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PDL 1961-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1961-A



DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 26 novembre 2008 (v. stampato Senato n. 1175)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
(ZAIA)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

e con il ministro dello sviluppo economico
(SCAJOLA)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 27 novembre 2008

(Relatore: NOLA)


NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo), XII (Affari sociali), XIV (Politiche dell'Unione europea) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali sul disegno di legge n. 1961.
La XIII Commissione (Agricoltura), in data 11 dicembre 2008, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 1961.


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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 1961 e rilevato che:

                esso, in conseguenza dei quindici nuovi articoli introdotti al Senato e delle ulteriori modifiche apportate ai cinque articoli originari, presenta un contenuto complesso, che ha la finalità prevalente di sostenere e rilanciare il sistema agroalimentare mediante agevolazioni fiscali (articoli 1 e 2), interventi a favore degli enti irrigui (articolo 3) e la destinazione di risorse a copertura degli oneri per interventi cofinanziati dall'Unione europea in materia di pesca e acquacoltura (articolo 4); il Senato ha ampliato tale ambito normativo originario con ulteriori previsioni che, pur afferenti il medesimo settore economico, prevedono interventi vari di finanziamento per gli agricoltori (articoli 1-bis e 4-undecies), proroghe di termini relativi ad agevolazioni fiscali e contributive (articoli 1-ter e 4-decies) e di un termine relativo all'attività di allevamento degli animali da pelliccia (articolo 4-bis), nonché misure volte a semplificare le procedure di smaltimento di materiali residui (articolo 2-bis), di trasporto di modiche quantità di rifiuti agricoli (articolo 4-quater) e di rilascio di concessioni ed autorizzazioni in materia di acquacoltura e pesca (articoli 4-ter, 4-quinquies e 4-sexies); altre disposizioni, introdotte al Senato, assumono invece un prevalente carattere organizzativo che non appare immediatamente connesso con la finalità del provvedimento: l'articolo 4-septies riguarda i consorzi di bonifica, l'articolo 4-octies concerne la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, l'articolo 4-novies, sottrae i piani di gestione forestale alla valutazione ambientale strategica (VAS), l'articolo 4-duodecies riduce i membri dei consigli di amministrazione di alcuni organismi (AGEA, AGECONTROL S.p.a. e le società controllate dal dicastero agricolo); infine, l'articolo 4-terdecies modifica la disciplina sanzionatoria in tema di preparazione e commercio dei mangimi;

                nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame non effettua un adeguato coordinamento con le preesistenti fonti normative, che risultano in gran parte oggetto di modifiche non testuali (ad esempio, all'articolo 3, commi 1 e 5-bis, ed all'articolo 4-bis); peraltro l'articolo 2-bis, ai commi 1 e 2, e l'articolo 3, comma 5-bis, intervengono implicitamente sul campo di applicazione del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto codice ambientale), compromettendone così i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività;

                esso incide, all'articolo 4-decies, in modo non testuale su un termine fissato da una fonte normativa di rango subordinato, circostanza non conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti normative, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001); peraltro, anche l'articolo 4-duodecies, nel ridurre il numero dei membri del consiglio di amministrazione di AGECONTROL S.p.a. statutariamente fissato, incide direttamente su una fonte non avente rango primario, senza prevedere alcun meccanismo volto a consentire un autonomo adeguamento del proprio statuto da parte della società interessata, cui dovrebbe comunque seguire l'approvazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA); inoltre, l'articolo 4-ter autorizza l'adozione di un decreto ministeriale in una materia (quella delle procedure di rilascio e rinnovo delle concessioni di acqua pubblica ad uso di acquacoltura) che appare involgere anche l'area di competenza normativa delle regioni;

                nel prorogare o differire termini in scadenza (articoli 1-ter, 2, 3, comma 3-bis, 4-bis) il provvedimento interviene anche a prorogare fino al 31 marzo 2010 un termine per l'adozione di regolamenti di delegificazione che non è di immediata scadenza, essendo fissato al 31 marzo 2009 (articolo 3, comma 3-bis);

