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PDL 856

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 856



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PISICCHIO

Introduzione dell'articolo 612-bis del codice penale e altre disposizioni per la repressione degli atti persecutori

Presentata il 7 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge che presentiamo alla vostra attenzione rappresenta il punto di arrivo di un articolato e impegnativo dibattito svolto presso la Commissione Giustizia della Camera dei deputati nella XV legislatura, dibattito che generò la predisposizione di un testo unificato sullo «stalking» che avrebbe dovuto essere discusso in Aula il 28 febbraio 2008, ma che non ebbe più luogo a causa dell'interruzione anticipata della legislatura.
      Che cosa sia lo stalking, la molestia insistente e malevola, il gesto arrogante di affermazione quasi proprietaria del maschio sulla donna (ma c'è anche un 15 per cento che si muove all'incontrario con l'uomo come parte lesa) è raccontato dalle cronache drammatiche dei nostri giorni: si può dire che quasi tutti gli episodi di violenza subiti dalle donne abbiano a origine una storia di molestie insistenti. Il molestatore (in inglese «stalker») in genere è l'«ex»: l'ex marito, l'ex convivente, l'ex fidanzato, figura maschile che ritiene di aver impresso una volta per tutte il proprio marchio proprietario sulla donna, marchio destinato a una indelebilità che travalica anche la fine del rapporto.
      Con il gesto di molestia l'«ex» riafferma, dunque, la sua egemonia sulla donna, negandole ogni autonomia vitale. Naturalmente esistono anche altre tipologie di stalker. Così il disturbato mentale che ha voluto interpretare un semplice gesto di cortesia della donna da lui sognata come un messaggio di disponibilità: per lui la presa di coscienza della verità diventa spesso occasione di dolore e di reazione spropositata.
      Ma sono stalker anche gli autori degli appostamenti sotto casa, delle telefonate assillanti negli orari più impensati, delle e-mail più indesiderate. Il fenomeno è più diffuso di quanto non si immagini e non solo rappresenta l'anticamera più frequente del reato di violenza sessuale, ma è anche motivo rilevantissimo di gesti omicidi: è stato calcolato che almeno il 10 per cento degli omicidi compiuti nel nostro Paese ha all'origine un atteggiamento di molestia insistente.
      L'ordinamento italiano punisce l'omicidio, la violenza sessuale, la violenza privata, ma non ha strumenti per contrastare lo stalking. La Commissione Giustizia della Camera dei deputati, dunque, aveva adottato un testo normativo molto efficace per prevenire e contrastare il fenomeno, mettendo in atto, tra l'altro, un meccanismo di diffida nei confronti degli autori di condotte moleste.
      Entrando nel merito dell'articolato, riprodotto integralmente con la presente proposta di legge, occorre rilevare che si è tenuta presente massimamente l'esigenza di una formulazione delle fattispecie che fosse conforme al principio di legalità, con particolare riferimento al profilo della determinatezza. Il testo consta di tre articoli, il primo volto a disciplinare sotto il profilo sostanziale e processuale gli atti persecutori, il secondo e il terzo a regolare i meccanismi di diffida diretti a impedire che lo stalker possa compiere ulteriori intrusioni nella sfera di libertà della vittima.
      Rammentando ancora che tutti i gruppi parlamentari avevano espresso una posizione di condivisione dei princìpi ispiratori di una normativa volta a contrastare le molestie insistenti (ben diciannove erano state le proposte di legge di iniziativa parlamentare presentate da tutte le forze politiche) e che la proposta, se accolta, andrebbe a colmare un vuoto normativo particolarmente avvertito, si sottolinea l'urgenza della sua approvazione, considerata anche un risarcimento dovuto alle donne, ancora una volta le più danneggiate, anche dalla fine anticipata della XV legislatura.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al codice penale).

      1. Dopo l'articolo 612 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 612-bis. - (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque reiteratamente minaccia o molesta taluno suscitando in lui una sofferenza psichica o un fondato timore per l'incolumità propria o di una persona ad esso legata da relazione affettiva ovvero arrecando un apprezzabile pregiudizio alle sue abitudini di vita è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
      La pena è aumentata se il fatto è commesso da persona che sia stata legata da stabile relazione affettiva.
      La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.
      Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.
      Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio».

      2. All'articolo 577, primo comma, del codice penale, dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:

      «4-bis) dall'autore degli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis e in conseguenza dei medesimi».

Art. 2.
(Provvedimento del questore).

      1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, la persona che si ritiene offesa da condotta che le appare integrare il suddetto reato può presentare al questore la richiesta di provvedimento di avviso orale di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.
      2. Il questore, assunte se necessario le opportune informazioni dagli organi investigativi, se ritiene fondata l'istanza, avvisa oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, ammonendolo ai sensi dell'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, redigendo processo verbale. Al richiedente è rilasciata copia del processo verbale.
      3. Se risulta che la persona avvisata ai sensi dei commi 1 e 2 commette successivamente, nei confronti del soggetto istante, uno o più atti indicati nel primo comma dell'articolo 612-bis del codice penale, si procede d'ufficio in ordine a tale reato.

Art. 3.
(Modifiche al codice di procedura penale e al codice civile).

      1. All'articolo 266, comma 1, lettera f), del codice di procedura penale, dopo la parola: «minaccia,» sono inserite le seguenti: «atti persecutori,».

      2. Dopo l'articolo 282-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una distanza determinata da tali luoghi o dalla persona offesa.
      2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una distanza determinata da tali luoghi ovvero da tali persone.
      3. Il giudice può, inoltre, prescrivere all'imputato di non comunicare con le predette persone col mezzo del telefono, della posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione.
      4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.
      5. I provvedimenti di cui al presente articolo e all'articolo 282-bis sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni; essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio».

      3. All'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis».
      4. All'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

          b) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni»;

          c) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;

          d) le parole: «l'abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti: «l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova».

      5. All'articolo 498, comma 4-ter, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

          b) dopo le parole: «l'esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato».

      6. All'articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».


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