|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 520 |
1. Per favorire il riequilibrio urbano e produttivo dei comuni della Valle di Susa, compresi i comuni di Buttigliera Alta e di Villarbasse, interessati dalla tratta transfrontaliera della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione e delle altre opere infrastrutturali connesse, lo Stato, ai sensi del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, destina a tali comuni risorse aggiuntive ripartite secondo le disposizioni della presente legge, prevedendo misure a salvaguardia sia della perdita di valore degli immobili sia della competitività delle attività produttive, incluso il settore turistico.
1. Per i soggetti residenti nei comuni della Valle di Susa nonché per le imprese industriali, commerciali, artigiane, turistiche e agricole situate nella medesima Valle, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2008, un fondo finalizzato all'erogazione di incentivi fiscali.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1, nei limiti di spesa previsti dal comma 6, sono destinate alla copertura delle minori entrate derivanti:
a) da misure agevolative concernenti l'imposta comunale sugli immobili situati nei comuni della Valle di Susa destinati ad abitazione principale o ad attività economiche;
b) da misure agevolative concernenti l'imposta di registro per l'acquisto di immobili situati nei comuni della Valle di Susa destinati ad abitazione principale o ad attività economiche;
c) dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97, ai trasferimenti, a qualsiasi titolo, di terreni agricoli e relative pertinenze, situati nei comuni della Valle di Susa;
d) da incentivi e da premi in favore dei residenti nei comuni della Valle di Susa che intendono recuperare il patrimonio abitativo dei medesimi comuni, ovvero avviare in essi un'attività economica;
e) dalla determinazione del reddito d'impresa per le attività industriali, artigiane, commerciali e turistiche e per i pubblici esercizi, operanti nel territorio dei comuni della Valle di Susa, con un volume di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nell'anno precedente, inferiore a 80.000 euro, ridotto al 50 per cento per gli anni d'imposta successivi al 2008;
f) dall'attribuzione di un credito d'imposta, pari al valore dei nuovi investimenti, a favore delle imprese operanti nei comuni della Valle di Susa, applicato nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione europea, che investono nel miglioramento della propria attività, in particolare per l'adeguamento e per l'ammodernamento degli impianti e delle attrezzature esistenti ovvero per la realizzazione di nuovi insediamenti;
g) dall'applicazione del limite di esonero pari a 10.000 euro, per i produttori agricoli che esercitano la loro attività esclusivamente nei comuni della Valle di Susa o comunque interessati dalla tratta ferroviaria dell'alta velocità Torino-Lione nonché nei comuni direttamente confinanti con la linea ferroviaria della Valle di Susa, dell'IVA di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede, altresì, annualmente all'individuazione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle risorse tra i comuni interessati dalla tratta ferroviaria di cui all'articolo 1 ai fini della concessione delle agevolazioni previste dal comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), del presente articolo.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri, le modalità e i limiti per il riconoscimento del credito d'imposta previsto dal comma 2, lettera f), a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1 e nei limiti di spesa fissati dal comma 6, a favore delle attività turistiche, artigianali, culturali, sportive, ricreative e sociali esercitate nel territorio dei comuni della Valle di Susa.
5. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 3 e 4 sono trasmessi, previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
6. Per la dotazione del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 40 milioni di euro per l'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Per gli anni successivi al 2010 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
|