CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXII, n. 21

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei deputati
DE CORATO, RAMPELLI, MONTARULI, ROTELLI, TRANCASSINI, URZÌ

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

Presentata il 23 febbraio 2023

  Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di inchiesta parlamentare intende istituire, per tutta la durata della XIX legislatura, una Commissione monocamerale di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle periferie.
  Il tema è stato già oggetto di attenzione da parte della Camera dei deputati, che nella XVII legislatura aveva istituito una Commissione parlamentare d'inchiesta ai fini della verifica circa lo stato di degrado e di disagio delle città e delle loro periferie, con particolare riguardo alle implicazioni socio-economiche e di sicurezza, attraverso l'analisi di una serie di fattori.
  La Commissione aveva concluso i propri lavori con l'approvazione di una relazione finale (XVII legislatura – Doc. XXII-bis, n. 19) nella quale, sotto il profilo del metodo, invitava a «rafforzare gli strumenti parlamentari per promuovere e gestire le politiche urbane», auspicando di «rendere permanente l'esperienza utilmente sperimentata» e di procedere, per la successiva legislatura, all'istituzione di una Commissione bicamerale su tali temi.
  A tal proposito, nel corso della XVIII legislatura, nonostante che fosse stato incardinato un testo (atto C. 696) e successivamente abbinate altre proposte di legge (atti C. 1169, 1313 e 1604) vertenti sullo stesso tema e finalizzate al raggiungimento degli stessi obiettivi, che prevedevano l'istituzione di una Commissione bicamerale di inchiesta parlamentare sulla scorta di quella operante nella legislatura precedente, non si giunse all'approvazione di un testo condiviso: così, conferito al relatore il mandato a riferire in senso contrario all'Assemblea sulla proposta, l'Aula respinse il provvedimento. La Commissione doveva prevedere iniziative volte ad accrescere la vivibilità dei quartieri periferici e la sicurezza dei cittadini quali: l'utilizzo di tutte le forme di sicurezza passiva, attraverso le tecnologie Pag. 2appropriate; l'integrazione delle politiche per la sicurezza con i piani di lotta al degrado; la promozione di politiche attive di assistenza sociale, anche attraverso il volontariato, e di lavoro. Tali iniziative dovevano collocarsi nel contesto di un integrale ripensamento delle politiche urbane che prevedesse il coordinamento delle diverse responsabilità istituzionali per ridefinire i programmi di intervento.
  Le periferie non possono continuare ad essere considerate marginali, ma devono riguadagnare la loro corretta collocazione nell'ambito dei nuclei metropolitani a cui appartengono e devono essere rilanciate sotto un profilo economico e produttivo.
  In Italia almeno quindici milioni di persone vivono in aree soggette a degrado situate nelle aree periferiche, ma anche centrali, delle città metropolitane, che negli ultimi quindici anni hanno subito una profonda crisi comportando un significativo peggioramento delle condizioni di vita di chi vi risiede.
  Nell'immaginario collettivo la periferia è caratterizzata da fenomeni di decadimento, di marginalità, di disagio sociale, di criminalità, di insicurezza e di povertà. Le periferie, tuttavia, rappresentano una realtà ben più complessa e articolata, come dimostra la presenza di diverse associazioni di cittadini finalizzate alla promozione di un miglioramento delle condizioni di vita per i residenti in queste aree.
  In alcuni casi le periferie sono il risultato di una città che si espande e che ingloba comuni, frazioni di comuni o aree agricole e di verde abitate da persone nate lì o che vi si sono trasferite come scelta di vita. In altri casi le periferie sono aree residenziali prestigiose e dotate di servizi, zone ricercate da persone singole e dalle famiglie perché relativamente lontane dal caos della città e circondate dal verde. In altri casi ancora, le periferie sono il risultato di un processo di urbanizzazione residenziale cominciato diversi decenni fa, il quale prevedeva la costruzione di immobili di grandi dimensioni pensati come dormitori per una popolazione con un reddito medio-basso, nonché come luoghi volutamente circoscritti ai margini della città dove far risiedere persone non completamente integrate nella società o considerate un pericolo per la tranquillità della stessa.
  Le periferie rappresentano, però, i luoghi ideali, sia per lo spazio disponibile che per la prossimità a grandi reti stradali, per la collocazione di numerose attività produttive, centri commerciali, sedi decentrate di università, le quali non potendo adattare gli interni di immobili esistenti situati nelle zone centrali della città sono alla ricerca di spazi grandi dove sia possibile costruire ex novo.
  La riqualificazione di queste aree appare, dunque, essenziale per migliorare la qualità di vita dei residenti offrendo loro servizi, un efficace controllo da parte delle Forze dell'ordine, scuole, aree verdi e palazzi condominiali che non rappresentino, nella loro forma e ampiezza, il segnale più evidente che si è in un'area di minor benessere sociale e di maggior emarginazione.
  Negli ultimi decenni, al contrario, le periferie sono state abbandonate al proprio destino e sono sempre più colpite da gravi problematiche riguardanti il degrado, la scarsa sicurezza e il disordine sociale, pertanto risulta essenziale mantenere alta l'attenzione sul tema delle periferie. L'istituzione di una nuova Commissione parlamentare di inchiesta è necessaria affinché si possa proseguire nell'attività di conoscenza e di approfondimento delle criticità che si riscontrano nelle grandi periferie urbane e fungere da ulteriore impulso per l'attività dell'amministrazione centrale e delle amministrazioni periferiche nello sforzo di proporre soluzioni, anche normative, relative alle problematiche connesse al loro stato.
  Per questi motivi con la presente proposta di inchiesta parlamentare si ritiene necessario istituire una Commissione di inchiesta parlamentare sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle periferie, riprendendo il lavoro svolto nella XVII legislatura.

