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PDL N. 1800

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1800



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MUSSOLINI, CARLUCCI, IANNACCONE, POLLEDRI, SALTAMARTINI

Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451

Presentata il 15 ottobre 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si prefigge di apportare due modifiche di rilievo alla legge istitutiva della Commissione parlamentare per l'infanzia, l'organo bicamerale istituito con la legge 23 dicembre 1997, n. 451.
      In primo luogo, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della citata legge n. 451 del 1997, la Commissione svolge «compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva». Come si evince da questa dizione, l'espressione «in età evolutiva» non chiarisce sufficientemente se le competenze della Commissione debbano intendersi limitate alla sola infanzia o anche - come sembra più logico dedurre dalla lettera della norma - all'età dell'adolescenza, che corrisponde, appunto, al più ampio concetto di età evolutiva. Inoltre, anche ammettendo che si voglia escludere l'adolescenza dall'età evolutiva, non appare chiaro a che età debba porsi il limite della cosiddetta «infanzia», considerando anche che, al giorno d'oggi, risulta sempre più difficile identificare una fascia di età definita entro la quale confinare lo sviluppo e la crescita del bambino meritevoli della tutela e dell'interesse che la legge ha voluto ad essi attribuire con l'istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia.
      Per questo motivo si propone di modificare la denominazione della Commissione parlamentare per l'infanzia ampliandone le competenze anche all'adolescenza.
      In secondo luogo, la prassi registrata nel corso degli anni fin dalla prima attività della Commissione ha evidenziato che il parere reso dalla stessa Commissione, prima ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della citata legge n. 451 del 1997, e attualmente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, sul piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva è apparso uno strumento insufficiente per esercitare quella funzione di controllo sull'operato del Governo che la normativa attribuisce specificamente alla Commissione. Per tale ragione, la seconda modifica incide sulla natura del parere che la Commissione esprime al Governo, trasformandolo da obbligatorio in vincolante.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, assume la denominazione di Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.
      2. Il parere della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza espresso ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, deve intendersi come parere vincolante ai fini dell'adozione del piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007, e deve essere espresso entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di piano, decorsi inutilmente i quali il piano può comunque essere adottato.

Art. 2.

      1. Nella legge 23 dicembre 1997, n. 451, le parole: «Commissione parlamentare per l'infanzia», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza».
      2. Il Governo provvede, con apposito provvedimento da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, al fine di adeguarlo alle disposizioni dell'articolo 1 della presente legge e, in particolare, a quelle del comma 2 del medesimo articolo.


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