                esso contiene, all'articolo 4-quater, una rubrica la cui formulazione non risulta rispondente al testo della disposizione che, per quanto concerne la lettera b) del comma 1, non sembra riferirsi alle sole imprese agricole ma appare invece avere portata più generale; inoltre, ai commi 2 e 3 dell'articolo 4-terdecies, utilizza la clausola "salvo che il fatto costituisca più grave reato" che dovrebbe essere sostituita dalla più corretta locuzione "salvo che il fatto costituisca reato"; analogamente, l'articolo 4-undecies rinvia erroneamente ad una "autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12" della legge n. 910 del 1966, mentre sarebbe più corretto fare riferimento al fondo ivi istituito ("Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola");

                non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

                non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

                ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            si sopprima l'articolo 4-decies - che ridefinisce un termine già disciplinato dall'articolo 2, comma 11, del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 454 del 2001 - in quanto l'uso dello strumento della fonte normativa di rango primario non appare congruo in relazione alla finalità di modificare contenuti di provvedimenti di rango subordinato;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            si proceda a coordinare le previsioni contenute, rispettivamente, nel secondo periodo dell'articolo 1-ter e nell'articolo 3, comma 5-ter - entrambe volte ad utilizzare le risorse di cui all'articolo 1, comma 289, della legge finanziaria 2007, pari a complessivi 10 milioni di euro - atteso che la prima delle due disposizioni in oggetto già esaurisce l'intero importo delle suddette risorse.

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            dovrebbe valutarsi l'opportunità, anche al fine di preservare la struttura di fonte unitaria del decreto legislativo n. 152 del 2006 recante "norme in materia ambientale" (cosiddetto codice ambientale), di riformulare in termini di novella le seguenti disposizioni, che incidono su di esso in modo non testuale:

                a) l'articolo 2-bis, che sottrae all'applicazione della normativa sui rifiuti talune sostanze che residuano dai processi produttivi di distillazione, richiamando per esse la disciplina dell'allegato X alla parte quinta del richiamato decreto legislativo n. 152;

                b) l'articolo 3, comma 5-bis, volto ad estendere la disciplina delle attività di realizzazione e gestione di impianti irrigui da parte dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui (di cui al comma 1 dell'articolo 166 del decreto n. 152) anche alle società parzialmente partecipate dai medesimi consorzi ed enti;

            all'articolo 4-bis - ove si interviene nuovamente sul termine (di cui al punto 22 dell'allegato al decreto legislativo n. 146 del 2001) relativo all'adeguamento delle gabbie per allevamento di animali da pelliccia, già prorogato al 31 luglio 2008 ed adesso differito al 31 dicembre 2010 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare in che termini la presente proroga (concernente le gabbie) si coordini con la scadenza del termine previsto al successivo capoverso del medesimo punto 22 (termine mai prorogato e dunque ormai scaduto dal 1o gennaio 2008), a decorrere dal quale scatta l'obbligo secondo cui l'allevamento "deve avvenire a terra in recinti opportunamente costruiti e arricchiti";

            all'articolo 4-ter - ove si demanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, il compito di stabilire "disposizioni volte alla semplificazione delle procedure per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di acqua pubblica ad uso di acquacoltura" - dovrebbe valutarsi l'idoneità dello strumento normativo ivi previsto in relazione alla finalità di semplificare le suddette procedure, anche alla luce di quanto disposto dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 (il cui articolo 96, comma 11, recita: "le regioni disciplinano i procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche") e dal decreto legislativo n. 112 del 1998, i cui articoli 89, comma 1, lettere e), f) ed i), e 105, comma 2, lettera l) hanno trasferito alle regioni la gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, e la competenza in materia di concessioni afferenti a superfici lacuali, aree fluviali ed al demanio marittimo;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 4-quater, comma 1, lettera b) - che novella il già richiamato decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di semplificare la normativa per il trasporto di modiche quantità di rifiuti - dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare se, in coerenza con quanto indicato nella rubrica e nella lettera a) del medesimo comma, la disposizione riguardi i soli rifiuti agricoli trasportati dai produttori dei rifiuti stessi, in quanto la sua collocazione nell'articolo 212, comma 8, del decreto n. 152, non farebbe emergere alcuna limitazione all'ambito di applicazione della disposizione;

