CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXII, n. 34

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei deputati
DI GIUSEPPE, ALMICI, COLOMBO, MAIORANO, MARCHETTO ALIPRANDI, TREMAGLIA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul funzionamento del sistema per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, con particolare riferimento allo svolgimento delle elezioni politiche dell'anno 2022 nella Circoscrizione estero

Presentata il 3 agosto 2023

  Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di inchiesta parlamentare istituisce una Commissione d'inchiesta monocamerale sul corretto svolgimento delle elezioni politiche del 2022 nella Circoscrizione estero. La disciplina del voto all'estero, recata dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, ha introdotto il voto postale per il cittadino che è iscritto regolarmente all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).
  Il procedimento vede il coinvolgimento del Ministero dell'interno e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché delle rappresentanze diplomatiche e consolari operanti nelle circoscrizioni di residenza. Secondo la normativa attualmente in vigore, il Governo, attraverso l'unificazione dei dati dell'AIRE e degli schedari consolari, compone l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero, ai quali è inviato un plico non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia. Quest'ultimo contiene al suo interno il certificato elettorale, la scheda elettorale con relativa busta e una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente a ricevere il plico. Il plico contiene, inoltre, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto, il testo della legge vigente e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza. Una volta ricevuto il plico con il materiale occorrente, l'elettore può esprimere il proprio voto sulla scheda elettorale per poi inserire la scheda nell'apposita busta. Successivamente la busta contenente la scheda deve essere sigillata e introdotta nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato Pag. 2elettorale. Terminato l'esercizio di voto, l'elettore deve spedire la busta non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. I responsabili degli uffici consolari hanno il dovere di inviare per via aerea in Italia, al centro di raccolta di Castelnuovo di Porto, un comune della città metropolitana di Roma Capitale, in cui sono installati oltre 1.000 seggi, tutte le buste pervenute dall'estero. Presso ciascun seggio sono svolte le operazioni di scrutinio, contestualmente a quelle dei voti espressi nel territorio nazionale. È opportuno evidenziare che, secondo quanto previsto dall'articolo 14 della citata legge n. 459 del 2001, le schede sono inviate non firmate e sono vidimate con il bollo solo al seggio, durante lo scrutinio.
  In merito a quanto suddetto, si evince che l'intera procedura di voto ad oggi prevista, presenta evidenti problematiche che potrebbero aver alterato l'esercizio del diritto di voto previsto dall'articolo 48 della Costituzione. In merito alla complessa procedura di voto all'estero numerosi italiani che vivono e risiedono fuori dai confini nazionali hanno lamentato errori e frodi anche attraverso denunce formali. Tali irregolarità si possono verificare in vari momenti: al momento della ricezione del plico, dell'espressione del voto, dell'invio del plico e dello scrutinio. Per ciò che concerne il primo di tali momenti, accade molto spesso che i plichi elettorali, inviati dal consolato, non giungano all'elettore per vari motivi:

   non vengono spediti (spesso l'anagrafe consolare non viene aggiornata regolarmente);

   vengono prodotti schede e certificati contraffatti (ciò può accadere in quanto sulla scheda non appaiono né il numero di seggio, né alcun timbro, codice o simbolo che ne garantisca l'originalità);

   si possono verificare degli errori del servizio postale (i plichi vengono intercettati nelle cassette postali da terzi o da truffatori che li rivendono a candidati disonesti oppure gli stessi plichi elettorali vengono addirittura spediti più volte, come è successo, ad esempio, a un italiano residente a Praga in occasione del referendum costituzionale del 2016, concedendo a un singolo elettore l'occasione di votare due volte).

