CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXII, n. 20

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei deputati
LUPI, ALESSANDRO COLUCCI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

Presentata il 16 febbraio 2023

  Onorevoli Colleghi! – Nella XVII legislatura, con la deliberazione della Camera dei deputati 27 luglio 2016, è stata istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie. Nel corso della sua attività, la Commissione ha svolto un importante lavoro, effettuando anche numerosi sopralluoghi presso le principali città italiane e le loro periferie e rilevando le gravi criticità ivi presenti: il pesante stato di degrado territoriale e sociale di molte aree periferiche, situazioni di illegalità diffuse, i rischi legati a un modo di vivere non salubre e alla scarsa sicurezza dei cittadini nonché le ripercussioni di tali fenomeni sull'ambiente. La Commissione ha inoltre analizzato la pervasività dei fenomeni di impoverimento, di aumento delle diseguaglianze sociali e di peggioramento delle condizioni di vita degli abitanti di queste zone.
  Inoltre, su questo importante tema, sempre nella XVII legislatura, il Governo in carica aveva previsto, nella legge di bilancio 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), la realizzazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, finanziandolo inizialmente con 500 milioni di euro, al fine di superare le problematiche che affliggono le nostre città e le loro periferie.
  Oggi, alla luce degli ottimi risultati a suo tempo raggiunti dalla Commissione d'inchiesta, i firmatari della presente proposta ripropongono l'istituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare in materia, in modo da riprendere e completare il lavoro svolto nella XVII legislatura. La Commissione che si intende istituire in questa legislatura è volta a fare «piena luce» sulle condizioni delle principali città italiane e delle loro periferie anche elaborando progetti per lo sviluppo socio-economico e occupazionale di tali aree in modo da garantirePag. 2 alle famiglie più povere e a rischio di marginalizzazione sociale di superare le condizioni di disagio in cui si trovano. Infatti, anche a causa della grave crisi economico-sociale che ha colpito il nostro Paese, le condizioni degli abitanti delle periferie delle aree metropolitane si sono aggravate negli ultimi anni. Pertanto si prevede che la Commissione elabori progetti che consentano sia il recupero delle periferie sia interventi sul loro tessuto economico-sociale per promuovere, in collaborazione con gli enti locali, con altre istituzioni e con le associazioni interessate, una politica di sviluppo delle aree più degradate e abbandonate, superando le evidenti e gravi criticità di aree che sono state spesso dimenticate, nonché per dare inizio a un processo di sistemazione edilizia e urbanistica e di crescita per consentire una migliore vivibilità di tali aree, superando così le problematiche di esclusione e di marginalità sociale dei loro abitanti. È poi importante riflettere anche su temi, come quello dell'immigrazione, che sono diventati centrali nella politica del nostro Paese.
  Anche in questo caso la Commissione dovrà operare con la massima sollecitudine, individuando i rischi collegati all'immigrazione incontrollata, ma allo stesso tempo creando le condizioni per la pacifica convivenza delle diverse comunità e per la coesione sociale. Da ultimo, si sottolinea che le politiche dei maggiori Paesi europei promuovono la rigenerazione urbana delle periferie per soddisfare la domanda abitativa, per accrescere l'occupazione e per migliorare la struttura produttiva di queste zone. Si ritiene quindi indispensabile, anche nel nostro Paese, avviare una politica che possa coniugare il superamento del degrado e l'aiuto economico e sociale alle famiglie più povere che vivono nelle periferie di grandi aree urbane e che restano ai margini della società. Una politica che deve muovere da un'analisi dettagliata e precisa di tali realtà che può essere effettuata solo da un'apposita Commissione parlamentare di inchiesta, così come già accaduto nella XVII legislatura. Pertanto, solo conoscendo a fondo le condizioni di abbandono e di degrado delle periferie, che nel XXI secolo rappresentano una piaga estremamente vergognosa, tali condizioni potranno essere superate e potrà essere assicurata una maggiore coesione sociale.

