CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXII, n. 24

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei deputati
TOCCALINI, MOLINARI, DAVIDE BERGAMINI, BOF, CAPARVI, CAVANDOLI, FRASSINI, GIACCONE, MONTEMAGNI, MORRONE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione giovanile

Presentata il 24 marzo 2023

  Onorevoli Colleghi! – Il disagio giovanile, ossia un malessere che, per quanto non configurabile come una vera e propria patologia, incide sulla salute psico-fisica dei ragazzi, è oramai un fenomeno in crescente aumento, soprattutto nella fase adolescenziale. Il disagio giovanile può essere causato da una serie di fattori, tra cui l'ambiente familiare, l'ambiente sociale, la cultura, la situazione economica e la salute mentale. L'avvento dei social network ha accentuato, purtroppo, il fenomeno. I giovani d'oggi sono sempre più abituati a non interagire tra loro direttamente ma attraverso le chat e, purtroppo, la pandemia di COVID-19 ha reso ancora più invasiva la presenza dei social network nella vita degli adolescenti. Dall'edizione 2021 dell'indagine sugli stili di vita degli adolescenti che vivono in Italia, realizzata dall'associazione Laboratorio Adolescenza e dall'Istituto di ricerca Iard su un campione di oltre 10.500 studenti tra i 13 e i 19 anni è emerso che, nell'anno dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'80 per cento di adolescenti ha fatto utilizzo dei social network e che l'età dei ragazzi che entrano in possesso di uno smartphone si è notevolmente abbassata. Secondo il rapporto annuale ISTAT sul benessere equo e sostenibile (BES), negli anni della pandemia sono stati proprio i giovani tra 14 e 19 anni gli unici ad aver conosciuto un deterioramento significativo della soddisfazione per la vita, con la percentuale di molto soddisfatti che è passata dal 56,9 per cento del 2019 al 52,3 per cento del 2021, con ripercussioni anche sull'istruzione, come dimostrato dal fatto che nel 2021 il percorso formativo dei giovani tra 18 e 24 anni si è interrotto molto presto per il 12,7 per cento degli stessi, mentre nell'anno precedente ha interrotto gli studi il 14,2 per cento dei giovani. La pandemia, tuttavia, ha solo evidenziato una costante di tutte le epoche e generazioni: il passaggio dall'infanzia all'etàPag. 2 adulta, da sempre, ha rappresentato per l'individuo un momento particolare di profondo cambiamento, che coinvolge nuove sfide, responsabilità, paure e cambiamenti che, in un contesto familiare, sociale e scolastico inadeguato, possono contribuire, appunto, ad alimentare situazioni di disagio, portando l'individuo stesso all'isolamento sociale ed alla compensazione con il mondo virtuale dei social, all'abbandono scolastico, all'abuso di alcool e droghe ed a comportamenti violenti. Tra le varie cause del disagio giovanile, infatti, si annoverano:

   a) la pressione sociale: i giovani molto spesso si sentono sotto pressione per conformarsi agli standard della società, per quanto riguarda sia l'apparenza che il comportamento, causando ansia, depressione e problemi di autostima;

   b) i problemi familiari: conflitti familiari, separazione dei genitori, abuso, trasferimenti frequenti o problemi finanziari, possono condizionare negativamente la crescita dei ragazzi;

   c) i problemi scolastici: la pressione per ottenere buoni voti o, invece, la mancanza di interesse per la scuola e il bullismo possono causare ansia e depressione nei giovani;

   d) le dipendenze: l'uso di droghe, alcol o giochi competitivi può causare dipendenza e comportamenti autolesionistici;

   e) i problemi di salute mentale: alcuni giovani possono essere affetti da disturbi mentali come depressione, ansia o disturbi dell'umore;

   f) l'isolamento sociale: l'utilizzo costante, continuo ed eccessivo di strumenti tecnologici, social media e internet e la mancanza di amicizie o di relazioni significative può portare alla solitudine e all'isolamento e ad una vera e propria dipendenza tecnologica, che a loro volta possono causare disturbi mentali, depressione e ansia;

   g) la pressione economica: la mancanza di lavoro o la difficoltà a trovare un lavoro ben remunerato può causare ansia e depressione anche nei giovani.

