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PDL 1966-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1966-A



DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 28 novembre 2008 (v. stampato Senato n. 1197)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(GELMINI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

-

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 1o dicembre 2008

(Relatore: CALDORO)


NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione, dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VIII (Ambiente), IX (Finanze), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura) e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. La VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), l'11 dicembre 2008, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato n. 1966.


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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 1966 e rilevato che:

            esso, nei cinque articoli del testo originario e negli ulteriori cinque articoli introdotti al Senato, reca disposizioni in materia di università, relative al reclutamento della docenza (articoli 1 e 1-bis) ed alla produzione e valutazione dell'attività scientifica svolta (articoli 3-bis, 3-ter e 3-quater), nonché alle forme di finanziamento degli atenei e delle borse di studio (articolo 2 e 3); in tale ambito normativo sostanzialmente omogeneo, sono state introdotte al Senato anche norme relative alla durata del mandato dei componenti del Consiglio nazionale degli studenti universitari (al comma 3-bis dell'articolo 3) ed agli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (articolo 5-quinquies) che si connettono alla medesima materia, pur non essendo immediatamente correlate alle principali finalità del provvedimento;

            nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame non effettua un adeguato coordinamento con le preesistenti fonti normative, che risultano in gran parte oggetto di modifiche non testuali (ad esempio, l'articolo 1, al comma 1-bis, differisce al 31 dicembre 2009 un termine, già prorogato ripetutamente, senza però intervenire sulla disposizione originaria; inoltre il medesimo articolo, al comma 7, innova la vigente disciplina sul reclutamento di ricercatori senza novellare le attuali disposizioni che riguardano il colloquio sui titoli e sul curriculum del candidato; l'articolo 3-ter, interviene a disciplinare gli aspetti retributivi concernenti gli scatti biennali senza modificare testualmente gli articoli 36 e 38 del decreto legislativo n.    382 del 1980); peraltro, il decreto-legge modifica anche disposizioni di recente approvazione (in particolare, l'articolo 1, ai commi 3 e 9, novella disposizioni del decreto n.    112 del 2008), circostanza che, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non pienamente conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;

            esso incide, all'articolo 3-quinquies, in modo non testuale su una disciplina oggetto di fonte normativa di rango subordinato, integrando una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001); peraltro, anche l'articolo 1, al comma 8 (secondo cui le «disposizioni dei bandi già emanati», «le procedure già avviate» e «gli atti adottati» siano privi di effetto se non conformi alle nuova disciplina dettata dal decreto) produce effetti su strumenti giuridici non aventi natura di fonti di rango primario;

            il provvedimento reca, all'articolo 3-ter, introdotto al Senato, una misura i cui effetti finali sono destinati a prodursi in un momento significativamente differito rispetto all'entrata in vigore della norma, individuato «a partire dal 1o gennaio 2011»; per tale disposizione la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n.    400 del 1988, della «immediata applicabilità» delle misure disposte dal decreto, va dunque valutata anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica di adempimenti previsti (che, nel caso di specie è ravvisabile nella fissazione di «criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni» da parte di un decreto ministeriale per la cui adozione non è peraltro statuito alcun termine);

            richiama, all'articolo 1, comma 1, una disposizione ormai espressamente abrogata, che tuttavia appare dispiegare ancora effetti per la parte in cui non si sono ancora conclusi i bandi di reclutamento già indetti in virtù della medesima normativa;

            all'articolo 3, comma 3, il decreto-legge in esame dispone una deroga implicita alla disciplina che fissa la destinazione esclusiva del fondo per le aree sottoutilizzate (comma 2 dell'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.    289,) al fine di utilizzarne le risorse per obiettivi ulteriori;

            il provvedimento, inoltre, adotta espressioni imprecise ovvero dal significato tecnico-giuridico di non immediata comprensione (ad esempio, l'articolo 1 si riferisce alla certificazione dei meccanismi di sorteggio; l'articolo 1-bis richiama il «programma di rientro dei cervelli» che non ha un chiaro riferimento sul piano normativo; l'articolo 2 indica, tra i parametri di valutazione delle sedi didattiche, anche la loro efficacia; l'articolo 3-ter si riferisce genericamente alla autorità accademica ed utilizza l'espressione «effettuazione di pubblicazioni scientifiche», in luogo di «produzione di pubblicazioni scientifiche», usata in altre parti del testo legislativo; la rubrica dell'articolo 3, «disposizioni per il diritto allo studio universitario dei capaci e dei meritevoli», sembra distinguere due categorie di studenti mentre la normativa vigente si riferisce sempre all'unica categoria degli «studenti capaci e meritevoli»); inoltre, il preambolo del decreto, in modo inusuale, non evidenzia il carattere straordinario delle circostanze di necessità e urgenza che giustificano l'adozione del decreto-legge, come invece richiede l'articolo 15, comma 1, della legge n.    400 del 1988, secondo cui i decreti-legge recano «l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione»;