            all'articolo 4-sexies - secondo cui "ai sensi del regolamento sanitario internazionale, di cui alla legge 9 febbraio 1982, n. 106, le navi ed i galleggianti adibiti alla pesca marittima che non toccano parti o territori di altri Stati sono esenti dall'obbligo di munirsi di certificazione relativa all'avvenuta derattizzazione o di esenzione dalla stessa comprese quelle di cui all'articolo 33 del decreto del Capo del Governo del 12 gennaio 1930" - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione aggiornando il riferimento normativo interno, atteso che risulta intervenuto un nuovo regolamento sanitario internazionale, entrato in vigore in Italia il 15 giugno 2007;

            all'articolo 4-octies - volto a prevedere che entro sessanta giorni il Corpo forestale dello Stato provveda "alla riorganizzazione dell'attività svolta dal personale a tempo determinato e indeterminato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124" - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare la portata normativa della disposizione in esame, esplicitandone gli eventuali effetti, tra i quali potrebbe esservi quello, desumibile dalla formulazione della rubrica, di prevedere espressamente la possibilità di utilizzare il personale in oggetto, oltre che nella salvaguardia delle aree naturali, anche per compiti di "contrasto agli incendi boschivi"; dovrebbe, in ogni caso, valutarsi il rapporto di tale disposizione con la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato che, trattando in generale il tema dell'organizzazione del Corpo stesso, prevede, in particolare, che "l'organizzazione, l'attività di servizio e il regolamento di disciplina del Corpo forestale dello Stato sono stabiliti con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che garantiscono un'equilibrata distribuzione territoriale del personale" (articolo 3, comma 6);

            all'articolo 4-terdecies, comma 3, capoverso Art. 22 - che novella la normativa sanzionatoria prevista dall'articolo 22 della legge n. 281 del 1963, modificando i commi 1, 2 e 3, in tema di preparazione e commercio dei mangimi, prevedendo al comma 4, che "le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano altresì all'allevatore che non osservi le disposizioni ivi previste" - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la normativa, con particolare riguardo alla definizione delle condotte dell'allevatore suscettibili di sanzione, atteso che le fattispecie descritte ai richiamati commi 2 e 3 non appaiono riferibili all'allevatore in quanto tale.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge n. 1961 del Governo, già approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare»,

            osservato che le disposizioni da esso recate, pur riguardando l'ambito materiale dell'agricoltura e delle produzioni agroalimentari attribuito alla competenza legislativa «residuale» delle regioni, presentano numerosi profili di intervento che coinvolgono competenze statali esclusive o competenze concorrenti,

            considerato, in particolare, che le disposizioni recate dagli articoli 1, 1-bis, 2 e 4-undecies, che prevedono misure di promozione del sistema agroalimentare e di sostegno al settore agricolo che si inquadrano nell'ambito della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, sono riconducibili, alla luce della giurisprudenza costituzionale, alle competenze esclusive statali relative alla «tutela della concorrenza» e, per certi profili, ai «rapporti dello Stato con l'Unione europea», di cui alle lettere e) ed a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

            rilevato che l'articolo 2 è riconducibile alla materia «sistema tributario dello Stato», che è attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione;

            osservato che gli articoli 2-bis, 4-bis e 4-quater riguardano ambiti riconducibili alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, al cui ambito è altresì riconducibile il contenuto dell'articolo 4-novies;

            rilevato che l'articolo 3, commi 1-5 e 5-ter, l'articolo 4-octies e l'articolo 4-duodecies afferiscono alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», attribuita alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione;

            osservato, con riferimento alle disposizioni dell'articolo 3, commi 2 e 3, in tema di esecuzione forzata, che rilevano altresì le competenze legislative esclusive statali in materia di «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione;

            ritenuto che l'articolo 4 investe la competenza esclusiva dello Stato in quanto riconducibile alle materie «rapporti dello Stato con l'Unione europea» e «sistema contabile dello Stato», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere a) ed e) della Costituzione;

