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PDL 1960

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1960



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CAPARINI, VOLPI, NICOLA MOLTENI

Soppressione dei consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani

Presentata il 26 novembre 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge sopprime i 61 consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani («BIM»), trasferendone le competenze rispettivamente ai comuni e, in parte residua, alle province. Il principale scopo dei consorzi BIM era favorire il progresso economico e sociale dei comuni consorziati, tutelando i diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo e allo sfruttamento delle risorse idriche del territorio ai fini della produzione di energia elettrica. Lo Stato, con la legge 27 dicembre 1953, n. 959, ha istituito i consorzi BIM e, successivamente, con decreti dell'allora Ministro dei lavori pubblici, ne ha definito la perimetrazione al fine di stabilire l'ambito e il soggetto regolatore del risarcimento che i produttori di energia idroelettrica sono tenuti ad attribuire alle popolazioni di montagna per l'utilizzo dell'acqua, bene inalienabile. La legge n. 959 del 1953 stabilisce che tutti i concessionari di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di forza motrice devono versare, a titolo d'indennizzo, un sovracanone annuo per ogni chilowatt di potenza nominale prodotto ai consorzi BIM. Tale sovracanone è applicato agli impianti le cui opere di presa sono situate, in tutto o in parte, all'interno del perimetro del BIM. L'importo del sovracanone è stabilito e aggiornato ogni due anni sulla base dei dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi al costo della vita. L'articolo 6-bis del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, si è poi occupato dei BIM nel caso in cui il consorzio non sia costituito per il mancato raggiungimento della maggioranza dei comuni interessati. Il citato articolo 6-bis prevede che in tale caso il sovracanone sia versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Le somme sono riassegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere erogate agli enti destinatari, previa ripartizione effettuata sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1 della citata legge n. 959 del 1953, ovvero quando i territori dei comuni partecipanti al consorzio siano ricadenti in più province.
      È evidente che i BIM hanno fallito la loro missione ed è pertanto necessario intraprendere un processo di riforma che, a partire dalla soppressione di istituti ormai obsoleti, ponga le basi per l'unificazione delle competenze individuando i livelli istituzionali ottimali per l'attuazione di una efficace politica di tutela, valorizzazione e sviluppo del territorio e delle sue genti.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede la soppressione dei BIM, le cui competenze e funzioni sono delegate ai comuni ovvero alle province. Il sovracanone annuo previsto dalla legge n. 959 del 1953, dovrà essere erogato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e dagli impianti di produzione per pompaggio ai comuni. I criteri per la determinazione delle modalità di riparto di tali somme sono definiti dalla legge e trasferiti dalle province. Il personale dei consorzi passa alle dipendenze di regioni, province e comuni secondo modalità determinate dalle stesse regioni in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Soppressione dei consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani).

      1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani (BIM), costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono soppressi.
      2. Le funzioni e i compiti svolti dai BIM soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuiti ai comuni o alle regioni. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi.
      3. I comuni ovvero le unioni dei comuni subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai BIM soppressi ai sensi del comma 1.
      4. Il sovracanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e dagli impianti di produzione per pompaggio alla provincia a cui i comuni compresi nei BIM appartengono.
      5. I criteri per la determinazione delle modalità di riparto delle somme di cui al comma 4 è definita nella misura del:

          a) 50 per cento come quote fisse ripartite in parte uguale a ciascun comune;

          b) 50 per cento come quote variabili rispetto al numero di abitanti di ciascun comune calcolato in base all'ultimo censimento effettuato dall'Istituto nazionale di statistica.

      6. Il personale che all'atto della soppressione risulta alle dipendenze dei BIM passa alle dipendenze delle regioni, delle province e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni medesime sulla base di accordi sanciti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

Art. 2.
(Norme finali).

      1. L'articolo 2 e l'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e l'articolo 6-bis del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono abrogati.
      2. Le somme presenti sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riassegnate ai comuni appartenenti al BIM con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unifica di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.


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