CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXII, n. 36

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei deputati
AMATO, BERRUTO, CHERCHI, PAVANELLI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul calcio professionistico e sulle attività economico-sociali ad esso connesse

Presentata il 29 novembre 2023

  Onorevoli Colleghi! – Lo sport ha sempre rappresentato un fenomeno di massa che mobilita milioni di praticanti e di appassionati. Il calcio, in particolare, ne è il motore trainante, sia per quanto riguarda la partecipazione diretta e indiretta dei cittadini, sia sotto il profilo meramente economico, in quanto contribuisce al mantenimento delle altre federazioni sportive. Ormai, però, quella che era passione e dedizione, nel segno di appartenenza territoriale e no, legata ai colori di una maglia, quello che era uno svago domenicale per milioni di tifosi si è trasformato, attraverso l'azionariato, in forma di investimento con l'impegno di cifre diventate astronomiche e che toccano gli interessi anche dei singoli cittadini. Nel 2017 (XVII legislatura) la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere ha approvato la Relazione su mafia e calcio (Doc. XXIII, n. 31) dalla quale risultò la pervasiva presenza di gruppi esterni, anche esteri, con interessi condizionanti sulla regolarità delle competizioni. Da quanto emerso negli ultimi mesi (scandalo delle plusvalenze, scommesse, senza dimenticare lo scandalo che ha toccato il mondo arbitrale concernente l'illecita richiesta di rimborsi da parte di suoi esponenti di rilievo) sembra che si stiano sistematicamente calpestando leggi e regolamenti: una sorta di zona franca dove ogni cosa è possibile, sempreché chi è alla guida lo voglia, omettendo qualsiasi malefatta o proteggendone o giustificandone gli autori. Il calcio italiano sta affondando in scandali su scandali e nessuno sembra interessarsene, in primo luogo chi è chiamato a governarlo e dovrebbe tutelare l'interesse di milioni di cittadini che seguono quello che una volta si poteva considerare uno sport e ora appare diventato un comitato d'affari. Se a tutto questo associamo la sempre più invadente e pericolosa infiltrazione di frange pericolose di tifoseria, anchePag. 2 estremista o politicizzata, nelle decisioni societarie, addirittura con ipotesi di coinvolgimento di esponenti di società sportive, della squadra nazionale italiana di calcio e della Federazione italiana gioco calcio, capiremo come il fenomeno sia ormai troppo diffuso e radicato e che richieda di essere analizzato in profondità, in tutte le sue articolazioni, e di essere affrontato con una visione più consapevole ed efficace da parte dello Stato e dello stesso movimento sportivo. A tale fine, con la presente proposta di inchiesta, si intende promuovere la costituzione di un'apposita Commissione parlamentare monocamerale di inchiesta che, con gli strumenti previsti ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, indaghi su omissioni, infiltrazioni e scorrettezze, analizzando in particolare: la diffusione di pratiche e di attività illegali connesse agli eventi sportivi; il livello di attenzione e la capacità d'intervento delle autorità competenti a svolgere l'attività di controllo, prevenzione e di contrasto delle omissioni e della mancata applicazione delle leggi che regolamentano l'attività della Federazione italiana gioco calcio; l'effettività e l'efficacia dell'applicazione della normativa vigente in materia, l'adeguatezza delle attività svolte per la prevenzione e la repressione delle condotte illecite ed eventuali incongruità e carenze della normativa vigente.
  Si auspica una rapida approvazione della presente proposta di inchiesta, che richiede da parte di tutti i deputati una scelta etica e politica, quanto mai attuale.

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PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione e durata della Commissione)

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul calcio professionistico e sulle attività economico-sociali ad esso connesse, di seguito denominata «Commissione».
  2. La Commissione riferisce alla Camera dei deputati ogniqualvolta lo ritenga opportuno e, comunque, almeno annualmente. Alla fine dei propri lavori, la Commissione presenta alla Camera una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.

Art. 2.
(Composizione della Commissione)

  1. La Commissione è composta da quindici deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo e favorendo l'equilibrio nella partecipazione di componenti di entrambi i sessi.
  2. Il Presidente della Camera dei deputati convoca la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  3. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

Art. 3.
(Compiti della Commissione)

  1. La Commissione ha il compito di:

   a) svolgere indagini sul grado di diffusione di pratiche e di attività illegali connesse agli eventi sportivi calcistici;

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   b) verificare l'effettività e l'efficacia dell'applicazione della normativa vigente in materia nonché l'adeguatezza delle attività svolte, nell'ambito dell'ordinamento generale e di quello sportivo, per la prevenzione e la repressione delle condotte illecite;

   c) individuare eventuali incongruità e carenze della normativa vigente, indicando le iniziative ritenute opportune per prevenire condotte illecite o elusive, attuate anche attraverso interpretazioni distorte della normativa medesima, e per tutelare coloro che operano nel rispetto della legalità e della lealtà sportiva;

   d) accertare l'efficacia e la tempestività dell'intervento delle autorità competenti a svolgere le funzioni di controllo, prevenzione e contrasto delle omissioni e della mancata applicazione delle leggi che regolamentano l'attività della Federazione italiana gioco calcio.

Art. 4.
(Poteri e limiti della Commissione)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  2. La Commissione può chiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti, da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti nelle materie attinenti all'inchiesta.
  3. La Commissione può chiedere, nelle materie attinenti all'inchiesta, copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
  4. Sulle richieste di cui al comma 3 l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articoloPag. 5 117 del codice di procedura penale.
  5. La Commissione mantiene il segreto fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 siano coperti da segreto, nei termini indicati dai soggetti che li hanno trasmessi.
  6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
  7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario, si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

Art. 5.
(Obbligo del segreto)

  1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 5 e 6.
  2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi della legislazione vigente.

Art. 6.
(Organizzazione dei lavori della Commissione)

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamentoPag. 6 interno approvato dalla Commissione stessa, prima dell'inizio dei lavori, fermo restando quanto previsto dall'articolo 142 del Regolamento della Camera dei deputati. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
  2. La Commissione può organizzare i propri lavori tramite uno o più gruppi di lavoro, disciplinati dal regolamento di cui al comma 1.
  3. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
  4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di Polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.
  5. Per l'esercizio delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  6. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Esse sono stabilite nel limite massimo di 40.000 euro annui. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione, per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.