  A registrare un aumento, purtroppo, è anche il fenomeno delle baby-gang. Sempre più numerose sono le notizie riguardanti atti violenti e vandalici compiuti da giovanissimi, spinti ad aderire all'interno di gang da bisogni relazionali di attaccamento a qualcosa o a qualcuno di cui si sentono privi o da una necessità di protezione e sicurezza che non trovano nelle istituzioni.
  L'articolo 1 della presente proposta di legge dispone, pertanto, l'istituzione della Commissione di inchiesta, prevedendo che essa concluda i propri lavori entro la fine della XIX legislatura e presenti alla Camera, entro tale termine, una relazione nella quale sia dato conto delle attività di indagine svolte e sia dato conto dei risultati dell'inchiesta. È ammessa anche la possibilità di relazioni di minoranza. La Commissione, inoltre, ha facoltà di riferire alla Camera ogni volta che ne ravvisi la necessità.
  L'articolo 2 reca i compiti della Commissione, la cui inchiesta è diretta ad accertare le cause del disagio giovanile, concentrando l'attività sugli aspetti che più caratterizzano la vita sociale e individuale dei giovani.
  Ai sensi dell'articolo 3, la Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari e assicurando comunque la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo. La Commissione è convocata dal Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, affinché ne sia costituito l'ufficio di presidenza. Il comma 3 dell'articolo 3 disciplina la composizione dell'ufficio di presidenza in cui, oltre al presidente, sono eletti a scrutinio segreto due vicepresidenti e due segretari. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; in caso di mancato raggiungimento della maggioranza assoluta si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di ulteriore parità, si elegge il più anziano di età.Pag. 3
  L'articolo 4 disciplina i poteri d'indagine spettanti alla Commissione, la quale procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Tale formulazione riproduce il contenuto dell'articolo 82 della Costituzione, ripreso anche dall'articolo 141, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati. Il comma 2 dell'articolo 4 preclude alla Commissione l'adozione di provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, ad eccezione dell'accompagnamento coattivo previsto dall'articolo 133 del codice di procedura penale. Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione, al comma 3 dell'articolo 4 si fa richiamo delle norme previste dal codice penale, in particolare agli articoli 366 (rifiuto di uffici legalmente dovuti) e 372 (falsa testimonianza). Alla Commissione, nell'esercizio dei suoi poteri di inchiesta, non possono essere opposti né il segreto d'ufficio né il segreto professionale o bancario, mentre è sempre opponibile il segreto tra parte processuale e difensore nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica la disciplina prevista in via generale dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. Qualora atti o documenti su fatti che siano oggetto dell'inchiesta della Commissione siano assoggettati al vincolo del segreto da parte delle Commissioni parlamentari di inchiesta competenti, tale segreto non potrà essere opposto alla Commissione.
  L'articolo 5, che disciplina l'acquisizione di atti e documenti, riconosce alla Commissione il potere di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti ovvero di atti e documenti di inchieste e indagini parlamentari, anche se coperti dal segreto, prevedendo contestualmente il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto. Lo stesso articolo 5 consente all'autorità giudiziaria di provvedere con decreto motivato qualora, per ragioni di natura istruttoria, essa ritenga di ritardare la trasmissione di atti e documenti richiesti dalla Commissione. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato; al venir meno delle indicate ragioni istruttorie consegue l'obbligo di trasmettere tempestivamente gli atti richiesti.
  L'articolo 6 reca disposizioni in merito all'obbligo del segreto cui sono tenuti i componenti della Commissione, il personale a essa addetto e ogni altra persona che collabora con la stessa.
  Con riferimento all'organizzazione interna, all'attività e al funzionamento della Commissione, l'articolo 7 rimanda a un apposito regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Viene, inoltre, stabilita la pubblicità delle sedute della Commissione, salva diversa deliberazione. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria nonché di magistrati fuori ruolo e di tutte le altre collaborazioni che ritenga necessarie. Al comma 6 dell'articolo 7 è, infine, determinato il limite di spesa stabilito per il funzionamento della Commissione, il cui onere è posto a carico del bilancio della Camera dei deputati.

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PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione e durata della Commissione)

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione giovanile, di seguito denominata «Commissione».
  2. La Commissione conclude i propri lavori entro la fine della XIX legislatura.
  3. La Commissione, entro il termine di cui al comma 2, presenta alla Camera dei deputati una relazione sulle attività di indagine svolte e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione riferisce altresì all'Assemblea ogniqualvolta ne ravvisi la necessità.