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PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione e funzioni)

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, di seguito denominata «Commissione».
  2. La Commissione ha il compito di:

   a) accertare lo stato del degrado delle città e delle loro periferie, con particolare attenzione alle implicazioni sociali e della sicurezza connesse a una maggiore presenza di stranieri residenti, anche al fine di valutare l'efficacia delle iniziative volte a promuovere l'inclusione sociale dei medesimi stranieri;

   b) rilevare e censire le situazioni di degrado e di disagio sociale delle periferie delle città e la loro distribuzione geografica nel territorio, avvalendosi della collaborazione dei soggetti istituzionali, degli enti locali e degli istituti pubblici e privati che si occupano di immigrazione e di povertà;

   c) verificare le connessioni eventualmente esistenti tra il disagio delle aree urbane, i fenomeni della radicalizzazione e il rischio di adesione al terrorismo di matrice religiosa fondamentalista da parte di cittadini europei figli di immigrati, valutando anche le condizioni di pacifica convivenza tra le diverse comunità etniche;

   d) acquisire gli elementi oggettivi e le proposte operative che provengono dalle città nelle quali si è raggiunto un buon livello di integrazione e dove il disagio sociale e la povertà sono stati affrontati con efficaci interventi pubblici e privati;

   e) individuare le aree del territorio nazionale nelle quali ancora persiste il fenomeno dell'abusivismo edilizio, indicando Pag. 4le misure più opportune per contrastarlo e per avviare piani di recupero dei territori;

   f) indicare le iniziative ritenute più opportune al fine di ampliare i servizi di assistenza sociale per sostenere le famiglie che versano in condizioni di povertà e che risiedono nelle periferie urbane;

   g) verificare la possibilità di individuare nuove forme di finanziamento utilizzabili per la riqualificazione degli alloggi e per l'esecuzione di interventi ordinari e straordinari sul patrimonio immobiliare dell'edilizia residenziale pubblica;

   h) analizzare la distribuzione territoriale delle risorse infrastrutturali e la situazione della mobilità nelle aree metropolitane;

   i) valutare le prospettive di sviluppo delle aree degradate delle periferie urbane mediante l'attuazione di progetti di sviluppo economico-sociale e occupazionale;

   l) verificare l'efficacia dei progetti di inclusione sociale realizzati mediante la partecipazione degli enti pubblici e di soggetti privati per la realizzazione di servizi per le famiglie in condizione di disagio sociale;

   m) indicare eventuali iniziative ritenute opportune per promuovere la creazione di attività aggregative, sociali e culturali che garantiscano una maggiore coesione sociale delle diverse comunità che abitano nelle periferie;

   n) verificare l'offerta formativa complessiva disponibile indicando iniziative ritenute opportune, fatta salva l'autonomia scolastica, per evitare la dispersione scolastica soprattutto nelle zone periferiche in situazioni di grave disagio sociale.

  3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, la Commissione può avvalersi della collaborazione degli enti locali, delle istituzioni, di istituti di statistica e delle banche di dati delle Forze di polizia nonché di tutti gli altri soggetti ritenuti utili.
  4. La Commissione riferisce alla Camera dei deputati con singole relazioni o con relazioni generali annuali e comunque ogniqualvoltaPag. 5 ne ravvisi la necessità, indicando gli interventi anche di carattere normativo o amministrativo che ritenga opportuni in relazione alle finalità di cui al comma 2. La Commissione presenta comunque alla Camera dei deputati una relazione finale sull'attività svolta.

Art. 2.
(Composizione della Commissione)

  1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente.
  2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle sostituzioni che si rendano necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione dal mandato parlamentare.
  3. La Commissione, nella prima seduta, elegge l'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
  3. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a Pag. 6quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 2 sono coperti dal segreto.
  4. Per il segreto di Stato nonché per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti.
  5. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione, si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
  6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 4.
(Obbligo del segreto)

  1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 6, che la Commissione abbia sottoposto al segreto funzionale.
  2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti e documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 5.
(Organizzazione dei lavori)

  1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei propri componenti.
  2. Le sedute sono pubbliche. Tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranzaPag. 7 semplice, di riunirsi in seduta segreta.
  3. Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e sono stabilite nella misura di 50.000 euro annui.