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PDL 1356

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1356



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BARBARO, BARBA, BARBIERI, CALABRIA, CARLUCCI, CASTIELLO, CATANOSO, CESARO, CICCIOLI, CIMADORO, CIRIELLI, COLUCCI, DE ANGELIS, DI BIAGIO, DI VIRGILIO, DIMA, DIVELLA, GIBIINO, GOISIS, IAPICCA, LAFFRANCO, LAMORTE, MARSILIO, PAGANO, PAGLIA, PISO, RAZZI, SALTAMARTINI, SBAI, TORRISI, VELLA

Introduzione dell'articolo 6-quinquies della legge 13 dicembre 1989, n. 401, in materia di servizi di sicurezza presso gli impianti sportivi in occasione di manifestazioni calcistiche

Presentata il 20 giugno 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - I sempre più numerosi atti criminali che affliggono il Paese e l'insicurezza avvertita dai nostri concittadini, non soltanto nelle aree metropolitane, ma anche in realtà di provincia finora quasi del tutto immuni dai fenomeni criminosi più diffusi (rapine, aggressioni, violenza su donne e minori), ci impongono decisioni rapide e iniziative efficaci. Lo Stato, infatti, deve garantire la sicurezza dei propri cittadini, come costituzionalmente previsto, assicurando loro la tutela della persona e dei beni di proprietà. Garanzie che giungono dall'impiego di uomini e donne delle nostre Forze dell'ordine che agiscono costantemente sul nostro territorio, al fine, di meglio controllare, prevenire e combattere la criminalità, in ogni forma e a ogni livello. Un compito, tuttavia, che questi tutori della legge svolgono tra mille difficoltà, spesso in condizioni di carenza di organico e mal remunerati. Al crescente numero di reati, infatti, non corrisponde (e la possibilità di un impiego delle Forze armate sul territorio nazionale ne è la conseguenza diretta) un altrettanto adeguato numero di mezzi e uomini, in grado di contrastare efficacemente chi delinque, in modo autonomo od organizzato. Per questo è dovere dello Stato provvedere al rafforzamento delle nostre Forze dell'ordine e giungere ad un'ottimizzazione del loro impiego.
      Obiettivo, questo, che deve indurci pertanto a riconsiderare anche quei casi in cui le nostre Forze dell'ordine sono impiegate in contesti che presentano soltanto in parte i requisiti indispensabili per giustificare la sottrazione degli agenti ai consueti e fondamentali compiti di prevenzione del crimine. Ed uno dei contesti in cui si rende necessario stabilire nuove formule che regolino l'impiego delle Forze dell'ordine è senza dubbio quello delle manifestazioni sportive di carattere calcistico.
      Se da un lato, infatti, si debbono registrare evidenti progressi nel contrasto agli episodi di violenza all'interno degli stadi - grazie all'assunzione delle iniziative contenute nel decreto del Ministro dell'interno 6 giugno 2005, recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, che ha disciplinato le modalità di installazione di sistemi tecnologici atti alla sorveglianza, nonché le modalità per l'emissione, la distribuzione e la vendita dei titoli di accesso agli impianti sportivi, in occasione di competizioni sportive di carattere calcistico - altrettanto non si può dire per ciò che avviene al di fuori degli impianti sportivi, dove (come ampiamente dimostrato nel corso del campionato di calcio italiano 2008, non soltanto, purtroppo, nella massima serie), la violenza continua ad essere presente. Un fenomeno che ogni domenica o giorno in cui sono previste partite di calcio obbliga lo Stato ad impiegare migliaia di agenti delle Forze dell'ordine, che rischiano la propria vita a fronte di compensi inadeguati e contemporaneamente sono sottratti ai loro compiti di contrasto della criminalità e difesa dei cittadini. Elementi, questi, che ci debbono indurre a considerare quanto mai urgente l'adozione di iniziative che completino e rafforzino le attuali normative di riferimento.
      Pertanto, la presente proposta di legge si propone di agire nell'alveo degli strumenti legislativi esistenti, stabilendo che le società organizzatrici delle competizioni sportive, oltre ad attenersi alle disposizioni già esistenti che regolano la sicurezza interna degli impianti (decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, articoli 19 e seguenti del decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996), si facciano anche carico dei costi relativi all'impiego del personale delle Forze dell'ordine nelle aree adiacenti agli impianti sportivi, il cui numero e impiego continuerà ad essere stabilito dalle autorità competenti. Questo, nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione delle società organizzatrici di competizioni sportive, elemento propedeutico a quel processo di privatizzazione degli stadi italiani cui dovremmo guardare con maggiore attenzione, al fine anche di liberare la consistente quantità di fondi destinata attualmente al mantenimento dell'impiantistica sportiva pubblica e, come detto, alla sicurezza delle competizioni sportive di carattere calcistico, così da poterle impiegare per la costituzione di un fondo per l'implementazione dell'impiantistica sportiva destinata allo sport di base.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 6-quinquies. - (Obbligo di rimborso dei costi sostenuti per garantire la sicurezza degli impianti sportivi). - 1. Le società calcistiche che organizzano competizioni sportive si fanno carico dei costi relativi all'impiego del personale addetto al mantenimento e controllo dell'ordine pubblico impiegato, in occasione delle medesime competizioni, con specifici compiti di controllo dell'ordine pubblico e dell'accesso e deflusso degli spettatori della manifestazione sportiva».


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