CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXII, n. 33

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei deputati
ANTONIOZZI, MOLLICONE, DALLA CHIESA, FOTI, AMORESE, SASSO, AMICH, BALDELLI, LANCELLOTTA, LA PORTA, MARCHETTO ALIPRANDI, MILANI, GAETANA RUSSO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle connessioni del terrorismo interno e internazionale con gli attentati, le stragi e i tentativi di destabilizzazione delle istituzioni democratiche avvenuti in Italia dal 1948 al 1992 e sulle attività svolte dai servizi segreti nazionali e stranieri, anche relativamente alla scomparsa di Graziella De Palo e Italo Toni e all'attentato del 1982 alla Sinagoga di Roma

Presentata il 5 luglio 2023

  Onorevoli Colleghi! – Tra il 1948 e il 1989, nel periodo storico definito «Guerra fredda», l'Italia è stata terreno di scontro tra le grandi potenze globali, interessate al ruolo strategico della nostra Nazione in Europa e soprattutto nel bacino del Mediterraneo e alle sue peculiarità socio-economiche.
  Grazie ai vari elementi emersi negli anni in ambito giudiziario, alle testimonianze, alle ricerche e ai saggi pubblicati in materia di politica internazionale, risulta ormai evidente l'esistenza di collegamenti internazionali del terrorismo italiano. Tale aspetto era già emerso grazie al lavoro svolto dalle Commissioni parlamentari di inchiesta che nel corso degli anni hanno indagato su atti di terrorismo e stragi, le quali hanno raccolto una serie di riscontri probatori in tal senso: da un lato, semplici contatti e collaborazione tattica o strategica tra organizzazioni terroristiche di analogo orientamento politico operanti in diversi Stati; da un altro lato, rapporti con apparati di potenze straniere e persino sostegno o vera e propria etero-direzione da parte di essi. Il cosiddetto «lodo Moro», ossia l'accordo tra i servizi segreti italiani e le organizzazioni palestinesi maturato in ambito istituzionale agli inizi degli anni Settanta per tutelare gli interessi italiani dalla minaccia di attentati, è il cuore di molte vicende storico-giudiziarie:Pag. 2 occorre, pertanto, che ne siano finalmente chiariti sia le esatte finalità sia i modi di applicazione e le conseguenze che questo accordo extra legem determinò sul piano nazionale e nei rapporti internazionali con l'Alleanza atlantica.
  Nella relazione sull'attività svolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro (XVII legislatura – Doc. XXIII, n. 29, pag. 271), si legge: «una delle principali acquisizioni è giunta dagli approfondimenti sulla dimensione “mediterranea” della vicenda Moro, con particolare riferimento agli accordi politici e di intelligence che fondavano la politica italiana, in particolare nei riguardi del Medio Oriente, della Libia e della questione israelo-palestinese. Gli approfondimenti sul ruolo dei movimenti palestinesi e del centro SISMI di Beirut hanno consentito di gettare nuova luce sulla vicenda delle trattative per una liberazione di Moro e sul tema dei canali di comunicazione con i brigatisti, ma anche di cogliere i condizionamenti che poterono derivare dalla collocazione internazionale del nostro Paese e dal suo essere crocevia di traffici di armi con il Medio Oriente, spesso tollerati per ragioni geopolitiche e di sicurezza nazionale».
  Il codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, stabilisce che rappresentano beni culturali «gli archivi e i singoli documenti dello Stato» [articolo 10, comma 2, lettera b)], compresi quindi gli archivi ministeriali, e prevede il versamento all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato dei «documenti relativi agli affari esauriti da oltre trent'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione» (articolo 41, comma 1). Con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 aprile 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2014, si è previsto di declassificare e di procedere al versamento straordinario all'Archivio centrale dello Stato degli atti concernenti numerosi eventi legati alla storia repubblicana – gli eventi di Piazza Fontana a Milano (1969), di Gioia Tauro (1970), di Peteano (1972), della Questura di Milano (1973), di Piazza della Loggia a Brescia (1974), dell'Italicus (1974), di Ustica (1980), della stazione di Bologna (1980), del Rapido 904 (1984) – come era già avvenuto per la documentazione relativa al sequestro e all'uccisione di Aldo Moro. A tale direttiva ha fatto seguito la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 agosto 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 10 agosto 2021, che ne ha ampliato l'ambito e le finalità. In attuazione della direttiva del 2014, il 28 settembre 2016 è stato istituito il Comitato consultivo sulle attività di versamento della citata documentazione agli archivi di Stato e all'Archivio centrale dello Stato, il quale, nell'ultima relazione annuale, ha riscontrato gravi carenze circa l'attuazione della direttiva del 2014 e grandi lacune del materiale coevo ai fatti trasmesso da varie amministrazioni pubbliche: carte mancanti, elenchi di nominativi non consegnati, carte censurate e interi pezzi cancellati proprio in concomitanza con la loro desecretazione.
  Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, nella Relazione annuale per l'anno 2022 (XVIII legislatura – Doc. XXXIV, n. 12, pag. 82), osserva altresì che la legge n. 124 del 2007 potrebbe essere oggetto di revisione.
  Aggiungiamo, da ultimo, alcune considerazioni in relazione all'attentato alla Sinagoga maggiore di Roma del 1982: un'azione terroristica che, alla luce di alcuni documenti declassificati in base alla direttiva del 2014, risulta essere stata «prevista» con 16 successivi avvertimenti dal Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), ma che non venne comunque sventata. Il Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni e il sottosegretario di Stato Mantovano hanno impartito disposizioni per far declassificare e versare in anticipo all'Archivio centrale dello Stato 163 documenti inerenti ai rapporti tra il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina, già coperti da segreto di Stato fino al 2014 e successivamente da classifica di segretezza e ancora conservati altrove.Pag. 3
  Tali carte si vanno così ad aggiungere al versamento dei 32 documenti acquisti dalla procura della Repubblica di Roma nel corso delle indagini sul disastro aereo di Ustica, che coprono un periodo di tempo dal 1979 al 1982, arrivando a un totale di 195 carte.
  La presente proposta di inchiesta parlamentare, aperta al sostegno di tutti coloro che hanno a cuore la ricerca della verità senza pregiudizi ideologici o di altra natura, prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle connessioni del terrorismo interno e internazionale con gli attentati, le stragi e i tentativi di destabilizzazione delle istituzioni democratiche avvenuti in Italia dal 1948 al 1992 e sulle attività svolte dai servizi segreti nazionali e stranieri, anche relativamente alla scomparsa di Graziella De Palo e Italo Toni e all'attentato del 1982 alla Sinagoga di Roma. A tale fine la Commissione avrà accesso a tutti gli archivi, ai documenti e al materiale probatorio acquisiti dalle diverse Commissioni parlamentari di inchiesta che si sono succedute nelle varie legislature, quali la Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, di cui alla legge 17 maggio 1988, n. 172, la Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il «dossier Mitrokhin» e l'attività d'intelligence italiana, di cui alla legge 7 maggio 2002, n. 90, e la Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 82, nonché alla documentazione pertinente all'oggetto dell'inchiesta conservata da amministrazioni pubbliche, ad esempio dall'Archivio della Presidenza del Consiglio dei ministri, dall'Archivio centrale dello Stato, dagli archivi dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, della Polizia di Stato, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa, del Ministero della giustizia, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  L'acquisizione del suddetto materiale documentale permetterà la costituzione di un archivio digitale comprendente la documentazione acquisita e rilevante per i fini dell'inchiesta.
  La presente proposta di inchiesta parlamentare è volta a ristrutturare il campo della conoscenza storica con elementi nuovi. Il muro di Berlino, in Italia, si è trasformato, come scrive Maria Antonietta Calabrò, in un «muro di specchi» della storia italiana della Guerra fredda.
  L'istituzione di questa Commissione è un'occasione storica per chiudere la stagione della cosiddetta guerra civile strisciante, che ha insanguinato il Paese e destabilizzato per decenni gli equilibri politico-istituzionali e la coesione sociale della nostra Nazione, comprendendo quali forze ne siano state le vere protagoniste e perseguendo una pacificazione nazionale che consegni alla storia la lunga stagione della guerra a bassa intensità, combattuta sul nostro territorio durante lo scontro tra l'Est e l'Ovest.
  L'articolo 1 prevede l'istituzione della Commissione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione.
  L'articolo 2 disciplina la composizione e la costituzione della Commissione.
  La Commissione, ai sensi dell'articolo 3, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano gli articoli da 366 a 372 del codice penale. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio, applicandosi per il segreto di Stato la disciplina prevista dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  Ai sensi dell'articolo 4, la Commissione, come già ricordato, acquisisce la documentazione raccolta o prodotta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, dalla Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il «dossier Mitrokhin» e l'attività d'intelligence italiana e dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimentoPag. 4 e sulla morte di Aldo Moro nonché la documentazione inerente all'oggetto dell'inchiesta conservata da amministrazioni pubbliche, come sopra esemplificato.
  Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.
  La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.
  L'articolo 5 disciplina l'obbligo del segreto per i componenti e il personale della Commissione.
  L'articolo 6 contiene le disposizioni relative al funzionamento della Commissione secondo il regolamento da essa adottato.

