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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1761 |
1. La presente legge detta disposizioni volte a promuovere un consumo informato e responsabile dei farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti, al fine di prevenire l'uso improprio di tali farmaci, nel rispetto delle normative comunitarie e internazionali vigenti in materia.
2. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato coordina il proprio intervento con quello delle regioni, allo scopo di promuovere un'omogenea applicazione degli indirizzi e dei princìpi definiti dalla presente legge, di garantire il coordinamento e la condivisione dei dati e delle informazioni disponibili a livello regionale, e di incentivare l'avvio di percorsi comuni di sperimentazione di terapie alternative al farmaco.
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) bambino: persona di età compresa tra 0 e 14 anni;
b) adolescente: persona di età compresa tra 14 e 18 anni;
c) farmaco psicotropo: farmaco con azione terapeutica indirizzata a modificare o ad influire sull'umore, sullo stato emotivo, sul comportamento e sulle percezioni della persona. In particolare, la presente legge reca norme sull'impiego di farmaci stimolanti, antipsicotici, psicoanalettici, antidepressivi e ipnotici;
d) genitori: i genitori naturali, adottivi o affidatari, e chiunque ne fa le veci;
e) centro di neuropsichiatria infantile di riferimento: centro pubblico accreditato presso la rispettiva regione di appartenenza.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali promuove l'istituzione, presso l'Agenzia italiana del farmaco, di un Tavolo permanente con funzioni di raccolta di informazioni, analisi di dati, elaborazione di proposte e formulazione di indirizzi sull'impiego terapeutico dei farmaci psicotropi nell'età evolutiva.
2. Il Tavolo permanente di cui al comma 1 è composto da medici e da altri esperti di comprovata esperienza nei settori bio-chimico, chimico-farmaceutico, psichico, psicologico e neuropsichiatrico nell'età evolutiva, per un totale di dieci membri, di cui tre designati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, uno dal Ministero dello sviluppo economico, uno dall'associazione di categoria rappresentativa dei produttori farmaceutici, uno dall'associazione dei medici specializzati in neuropsichiatria infantile e quattro dalle regioni.
3. Agli oneri derivanti dal funzionamento del Tavolo permanente di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse stanziate nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
1. Al Tavolo permanente istituito ai sensi dell'articolo 3 sono ordinariamente attribuite le seguenti funzioni:
a) esame delle richieste di autorizzazione di immissione in commercio di un principio attivo psicotropo, ai fini della segnalazione di eventuali prescrizioni restrittive alla somministrazione ai sensi dell'articolo 5;
b) istituzione e gestione del Registro nazionale sull'impiego dei farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti, in conformità a quanto stabilito dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
c) raccolta e analisi delle segnalazioni di eventuali effetti collaterali e reazioni indesiderate relativi all'assunzione dei farmaci psicotropi nell'età evolutiva;
d) predisposizione ed aggiornamento del modulo per il consenso informato, contenente le informazioni in ordine a ogni possibile effetto collaterale e reazione indesiderata dei farmaci psicotropi utilizzati su bambini e su adolescenti, da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 6;
e) istituzione di un servizio informativo, con strumenti telematici adeguati, per i medici e per i consumatori, su eventuali raccomandazioni di precauzione nell'uso dei farmaci psicotropi nell'età evolutiva emesse da organismi nazionali e internazionali scientificamente e istituzionalmente riconosciuti;
f) redazione di una relazione annuale al Parlamento sullo stato di impiego dei farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti;
g) raccolta delle informazioni e analisi dei dati sulla diffusione e sull'impiego dei farmaci psicotropi nell'età evolutiva;
h) elaborazione e formulazione di proposte e di indirizzi sull'impiego terapeutico dei farmaci psicotropi nell'età evolutiva.
1. Sulla base dell'istruttoria svolta dal Tavolo permanente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può adottare, all'atto dell'autorizzazione di immissione in commercio di un principio attivo psicotropo, anche in caso di mutuo riconoscimento del farmaco ai sensi del capo 4 del titolo III della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, e successive modificazioni, prescrizioni restrittive alla somministrazione del medesimo farmaco, con finalità di cautela e di controllo.
1. Il trattamento con farmaci psicotropi su bambini e su adolescenti può essere praticato solo dopo che i genitori hanno espresso un consenso scritto libero, consapevole, attuale e manifesto.
2. Su ogni prescrizione farmaceutica relativa al trattamento di cui al comma 1 deve essere annotato il codice identificativo del consenso espresso ai sensi del medesimo comma 1.
1. La prescrizione di farmaci psicotropi a bambini e ad adolescenti può avvenire solo nei centri di neuropsichiatria infantile di riferimento o nelle strutture pubbliche o private autorizzate, riconosciute dalla regione competente per territorio e inserite nell'elenco di cui al comma 7, previa sottoscrizione di un progetto di vita individualizzato ai sensi del presente articolo.
