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PDL 46

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 46



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BRUGGER, ZELLER, NICCO

Disciplina del lavoro occasionale in agricoltura

Presentata il 29 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - L'agricoltura, settore fondamentale dell'economia italiana, risente purtroppo di una normativa in materia di rapporti di lavoro che non tiene in considerazione alcune peculiarità di questo comparto. Primo tra tutti, il problema della necessità di personale non omogenea nell'arco dei dodici mesi, ma concentrata solo in alcuni periodi dell'anno come quelli della vendemmia, della raccolta delle olive e della frutta, della fienagione, di alcune operazioni colturali e della gestione degli alpeggi, nel periodo estivo; quindi, una realtà con un forte carattere di stagionalità che richiede un'elevata percentuale di manodopera concentrata in brevi intervalli di tempo.
      Un settore di questo genere necessita di una normativa adeguata che si faccia carico di tali esigenze garantendo una flessibilità occupazionale, nonché un alleggerimento degli oneri contributivi e burocratici attualmente troppo gravosi specialmente per le piccole aziende agricole a gestione familiare. Queste ultime hanno sempre supplito alle «emergenze agricole» chiamando a raccolta amici, parenti e conoscenti che, ben lieti di trascorrere qualche giorno in campagna, magari a vendemmiare, accettavano ottenendo in cambio solo ospitalità, una bella cena tra amici oppure un omaggio di prodotti dell'azienda. Per la normativa in vigore queste prestazioni rappresentano forme di lavoro subordinato che, se non inquadrate nelle complesse procedure previste dal nuovo registro d'impresa, rischiano di essere considerate «lavoro nero».
      La presente proposta di legge mira a introdurre il rapporto di lavoro occasionale nel settore agricolo, semplificando le procedure di reperimento di manodopera.
      Con l'articolo 1 si definisce l'ambito di applicazione della legge, cosa si intende per lavoro occasionale, in quali periodi può svolgersi, che durata può avere e le categorie di personale che possono accedervi.
      L'articolo 2 stabilisce gli adempimenti ai quali si devono attenere i datori di lavoro nei casi di lavoro occasionale: comunicazione in via telematica alle sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competenti (le quali poi provvedono alla trasmissione delle comunicazioni al centro dell'impiego e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), stipula di polizza sulla responsabilità civile per infortunio e morte, rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro e contributo del 10 per cento a favore dell'INPS.
      Le retribuzioni minime sono definite sulla base di criteri stabiliti a livello provinciale tra le organizzazioni di categoria. Inoltre, in questo articolo, si stabilisce che le retribuzioni per alcuni lavori occasionali non sono soggette a ritenute ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non costituiscono base di calcolo relativamente all'imposta regionale sulle attività produttive.
      L'articolo 3 precisa che i redditi in oggetto sono cumulabili con i redditi derivanti da trattamenti pensionistici e che i titolari di indennità di disoccupazione o di cassa integrazione guadagni devono comunicare all'ente erogatore la remunerazione netta mensile percepita con il lavoro occasionale, affinché dall'indennità sia detratto un terzo della retribuzione percepita ai sensi delle disposizioni della legge.
      Vista l'importanza della proposta di legge se ne auspica una rapida approvazione.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizione di lavoro occasionale in agricoltura).

      1. Ai fini della presente legge si considerano rapporti di lavoro occasionale in agricoltura i rapporti di lavoro tra un imprenditore agricolo o un coltivatore diretto e il personale assunto per:

          a) l'esecuzione dei lavori nei singoli cicli produttivi e nei periodi di raccolta dei prodotti agricoli di cui alla tabella A, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché per fare fronte a comprovate situazioni di temporanea inabilità al lavoro da parte dell'imprenditore agricolo o del coltivatore diretto;

          b) l'esecuzione dei lavori agricoli di allevamento estensivo in alpeggio nel periodo di cui al comma 2.

      2. Per lavori agricoli di allevamento estensivo in alpeggio si intende l'attività zootecnica che si esplica con transumanza del bestiame in montagna, oltre gli 800 metri di altitudine, nel periodo tra il 15 maggio e il 15 ottobre di ogni anno.
      3. Il rapporto di lavoro occasionale di cui alla lettera a) del comma 1 ha una durata massima di cinquanta giornate lavorative annue per dipendente.
      4. Il rapporto di lavoro occasionale di cui alla lettera b) del comma 1 ha una durata massima di centoventi giornate lavorative annue per dipendente.
      5. Il personale assunto ai sensi del presente articolo, ad eccezione del personale assunto per fare fronte a comprovate situazioni di temporanea inabilità da parte dell'imprenditore agricolo o del coltivatore diretto, deve essere reperito nelle seguenti categorie: studenti, casalinghe, pensionati, disoccupati, lavoratori in cassa integrazione guadagni, soggetti disabili o provenienti da centri di recupero, lavoratori impiegati in altre attività nonché lavoratori stranieri provenienti da Paesi comunitari.
      6. Le reciproche prestazioni tra imprenditori nonché l'utilizzo di parenti e di affini fino al quinto grado sono esclusi dall'applicazione del presente articolo e non sono soggetti ad alcun obbligo di legge.

Art. 2.
(Adempimenti a carico del datore di lavoro).

      1. Il datore di lavoro comunica l'avvenuta assunzione del personale di cui all'articolo 1 della presente legge secondo le modalità previste dall'articolo 01, comma 9, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
      2. Per il personale assunto ai sensi dell'articolo 1 deve essere stipulata una polizza sulla responsabilità civile per infortunio e morte, con una compagnia assicurativa autorizzata all'esercizio dell'attività sul territorio nazionale, secondo i massimali annualmente determinati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
      3. Il datore di lavoro è tenuto a osservare la normativa vigente sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.
      4. La retribuzione giornaliera minima per il lavoro occasionale in agricoltura è determinata in base ai contratti collettivi provinciali integrativi di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti.
      5. Sulla retribuzione corrisposta al personale di cui all'articolo 1 della presente legge è dovuto un contributo nella misura del 10 per cento, riducibile ai sensi delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, a favore della gestione di previdenza agricola dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Tale contributo è versato in soluzione unica entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata effettuata la prestazione lavorativa.
      6. Le retribuzioni per lavoro occasionale in agricoltura per i lavoratori di cui all'articolo 1 non sono soggette a ritenute ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non costituiscono base di calcolo relativamente all'imposta regionale sulle attività produttive.
      7. Il datore di lavoro dei lavoratori di cui all'articolo 1, salvo quanto previsto dalla presente legge, è esonerato da ogni altro adempimento nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Art. 3.
(Cumulabilità dei redditi).

      1. I redditi da lavoro occasionale in agricoltura di cui alla presente legge sono cumulabili con i redditi derivanti da ogni altro trattamento pensionistico o di quiescenza.
      2. I disoccupati iscritti nell'elenco anagrafico dei lavoratori e i lavoratori in cassa integrazione guadagni sono tenuti a comunicare l'avvenuta instaurazione del rapporto di lavoro occasionale in agricoltura e la remunerazione netta percepita all'ente che eroga l'indennità di disoccupazione o di cassa integrazione, che provvede, entro il mese successivo alla comunicazione, a detrarre dall'indennità un importo pari a un terzo della retribuzione netta di lavoro occasionale percepita dall'interessato.

Art. 4.
(Lavoro interinale in agricoltura).

      1. Le imprese di somministrazione di lavoro temporaneo possono applicare sulle retribuzioni dei lavoratori interinali occupati in agricoltura le riduzioni contributive ai sensi delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.

Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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