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PDL 1639

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1639



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CASSINELLI

Modifiche all'articolo 2477 del codice civile in materia di controllo legale dei conti sulle società a responsabilità limitata

Presentata il 9 settembre 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Nelle società a responsabilità limitata, la disciplina del controllo legale dei conti si articola diversamente a seconda delle dimensioni della società.
      In proposito, è noto che il codice civile, prima della riforma societaria, richiedeva obbligatoriamente la presenza di un organo di controllo contabile, che si identificava nel collegio sindacale, solo qualora il capitale della società a responsabilità limitata eccedesse quello minimo fissato per la società per azioni, allora in 200 milioni di lire, oppure se per due esercizi consecutivi fossero stati superati due dei limiti al di sotto dei quali era ammessa, per la società di capitali, la redazione del bilancio in forma abbreviata. In particolare: totale dell'attivo dello stato patrimoniale non superiore a 4.700 milioni di lire; totale dei ricavi non superiore a 9.500 milioni di lire; dipendenti occupati durante l'esercizio pari a 50. L'atto costitutivo della società, peraltro, poteva e può comunque contemplare la nomina del collegio sindacale anche al di fuori delle ipotesi di obbligatorietà dello stesso.
      La società a responsabilità limitata di «normali dimensioni», cioè non di piccola rilevanza economica, in definitiva, aveva, riguardo al controllo dei conti, il medesimo regime della società per azioni non quotata: i sindaci, ove necessari, erano incaricati, in via esclusiva, del controllo contabile (oltre che di quello sulla gestione) e, qualora la società a responsabilità limitata redigesse il bilancio consolidato, era loro compito anche il controllo di tale documento.
      Con la riforma societaria, la situazione si è modificata: da un lato, è stato tendenzialmente separato, per tutte le società di capitali, il ruolo degli organi societari delegati al controllo contabile da quello del controllo sulla gestione o sulla legalità (peraltro, una parte della dottrina giuridica ha posto in rilievo la difficoltà di coordinare tra loro le diverse soluzioni, spesso lacunose o apparentemente incoerenti soprattutto per quanto riguarda i soggetti che possono essere incaricati della revisione contabile); dall'altro, si è stabilita per le società a responsabilità limitata la regola, derogabile, che il controllo contabile e quello sulla gestione siano affidati al collegio sindacale (mentre per la società per azioni la soluzione naturale è l'attribuzione ad un organo esterno della revisione contabile, solitamente affidata ad una società di revisione).
      Più in generale, si è accentuata l'autonomia dei due tipi societari, con l'effetto di limitare la possibilità di estendere o di applicare analogicamente alla società a responsabilità limitata la disciplina della società per azioni.
      In particolare, l'obbligatorietà della nomina di un collegio sindacale viene sì prevista in presenza delle medesime circostanze esistenti prima della novella, ma i limiti dei valori economici posti a parametro sono notevolmente variati in aumento. In proposito, l'obbligatorietà per la società a responsabilità limitata della nomina del collegio sindacale interviene solo quando il suo capitale supera quello minimo per la società per azioni, ora pari a 120.000 euro, oppure se per due esercizi consecutivi vengono superati due dei limiti al di sotto dei quali era ammessa, per la società di capitali, la redazione del bilancio in forma abbreviata. In particolare: totale dell'attivo dello stato patrimoniale non superiore a 3.650.000 euro; totale dei ricavi non superiore a 7.300.000 euro; dipendenti occupati durante l'esercizio pari a 50.
      Al contempo, il favor del legislatore per la società a responsabilità limitata ha influenzato gli operatori pratici e ha prodotto un maggiore ricorso a tale tipo di società. Dal 2003 al 2007, dati al 30 settembre, mentre il numero delle società per azioni è lievemente diminuito (da 60.613 a 59.886, incluse le società unipersonali), quello delle società a responsabilità limitata è aumentato di oltre il 21 per cento (da 958.593 a 1.162.786), come da dati tratti da Il Sole 24 ore del 10 dicembre 2007.
      Si è, di conseguenza, accentuata la rilevanza economica di ogni problema legato alla normativa dettata per la società a responsabilità limitata. Infatti, le maggiori agilità e semplicità di gestione di tale forma societaria hanno determinato che sempre più spesso le società di rilevante consistenza economico-imprenditoriale abbiano adottato questa forma societaria al vertice di gruppi societari.
      Ciò appare ancora più evidente nel crescente numero di società a responsabilità limitata che possono assumere la veste di società unipersonali ove venga meno la dialettica assembleare.
      Tale situazione non può che comportare un importante impatto economico-commerciale di tale forma societaria, soprattutto nei casi in cui, di fatto, non esiste o esiste un superficiale e meramente formale controllo legale dei conti.
      Il mercato ha, infatti, apprezzato alcune semplificazioni che è inutile enumerare, tra le quali emergono la possibilità che il revisore dei conti che effettua la relazione di stima per i conferimenti in natura sia nominato dal conferente e non dal tribunale, e che una serie di decisioni possano essere prese in forma non assembleare, nonché l'introduzione di forme semplificate di convocazione dell'assemblea e di rappresentanza del socio in assemblea, se previste nell'atto costitutivo.
      Tuttavia occorre considerare che la riforma fallimentare ha sottratto alle disposizioni fallimentari gli imprenditori commerciali i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

