenti della Commissione eleggono nel loro ambito, con la maggioranza dei due terzi, un presidente e un vice presidente. Il presidente è scelto di regola tra i membri di cui al comma 4, lettera a). Il mandato del presidente e del vice presidente ha durata quadriennale, prorogabile di un anno, ed è rinnovabile per una sola volta.
9. Per tutta la durata dell'incarico il presidente e i membri della Commissione non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o
dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i membri sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni.
10. Al presidente compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante ai presidenti delle altre autorità indipendenti. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente quella spettante ai componenti delle altre autorità indipendenti.
11. La Commissione, qualora le questioni da esaminare presentino specifiche problematiche, può chiamare a partecipare alle sue riunioni, con funzioni consultive e senza voto deliberativo, rappresentanti delle amministrazioni dello Stato nonché i rappresentanti del Governo italiano negli organismi internazionali che sono deputati al controllo dell'adempimento degli obblighi assunti dall'Italia con la ratifica delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani.
12. La Commissione può avvalersi, con funzioni consultive e di consulenza specialistica, di funzionari in servizio presso amministrazioni pubbliche nonché di esperti del settore. La Commissione, con propria delibera, fissa la misura dei compensi da erogare ai soggetti di cui al presente comma.
1. La Commissione ha il compito di:
a) promuovere la cultura dei diritti umani e curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che disciplinano la materia e delle relative finalità. A tal fine la Commissione, anche avvalendosi delle opportunità offerte dalla sua costituzione pluralista e rappresentativa, provvede ad adottare le iniziative idonee alla realizzazione di un foro permanente di confronto pubblico;
b) istituire un osservatorio per il monitoraggio del rispetto dei diritti umani in Italia e all'estero;
c) formulare, anche di propria iniziativa e sulla base degli elementi tratti dall'osservatorio di cui alla lettera b), pareri, raccomandazioni e proposte al Governo e al Parlamento su tutte le questioni concernenti il rispetto dei diritti umani, sia interne che internazionali. La Commissione può, in particolare, proporre al Governo, nelle materie di propria competenza, l'adozione di iniziative legislative nonché di regolamenti e di atti amministrativi e promuovere la firma o la ratifica degli accordi internazionali in materia di diritti umani. Il Governo, a tal fine, sottopone alla Commissione i progetti di atti, legislativi e regolamentari, che possono avere un'incidenza diretta o indiretta su tali diritti;
d) esprimere pareri e formulare proposte al Governo ai fini della definizione della posizione italiana nel corso di negoziati multilaterali, nonché di accordi bilaterali, che hanno ad oggetto, in tutto o in parte, materie di competenza della Commissione o che, comunque, possono incidere, anche indirettamente, sul livello di tutela garantito dai vigenti strumenti in materia di diritti umani per assicurare che, nell'adozione delle determinazioni di politica estera, siano tenute in adeguata considerazione la promozione e le protezione dei diritti umani. I pareri espressi dalla Commissione devono risultare nel relativo procedimento decisionale;
e) verificare l'attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani già ratificati dall'Italia e contribuire alla redazione dei rapporti periodici che l'Italia è tenuta a sottoporre, nell'adempimento di specifici obblighi da essi derivanti, ai competenti organismi internazionali. Le osservazioni della Commissione formano parte integrante dei rapporti ufficiali inviati dall'Italia e la stessa è informata sull'esito della relativa discussione;
f) promuovere gli opportuni contatti con le autorità, con le istituzioni e con gli organismi pubblici, quali, a titolo esemplificativo, i difensori civici, cui la legge italiana attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti umani;
g) cooperare, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre istituzioni, con gli organismi internazionali e con le istituzioni che in altri Paesi, europei ed extraeuropei, agiscono nei settori della promozione e della protezione dei diritti umani;
h) ricevere dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano segnalazioni relative a specifiche violazioni o limitazioni dei diritti riconosciuti negli strumenti internazionali in vigore e provvedere sulle stesse, attivando i poteri di accertamento, controllo e denuncia di cui all'articolo 3;
i) fissare un termine per la cessazione dei comportamenti di cui alla lettera h), ove la natura della violazione lo consenta;
l) adottare i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti;
m) denunciare i fatti configurabili come reati dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni e, se del caso, intervenire a sostegno degli interessati nelle controversie aventi ad oggetto le violazioni di cui alla lettera h);
n) promuovere presso le categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
o) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sulla situazione relativa all'attuazione e al rispetto dei diritti umani in Italia e all'estero, che è presentata al Parlamento e al Governo entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce ed è discussa pubblicamente.
