CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXII, n. 6

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei deputati
GRIBAUDO, LETTA, SERRACCHIANI, ORLANDO, ORFINI, BAKKALI, MARINO, BERRUTO, IACONO, SOUMAHORO, FRATOIANNI, BONELLI, GHIRRA, DE LUCA, MALAVASI, GRIMALDI, MARI, GRAZIANO, ANDREA ROSSI, DORI, ZANELLA, ZARATTI, ROGGIANI, PICCOLOTTI, CUPERLO, BORRELLI, CASU, LAUS, LAI, SCHLEIN, SCARPA, PROVENZANO, DI BIASE, DI SANZO, GIANASSI, FOSSI, SIMIANI, MANZI, SARRACINO, GHIO, VACCARI, FERRARI, ZINGARETTI, TONI RICCIARDI, FURFARO, BONAFÈ, CIANI, FORATTINI, QUARTAPELLE PROCOPIO, MADIA, BOLDRINI, EVI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati

Presentata il 26 ottobre 2022

  Onorevoli Colleghi! – Come ha recentemente ricordato il Presidente Mattarella in una lettera inviata all'Associazione mutilati e invalidi, «Lavorare non può significare porre a rischio la propria vita. I numeri delle vittime, nonostante i numerosi provvedimenti normativi, raccontano storie di vite spezzate, di famiglie distrutte, di persone gravemente ferite, di uomini e donne che invocano giustizia. Persone che si appellano alle istituzioni, ai datori di lavoro, alla coscienza di chiunque sia nelle condizioni di rendere i luoghi di lavoro posti sicuri, in cui sia rispettata la dignità del lavoro». Eppure, la nostra economia – la terza nell'Unione europea – non riesce a contrastare un fenomeno che nei primi otto mesi di quest'anno ha già registrato 667 vittime, con una media di 3 decessi al giorno e 84 al mese. Ancora oggi, seppur in miglioramento rispetto al passato – anche in conseguenza delle riforme normative e di una maggiore diffusione della cultura della sicurezza –, i dati evidenziati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) dipingono un quadro preoccupante e assolutamente inaccettabile.Pag. 2
  Dal rapporto presentato dall'Istituto in merito ai primi sei mesi del 2022 emerge che le denunce di infortunio sul lavoro dal mese di gennaio al mese di giugno di quest'anno sono state 382.288, in aumento del 43,3 per cento rispetto alle 266.804 dei primi sei mesi del 2021 ( 56,1 per cento rispetto alle 244.896 del periodo gennaio-giugno 2020 e 18,1 per cento rispetto alle 323.831 del periodo gennaio-giugno 2019). Possiamo facilmente desumere che i numeri delle denunce registrate nello scorso biennio, che lasciavano ben sperare, in realtà erano fortemente condizionati dalla pandemia e che, soprattutto con il rilancio dell'edilizia e dei settori dell'economia che storicamente registrano un numero di infortuni maggiori, è assolutamente necessario monitorare e portare avanti l'attuazione delle politiche antinfortunistiche. Purtroppo, bisogna poi constatare che gli incrementi degli infortuni sul lavoro rispetto allo stesso semestre dell'anno precedente sono generalizzati in quasi tutti i settori produttivi, in particolare nei settori Trasporti e magazzinaggio ( 136,4 per cento), Sanità e assistenza sociale ( 133,1 per cento) e Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione ( 95,7 per cento). Tornano poi anche a evidenziarsi gli storici divari territoriali, con un incremento delle denunce di infortunio più consistente nel sud ( 60,4 per cento) e nelle isole ( 57,7 per cento), ma che registra comunque considerevoli aumenti in tutte le aree del Paese: nord-ovest ( 50,8 per cento), centro ( 45,0 per cento) e nord-est ( 26,1 per cento).
  Il rapporto dell'INAIL sottolinea come l'aumento che emerge dal confronto di periodo tra il 2022 e il 2021 è legato sia alla componente femminile, che registra un incremento del 66,8 per cento (da 98.952 a 165.055 denunce), sia a quella maschile, in aumento del 29,4 per cento (da 167.852 a 217.233), e che l'incremento ha interessato sia i lavoratori italiani ( 46,1 per cento), sia quelli extracomunitari ( 31,6 per cento) e comunitari ( 24,5 per cento). Dall'analisi per classi di età emergono aumenti generalizzati in tutte le fasce, anche se quasi la metà dei casi confluisce nella classe 40-59 anni.
