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PDL 1746

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1746



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CASSINELLI

Modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di esigibilità dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di arti e professioni

Presentata il 6 ottobre 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge, tramite una modifica all'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (cosiddetta «legge IVA»), si prefigge l'obiettivo di consentire ai professionisti di diventare debitori verso l'erario per l'IVA esposta nelle loro fatture non, come oggi accade, al momento (e a causa) della mera emissione della fattura stessa, ma soltanto al momento dell'effettivo incasso delle proprie competenze. La proposta in oggetto vuole porre termine, in tal modo, ad una grave ed iniqua penalizzazione finanziaria che si verifica attualmente a carico dei professionisti a causa della vigente normativa in materia di IVA.
      Spesso, infatti, i professionisti, per ottenere il pagamento delle loro competenze, sono «di fatto» costretti ad emettere la fattura definitiva, in quanto il cliente, per effettuare il pagamento, pretende l'emissione della parcella. In altri termini, il cliente-committente, per procedere alla liquidazione delle spettanze del professionista, non ritiene sufficiente l'emissione a suo carico, da parte del professionista stesso, di un semplice documento pro forma, non costituente fattura, nella pratica operativa variamente denominato (preavviso di parcella, bozza di specifica e diciture similari), ma esige l'emissione di una vera e propria parcella definitiva.
      Tuttavia, il pagamento della fattura definitiva, così giocoforza emessa, avviene, in non rare occasioni, anche a considerevole distanza di tempo, con la conseguenza che i professionisti - che diventano in tal modo debitori verso l'erario dell'IVA esposta in fattura per il mero fatto di aver emesso la parcella definitiva - devono provvedere al versamento dell'imposta senza averla previamente incassata dal cliente-committente.
      In tutti questi (non infrequenti) casi, i professionisti sono, quindi, costretti ad anticipare, talora anche di parecchi mesi, il versamento dell'IVA rispetto all'effettivo incasso in rivalsa della stessa, con evidente aggravio e danno finanziario a loro carico. Non solo. Tutte le volte che il professionista deve emettere la propria fattura anteriormente all'incasso delle proprie competenze, lo stesso professionista è, altresì, inevitabilmente costretto a doversi accollare, in riferimento all'imposta anticipatamente versata all'erario, il rischio di insolvenza del cliente, salvo eventuale recupero dell'IVA (in precedenza anticipatamente versata all'erario) nei tempi, nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 26 della cosiddetta «legge IVA».
      Sotto il profilo della tecnica normativa, pertanto, vengono ampliate le fattispecie contemplate dall'articolo 6 della «legge IVA» (rappresentate, principalmente, dalle forniture ad enti pubblici), ai sensi del quale, salvo diversa opzione del cedente-prestatore, l'IVA diventa esigibile (è cioè dovuta da parte del cedente-prestatore) non per il mero fatto di aver emesso fattura, ma soltanto al momento in cui la fattura stessa viene effettivamente incassata.
      La norma proposta è del tutto in linea con la normativa comunitaria in materia, in quanto perfettamente rispettosa del disposto dell'articolo 66 della direttiva 2006/112/CE, che consente espressamente che «per talune categorie di soggetti passivi» il legislatore nazionale possa prevedere che l'imposta si renda dovuta dal prestatore «non oltre il momento dell'incasso del prezzo».
      La modifica legislativa in oggetto, inoltre, non determina alcun aggravio per le finanze pubbliche, risultando a costo zero per l'erario, in quanto se si inserisce, com'è proposto, la previsione per cui il professionista è tenuto a versare l'IVA soltanto a seguito dell'incasso della parcelle, il cliente-committente, a sua volta, specularmente, potrà detrarre l'IVA soltanto dopo aver pagato la fattura. L'articolo 19 della già citata «legge IVA», infatti, prevede che la detrazione sia di competenza del cliente-committente soltanto a partire dal momento in cui l'IVA è diventata esigibile a carico del cedente-prestatore.
      Infine, la proposta in questione ha cura di evitare che la modifica legislativa in oggetto possa, in concreto, determinare, inevitabilmente e senza alcuna possibile via di scampo, un aggravio degli adempimenti contabili e fiscali in capo al professionista, tali da annullare completamente i vantaggi derivanti dalla modifica normativa stessa. È, peraltro, evidente che il rischio sopra paventato appare astrattamente configurabile in casi estremamente limitati, ipotizzabili solamente in riferimento a realtà professionali di assai contenute dimensioni e strutturate od informatizzate in termini estremamente ridotti.
      In ogni caso, qualora il professionista ritenga che l'esigibilità (e cioè la debenza) dell'IVA non al momento dell'emissione della fattura ma al successivo momento dell'incasso risulti eccessivamente onerosa da gestire sotto il profilo amministrativo e contabile, il professionista potrà sempre rinunciare al regime dell'IVA a esigibilità differita (al momento dell'incasso delle sue competenze).
      L'articolo 6, ultimo comma, secondo periodo della «legge Iva», infatti, già prevede che in tutti i casi di esigibilità differita il cedente-prestatore possa sempre optare per l'esigibilità immediata (cioè al momento dell'emissione della fattura), apponendo semplicemente sulla fattura l'annotazione «IVA ad esigibilità immediata» (paragrafo 2.2.3. della circolare del Ministero delle finanze n. 328/E del 24 dicembre 1997).
      Ne consegue, pertanto, che la modifica normativa proposta in questa sede consente, finalmente, a ciascun professionista di potersi sottrarre a tutte quelle inique penalizzazioni finanziarie che, invece, ad oggi, alla luce della vigente disciplina IVA, devono essere inevitabilmente ed integralmente sopportate dai professionisti, fermo restando, peraltro ed al contempo, che, qualora la modifica qui proposta alla vigente normativa IVA dovesse a qualche professionista (meno informatizzato) risultare, per avventura, eccessivamente onerosa sotto il profilo gestionale, lo stesso potrà, comunque, sempre agevolmente rinunciarvi.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al secondo periodo del quinto comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la parola: «Tuttavia» sono inserite le seguenti: «per le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di arti e professioni,».


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