  Va altresì aggiunto che anche successivamente alla ricezione del plico è possibile che si siano create delle irregolarità. Infatti, come più volte segnalato, accade che alcuni elettori facciano «commercio» di schede, vendendole a terzi a un prezzo pattuito. Per di più, molti elettori sbagliano a esprimere la propria preferenza sulla scheda elettorale, portando così all'annullamento del voto: utilizzano dei pennarelli, nonostante, per votare, l'elettore possa utilizzare solo una matita nera o blu. Prima dello scrutinio vi sono delicati passaggi in cui si potrebbero verificare altre irregolarità.
  All'arrivo dei plichi in Italia, è prevista una procedura, ai sensi del citato articolo 14 della legge n. 459 del 2001, finalizzata all'apertura delle buste per:

   accertare che la busta contenga il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore e la seconda busta nella quale deve essere contenuta la scheda con l'espressione del voto;

   accertare che la busta contenente la scheda con l'espressione del voto sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento e inserirla nell'apposita urna sigillata;

   accertare che il tagliando incluso nella busta appartenga a un elettore incluso nell'elenco aggiornato dei cittadini residenti all'estero;

   annullare le schede se si riscontrano irregolarità nel tagliando del certificato elettorale o nella busta.

  Molti elettori residenti all'estero denunciano che non vi è alcuna certezza che i vari passaggi vengano compiuti esattamente come previsto dalla legge, ma al contrario, può accadere che i plichi vengano aperti e le schede inserite nelle urne e i tagliandi controllati solo successivamente.Pag. 3
  La presente proposta di inchiesta parlamentare de facto cerca di far luce su illeciti elettorali che si sono potuti verificare durante l'esercizio del diritto di voto per le elezioni politiche del 2022, nonché di evidenziare i punti critici dell'attuale sistema elettorale ed individuare i soggetti responsabili di eventuali violazioni.

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PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione, compiti e durata della
Commissione)

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul funzionamento del sistema per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, con particolare riferimento allo svolgimento delle elezioni politiche del 2022 nella Circoscrizione estero, di seguito denominata «Commissione», con i seguenti compiti:

   a) analizzare il concreto funzionamento dell'attuale sistema elettorale, e dei singoli adempimenti dallo stesso previsti, per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero;

   b) verificare le eventuali violazioni commesse in occasione delle elezioni politiche del 2022 nel corso dell'iter elettorale previsto dalla legge attualmente in vigore;

   c) accertare se nell'ambito delle violazioni eventualmente commesse siano rinvenibili comportamenti riconducibili a soggetti pubblici e se siano state ravvisate interferenze della criminalità organizzata o pratiche corruttive volte all'alterazione del risultato elettorale;

   e) verificare l'eventuale discrasia tra gli aventi diritto e i non aventi diritto a partecipare alla consultazione elettorale;

   f) individuare in modo preciso e puntuale le principali criticità nell'accesso alla consultazione elettorale da parte dei cittadini residenti all'estero;

   g) valutare la possibilità di individuare nuove forme di consultazione elettorale riservate esclusivamente ai cittadini italiani residenti all'estero, al fine di evitare il rischio di irregolarità.

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  2. La Commissione conclude i suoi lavori entro ventiquattro mesi dalla sua costituzione. Al termine della sua attività presenta alla Camera dei deputati una relazione finale sui risultati delle sue indagini nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque al termine del primo anno di attività. Sono ammesse relazioni di minoranza.

Art. 2.
(Composizione della Commissione)

  1. La Commissione è composta da tredici deputati, scelti dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
  2. Il Presidente della Camera dei deputati entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  3. L'ufficio di presidenza, composto dal Presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Il presidente è eletto con la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
  4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del quinto periodo del comma 3.
  5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

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Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
  2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  3. La Commissione ha facoltà di acquisire, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
  4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto.
  5. La Commissione ha facoltà di acquisire da organi e uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità dell'inchiesta.
  6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 4.
(Audizioni a testimonianza)

  1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
  2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, possono essere opposti il segreto d'ufficio, il Pag. 7segreto professionale e il segreto bancario. Il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato è sempre opponibile.
  3. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 5.
(Obbligo del segreto)

  1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 4 e 6.
  2. La violazione del segreto è punita ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 6.
(Organizzazione dei lavori)

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
  2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. La Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
  3. La Commissione, per l'adempimento delle sue funzioni, può avvalersi di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti, nonché di consulenti ed esperti del settore della formazione e dell'informazione tramite strumenti telematici e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

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  4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione del Presidente della Camera dei deputati.
  5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e sono stabilite nel limite massimo di 60.000 euro l'anno.
  6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della sua attività.