CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXII, n. 5

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa della deputata DEBORAH BERGAMINI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione di merci contraffatte o usurpative in ambito commerciale e sulla tutela dei prodotti e dei marchi italiani

Presentata il 26 ottobre 2022

  Onorevoli Colleghi! — Il fenomeno della pirateria informatica e della contraffazione in campo commerciale ha costituito il focus di due Commissioni parlamentari di inchiesta, la prima durante la XVI legislatura, la seconda durante la XVII legislatura.
  Sebbene le due inchieste abbiano portato, nelle due indicate legislature, le rispettive Commissioni ad approvare due relazioni conclusive dei lavori, quello della contraffazione continua a rappresentare un fenomeno dirimente rispetto allo sviluppo della nostra economia.
  Permane, dunque, anche in questa legislatura l'urgenza di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta fondata sulla necessità di accendere un faro su un fenomeno, quello della contraffazione e della pirateria commerciali, che danneggia, spesso in maniera irrimediabile, l'immagine del made in Italy e la competitività del nostro Paese nei mercati nazionali e internazionali.
  La contraffazione e la pirateria sono fenomeni in continua evoluzione, in primis in considerazione della loro natura instabile e del ruolo in esse rivestito dalla criminalità organizzata: in proposito, è sufficiente seguire quotidianamente le notizie dei principali organi di stampa per capire che, a fronte dell'importante attività di repressione svolta dalle diverse autorità nazionali, la criminalità organizzata – che l'attività delle Commissioni ha dimostrato essere dietro pressoché tutti i fenomeni di contraffazione – modifica rapidamente i propri sistemi di fornitura, logistica e distribuzione del materiale, nonché le modalità di penetrazione del mercato regolare. Complice la crisi è inoltre in corso – da parte di consorterie criminali – l'acquisizione di molte attività produttive e distributive nazionali in difficoltà, rendendosi così ancora più difficile l'individuazione delle attività illecite da parte delle autorità.
  È importante poi continuare a lavorare per identificare e mettere in opera gli strumenti in grado di rendere più efficace un reale coordinamento fra le molteplici autorità nazionali deputate alla prevenzione e Pag. 2al contrasto della contraffazione. La Commissione potrebbe offrire un contributo per cercare di chiarire definitivamente il quadro delle competenze, in modo da evitare sovrapposizioni e duplicazioni di funzioni – mai foriere di sistemi efficienti – e mettere a regime uno scambio di dati funzionale e completo tra i singoli Corpi.
  Dall'attività d'indagine sono altresì emerse le dimensioni internazionali assunte dai fenomeni criminali. Sarebbe pertanto opportuno proseguire lo studio delle buone prassi adottate all'estero nonché la verifica delle iniziative intraprese dall'Unione europea nell'attività di contrasto di tali fenomeni.
  La qualità di cui sono espressione le produzioni italiane è direttamente proporzionale alla dimensione e alla portata degli illeciti perpetrati ai danni dei marchi nazionali. Da qui la necessità di tutelare in primo luogo l'identità dell'Italia che, a cominciare dall'agricoltura e dal design, fa delle caratteristiche esclusive della propria offerta commerciale una bandiera.
  È noto come, sovente, quella contro l'indicazione fuorviante dell'italianità di alcuni prodotti sistematicamente attuata, in maniera volutamente ed estremamente ambigua, sulla maggior parte dei mercati esteri in modo da ingannare i consumatori sull'esatta provenienza di un bene (il cosiddetto italian sounding), che non costituisce un illecito, di fatto si è rivelata come la battaglia più ardua da intraprendere al fine di tutelare il valore e la qualità delle nostre produzioni nazionali.
  Tale fenomeno non solo crea un notevole danno al potenziale di esportazione del made in Italy, ma rappresenta una forma di concorrenza assolutamente sleale e parassitaria, non solo per i prodotti italiani. Tra l'altro, vale la pena ricordare che nel corso degli anni molte aziende si sono affermate sul mercato dell'italianità mediante continui richiami al nostro Paese, più o meno in buona fede, utilizzando segni distintivi del made in Italy agroalimentare e adottando strategie di marketing che hanno indotto il consumatore straniero ad attribuire ai prodotti commercializzati caratteristiche d'eccellenza.
  A livello mondiale, si stima che il giro d'affari che ruota attorno all'italian sounding valga circa 79,2 miliardi di euro. Sommando questo risultato al valore dell'export nazionale agroalimentare italiano (50,1 miliardi di euro), il potenziale di export agroalimentare della filiera italiana raggiungerebbe i 130 miliardi di euro se si eliminasse l'italian sounding.
  Analoghe attenzione e salvaguardia si impongono, in particolare, nei confronti delle aziende, della proprietà intellettuale, della creatività e della ricerca: insomma verso un sistema che contribuisce a elevare il valore delle proposte del made in Italy.
  Il lavoro della Commissione sarà, pertanto, indispensabile per lo studio del fenomeno, che travalica i confini nazionali, al fine di fornire elementi utili per contrastarlo a garanzia della nostra economia, dei consumatori e dell'intera filiera produttiva.