  Il fenomeno degli infortuni sul lavoro sembra dunque non voler trovare esaurimento, né sembra muovere verso una tale direzione il sempre più massiccio ricorso a nuove tecnologie e nuovi metodi di lavoro, che sempre meno comportano l'impegno fisico dell'uomo; allo stesso tempo, appaiono necessarie una riflessione e una verifica specifica dell'impatto delle nuove forme di organizzazione del lavoro e, in particolare, del diffondersi dei cosiddetti «contratti atipici» e di quelli a tempo determinato, nonché della sostanziale e progressiva deregolamentazione del mercato del lavoro, sull'andamento del fenomeno degli infortuni e della tutela della salute dei lavoratori, spesso visti come meri fattori di costo.
  Grazie al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, cosiddetto «testo unico sulla sicurezza», e alle sue successive modificazioni, l'Italia può vantare un corpo normativo all'avanguardia, conforme alle regolamentazioni europee e internazionali. Tuttavia, al fine di permettere al nostro Paese di proseguire nel percorso intrapreso rispetto alla garanzia della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, siamo convinti che occorra promuovere ulteriori analisi e interventi che tengano conto dell'esperienza degli anni successivi all'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 e delle considerazioni svolte nella relazione finale approvata il 26 luglio 2022 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati istituita presso il Senato nella XVIII legislatura.
  Pertanto, la presente proposta di inchiesta parlamentare si prefigge lo scopo di istituire, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, affinché il lavoro sia tutelato sul piano fisico e morale, rientrando il diritto alla vita, alla salute e alla dignità del lavoro tra i diritti inviolabili della persona. È sulla base di tali premesse che si propone, dunque, di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta che tenda a fare luce sul fenomeno e sulle cause che nel tempo lo Pag. 3hanno determinato e alimentato, al fine di suggerire gli strumenti per combatterlo e limitarne l'incidenza.
  In aggiunta appare fondamentale focalizzare l'attenzione sul tema dello sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, con particolare riguardo al fenomeno del caporalato, per via della sua significativa evoluzione degli ultimi anni. Come sottolineato dalla già citata relazione del senatore Bressa approvata il 26 luglio 2022, «si è passati, infatti, in un breve arco temporale, dai casi di un forte coinvolgimento della malavita organizzata locale a situazioni di sfruttamento di lavoratori indifesi, quasi sempre stranieri, da parte di loro connazionali che organizzano il loro trasferimento dal Paese d'origine fino al luogo di lavoro nel quale quotidianamente verranno negati i loro diritti di persone, prima ancora che di lavoratori».
  Sulla falsariga delle esperienze passate, con la presente proposta di inchiesta parlamentare si intende attribuire all'istituenda Commissione i seguenti compiti:

   a) approfondire la conoscenza della dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al numero di incidenti mortali, di malattie e di invalidità nonché agli interventi di assistenza prestati alle famiglie delle vittime, verificando l'esistenza di eventuali differenze tra i sessi e individuando altresì le aree e i settori lavorativi in cui il fenomeno è maggiormente diffuso;

   b) individuare le principali cause degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo all'incidenza dei fenomeni di sfruttamento, della pratica del lavoro occulto e irregolare e del controllo di imprese da parte di organizzazioni criminali;

   c) accertare il livello di applicazione delle norme antinfortunistiche e l'efficacia della legislazione vigente per la prevenzione degli infortuni in ciascun settore produttivo, anche tenendo conto dell'eventuale incidenza del lavoro flessibile o precario sugli infortuni medesimi;