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PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione, durata e funzioni)

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per tutta la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, di seguito denominata «Commissione».
  2. La Commissione ha il compito di:

   a) accertare lo stato del degrado e del disagio sociale delle città e delle loro periferie, a partire dalle aree metropolitane, con particolare attenzione all'evoluzione della situazione socio-economica e alle implicazioni sociali e della sicurezza, in relazione:

    1) alla diversa struttura urbanistica e alla densità spaziale delle periferie nonché alle diverse tipologie abitative, produttive e dei servizi;

    2) alla composizione sociale della popolazione dei quartieri periferici;

    3) alle realtà produttive presenti nei territori delle periferie nonché ai tassi di occupazione, di disoccupazione, di lavoro sommerso e di lavoro precario, con particolare riferimento alla disoccupazione giovanile e femminile e al fenomeno dei giovani che non lavorano e non sono impegnati in percorsi di istruzione, di formazione o di aggiornamento professionale;

    4) alle forme di marginalità e di esclusione sociale, considerando anche l'incidenza della povertà in termini assoluti e relativi;

    5) all'offerta formativa, alle reti tra le scuole e tra queste e il territorio, ai livelli di istruzione, di integrazione e di abbandono scolastici nonché al fenomeno dell'analfabetismo di ritorno;

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    6) alla distribuzione delle risorse infrastrutturali nel territorio delle aree metropolitane e alla situazione della mobilità;

    7) alla distribuzione dei servizi collettivi, con particolare riguardo alle strutture pubbliche, private e associative, scolastiche e formative, sanitarie, religiose, culturali e sportive;

    8) alla presenza di migranti, con particolare riguardo ai minori e alle donne, tenendo conto delle loro diverse etnie e realtà culturali e religiose, alle strutture e alle politiche apprestate dalle amministrazioni e dagli altri soggetti operanti al livello locale nei confronti degli stranieri, nonché alla presenza di associazioni di migranti e di organizzazioni di volontariato che operano ai fini della mediazione culturale e dell'inclusione sociale dei migranti stessi;

   b) accertare il ruolo svolto dalle istituzioni territoriali, costituite in particolare dalle regioni, dai comuni, dalle città metropolitane e dalle municipalità o circoscrizioni, le modalità previste e messe in opera per favorire la partecipazione dei cittadini alla gestione delle politiche destinate alle periferie, nonché la presenza di organismi di base e di cittadinanza attiva che promuovono tale partecipazione;

   c) acquisire e valutare le proposte operative che provengono dalle istituzioni territoriali, dalle associazioni locali di cittadini, dalle parrocchie, dai sindacati e dalle altre organizzazioni di categoria, dalle organizzazioni rappresentative degli utenti e dei consumatori e dalle organizzazioni delle etnie straniere presenti nel territorio, volte a favorire la rinascita sociale delle periferie mediante lo sviluppo dell'occupazione, dell'istruzione, della formazione professionale, dei servizi, della mobilità, l'integrazione dei migranti e la diffusione della cultura e dell'attività sportiva;

   d) acquisire e valutare gli elementi oggettivi e le proposte derivanti dall'esperienza delle città italiane ed europee nelle quali si è raggiunto un buon livello di integrazione e il disagio sociale e la povertà sono stati affrontati con efficaci interventi pubblici e privati.

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  3. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta alla Camera dei deputati una relazione finale sull'attività svolta. Nella relazione finale la Commissione può indicare gli interventi, anche di carattere normativo, ritenuti opportuni al fine di rimuovere le situazioni di degrado delle città e delle loro periferie e, qualora emerga una connessione con tali situazioni, di garantire l'effettivo esercizio del diritto di culto di tutte le religioni, l'inclusione sociale e la sicurezza, allo scopo di prevenire i fenomeni del reclutamento di terroristi e della radicalizzazione.

Art. 2.
(Composizione)

  1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente.
  2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  3. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente, da due vice presidenti e da due segretari, eletti dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
  4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vice presidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

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Art. 3.
(Poteri e limiti)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
  3. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
  4. Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.

Art. 4.
(Acquisizione di atti e documenti)

  1. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede Pag. 7senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
  2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 sono coperti dal segreto.
  3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.
(Obbligo del segreto)

  1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta, di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.
  2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti e documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 6.
(Organizzazione dei lavori)

  1. La Commissione, prima dell'inizio dell'attività di inchiesta, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei propri componenti.
  2. Le sedute sono pubbliche. Tuttavia, la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

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  3. La Commissione, per lo svolgimento dei suoi compiti, può avvalersi della collaborazione delle regioni, degli enti locali, dell'Istituto nazionale di statistica, delle università, delle rappresentanze sociali, delle associazioni culturali e di quartiere e delle associazioni anche locali che promuovono il dialogo interculturale e l'inclusione sociale nonché degli istituti pubblici e privati che si occupano di immigrazione e di povertà. La Commissione può altresì avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, nonché di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.
  4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  5. La Commissione può stabilire, con il regolamento interno di cui al comma 1, le modalità di pubblicazione delle spese dalla stessa sostenute, fatte salve quelle connesse ad atti e documenti soggetti a regime di segretezza.
  6. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nella misura di 30.000 euro annui, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.