CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXII, n. 13

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa del deputato PELLA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione economica, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, dei comuni montani e delle aree interne

Presentata il 29 dicembre 2022

  Onorevoli Colleghi! – La presente proposta riporta al centro del dibattito parlamentare un tema «cardine» per la strategia di ripresa socioeconomica e di innovazione, digitale e sociale, dell'intero nostro Paese, partendo dal presupposto incontestabile della sua costituzione, dal suo essere composto in gran parte da piccoli comuni, comuni montani, aree interne, «marginalizzate» e sottoposte a forte disagio insediativo.
  Dall'emergenza pandemica fino alla crisi internazionale dovuta al conflitto in Ucraina, i valori propri dei piccoli comuni e delle aree più interne del nostro Paese sono stati messi in maggiore evidenza per il sussistere di condizioni oggettive e di opportunità utili a fronteggiare i problemi energetici, ambientali ed economici o comunque a contribuire a diminuire e attenuare gli effetti negativi della difficile congiuntura socioeconomica attuale.
  I piccoli comuni amministrano il 54 per cento dell'intero territorio nazionale, dove risiedono 10 milioni di cittadini italiani e nel quale si produce il 92 per cento dei prodotti DOP e IGP nonché il 79 per cento dei vini italiani pregiati. Tale patrimonio, unitamente al portato turistico e culturale che ne deriva, rappresenta un fattore distintivo per l'intero Paese, e non solo per dette aree, il cui tessuto produttivo presente e futuro è in misura crescente legato all'artigianato, al settore agro-alimentare per la tutela dei prodotti locali e la promozione delle filiere corte, alle micro-imprese territoriali.
  Inoltre, 2.370 dei 3.435 comuni montani italiani – secondo la vigente classificazione (legge n. 991 del 1952) – hanno una popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, luoghi in cui si registra una diminuzione media dell'1,7 per cento degli abitanti dal 2011 al 2019, con percentuali di decremento fino al 5 per cento in alcune regioni. Al contempo, però, la montagna, o meglio «le montagne», considerando le diverse realtà montane presenti in Italia, custodiscono importanti risorse naturalistico-ambientali che garantiscono servizi ecosistemiciPag. 2 essenziali per l'intero territorio nazionale, a partire dall'acqua: il 71,7 per cento degli impianti idroelettrici, infatti, si trova nei comuni montani.
  In considerazione dell'obiettivo di sicurezza e sostenibilità energetiche da perseguire a livello nazionale ed europeo, tali aree possono rappresentare la fonte principale di energie pulite e rinnovabili, al servizio delle aree urbane più densamente antropizzate.
  Solo per quanto attiene ai 1.077 comuni ricompresi nelle 72 Aree interne individuate dalla Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) è stata avviata una politica nazionale innovativa di sviluppo e coesione territoriale volta a contrastare la marginalizzazione e i fenomeni di declino demografico.
  Il fenomeno dello spopolamento, accompagnato dall'invecchiamento della popolazione e dalla rarefazione delle opportunità di lavoro, con il conseguente diradamento dell'offerta dei servizi essenziali, quali la mobilità collettiva, la sanità, l'istruzione, per citare i più rilevanti, rischia di far disperdere proprio tale patrimonio storico, culturale, ambientale, paesaggistico, di tradizioni e costumi che rende l'Italia uno dei Paesi più belli e visitati del mondo.
  Vi sono, dunque, fondate ragioni per sollecitare una riflessione sul tema, necessaria affinché la dimensione demografica non rappresenti più un motivo di criticità in sé quanto invece un campanello d'allarme rispetto al rischio di abbandono di territori molto estesi, con le loro ricchezze, materiali e immateriali.
  Partendo da questi presupposti, puntando all'obiettivo di un complessivo rilancio dello sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei nostri territori più periferici e guardando al futuro delle nuove generazioni ma anche quelle che da sempre le abitano, occorrono politiche mirate e adeguate alla dimensione locale.
  A tal fine, l'istituzione della Commissione di inchiesta che qui si propone servirà alla raccolta e alla valutazione di dati, documenti ed esperienze concrete che saranno di supporto alla definizione di politiche mirate, nazionali e regionali, in favore dei territori e dei cittadini residenti in queste aree, sia riguardo alle politiche occupazionali e, conseguentemente, ai servizi in primo luogo legati alla connettività, sia allo sviluppo ed al mantenimento delle attività produttive che testimoniano le irrinunciabili identità e tipicità italiane, con evidenti quanto benefici effetti per l'occupazione, a partire dai territori che più hanno subìto e subiscono tuttora tali condizioni per i drammatici eventi sismici e di dissesto idrogeologico che li hanno così duramente colpiti.

