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PDL 1316

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1316



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DI PIETRO, DONADI, BORGHESI, EVANGELISTI, MURA

Disposizioni per la destinazione di risorse finanziarie, giacenti nei depositi giudiziari, in favore del Ministero della giustizia

Presentata il 17 giugno 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge mira a sfruttare le risorse «dormienti» giacenti presso i depositi giudiziari, utilizzandole in favore del Ministero della giustizia, consentendo così il pressoché totale autofinanziamento del sistema giudiziario, recependo tra l'altro le proposte avanzate dalla Commissione per lo studio e la proposta di riforme e di interventi per la razionalizzazione, armonizzazione e semplificazione delle procedure processuali ed amministrative relative alle sanzioni pecuniarie da reato applicate a norma del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, alle spese processuali ed alla gestione dei beni confiscati ed in giudiziale sequestro nonché la verifica ed ampliamento delle forme di contrasto alla criminalità economica con riferimento particolare all'ambito di applicazione della responsabilità degli enti, insediata dal precedente Governo presso il Ministero della giustizia e presieduta dal dottor Francesco Greco.
      È opportuno sottolineare in proposito che la relazione annuale sullo stato della giustizia, depositata alla Camera dei deputati il 16 gennaio 2008 dall'allora Guardasigilli, evidenzia tra l'altro una grave esposizione debitoria dell'amministrazione, dell'entità, ad oggi, di 143 milioni di euro. Sebbene tale posizione debitoria sia stata sensibilmente ridotta (nella misura del 34 per cento) rispetto all'anno precedente, essa resta tuttavia di considerevole entità e rappresenta un grave ostacolo per il perseguimento dei fini attribuiti al dicastero, la cui funzione è essenziale nel garantire la tutela dei diritti dei cittadini, il rispetto della legalità e il contrasto alla criminalità che, in ogni sua forma, priva le persone della sicurezza necessaria. L'effetto di tale posizione debitoria si riflette infatti, inevitabilmente, sulla qualità dei servizi erogati, impedendo in taluni casi finanche lo svolgimento delle funzioni cui il sistema giudiziario deve assolvere. L'analisi della grave esposizione debitoria che interessa il Ministero della giustizia deve del resto essere letta alla luce del contesto generale di rilevante carenza delle risorse destinate a tale dicastero, i cui stanziamenti ammontano soltanto all'1,6 per cento del bilancio complessivo dello Stato (tale percentuale, prevista dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, conferma del resto una tendenza ormai consolidata), dimostrando ancora una volta l'esigenza di attribuire maggiori risorse al sistema giudiziario, anche al fine di coprire i vuoti di organico che ammontano in media al 13,93 per cento, come documentato dalla relazione inviata al Ministro della giustizia dal capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del medesimo Ministero.
      Tale obiettivo può essere efficacemente perseguito, anche nel breve periodo, attraverso l'immediata acquisizione delle somme derivanti dalla gestione dei beni confiscati, dalla riscossione dei crediti per spese di giustizia o dall'applicazione di sanzioni pecuniarie, giacenti, in forma di depositi giudiziari, presso uffici postali o istituti di credito, che secondo la citata relazione del capo del Dipartimento ammontano a ben 1 miliardo e 600 milioni di euro.
      Anche la citata relazione annuale sullo stato della giustizia sottolineava, del resto, che: «Un'accurata verifica degli "angoli bui" dell'amministrazione ci ha portato a occuparci del recupero delle spese di giustizia, mettendo allo scoperto l'incapacità di riscossione di un credito virtuale di ammontare enorme, del quale attualmente si incassano percentuali irrisorie. D'altra parte questo stesso lavoro ci ha fatto scoprire che la giustizia non è soltanto un costo, ma l'occasione di entrate cospicue.
      Basti pensare che solo per il contributo unificato, pagato per l'iscrizione di una causa civile, lo Stato ha incassato per il 2006 la somma di 257 milioni di euro, mentre non sono facilmente quantificabili, a causa delle modalità di riscossione, i diritti di copia percepiti per ciascuno dei milioni di fogli rilasciati alle parti dei processi penali e civili.
      Una proiezione delle somme astrattamente recuperabili nel primo semestre del 2007 per pene pecuniarie e spese processuali parla di oltre 326 milioni di euro di pene pecuniarie e di oltre 56 milioni di euro di spese processuali, di cui sarebbero stati sinora recuperati meno del 3 per cento. I dati del 2006 sono più ottimisti, parlando di 24 milioni di euro recuperati, e comunque confermano che non si tratta di cifre marginali.
      Vi è poi l'enorme flusso finanziario costituito dalle somme sequestrate o confiscate, sulla cui entità non ci si era mai concentrati prima d'ora. Abbiamo recentemente provveduto ad una prima ricognizione riguardante i soli depositi giudiziari presso le Poste italiane Spa. Ebbene, le somme che risultavano depositate alla data del 30 novembre scorso ammontano a euro 1.599.689.582,31 distribuite su 636.765 libretti di deposito. Non si tratta di una somma interamente disponibile, perché riguarda vari tipi di sequestri penali e civili, e perché non è agevole prevedere quale parte di essa potrà restare nella disponibilità dello Stato a seguito di confisca o per altri eventi processuali.
      Non c'è dubbio, però, che un tale ordine di grandezze consente di ipotizzare la disponibilità nel breve periodo di una parte di questo forziere che, per quanto piccola in percentuale, non sarà mai modesta in cifra assoluta, e il suo reimpiego per finanziare il buon funzionamento e la modernizzazione degli uffici giudiziari. (...)
      Sono di imminente traduzione in disegni di legge le proposte organiche scaturite dal lavoro di un'apposita commissione di studio in materia, con lo scopo di semplificare la determinazione dei crediti per spese di giustizia, di incrementare significativamente il tasso di riscossione, e di centralizzare la gestione dei beni sequestrati e confiscati, abbassandone i costi e massimizzandone i profitti. Il senso di questa operazione non sarà soltanto economico, perché si dovrà porre come una delle condizioni di effettività delle pronunce giudiziarie, e della loro conseguente forza dissuasiva verso i comportamenti illegali».
      L'entità dei depositi giudiziari suscettibili di acquisizione da parte dello Stato è dunque di assoluto rilievo e, se prontamente utilizzata in favore del Ministero della giustizia, consentirebbe di risolvere gran parte dei problemi e delle carenze che interessano questa amministrazione, migliorando il sistema giudiziario nel suo complesso e quindi la qualità dei servizi offerti ai cittadini e il tasso di legalità e di giustizia del nostro ordinamento, come del resto efficacemente dimostrato dalla citata Commissione presieduta dal dottor Francesco Greco.
      Per realizzare tali obiettivi, la presente proposta di legge prevede, all'articolo 1, l'attribuzione al Ministero della giustizia, in deroga a qualunque disposizione di legge, delle somme già attinte da provvedimento di confisca, per il funzionamento degli uffici giudiziari e delle strutture centrali. La sola deroga a tale disposizione è prevista in favore delle somme già devolute, alla data di entrata in vigore della legge, al Fondo per la legalità istituito dall'articolo 2, comma 102, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), in ragione del vincolo di destinazione già impresso da tale norma.
      L'articolo 3 della presente proposta di legge dispone inoltre l'attribuzione al Ministero della giustizia dei contributi unificati corrisposti per l'iscrizione a ruolo delle cause, nonché dei diritti corrisposti per il rilascio di copie di atti dei procedimenti civili, penali e di volontaria giurisdizione, così consentendo lo stanziamento di risorse cospicue per il funzionamento e per il miglioramento del sistema giudiziario nel suo complesso.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Assegnazione al Ministero della giustizia di somme di denaro costituenti depositi giudiziari giacenti in libretti di deposito presso Poste italiane Spa ovvero in istituti di credito oggetto di provvedimento di confisca).