            rilevato che l'articolo 4-ter - che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, volto a stabilire disposizioni di semplificazione delle procedure per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di acqua pubblica ad uso acquacoltura - interviene in una materia, «gestione del demanio idrico», rimessa alla competenza legislativa residuale delle regioni, pur potendo per alcuni profili interferire con competenze concorrenti, soprattutto in materia di governo del territorio;

            esaminato l'articolo 4-quinquies, che interviene nella materia della pesca, attribuita alla competenza residuale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione,

            rilevato che tale articolo 4-quinquies, modificando i requisiti necessari per l'iscrizione nel registro dei pescatori marittimi, interviene peraltro in un ambito che, per esigenze di regolamentazione uniforme, secondo la giurisprudenza costituzionale, può giustificare un intervento con legge dello Stato,

            considerato che l'articolo 4-sexies risulta riconducibile alla materia «tutela della salute», di competenza concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

            osservato che l'articolo 4-decies è riconducibile alla materia «sistema tributario dello Stato», di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,

            rilevato che l'articolo 4-terdecies è riconducibile alla materia «ordinamento penale», di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

            esaminata, in particolare, la disposizione di cui all'articolo 4-terdecies, che modifica l'articolo 22 della legge n. 281 del 1963;

            rilevato che i commi 2 e 3 dello stesso articolo 22 stabiliscono che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge contenenti sostanze di cui è vietato l'impiego, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria (comma 2) e che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, sostanze vietate o prodotti disciplinati dalla stessa legge n. 281 del 1963, per i quali sono state utilizzate sostanze di cui è vietato l'impiego o prodotti con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno sulla composizione, specie e natura della merce, è punito con un'ammenda (comma 3);

            considerato che il comma 4 dell'articolo 22 prevede che le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano altresì all'allevatore che non osservi le disposizioni ivi previste;

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere l'articolo 4-ter;

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire la portata normativa del comma 4 dell'articolo 4-terdecies.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il disegno di legge in oggetto,

            rilevato che:

                l'articolo 4-terdecies, introdotto dal Senato nel decreto-legge n. 171 del 2008, è diretto a modificare la disciplina sanzionatoria dell'attività di preparazione e commercio dei mangimi, di cui alla legge n. 281 del 1963, già oggetto di interventi legislativi, tra i quali si ricordano quelli del 1999, con cui sono stati depenalizzati alcuni reati, e del 2001, quando, per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina (cosiddetta «mucca pazza»), sono state nuovamente qualificate come reato alcune delle fattispecie già depenalizzate;

            il comma 1 dell'articolo 4-terdecies sostituisce l'articolo 20 della legge n, 281 del 1963 relativo alla produzione o vendita di mangimi o integratori in assenza di autorizzazione o di registrazione, da un lato procedendo ad una depenalizzazione e, dall'altro, sia incrementando la sanzione pecuniaria e sia prevedendo l'ulteriore sanzione dell'interruzione dell'attività fintanto che non venga rilasciata la prescritta autorizzazione;

            il comma 2 dell'articolo 4-terdecies riscrive l'articolo 21 della predetta legge n. 281, in materia di vendita di mangimi in violazione delle disposizioni relative al loro confezionamento e di sanzioni per la vendita o distribuzione di mangimi scaduti, incrementando le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste;

            il comma 3 dell'articolo 4-terdecies è diretto a modificare l'articolo 22, modificato nel 2001 per l'emergenza della cosiddetta «mucca pazza», depenalizzando la condotta e riducendo la sanzione pecuniaria nei confronti di chi, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla legge n. 281 del 1963 non rispondenti alle prescrizioni stabilite o risultati adulterati ovvero contenenti sostanze vietate (commi 1 e 2), nonché riducendo l'ammenda nel caso in cui la predetta condotta riguardi prodotti con indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno l'acquirente sulla composizione, specie e natura della merce (comma 3);

            le predette modifiche all'articolo 22 intervengono sulla materia della vendita di mangimi con caratteristiche diverse rispetto a quelle dichiarate, ovvero contenenti sostanze vietate dalla legge, che incide direttamente su un interesse di rilevanza costituzionale, quale la salute dei consumatori, per cui appare opportuna una riflessione sulla reale esigenza di rendere meno rigoroso l'apparato sanzionatorio relativo alla predetta materia;

