Doc. XXII, n. 29




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE
Art. 1.
(Istituzione, compiti e durata della Commissione).

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attività svolta dalle associazioni denominate Bilderberg, Commissione Trilateral e Gruppo dei trenta in relazione alle scelte economiche, politiche e istituzionali dell'Italia e dell'Unione europea nel biennio 2010-2011, di seguito denominata «Commissione».
2. In particolare la Commissione accerta:
a) l'origine, la natura, l'organizzazione, la composizione e l'attività delle associazioni denominate Bilderberg, Commissione Trilateral e Gruppo dei trenta, i mezzi impiegati per lo svolgimento di tali attività nonché il ruolo esercitato da esponenti politici europei e italiani nelle medesime associazioni;
b) gli eventuali collegamenti interni e internazionali, il coinvolgimento nazionale e internazionale, l'interessamento, il ruolo, le eventuali influenze, pressioni o interferenze tentate o esercitate da parte delle associazioni di cui alla lettera a), anche tramite l'acquisizione di elementi d'informazione nazionali e internazionali derivanti da dichiarazioni e pubblicazioni sullo svolgimento di funzioni istituzionali pubbliche o di interesse pubblico e di attività comunque rilevanti per l'interesse della collettività e sulle scelte economiche e istituzionali dell'Italia, nonché il rapporto tra la partecipazione alle riunioni delle citate associazioni da parte di soggetti che hanno ricoperto o che ricoprono ruoli istituzionali nell'Unione europea e in Italia e le scelte in materia economica, finanziaria e istituzionale degli organi e delle istituzioni dell'Unione europea, dello Stato italiano, di enti pubblici e di enti sottoposti al controllo dello Stato nel biennio 2010-2011 e in particolare in occasione delle crisi del Governo italiano e del Governo greco del 2011;
c) la situazione e i dati relativi al contesto economico, politico, bancario e finanziario del biennio 2010-2011 che hanno portato all'insediamento di Mario Monti alla Presidenza del Consiglio dei ministri in seguito alle dimissioni del quarto Governo Berlusconi nonché alla coeva caduta del Governo del Primo ministro greco George Papandreou e la conseguente nomina di Lucas Papademos.
d) il ruolo, il coinvolgimento e le eventuali responsabilità nelle vicende di cui alle lettere b) e c) riconducibili alle associazioni citate ovvero a persone ad esse appartenenti o appartenute.

3. La Commissione presenta alla fine di ogni semestre alla Camera dei deputati una relazione sullo stato dei propri lavori.
4. La Commissione conclude i propri lavori entro diciotto mesi dal suo insediamento e presenta alla Camera dei deputati una relazione sulle risultanze dell'inchiesta.

Art. 2.
(Composizione e presidenza della Commissione).

1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, garantendo comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
2. Con gli stessi criteri di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o cessazione dalla carica ovvero qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.
3. Il presidente della Commissione è nominato dal Presidente della Camera tra i componenti della Commissione appartenenti ai gruppi di opposizione.
4. Il presidente della Commissione, entro dieci giorni dalla nomina, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
5. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario. La Commissione elegge tra i propri componenti il vicepresidente e il segretario.

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
3. La Commissione può chiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e documenti da essi prodotti, detenuti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità di cui all'articolo 1.
4. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.
5. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi dei commi 2 e 3 sono coperti da segreto, nei termini precisati dagli organi e dagli uffici che li hanno trasmessi.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
7. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui ai commi 5 e 6.

Art. 4.
(Audizioni a testimonianza).

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
2. Per quanto attiene al segreto di Stato si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti della Commissione può essere opposto il segreto d'ufficio o quello bancario. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
3. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 5.
(Organizzazione interna).

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritiene opportuno.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 60.000 euro e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
6. Al presidente e ai componenti della Commissione non è corrisposta nessuna indennità aggiuntiva.


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