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PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta)

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, sui piccoli comuni, i comuni montani e le aree interne.
  2. La Commissione di cui al comma 1 ha il compito di analizzare e approfondire la conoscenza e lo studio della situazione economica, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, dei comuni montani e delle aree interne, attraverso l'attività di relazione e confronto con le associazioni di rappresentanza di comuni e comunità montane, con il sistema dei piccoli comuni, con le associazioni e unioni di comuni e con le comunità montane. In particolare la Commissione ha il compito di:

   a) procedere alla ricognizione della normativa concernente i piccoli comuni, i comuni montani e la Strategia nazionale per le aree interne, nonché alla verifica dei risultati conseguiti mediante l'applicazione di essa e delle risorse a tal fine destinate;

   b) accertare l'adeguatezza e l'efficacia della legislazione regionale di riferimento, compresa quella di attuazione della normativa nazionale in materia;

   c) accertare l'efficacia dell'attività dei piccoli comuni, dei comuni montani e degli enti locali delle aree interne per lo sviluppo dei rispettivi territori;

   d) acquisire dati, elementi conoscitivi e proposte operative provenienti dalle realtà territoriali e dalle associazioni rappresentative del settore;

   e) individuare le aree su cui il fenomeno dello spopolamento incide in misura prevalente e i fattori di maggiore criticità connessi a tale fenomeno, con particolare attenzione alle implicazioni per i servizi sociali ed educativi, sanitari e di welfare, di Pag. 4mobilità e trasporto, di sicurezza e di tutela dell'ambiente;

   f) verificare l'andamento del monitoraggio territoriale effettuato dai soggetti e dalle autorità preposte ai fini della valutazione e della prevenzione dei rischi geologici e idrogeologici e delle altre calamità naturali, con particolare riferimento alla realizzazione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione e all'individuazione delle eventuali carenze e inadeguatezze degli strumenti medesimi;

   g) accertare la distribuzione delle risorse infrastrutturali nei territori montani e delle aree interne e la situazione della mobilità;

   h) indicare le iniziative ritenute opportune nell'ambito delle materie e in relazione agli obiettivi di seguito elencati nonché le modalità volte ad assicurare il coordinamento delle attività e delle strategie per la loro realizzazione:

    1) misure volte a favorire l'insediamento abitativo, comprese le specifiche misure per la ricomposizione proprietaria e il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente;

    2) misure economiche, infrastrutturali e fiscali per il rilancio delle realtà produttive, artigianali, agricole, turistiche e ricettive, nonché dei servizi erogati nei territori;

    3) interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nei territori soggetti a tale rischio;

    4) interventi necessari a rilanciare il settore turistico, con particolare riferimento al turismo esperienziale, culturale e all'agriturismo;

    5) interventi necessari a rilanciare il patrimonio culturale, materiale e immateriale, ed enogastronomico dei territori;

    6) misure che tengano conto della specificità dei territori interessati, delle esigenze di ricomposizione fondiaria, delle caratteristiche multifunzionali dell'agricoltura e delle dimensioni delle attività artigianali, commerciali e produttive;

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    7) misure per assicurare la presenza e il presidio dei servizi pubblici che tengano conto delle specificità territoriali;

   i) stimare le risorse necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera h) e individuare le modalità di possibile finanziamento tramite risorse di provenienza europea, nazionale e regionale.

Art. 2.
(Composizione e durata)

  1. La Commissione è composta da dieci deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente.
  2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  3. La Commissione, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti il presidente, un vicepresidente e un segretario. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.
  4. La Commissione è istituita per la durata della XIX legislatura.
  5. La Commissione, ogni dodici mesi e al termine dei propri lavori, presenta una relazione all'Assemblea della Camera dei deputati.

Art. 3.
(Poteri e limiti)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

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  2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità di cui all'articolo 1.
  3. La Commissione può richiedere copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
  4. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.
  5. La Commissione mantiene il segreto funzionale fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto, nei termini precisati dagli organi e uffici che li hanno trasmessi.
  6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
  7. Per il segreto d'ufficio e professionale si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
  9. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

Art. 4.
(Obbligo del segreto)

  1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra Pag. 7persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3 che la Commissione abbia sottoposto al segreto funzionale.

Art. 5.
(Organizzazione interna)

  1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.
  2. Tutte le sedute sono pubbliche. Tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
  3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie, in particolare di esperti dei settori interessati. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
  4. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 80.000 euro annui e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.