Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 1880

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1880



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

COSTA, CASSINELLI

Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di imposta comunale sugli immobili tenuti a disposizione da cittadini non residenti nel territorio comunale

Presentata il 7 novembre 2008


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi dodici mesi l'instabilità dei mercati finanziari ha riacceso, in Italia, l'interesse per gli investimenti immobiliari. Gli immobili, nel nostro Paese, nonostante la forte pressione fiscale che grava sugli stessi, hanno sempre svolto la funzione di «bene rifugio» per sfuggire alle incertezze delle borse.
      Il Governo, con la soppressione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) - seppur parziale - ha compiuto un primo importante passo verso la riduzione della pressione fiscale sugli immobili.
      Con la presente proposta di legge - composta da un unico articolo - si intende garantire l'effettiva conoscenza dell'imposizione di un'aliquota diversa da quella ordinaria a quei soggetti che, residenti in altri comuni, tengono a loro disposizione, a qualsiasi titolo, immobili per i quali sono tenuti al pagamento dell'ICI. A tale scopo l'amministrazione comunale dovrà provvedere a darne comunicazione ai contribuenti interessati, servendosi del servizio postale e comunque con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza della relativa deliberazione del consiglio comunale da parte dei contribuenti, inviando contestualmente ai medesimi anche i moduli per il versamento dell'imposta.


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è inserito il seguente:

      «2-ter. Qualora il comune stabilisca un'aliquota specifica per gli immobili per i quali sono tenuti al pagamento dell'imposta a qualsiasi titolo cittadini che li tengono a loro disposizione e che sono residenti in altri comuni, la deliberazione di cui al comma 1 deve essere motivata sulla base del particolare e rilevante fabbisogno finanziario dell'ente in essere alla data di adozione dell'atto. La deliberazione deve essere altresì comunicata annualmente ai contribuenti interessati mediante il servizio postale e comunque con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte dei contribuenti, con allegati i moduli completi dei dati necessari a effettuare il versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta. L'obbligo di comunicazione stabilito dal presente comma si applica anche nei confronti dei cittadini residenti in altri comuni tenuti a corrispondere un'imposta differente da quella ordinaria».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su