            ai commi 2 e 3 dell'articolo 4-terdecies, aventi ad oggetto rispettivamente le modifiche agli articoli 21 e 22 della legge n. 281 del 1963, è utilizzata la clausola «salvo che il fatto costituisca più grave reato» anche in relazione a fattispecie sanzionatorie di natura amministrativa; tra le modifiche apportate dal comma 3 dell'articolo 4-terdecies all'articolo 22 della legge n. 281 del 1963 vi è la sostituzione del comma 4 di quest'ultimo articolo, prevedendo l'applicabilità delle sanzioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 22 anche nei confronti all'allevatore che non osservi le disposizioni ivi previste;

            la predetta modifica del comma 4 dell'articolo 22 suscita forti perplessità, in quanto, da un lato, si prevede l'applicabilità all'allevatore di sanzioni relative a fattispecie che, secondo la formulazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 22, possono essere commesse da «chiunque» e, quindi, anche dagli allevatori, e, dall'altro, è stato soppresso il riferimento contenuto nel vigente comma 4 alla sanzione per la violazione, da parte dell'allevatore, del divieto di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 281, che ha per oggetto la condotta di chi detiene o somministra agli animali «sostanze capaci di provocare modificazioni al naturale svolgersi delle funzioni fisiologiche» nonché alcuni tipi di integratori, che pertanto rimane priva di sanzione;

            considerato che una modifica del testo approvato dal Senato comporterebbe una nuova lettura da parte di quel ramo del Parlamento con il rischio di non convertire entro il 3 gennaio 2009 il decreto-legge n. 171 del 2008, volto a rilanciare il settore agroalimentare,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

          all'articolo 4-terdecies, comma 2, capoverso «Art. 21», commi 1 e 2, nonché comma 3, capoverso «Art. 22», comma 2, la Commissione di merito valuti l'opportunità di sostituire le parole: «salvo che il fatto costituisca più grave reato» con le seguenti: «salvo che il fatto costituisca reato»;

          all'articolo 4-terdecies, comma 3, capoverso «Art. 22», la Commissione di merito «valuti l'opportunità di riformulare il comma 2 al fine di evitare la sovrapposizione di condotte punite in modo diverso dal comma 3;

          all'articolo 4-terdecies, comma 3, capoverso «Art. 22», la Commissione di merito valuti l'opportunità di sostituire il comma 4 con il seguente: «La pena di cui al comma 3 si applica altresì all'allevatore che non osservi la disposizione dì cui all'articolo 17, comma 2» ovvero con il seguente: «Le sanzioni previste dai commi 2 e 3 si applicano altresì all'allevatore che detiene e somministra agli animali i prodotti ivi richiamati».


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 171 del 2008, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale:

                il limite di spesa previsto dal comma 1 dell'articolo 1-ter, recante la proroga di agevolazioni previdenziali al 31 marzo 2009, può essere rideterminato in 51,5 milioni di euro per l'anno 2009;

                gli accantonamenti del Fondo speciale di parte corrente relativi al Ministero dell'interno per l'anno 2009 e al Ministero della solidarietà sociale per l'anno 2010 dei quali è previsto l'utilizzo ai sensi dell'articolo 3, comma 3-bis, non recano le necessarie disponibilità;

                la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge n. 202 del 2005 prevista dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge in esame non pregiudica la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente;

                l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 289, della legge n. 296 del 2006, della quale è previsto l'utilizzo sia dall'articolo 1-ter che dal comma 5-ter, dell'articolo 3, reca risorse sufficienti a coprire i soli oneri recati dal suddetto articolo 1-ter,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            all'articolo 1-bis, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al precedente periodo.»;

            all'articolo 1-ter, sostituire il secondo periodo con il seguente: «All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle seguenti autorizzazioni di spesa recate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296: articolo 1, comma 289, quanto a 7,6 milioni di euro; articolo 1, comma 936, quanto a 23,9 milioni di euro; articolo 1, comma 1075, quanto a 20 milioni di euro»;