      1. Le somme di denaro costituenti depositi giudiziari giacenti in libretti di deposito presso Poste italiane Spa ovvero in istituti di credito oggetto di provvedimento di confisca emesso dall'autorità giudiziaria o confiscate per legge sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia per il funzionamento degli uffici giudiziari e delle strutture centrali.
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano alle somme già confluite, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel Fondo per la legalità istituito ai sensi del comma 102 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
      3. Le somme di denaro acquisite ai sensi del comma 1 sono iscritte in un fondo dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Art. 2.
(Verifica delle confische delle somme di denaro).

      1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, il Ministero della giustizia procede, entro il 31 marzo di ogni anno, alla verifica delle confische delle somme di denaro, ovunque depositate, che sono maturate al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 3.
(Attribuzione al Ministero della giustizia di altre somme).

      1. I contributi unificati corrisposti per l'iscrizione a ruolo delle controversie davanti all'autorità giudiziaria, nonché i diritti corrisposti per il rilascio delle copie, anche su supporto informatico, di atti dei procedimenti civili, penali e di volontaria giurisdizione, sono attribuiti, in deroga a qualunque diversa disposizione, al Ministero della giustizia, con iscrizione in un apposito fondo dello stato di previsione del medesimo Ministero.

Art. 4.
(Disposizioni transitorie).

      1. Alle somme di denaro, ovunque giacenti, già attinte, alla data di entrata in vigore della presente legge, da provvedimento di confisca emesso dall'autorità giudiziaria o confiscate per legge, si applica quanto disposto dall'articolo 1, commi 1 e 3.

Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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