            all'articolo 1, comma 3, il decreto in esame reca due capoversi, contravvenendo alla regola di cui al paragrafo 7, lettera e) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi («Ogni comma può suddividersi in periodi, cioè in frasi sintatticamente complete che terminano con il punto, senza andare a capo. Si va a capo soltanto alla fine del comma. Le uniche eccezioni ammissibili sono: la suddivisione del comma in lettere anziché in periodi; il comma che reca una novella»);

            il disegno di legge di conversione presentato dal Governo al Senato è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), redatte secondo i modelli stabiliti - rispettivamente - dalla direttiva del Presidente del Consiglio in data 10 settembre 2008 e dal regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n.    170;

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            si sopprima l'articolo 3-quinquies - che intende ridefinire, per taluni decreti ministeriali, i contenuti già previsti per essi dall'articolo 9 del regolamento di delegificazione n.    212 del 2005 - in quanto l'uso dello strumento della fonte normativa di rango primario non appare congruo in relazione alla finalità di modificare contenuti di provvedimenti di rango subordinato ed in quanto, essendo tale materia sussunta nel citato regolamento n.    212, l'uso della strumento normativo primario non appare congruo in tale ambito, potendosi operare mediante l'utilizzo di fonti normative secondarie.

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 1, comma 1 - ove si richiama l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n.    147 del 2007, al fine di individuare talune procedure di reclutamento per le quali le università possono «completare le assunzioni dei ricercatori vincitori» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di evidenziare che gli effetti della disposizione ivi richiamata non sono del tutto esauriti, pur essendo la medesima norma stata espressamente abrogata dal comma 17 dell'articolo 4-bis del decreto-legge n.    97 del 2008, procedendo eventualmente ad una modifica esplicita del citato articolo 4-bis;

            all'articolo 1, comma 7 - che reca una nuova disciplina di portata generale relativa alle modalità di svolgimento della valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori - dovrebbe procedersi ad inserire la disposizione in oggetto in un quadro normativo organico, e segnatamente nella legge n.    210 del 1998 («Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo»), che definisce le norme generali di tale settore normativo, la cui disciplina è, per taluni aspetti, anche demandata ad un apposito regolamento di delegificazione (attualmente presente nel decreto del Presidente della Repubblica n.    117 del 2000);

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 1, commi 6 e 6-bis - ove si demanda a decreti ministeriali sia la definizione delle modalità di svolgimento delle elezioni «ivi compreso ove necessario le suppletive» e del sorteggio, sia la nomina di una commissione che «provvede alla certificazione dei meccanismi di sorteggio» - dovrebbe valutarsi l'esigenza di precisare, da un lato, a quale fattispecie si connette la previsione di elezioni suppletive e, dall'altro, i termini di durata della suddetta Commissione nonché le attività in cui si concretizza la funzione di certificazione rispetto alle operazioni di sorteggio indicate dal decreto;

            all'articolo 2 - ove si interviene su criteri e modalità di destinazione del fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge n.    244 del 2007 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire se l'assegnazione delle risorse del suddetto fondo straordinario possa essere effettuata indipendentemente dalla condizione posta dall'articolo 2, comma 429, della citata legge n.    244 (che espressamente subordina l'erogazione delle risorse alla presentazione di un piano programmatico); dovrebbe, inoltre, valutarsi l'opportunità di stabilire un termine a regime per l'emanazione del decreto ministeriale ivi previsto, per il quale viene fissato un termine solo «in prima attuazione»;

            all'articolo 3, comma 3-bis - che novella l'articolo 3-bis, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge n. 105 del 2003, al fine di elevare da due a tre anni la durata del mandato dei componenti del Consiglio nazionale degli studenti universitari - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire la decorrenza degli effetti della disposizione, specificando quindi se essa si applichi ai componenti attualmente in carica;

            all'articolo 3-ter, comma 4 - secondo cui «i professori di I e II fascia e i ricercatori che nel precedente triennio non abbiano effettuato pubblicazioni scientifiche individuate secondo i criteri di cui al comma 2 sono esclusi dalla partecipazione alle commissioni di valutazione comparativa per il reclutamento rispettivamente di professori di I e II fascia e di ricercatori» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire il momento in cui tale disposizione esplica i propri effetti, dal momento che la sua applicabilità (a differenza di quanto statuito nel comma 1 dell'articolo in esame, operante dal 2011) appare formalmente collegarsi esclusivamente alla entrata in vigore del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca previsto al comma 2; in proposito, dovrebbe anche valutarsi l'opportunità di prevedere un termine per l'emanazione del suddetto decreto ministeriale».