Art. 2.
(Compiti della Commissione)

  1. La Commissione ha il compito di approfondire le conoscenze sulla condizione dei giovani in Italia e accertare l'esistenza e la diffusione di situazioni di disagio sociale, culturale, scolastico e alimentare, verificandone le cause generali e le motivazioni specifiche.
  2. In particolare, la Commissione indaga sui seguenti aspetti e temi:

   a) giovani e comunità locale, prendendo in esame l'inserimento dei giovani nelle comunità di appartenenza e le forme di partecipazione alla vita collettiva anche attraverso attività di volontariato o di impegno sociale, religioso e politico;

   b) giovani e istruzione, prendendo in esame i dati e le informazioni relativi all'evasione dell'obbligo scolastico, alla selezione operata nella scuola dell'obbligo e nell'istruzione secondaria di secondo grado, alla frequenza degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, alla partecipazione degli studenti agli organi collegiali Pag. 5della scuola e alla condizione degli studenti universitari;

   c) giovani e salute, prendendo in esame i dati relativi ai trattamenti sanitari obbligatori, all'informazione ed educazione sanitaria, alla spedalizzazione, alle tendenze depressive, nonché alla diffusione di tossicodipendenze, di etilismo e di tabagismo e al numero di giovani che hanno usufruito di servizi di sostegno psicologico durante e dopo la pandemia di COVID-19;

   d) giovani e sport, prendendo in esame i dati relativi alla pratica sportiva, con particolare riguardo agli effetti della pratica sportiva agonistica nell'età adolescenziale;

   e) giovani e cultura, prendendo in esame i dati relativi alle attività culturali extrascolastiche promosse da enti pubblici o privati e dirette esclusivamente o prevalentemente alla fruizione di un pubblico giovanile, i dati relativi alla diffusione di pubblicazioni specializzate per giovani, alla diffusione tra i giovani di quotidiani, periodici e libri, alla partecipazione a spettacoli teatrali, cinematografici, musicali o di altro genere e i dati relativi agli scambi culturali con l'estero;

   f) giovani e social, prendendo in esame i dati relativi all'utilizzo delle reti sociali telematiche, al tempo trascorso online e sottratto allo studio e alle attività sportive e agli effetti psicologici e comportamentali del loro utilizzo;

   g) giovani e sessualità, prendendo in esame i dati relativi all'informazione e all'educazione sessuale, alle pratiche contraccettive, alla frequenza di consultori familiari pubblici o privati e ai casi di interruzione volontaria della gravidanza;

   h) giovani e giustizia, prendendo in esame i dati relativi all'attività degli organi di giustizia minorile, alle condizioni dei giovani detenuti, condannati e in attesa di giudizio e sottoposti a misure di sicurezza, alle condizioni dei giovani – imputati, parti lese o testimoni – nel corso del processo, ai casi di maltrattamento in famiglia e di violenza sessuale e ai fenomeni di baby-gang;

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   i) giovani e bullismo, prendendo in esame i dati relativi ai giovani coinvolti in fenomeni di bullismo, sia come attori che come vittime, e ai fattori e alle cause all'origine del fenomeno medesimo;

   l) giovani e alimentazione, prendendo in esame i dati relativi alla diffusione dei disturbi alimentari tra i giovani, con particolare riguardo ai casi di bulimia e anoressia;

   m) giovani e lavoro, prendendo in esame le dimensioni, le cause e le caratteristiche della disoccupazione giovanile, i dati relativi al cosiddetto «lavoro nero» e alla tutela della sicurezza e al rispetto dei diritti dei lavoratori, alle condizioni di lavoro degli apprendisti e dei giovani in contratto di «formazione-lavoro», alla cooperazione giovanile e agli interventi delle amministrazioni pubbliche, statali, regionali e locali, per la promozione dell'occupazione giovanile.

Art. 3.
(Composizione della Commissione)

  1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.
  2. Il Presidente della Camera dei deputati convoca la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto il candidato che Pag. 7ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
  4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3, quarto periodo.
  5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 4.
(Poteri e limiti della Commissione)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
  2. La Commissione non può adottare provvedimenti restrittivi della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché della libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  3. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
  4. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

Art. 5.
(Acquisizione di atti e documenti)

  1. La Commissione, nelle materie attinenti alle finalità della presente legge, può ottenere copie di atti e documenti relativi a Pag. 8procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede tempestivamente a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
  2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.
  3. Qualora gli atti o i documenti di inchieste parlamentari attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.
  4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, la Commissione stabilisce quali atti e documenti sono coperti da segreto e comunque non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6.
(Obbligo del segreto)

  1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 4.

Art. 7.
(Organizzazione interna)

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamentoPag. 9 interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
  2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 1.
  3. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
  4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria nonché di magistrati collocati fuori ruolo. Essa può altresì avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui può avvalersi la Commissione.
  5. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera.
  6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2023 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.