          a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito delle istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro;

          b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro;

          c) avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a 500.000 euro.

      I limiti di cui alle lettere a), b) e c) possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni, degli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.
      Ciò non può che comportare attenzione e cautela maggiori, al fine di tutelare la sicurezza dei rapporti commerciali, tanto più esposti nell'ambito di imprenditori di minori dimensioni che, per questo profilo, potrebbero venire compromessi, pur se di converso incentivati all'adozione di tale forma societaria dalla maggiore snellezza delle procedure richieste per la sua gestione.
      Oggi, la nomina del collegio sindacale è obbligatoria solo quando la società a responsabilità limitata ha un capitale non inferiore a 120.000 euro, o quando la società non si trova nella condizione di poter redigere il bilancio in forma abbreviata (articolo 2477 del codice civile). I limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata, stabiliti dall'articolo 2435-bis del codice civile, sono stati elevati dal decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 285, in attuazione della direttiva 2003/38/CE, e ammontano a 3.650.000 euro per il totale dell'attivo dello stato patrimoniale e 7.300.000 euro per i ricavi delle vendite e delle prestazioni. È rimasto invariato il limite dei 50 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.
      A ciò si aggiunge che la riforma societaria non prevede più il controllo giudiziario per le gravi irregolarità sulla gestione di società a responsabilità limitata.
      La presente proposta di legge vuole estendere anche alle società a responsabilità limitata, che attualmente non sono soggette all'obbligatoria presenza del collegio sindacale, il controllo contabile e di legalità, sia a loro tutela, visti i dati sul fallimento, sia, soprattutto, per tutela dei terzi, vista l'importanza del modello che tende a utilizzare una società a responsabilità limitata quale società capogruppo.
      Occorre segnalare, infatti, che per le società a responsabilità limitata senza organo di controllo interno sono stati rilevati tassi di fallimento ben superiori rispetto alle società a responsabilità limitata con collegio sindacale: rispettivamente il 7,07 per cento contro il 4,06 per cento nel periodo che va dal 1999 al 2006.
      Appare evidente come, con tali limiti, nella pratica, moltissime società a responsabilità limitata, unipersonali, per giunta capogruppo, addirittura con forme semplificate circa la tenuta e lo svolgimento dei dibattiti assembleari, possano costituire un potenziale pericolo.
      Pertanto, con la presente proposta di legge, modificando l'articolo 2477 del codice civile, si vuole prevedere un controllo, anche se semplificato, per tutte le società a responsabilità limitata che attualmente non hanno la forma di controllo precedentemente indicata. Si stabilisce, infatti, che sia obbligatoria la nomina non di un collegio sindacale, ma di un sindaco unico, nei casi in cui non è obbligatoria la nomina del collegio sindacale.
      Ciò non costituisce un aggravio di costi per le società, perché già oggi è presumibile che le società a responsabilità limitata sprovviste di collegio sindacale abbiano comunque un professionista che svolga un controllo contabile. Pertanto, stabilire che vi debba essere un sindaco che abbia la funzione che nelle altre ipotesi ha il collegio sindacale rafforza le garanzie dei terzi, a costi contenuti.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 2477 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è sostituito dai seguenti:

              «È obbligatoria la nomina di un sindaco che eserciti l'attività di revisore.
      L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, la nomina di un collegio sindacale»;

          b) il quarto comma è sostituito dai seguenti:

              «Il controllo contabile è esercitato dal sindaco o, se l'atto costitutivo non dispone diversamente, dal collegio sindacale nei casi previsti dal terzo e quarto comma.
      In ogni caso si applicano le disposizioni in tema di società per azioni».


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