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge n. 1966 Governo, già approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008, n.    180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca»;

            tenuto conto del fatto che la materia «università» non è espressamente citata nell'articolo 117 della Costituzione, ma che al riguardo soccorre l'articolo 33 della medesima Costituzione, che stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato;

            rilevato che le disposizioni contenute nel provvedimento in esame relative alle procedure di reclutamento dei docenti universitari possono essere ricondotte alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione;

            esaminato, in particolare, l'articolo 3, che dispone il rifinanziamento del fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato dei progetti per la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari e del fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti di onore, che interviene nell'ambito del sostegno allo studio ed è pertanto riconducibile alla materia «istruzione», attribuita alla competenza legislativa concorrente ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

            considerato che, in base alla giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, nel nuovo quadro del titolo V della Costituzione, lo Stato può prevedere finanziamenti esclusivamente nelle materie di propria competenza esclusiva;

            rilevato che, nel caso di specie, il finanziamento riguarda fondi preesistenti alla riforma del titolo V della Costituzione e che al riguardo può pertanto richiamarsi la giurisprudenza costituzionale che, applicando i principi di continuità normativa ed istituzionale, ha consentito interventi dello Stato anche in ambiti rimessi alla competenza delle regioni;

            considerato che in questi casi la Corte ha peraltro richiesto, in ossequio al principio di leale collaborazione, il coinvolgimento delle Regioni nella forma dell'intesa;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 3, una disposizione volta a stabilire forme di coinvolgimento delle regioni nella gestione dei fondi ivi previsti.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La Commissione Giustizia,

            esaminato il disegno di legge in oggetto;

            considerato che le finalità che il provvedimento persegue appaiono condivisibili e che comunque, per le parti di competenza della Commissione Giustizia, non sussistono rilievi di carattere strettamente tecnico;

            rilevato peraltro che:

                l'articolo 1, comma 3, eleva dal 20 per cento al 50 per cento il limite al turn-over nelle università, previsto dall'articolo 66 del decreto-legge n.    112 del 2008 e prevede che ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 60 per cento all'assunzione di ricercatori e per una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione di professori ordinari;

                l'articolo 4 prevede che per la copertura degli oneri recati dall'articolo 1, comma 3 (quantificati in 24 milioni di euro nel 2009, 71 milioni di euro nel 2010 e 141 milioni di euro a partire dal 2011) si proceda a riduzione lineare delle missioni di spesa di ciascun Ministero, secondo gli importi indicati nell'elenco 1 allegato al decreto;

                le riduzioni delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa del Ministero della giustizia per il triennio 2009-2011 ammontano complessivamente (in migliaia di euro) a: 601 per il 2009, 2.053 per il 2.010 e 4.083 per il 2011;

                le predette riduzioni incidono sulle missioni: Giustizia, Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Fondi da ripartire;

            osservato altresì che:

                da un lato, il Governo ha sin dall'inizio della legislatura individuato nel settore della giustizia uno dei punti cardine per il rilancio della competitività del sistema Paese e nella riforma della giustizia uno dei punti nodali della sua azione politica mentre, dall'altro, si continua ad assistere ad una progressiva erosione delle risorse necessarie non solo alla realizzazione delle preannunciate riforme, ma anche allo stesso funzionamento ordinario dell'amministrazione della giustizia;

                a fronte di tagli di spesa concreti ed effettivi, sono state adottate delle misure che, per quanto pregevoli e condivisibili (come l'istituzione del Fondo unico giustizia), tuttavia necessitano di tempo e di strumenti di attuazione per produrre un effetto quantomeno compensativo dei tagli di spesa effettuati;

                l'ulteriore taglio delle dotazioni finanziarie del Ministero della giustizia previsto dal provvedimento in esame desta perplessità non solo perché riguarda uno dei settori maggiormente in crisi del Paese, ma anche perché potrebbe in parte contraddire le finalità stesse del provvedimento;

                il decreto-legge n.    180 del 2008, infatti, nel valorizzare il diritto allo studio, il merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, si prefigge lo scopo di rilanciare, sotto questo profilo, la competitività del sistema Paese; la sottrazione di ulteriori risorse all'amministrazione della giustizia, altro settore individuato dal Governo come fondamentale per il recupero di competitività del Paese, è pertanto una scelta che deve essere adottata all'esito di un bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti e di una ponderata valutazione degli effetti complessivi, anche macroeconomici, che con il provvedimento in esame si intendono produrre;

                la carenza di risorse finanziarie, oltre che umane, del settore della giustizia è tale da creare difficoltà perfino nella gestione ordinaria e quotidiana delle attività indispensabili per il corretto funzionamento degli uffici giudiziari,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            per le ragioni esposte in premessa, sia soppressa la parte della Tabella 1 relativa alle riduzioni delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa del Ministero della giustizia ovvero, in subordine, siano rimodulate le predette riduzioni di dotazioni finanziarie in modo da limitare quanto più possibile l'incidenza finanziaria del provvedimento in esame sul bilancio, già in grave sofferenza, del Ministero della giustizia.