            all'articolo 3, sopprimere i commi 3-bis e 5-ter;

            all'articolo 4, sostituire le parole: «valutati in 50 milioni di euro», con le seguenti: «pari a 50,6 milioni di euro per l'anno 2008»;

            all'articolo 4-undecies, comma 1, sostituire le parole: «mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni, previo riversamento all'entrata del bilancio dello Stato», con le seguenti: «mediante utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 1961, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare";

            osservato che il provvedimento introduce misure urgenti per il rilancio competitivo dei sistema agroalimentare, colpito da una grave crisi congiunturale;

            considerati, nel loro complesso, molto positivamente gli interventi previsti dal provvedimento d'urgenza in materia di modificazione delle agevolazioni per la promozione del sistema agroalimentare all'estero, di proroga di termini per l'assegnazione del contingente biodiesel defiscalizzato, nonché di copertura degli oneri per la chiusura degli interventi cofinanziati dall'Unione europea in materia di pesca;

            considerato, altresì, che il contenuto del decreto-legge risulta molto opportuno anche per alcune delle materie di più diretta competenza della VIII Commissione, in particolare, per quanto concerne:

                le misure agevolative dell'utilizzo di taluni sottoprodotti delle attività industriali di distillazione per la produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili;

            le misure volte a semplificare le procedure di rilascio e di rinnovo delle concessioni di acqua pubblica ad uso di acquacoltura;

                le misure dirette a semplificare notevolmente la normativa in materia di trasporto di piccole quantità di rifiuti agricoli;

                le misure dirette a escludere dalla valutazione ambientale strategica (VAS) i piani di gestione forestale, o gli strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale;

            sottolineata, inoltre, la problematicità delle disposizioni contenute nell'articolo 3, per quanto concerne le misure a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) e dell'Ente irriguo umbro-toscano;

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

            valuti attentamente la Commissione di merito l'opportunità di intervenire in merito alla situazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), il quale, peraltro, non ha ancora attuato il piano di rientro previsto dall'articolo 1, comma 1055, della legge finanziaria per il 2007, nonché dell'Ente irriguo umbro-toscano, anche ai fini di promuovere una verifica sulla funzionalità e i costi di gestione di tali enti e, eventualmente, di altri organismi ed enti similari;

            valuti attentamente la Commissione di merito l'opportunità, in relazione al contenuto positivo dell'articolo 4-novies, di introdurre tutte le modifiche alla normativa vigente, che risultino necessarie alla piena ed effettiva attuazione dei piani forestali, considerato che - come è noto - tali piani non sono quasi mai attuati, nonostante le ingenti risorse stanziate per gli studi effettuati.


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 1961 del Governo, approvato dal Senato, recante conversione in legge del decreto-legge n. 171 del 2008: «Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare»;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            con riferimento all'articolo 2, in materia di defiscalizzazione del biodiesel, valuti la Commissione di merito se rimodulare l'agevolazione, tenendo conto della bassa incidenza della produzione italiana rispetto alle quantità soggette ad accisa agevolata.


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, in corso di esame presso la XIII Commissione della Camera, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare, approvato dal Senato e su cui la Commissione ha dato parere alla 9a Commissione del Senato il 18 novembre 2008;

            considerato che il provvedimento reca norme riconducibili al «sostegno all'innovazione per i settori produttivi» ed agli «enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale» che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, rientrano in ambiti di competenza regionale concorrente;

            valutato, in ordine all'articolo 4-ter del testo in esame, che l'articolo 89 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ha trasferito alle regioni la gestione del demanio idrico,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che le disposizioni recate dal testo in esame debbano comunque far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle Regioni ai sensi delle previsioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione;

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di stabilire, all'articolo 4-ter, che il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, al fine di semplificare le procedure per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di acqua pubblica ad uso di acquicoltura, non opera nei casi in cui le regioni intervengano in materia con propria specifica disciplina;

            valuti in particolare la Commissione di merito l'opportunità di stabilire che siano sostenute ed estese nel tempo le risorse e le agevolazioni fiscali a favore dell'agricoltura di montagna.


Frontespizio Pareri
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