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PDL 513

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 513



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato OSVALDO NAPOLI

Modifiche all'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, in materia di soggetti autorizzati al deposito dei bilanci e degli altri documenti delle società

Presentata il 29 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende inserire la categoria degli esperti in procedure amministrative, iscritti al ruolo di periti ed esperti istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, tra le categorie autorizzate al deposito dei bilanci e degli altri documenti mediante trasmissione telematica o supporto magnetico e autorizzate a richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli atti societari per i quali è necessaria la firma digitale e per la cui redazione la legge non esige espressamente l'intervento di un notaio.
      In particolare, l'articolo 1 della presente proposta di legge inserisce la categoria degli esperti in procedure amministrative tra quelle menzionate al comma 2-quater dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999», introdotto dal comma 54 dell'articolo 2 della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004).
      Tale articolo consentirebbe agli esperti in procedure amministrative, iscritti al ruolo presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente, di depositare i bilanci e gli altri documenti di cui all'articolo 2435 del codice civile, mediante trasmissione telematica o su supporto magnetico.
      L'articolo 2, invece, inserisce gli esperti in procedure amministrative che sono muniti di firma digitale tra le categorie menzionate al comma 2-quinquies del medesimo articolo 31 della legge n. 340 del 2000, introdotto dal comma 54 dell'articolo 2 della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004).
      Il suddetto articolo autorizza la categoria degli esperti in procedure amministrative, muniti di firma digitale, a richiedere, previa autorizzazione dei legali rappresentanti delle società, l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli atti societari per i quali è, appunto, necessaria le firma digitale e per la cui redazione non occorre l'intervento di un notaio.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2-quater, dopo le parole: «e periti commerciali,» sono inserite le seguenti: «nonché da parte degli esperti in procedure amministrative iscritti al ruolo periti ed esperti istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente,»;

          b) al comma 2-quinquies, dopo le parole: «e periti commerciali,» sono inserite le seguenti: «nonché gli esperti in procedure amministrative iscritti al ruolo periti ed esperti istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente,».



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