2. I centri o le strutture di cui al comma 1 elaborano per ciascun paziente in età evolutiva affetto da disturbi psichici un progetto di vita individualizzato, al fine di sviluppare un sistema di protezione e di
assistenza globale nonché di prevenire il consumo improprio di farmaci psicotropi.
3. Il progetto di vita individualizzato è elaborato dai centri o dalle strutture autorizzate sulla base delle specifiche condizioni cliniche, sociali e psicologiche del minore assistito, prevedendo l'erogazione di interventi, prestazioni e servizi nell'ambito socio-sanitario e di misure di integrazione dell'individuo nel suo ambiente di vita.
4. Il progetto di vita individualizzato è elaborato dai centri o dalle strutture autorizzati in stretta collaborazione con la famiglia del paziente assistito ed è sottoscritto da uno dei genitori o dal tutore del minore.
5. Nell'elaborazione del progetto di vita individualizzato, i centri o le strutture autorizzati operano avvalendosi delle informazioni, della consulenza e della collaborazione dello specialista in neuropsichiatria infantile o dello specialista in psicologia dell'età evolutiva cui è stata eventualmente affidata la cura del minore, al quale può essere delegata l'attuazione del progetto stesso.
6. Il centro o la struttura autorizzata sottopone a verifica semestrale il progetto di vita individualizzato per valutare la sua attuazione e per disporre eventuali aggiornamenti o integrazioni.
7. I comuni promuovono, all'interno dei servizi di assistenza sociale, avvalendosi in particolare dei servizi di assistenza psicologica, forme adeguate di sostegno alle famiglie che si trovano in stato di disagio e di necessità e che hanno sottoscritto un progetto di vita individualizzato ai sensi del presente articolo.
8. L'elenco dei centri di neuropsichiatria infantile di riferimento e delle strutture autorizzate ai sensi del comma 1 è pubblicato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sui siti internet della regione, della provincia e dei comuni competenti per territorio.
9. L'elenco di cui al comma 8 comprende, altresì, le note informative sui farmaci psicotropi utilizzati per il trattamento su bambini e su adolescenti emesse dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
1. Tutti i trattamenti con farmaci psicotropi su bambini e su adolescenti sono corredati da dati analitici che permettono di avviare rigorosi studi clinici anche relativi a controlli successivi alla fine dei trattamenti stessi.
2. I bambini e gli adolescenti sono sottoposti a verifiche e a controlli sanitari periodici al fine di valutare l'efficacia e la tollerabilità dei trattamenti di cui al comma 1.
3. Ogni trattamento con farmaci psicotropi su bambini e su adolescenti può essere iniziato solo dopo un'adeguata valutazione clinica, dopo aver escluso ogni possibile patologia organica che possa determinare le manifestazioni o le alterazioni comportamentali nonché ogni fattore ambientale e di relazione, salvo casi accertati e dichiarati di estrema gravità, tali da mettere in pericolo la vita stessa del paziente o di terzi.
4. La mancata prescrizione di farmaci psicotropi non è censurabile o sanzionabile.
5. I genitori hanno il diritto di essere informati sulle ragioni della scelta di una terapia solo con sedute di psicoterapia o che prevede la combinazione di farmaci psicotropi e di psicoterapia.
6. I genitori che rifiutano l'impiego di farmaci psicotropi non possono essere oggetto, per questo unico e specifico motivo, di procedimento di sottrazione del figlio da parte del tribunale per i minorenni, salvo che il centro di neuropsichiatria infantile di riferimento non denunci motivatamente al medesimo tribunale il pericolo di vita del bambino o dell'adolescente.
1. Le regioni avvalendosi della collaborazione dei centri di neuropsichiatria infantile
e delle altre strutture autorizzate ai sensi dell'articolo 7, promuovono campagne informative, rivolte in particolare ai genitori e agli insegnanti, sui sintomi di depressione e di sindrome da deficit di attenzione e iperattività (ADHD).
2. Nel caso in cui un minore di età risulti affetto da depressione o da ADHD, devono essere adottati tutti gli strumenti atti a garantire la normale frequenza scolastica dell'alunno e la sua crescita educativa, eventualmente avvalendosi del supporto di insegnanti di sostegno specificamente abilitati con appositi corsi di formazione.
1. Per la predisposizione dei progetti di vita individualizzati per i minori di età affetti da disturbi psichichi di cui all'articolo 7 della presente legge è autorizzata una spesa annua di 1.000.000 di euro, da ripartire tra le regioni nell'ambito dei trasferimenti di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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