1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) e i), la Commissione può richiedere a soggetti pubblici e privati di fornire informazioni e di esibire documenti.
2. La Commissione, qualora ne ricorra la necessità, ai fini del riscontro delle segnalazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), può disporre accessi, ispezioni e verifiche dei luoghi si sarebbe verificata la violazione per effettuare rilevazioni utili ai riscontri, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.
3. I soggetti interessati agli accertamenti di cui al comma 2 sono tenuti a farli eseguire.
4. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti, ove necessario, previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo, con decreto motivato, sulla richiesta della Commissione. Le modalità di svolgimento degli accertamenti sono individuate dalla commissione con un apposito regolamento.
5. Ai fini di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
6. In ogni caso, la Commissione può presentare all'autorità giudiziaria, anche agendo per conto di singoli soggetti, denuncia di fatti e di comportamenti che ritiene penalmente rilevanti e dei quali ha avuto in qualsiasi modo conoscenza.
7. Qualora la Commissione proceda ad accertamenti in relazione alla presentazione di un'istanza o di una denuncia da parte di un soggetto per asserita violazione dei diritti riconosciuti dalla legislazione vigente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera h), la stessa
è tenuta, salvo i casi in cui per la delicatezza delle situazioni rappresentate o per l'urgenza di procedere tale comunicazione possa essere effettuata successivamente, a dare notizia alle parti interessate dell'apertura del relativo procedimento.
8. Nel procedimento aperto davanti alla Commissione, ai sensi del comma 7, le parti interessate hanno la possibilità di essere sentite, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti.
9. Assunte le necessarie informazioni la Commissione, se ritiene fondata l'istanza o la denuncia, fissa al responsabile un termine per la cessazione del comportamento denunciato, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. Il provvedimento è comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio di cui all'articolo 4.
10. Avverso il provvedimento della Commissione può essere proposta opposizione al tribunale competente ai sensi del comma 4.
11. La Commissione disciplina con apposito regolamento le fasi e le modalità di svolgimento del procedimento di cui al presente articolo.
1. Per l'espletamento dei compiti ad essa affidati, alle dipendenze della Commissione è posto un ufficio composto da personale di ruolo, il cui organico iniziale è fissato in cinquanta unità e che può essere successivamente variato con il regolamento di cui al comma 5. Per facilitare l'avvio dell'attività della Commissione, la stessa può avvalersi di dipendenti pubblici collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato presso le amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è determinato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su conforme proposta della Commissione.
2. L'accesso al ruolo organico della Commissione avviene per concorso pubblico le cui modalità di svolgimento, definite con il regolamento di cui al comma 5, devono tenere conto delle competenze e delle caratteristiche della stessa Commissione.
3. La Commissione può inoltre avvalersi di un contingente di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di comando o di fuori ruolo nonché di personale specializzato e di esperti del settore.
4. Al personale della Commissione è attribuito un trattamento economico che tiene conto di quello riconosciuto alle corrispondenti qualifiche o figure professionali dalle autorità amministrative indipendenti.
5. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio, nonché quelle dirette a disciplinare le spese della Commissione, sono adottate con regolamento dalla Commissione stessa entro sei mesi dalla data della sua costituzione. La commissione redige apposito rendiconto di gestione sottoposto al controllo della Corte dei conti.
1. I soggetti a cui è chiesto di fornire informazioni e di esibire documenti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 4.000 euro a 24.000 euro se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti. La sanzione può essere incrementata fino al doppio del massimo se tali soggetti forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri. Qualora siano dichiarate o attestate falsamente
notizie o circostanze ovvero prodotti atti o documenti falsi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 3, comma 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30.000 euro a 300.000 euro, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dall'ordinamento per il comportamento censurato nel medesimo provvedimento.
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008 e di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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