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PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione, compiti e durata della Commissione)

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle connessioni del terrorismo interno e internazionale con gli attentati, le stragi e i tentativi di destabilizzazione delle istituzioni democratiche avvenuti in Italia dal 1948 al 1992 e sulle attività svolte dai servizi segreti nazionali e stranieri, anche relativamente alla scomparsa di Graziella De Palo e Italo Toni e all'attentato del 1982 alla Sinagoga di Roma, di seguito denominata «Commissione».
  2. La Commissione ha il compito di accertare:

   a) l'eventuale esecuzione di attività di depistaggio volte ad occultare le cause dei fatti di cui al comma 1 e, in caso affermativo, i motivi e i responsabili delle medesime, anche in relazione a eventuali trattative intercorse tra esponenti governativi del tempo e organizzazioni terroristiche internazionali o ad accordi volti ad assecondare interessi stranieri in modo prioritario rispetto all'interesse nazionale;

   b) le eventuali attività di gruppi del terrorismo interno e internazionale nel territorio italiano che possano assumere rilievo per la ricostruzione del contesto in cui furono commessi i fatti di cui al comma 1;

   c) i rapporti internazionali intrattenuti dall'Italia, in forma ufficiale o informale, secondo le risultanze dei documenti dei servizi di informazione nazionali ed esteri e le testimonianze rese dalle persone informate dei fatti.

  3. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta alla Camera dei deputati una relazione sull'attività svolta e sui Pag. 6risultati dell'inchiesta. Possono essere presentate relazioni di minoranza.
  4. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti ai sensi dell'articolo 4 e la loro raccolta in un archivio digitale unico al termine dei propri lavori.

Art. 2.
(Composizione della Commissione)

  1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
  2. Alla sostituzione dei componenti, in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione dal mandato parlamentare, si procede secondo le disposizioni del comma 1.
  3. Il Presidente della Camera dei deputati convoca la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
  5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

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Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
  2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  3. Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 372 del codice penale.
  4. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Art. 4.
(Acquisizione di atti e documenti)

  1. La Commissione acquisisce la documentazione raccolta o prodotta sui fatti di cui all'articolo 1, comma 1, dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, di cui alla legge 17 maggio 1988, n. 172, dalla Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il «dossier Mitrokhin» e l'attività d'intelligence italiana, di cui alla legge 7 maggio 2002, n. 90, e dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 82, nonché la documentazione rilevante per l'oggetto dell'inchiesta, compresa quella conservata presso l'Archivio della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Archivio centrale dello Stato e presso gli archivi dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, della Polizia di Stato, del Ministero Pag. 8dell'interno, del Ministero della difesa, del Ministero della giustizia, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copia di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.
  3. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.
  4. La Commissione può ottenere dagli organi e dagli uffici delle pubbliche amministrazioni copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente all'oggetto dell'inchiesta.
  5. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 sono coperti dal segreto.
  6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati. Devono comunque essere coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.
(Obbligo del segreto)

  1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compionoPag. 9 o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 5 e 6.
  2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi della legislazione vigente.

Art. 6.
(Organizzazione dei lavori)

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
  2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
  3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie, comprese quelle di storici ed esperti di chiara fama riuniti in un apposito Comitato.
  4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera.
  5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite annuo massimo di 300.000 euro e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.