CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXII, n. 19

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei deputati
ALFONSO COLUCCI, AURIEMMA, PENZA, RICCARDO RICCIARDI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

Presentata il 15 febbraio 2023

  Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di inchiesta parlamentare muove dall'esperienza maturata nella XVII legislatura dalla Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie, istituita con la deliberazione della Camera dei deputati 27 luglio 2016. In particolare, si propone di riavviare tale esperienza ricalcandone le forme e gli ambiti di indagine alla luce del mutato quadro, nazionale ed europeo, che richiede un forte impegno all'insegna dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile che, recita l'Agenda, «non può essere realizzato senza la pace, l'integrazione e la sicurezza, che a loro volta saranno a rischio senza uno sviluppo sostenibile».
  L'Agenda 2030 contiene e affronta tutti i fattori che possono dar luogo alla violenza, all'insicurezza e all'ingiustizia, tra i quali, in particolare, le disuguaglianze e la povertà. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri e sostenibili è uno degli obiettivi principali che gli Stati aderenti si sono dati.
  La gestione sostenibile delle aree urbane è inscindibile dalla coesione tra le comunità che vi abitano e dalle condizioni della sicurezza, effettiva e percepita, delle persone e delle strade.
  All'Agenda 2030 si aggiungano le opere e i progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in attuazione dall'anno 2021, scaturito dall'imponente strumento finanziario messo a punto e condiviso in sede europea a sostegno degli Stati membri colpiti dalla pandemia di COVID-19, che nel nostro Paese ha provocato nuove emergenze sociali e aggravato, acuendole, condizioni già critiche e situazioni di fragilità e vulnerabilità, e in relazione al quale vi è una responsabilità primaria degli Stati nel monitorare, a livello nazionale e territoriale, i progressi nel raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi fissati.Pag. 2
  La presente proposta di inchiesta parlamentare, al pari delle precedenti presentate nella XVII legislatura, assume l'indagine e l'approfondimento sullo stato delle città e delle loro periferie a strategia nazionale, al fine di rendere sicuri, vivibili e sostenibili gli spazi urbani e «tutte quelle zone periferiche dove sono riscontrabili fenomeni di degrado, di marginalità, di disagio sociale, di insicurezza e di povertà e che, in particolare negli anni più recenti, sono state investite dall'effetto di concentrazione di popolazioni».
  Simili insediamenti periferici richiedono la massima attenzione da parte delle istituzioni e delle amministrazioni pubbliche e necessitano di adeguati servizi e presìdi pubblici per rassicurare la collettività ed evitare «pericolosi vuoti soggetti al degrado, all'insediamento criminale e ai ricorrenti fenomeni di illegalità».
  Il testo della presente proposta ricalca anch'esso, in gran parte, le determinazioni e gli obiettivi della citata Commissione parlamentare di inchiesta istituita nella XVII legislatura e, pertanto, si confida nella sua benevola accoglienza e nella sua condivisione.

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PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione, durata e funzioni
della Commissione)

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, di seguito denominata «Commissione».
  2. La Commissione ha il compito di:

   a) accertare lo stato del degrado delle città e delle loro periferie, a partire dalle aree metropolitane, con particolare attenzione alle implicazioni sociali e della sicurezza connesse anche ai livelli di integrazione e di inclusione, in relazione alla composizione sociale dei quartieri periferici e alle forme di povertà, marginalità ed esclusione sociali, all'incidenza della criminalità e all'adeguatezza dei presìdi per il controllo del territorio e la garanzia della sicurezza, alla presenza di infrastrutture sociali per l'erogazione di beni e servizi destinati alla soddisfazione dei bisogni essenziali della collettività, alla struttura urbanistica, alle condizioni di mobilità e vivibilità, alla soddisfazione della domanda abitativa e al fenomeno delle occupazioni abusive, ai livelli di istruzione, formazione e occupazione, soprattutto con riguardo alla condizione dei giovani nonché alla presenza di migranti e di strutture dedicate alla mediazione culturale;

   b) accertare il ruolo delle istituzioni territoriali, le modalità e i meccanismi con i quali esse favoriscono la partecipazione e la consultazione della collettività, in particolare dei giovani e delle loro associazioni e organizzazioni, in materia di definizione e gestione delle iniziative e delle politiche rivolte alle periferie;

   c) acquisire le proposte operative che provengono dalle istituzioni territoriali, dalle Pag. 4associazioni e organizzazioni locali di cittadini, di giovani, di migranti, di utenti e consumatori, del Terzo settore, delle parti sociali e delle categorie produttive volte a favorire la rinascita delle periferie a partire dalla riqualificazione degli spazi urbani secondo i princìpi della sostenibilità ambientale e dell'innovazione sociale e dalla riqualificazione sociale sotto il profilo dell'occupazione, dell'istruzione, della mobilità, dell'integrazione dei migranti, dei servizi e dei luoghi ricreativi, della cultura e per lo sport.

  3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, la Commissione può avvalersi di dati e informazioni forniti dagli enti locali, dall'Istituto nazionale di statistica, dalle Forze di polizia e dagli altri soggetti che essa ritenga utile interpellare.
  4. La Commissione riferisce alla Camera dei deputati con singole relazioni o con relazioni generali annualmente e comunque ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, indicando gli interventi, anche di carattere normativo o amministrativo, che ritenga opportuni in relazione alle finalità di cui al comma 2 per rimuovere le situazioni di degrado e le eventuali carenze concernenti l'integrazione e la sicurezza, effettiva e percepita, delle città e delle loro periferie. La Commissione presenta alla Camera dei deputati una relazione finale sull'attività svolta.

Art. 2.
(Composizione della Commissione)

  1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
  2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la sua costituzione.
  3. La Commissione, nella prima seduta, elegge l'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari. Si applicano le disposizioni dell'articoloPag. 5 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 364-bis del codice penale.
  3. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Art. 4.
(Richiesta di atti e documenti)

  1. La Commissione può ottenere, per le finalità di cui all'articolo 1, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
  2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti dal segreto.
  3. La Commissione può ottenere da parte degli organi e uffici della pubblica amministrazione copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti nelle materie attinenti alle finalità di cui all'articolo 1.

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  4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copia degli atti e dei documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
  5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.
  6. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.
(Obbligo del segreto)

  1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 6.
  2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti e documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 6.
(Organizzazione)

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamentoPag. 7 interno approvato dalla medesima Commissione prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
  2. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.
  3. Le sedute della Commissione sono pubbliche. La Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
  4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
  5. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  6. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 50.000 euro annui, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di motivata richiesta formulata dal presidente della Commissione per esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.