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PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione)

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione di merci contraffatte o usurpative in ambito commerciale e sulla tutela dei prodotti e dei marchi italiani, di seguito denominata «Commissione», con l'obiettivo di approfondire la conoscenza su tali materie al fine di contrastare efficacemente la diffusione di merci contraffatte o usurpative e di studiare le buone prassi sperimentate e la legislazione applicata negli Stati membri dell'Unione europea.
  2. Ai fini della presente deliberazione si intendono:

   a) per «merci contraffatte»: le merci che recano illecitamente un marchio identico a un marchio registrato;

   b) per «merci usurpative»: le merci che costituiscono riproduzioni illecite di prodotti tutelati da diritti di proprietà intellettuale.

  3. La Commissione ha il compito di accertare i risultati raggiunti e i limiti istituzionali, tecnologici, normativi, organizzativi e finanziari attribuibili al livello nazionale che hanno reso inadeguate le azioni delle istituzioni nel contrasto dei fenomeni di cui al comma 1, con particolare riferimento al mancato esercizio dei poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori previsti dall'ordinamento, alla funzionalità del sistema di raccolta dei dati e delle informazioni da parte dei soggetti pubblici coinvolti e alla valutazione approfondita di fatti e di fenomeni sociali al fine di prevedere politiche di prevenzione e di individuare poteri di controllo e di repressione più efficaci, con particolare riferimento alla tutela del made in Italy. La Commissione Pag. 4ha altresì il compito di valutare l'entità delle risorse da destinare al sistema statistico per definire la misura delle attività connesse alla contraffazione e alla pirateria nel campo commerciale, le buone prassi e la normativa applicate in altri Stati membri dell'Unione europea e la congruità dell'interazione tra le norme vigenti in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale e quelle in materia di promozione dell'invenzione.
  4. La Commissione, in particolare, raccoglie dati sulle diverse realtà territoriali e dei distretti industriali italiani allo scopo di accertare la dimensione del fenomeno, specialmente per quanto riguarda:

   a) le merci contraffatte e usurpative vendute nel territorio nazionale, suddivise per settori produttivi;

   b) le merci contraffatte e usurpative che transitano nel territorio nazionale per essere commercializzate in altri Paesi;

   c) la produzione illegittima di merci contraffatte e usurpative approntate da licenziatari di produzione infedeli e da questi smerciate, con o senza il marchio originale, ma comunque in violazione del contratto di licenza;

   d) la produzione illegittima di merci contraffatte e usurpative destinate contrattualmente a specifiche aree geografiche, ma dirottate da licenziatari commerciali infedeli fuori delle zone di loro pertinenza;

   e) la produzione illegittima di merci che, senza violare direttamente marchi o modelli, ne imitano l'aspetto in maniera tendenziosa o tale da generare confusione;

   f) la diffusione delle merci contraffatte e usurpative attraverso il commercio elettronico;

   g) le risorse effettivamente impegnate per rafforzare il sistema di contrasto, a partire da quello doganale;

   h) le eventuali inefficienze e sottovalutazioni da parte delle istituzioni, le eventuali sottovalutazioni da parte della società civile, le eventuali responsabilità degli enti preposti, l'impegno nel contrastare il fenomenoPag. 5 relativo alla produzione di merci contraffatte e usurpative nel territorio nazionale e, infine, l'impegno nel sensibilizzare i consumatori sulla gravità del fenomeno stesso;

   i) le eventuali connessioni con la criminalità organizzata;

   l) le eventuali omissioni nell'esercizio dei poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori previsti dall'ordinamento, la corretta applicazione della normativa di riferimento e l'eventuale esigenza di un adeguamento della stessa, anche relativamente all'indicazione del Paese di origine dei prodotti;

   m) la situazione delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali in rapporto alle possibilità di accesso ai diritti di proprietà industriale nonché alla difesa e tutela degli stessi diritti;

   n) la qualità dei brevetti nazionali e l'eventuale esistenza di brevetti inutilizzati o di brevetti rilasciati senza il prescritto esame del loro contenuto inventivo.

  5. La Commissione, ogni dodici mesi e comunque al termine dei lavori, presenta una relazione all'Assemblea della Camera dei deputati.

Art. 2.
(Composizione)

  1. La Commissione è composta da ventuno deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
  2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento.

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Art. 3.
(Poteri e limiti)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  2. La Commissione, nelle materie attinenti alle finalità di cui all'articolo 1, può chiedere copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
  3. Sulle richieste di cui al comma 2 l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.
  4. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità di cui all'articolo 1.
  5. La Commissione mantiene il segreto funzionale fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini precisati dagli organi e uffici che li hanno trasmessi.
  6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
  7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra Pag. 7difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
  9. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

Art. 4.
(Obbligo del segreto)

  1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 5 e 6.

Art. 5.
(Organizzazione interna)

  1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.
  2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.
  3. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
  4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie, in particolare di esperti dei settori economici interessati, previa consultazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.
  5. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimoPag. 8 di 50.000 euro annui e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.