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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 46 |
1. Ai fini della presente legge si considerano rapporti di lavoro occasionale in agricoltura i rapporti di lavoro tra un imprenditore agricolo o un coltivatore diretto e il personale assunto per:
a) l'esecuzione dei lavori nei singoli cicli produttivi e nei periodi di raccolta dei prodotti agricoli di cui alla tabella A, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché per fare fronte a comprovate situazioni di temporanea inabilità al lavoro da parte dell'imprenditore agricolo o del coltivatore diretto;
b) l'esecuzione dei lavori agricoli di allevamento estensivo in alpeggio nel periodo di cui al comma 2.
2. Per lavori agricoli di allevamento estensivo in alpeggio si intende l'attività zootecnica che si esplica con transumanza del bestiame in montagna, oltre gli 800 metri di altitudine, nel periodo tra il 15 maggio e il 15 ottobre di ogni anno.
3. Il rapporto di lavoro occasionale di cui alla lettera a) del comma 1 ha una durata massima di cinquanta giornate lavorative annue per dipendente.
4. Il rapporto di lavoro occasionale di cui alla lettera b) del comma 1 ha una durata massima di centoventi giornate lavorative annue per dipendente.
5. Il personale assunto ai sensi del presente articolo, ad eccezione del personale assunto per fare fronte a comprovate situazioni di temporanea inabilità da parte dell'imprenditore agricolo o del coltivatore diretto, deve essere reperito nelle seguenti categorie: studenti, casalinghe, pensionati,
disoccupati, lavoratori in cassa integrazione guadagni, soggetti disabili o provenienti da centri di recupero, lavoratori impiegati in altre attività nonché lavoratori stranieri provenienti da Paesi comunitari.
6. Le reciproche prestazioni tra imprenditori nonché l'utilizzo di parenti e di affini fino al quinto grado sono esclusi dall'applicazione del presente articolo e non sono soggetti ad alcun obbligo di legge.
1. Il datore di lavoro comunica l'avvenuta assunzione del personale di cui all'articolo 1 della presente legge secondo le modalità previste dall'articolo 01, comma 9, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
2. Per il personale assunto ai sensi dell'articolo 1 deve essere stipulata una polizza sulla responsabilità civile per infortunio e morte, con una compagnia assicurativa autorizzata all'esercizio dell'attività sul territorio nazionale, secondo i massimali annualmente determinati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
3. Il datore di lavoro è tenuto a osservare la normativa vigente sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.
4. La retribuzione giornaliera minima per il lavoro occasionale in agricoltura è determinata in base ai contratti collettivi provinciali integrativi di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti.
5. Sulla retribuzione corrisposta al personale di cui all'articolo 1 della presente legge è dovuto un contributo nella misura del 10 per cento, riducibile ai sensi delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, a favore della gestione di previdenza agricola dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Tale contributo è versato in soluzione unica
entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata effettuata la prestazione lavorativa.
6. Le retribuzioni per lavoro occasionale in agricoltura per i lavoratori di cui all'articolo 1 non sono soggette a ritenute ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non costituiscono base di calcolo relativamente all'imposta regionale sulle attività produttive.
7. Il datore di lavoro dei lavoratori di cui all'articolo 1, salvo quanto previsto dalla presente legge, è esonerato da ogni altro adempimento nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
1. I redditi da lavoro occasionale in agricoltura di cui alla presente legge sono cumulabili con i redditi derivanti da ogni altro trattamento pensionistico o di quiescenza.
2. I disoccupati iscritti nell'elenco anagrafico dei lavoratori e i lavoratori in cassa integrazione guadagni sono tenuti a comunicare l'avvenuta instaurazione del rapporto di lavoro occasionale in agricoltura e la remunerazione netta percepita all'ente che eroga l'indennità di disoccupazione o di cassa integrazione, che provvede, entro il mese successivo alla comunicazione, a detrarre dall'indennità un importo pari a un terzo della retribuzione netta di lavoro occasionale percepita dall'interessato.
1. Le imprese di somministrazione di lavoro temporaneo possono applicare sulle retribuzioni dei lavoratori interinali occupati in agricoltura le riduzioni contributive ai sensi delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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