   d) verificare l'idoneità dell'attività, la frequenza e l'efficacia dei controlli svolti dagli organi ispettivi a livello centrale e periferico;

   e) quantificare l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sul lavoro sulla finanza pubblica e sul Servizio sanitario nazionale;

   f) valutare gli eventuali casi di presenza di minori nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo ai minori provenienti dall'estero, nonché le misure adottate per la loro protezione nei casi di esposizione a rischi di infortunio;

   g) individuare eventuali misure, di carattere legislativo e amministrativo, atte ad accrescere l'efficacia della prevenzione e ad attenuare gli effetti degli infortuni;

   h) valutare la congruità delle provvidenze previste dalla normativa vigente in favore dei lavoratori o dei loro familiari in caso di infortunio sul lavoro.

  Accanto al tradizionale strumento delle audizioni, è fondamentale che la Commissione acquisisca «sul campo» una serie di ulteriori elementi attraverso diversi sopralluoghi nell'ambito dei quali, in alcuni casi, possano essere utilizzati tutti i poteri dell'inchiesta attribuiti dalla Costituzione, dalla delibera istitutiva e dal regolamento interno.

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PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione)

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, di seguito denominata «Commissione».

Art. 2.
(Composizione e costituzione della Commissione)

  1. La Commissione è composta da venti deputati, scelti dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare e garantendo, per quanto possibile, l'equilibrio tra i sessi. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.
  2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione dalla carica ovvero qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.
  3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  4. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.
  5. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggioPag. 5 tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
  6. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 5, quarto periodo.
  7. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione; i componenti possono essere confermati.
  8. La Commissione riferisce alla Camera dei deputati annualmente, con singole relazioni o con relazioni generali, nonché ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e, comunque, al termine dei propri lavori.

Art. 3.
(Compiti della Commissione)

  1. La Commissione ha i seguenti compiti:

   a) approfondire la conoscenza della dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al numero di incidenti mortali, di malattie e di invalidità nonché agli interventi di assistenza prestati alle famiglie delle vittime, verificando l'esistenza di eventuali differenze tra i sessi e individuando altresì le aree e i settori lavorativi in cui il fenomeno è maggiormente diffuso;

   b) individuare le principali cause degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo all'incidenza dei fenomeni di sfruttamento, della pratica del lavoro occulto e irregolare e del controllo di imprese da parte di organizzazioni criminali;

   c) accertare il livello di applicazione delle norme antinfortunistiche e l'efficacia della legislazione vigente per la prevenzione degli infortuni in ciascun settore produttivo,Pag. 6 anche tenendo conto dell'eventuale incidenza del lavoro flessibile o precario sugli infortuni medesimi;

   d) verificare l'idoneità dell'attività, la frequenza e l'efficacia dei controlli svolti dagli organi ispettivi a livello centrale e periferico;

   e) quantificare l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sul lavoro sulla finanza pubblica e sul Servizio sanitario nazionale;

   f) valutare gli eventuali casi di presenza di minori nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo ai minori provenienti dall'estero, nonché le misure adottate per la loro protezione nei casi di esposizione a rischi di infortunio;

   g) individuare eventuali misure, di carattere legislativo e amministrativo, atte ad accrescere l'efficacia della prevenzione e ad attenuare gli effetti degli infortuni;

   h) valutare la congruità delle provvidenze previste dalla normativa vigente in favore dei lavoratori o dei loro familiari in caso di infortunio sul lavoro.

Art. 4.
(Poteri e limiti della Commissione)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  2. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 372 del codice penale.
  3. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

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Art. 5.
(Acquisizione di atti e documenti)

  1. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
  2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 sono coperti dal segreto. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
  3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6.
(Obbligo del segreto)

  1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta, di cui all'articolo 5, commi 2 e 3.

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Art. 7.
(Organizzazione interna)

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
  2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.
  3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
  4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  5. Le spese per il funzionamento della Commissione, nel limite massimo di 35.000 euro per l'anno 2022 e di 75.000 euro per ciascuno degli anni successivi, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.