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

         La Commissione Difesa,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008, n.    180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca,

            premesso che:

                l'articolo 4, comma 1, del provvedimento in oggetto, nel disciplinare la copertura finanziaria, dispone che agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 3, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2009, a 71 milioni di euro per l'anno 2010 e a 141 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nell'elenco 1 allegato al presente decreto;

                quota parte delle risorse necessarie a far fronte ai citati oneri è prelevata dallo stato di previsione del Ministero della difesa per un ammontare pari a circa 1,5 milioni di euro per l'anno 2009, a 4,08 milioni di euro per l'anno 2010 e a 8,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011;

                le riduzioni delle dotazioni finanziarie disposte a carico dello stato di previsione del Ministero della difesa si sommano alle sensibili decurtazioni già disposte a valere sul medesimo dicastero per il triennio 2009-2011 dai recenti provvedimenti di contenimento della spesa;

            considerato, tuttavia, che:

                in occasione dell'approvazione del disegno di conversione del decreto-legge n.    147 del 2008, recante disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, quota parte delle spese derivanti dal provvedimento è stata coperta sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, per un ammontare pari a 985 mila euro per l'anno 2008, e sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della pubblica istruzione, per un importo pari a 2,457 milioni di euro per il medesimo anno;

            il decreto-legge in esame risulta ormai prossimo alla scadenza e, quindi, l'introduzione di ulteriori modificazioni nel testo del provvedimento potrebbe rischiare di pregiudicarne la conversione in legge;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di escludere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, il comparto Difesa e Sicurezza dall'applicazione della riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disposta dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge in oggetto.


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La Commissione Bilancio,

            esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 180 del 2008, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

                con riferimento all'articolo 3, comma 1, relativo al finanziamento dei progetti volti alla realizzazione degli alloggi e delle residenze di cui alla legge n. 338 del 2000, si conferma che le risorse saranno assegnate dal CIPE in maniera prioritaria al Ministero dell'istruzione, secondo tempi e modalità di erogazione comunque tali da rispettare l'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto e sul fabbisogno;

                con riferimento all'articolo 3, comma 3, si conferma la necessità di mantenere il rapporto di tre a uno tra le risorse impegnate del fondo per le aree sottoutilizzate e l'onere da coprire in funzione della diversa spendibilità degli oneri per la concessione delle borse di studio, in quanta idonea a neutralizzare la differente valenza delle spese per cassa;

                con riferimento all'articolo 3, comma 3, non si ritiene inoltre necessario procedere alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge n. 289 del 2002 in quanto la predetta disposizione costituisce in sostanza una predeterminazione di finalizzazioni nell'ambito del riparto del FAS da effettuarsi da parte del CIPE delle risorse relative alla programmazione 2007-2013;

                con riferimento all'articolo 4 e alla necessità di disporre di un prospetto informativo per indicare le singole autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione, viene preannunciata la trasmissione di tale prospetto compatibilmente con i tempi necessari per la redazione della nota di variazioni in conseguenza delle modifiche apportate dal Senato ai disegni di legge finanziaria e di bilancio;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti)

NULLA OSTA


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La Commissione Agricoltura,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 1966 Governo, approvato dal Senato, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008, n.    180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca»;

            sottolineato l'interesse della Commissione di conoscere e valutare quale sarà l'impatto delle riduzioni determinate dal presente atto sul complesso delle attività del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al fine di determinare su quali programmi e misure vadano a incidere;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, approvato dal Senato, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera e su cui la Commissione ha espresso parere alla 7a Commissione del Senato in data 18 novembre 2008;

            valutato che il decreto-legge, contemplando disposizioni generali in materia di istruzione, interviene sui profili di competenza statale in ordine alle «norme generali sull'istruzione» ed ai «livelli essenziali delle prestazioni», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e n), della Costituzione; considerato inoltre che la materia relativa al settore universitario afferisce all'articolo 33 della Costituzione medesima, che stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato; rilevata la competenza regionale in ordine alla materia edilizia residenziale,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che sia richiesta, all'articolo 3, che dispone, per l'anno 2009, lo stanziamento di risorse per la realizzazione di alloggi e residenze per gli studenti universitari, la previa intesa in sede di conferenza Stato - Regioni sulle modalità di attuazione della predetta norma, che incide su materia di competenza regionale;

            b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di contemplare, nel testo in esame, previsioni tese a promuovere forme di coordinamento e collaborazione tra le università e le regioni sullo specifico settore della ricerca.


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