Doc. XVIII-bis, n. 34

XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE
NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6
DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/38/CE per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento dei comitati aziendali europei e l'effettiva applicazione dei diritti di informazione e consultazione transnazionale
(COM (2024) 14 final)

Approvato il 10 aprile 2024

stabilimenti tipografici carlo colombo

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DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di direttiva che modifica la direttiva 2009/38/CE per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento dei comitati aziendali europei e l'effettiva applicazione dei diritti di informazione e consultazione transnazionale;

   preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;

   tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

   premesso che è complessivamente condivisibile l'obiettivo generale della proposta di migliorare l'efficacia del quadro normativo vigente dell'UE in materia di informazione e consultazione dei lavoratori a livello transnazionale in quanto:

    nel contesto attuale, in cui è in atto una profonda trasformazione del mondo del lavoro, un maggiore e più significativo coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti nelle scelte e nelle decisioni delle imprese o dei gruppi di imprese multinazionali potrebbe contribuire alla previsione e alla gestione dei cambiamenti, alla riduzione della perdita di posti di lavoro, al mantenimento dell'occupabilità e all'attenuazione delle ripercussioni sui sistemi di previdenza sociale e dei relativi costi di adeguamento;

    l'aumento dell'efficacia e della qualità del dialogo sociale transnazionale nelle imprese di dimensioni comunitarie potrebbe, inoltre, consentire a queste ultime di adottare decisioni strategiche più consapevoli, nonché di rafforzare la fiducia reciproca tra la direzione e la forza lavoro;

    la nuova definizione del concetto di «questione transnazionale», che delinea gli ambiti di competenza dei comitati aziendali europei, come prospettata dall'iniziativa in esame, potrebbe rappresentare un utile strumento per scongiurare la possibilità di delocalizzare impianti produttivi in altri paesi e quindi avere anche potenziali ricadute positive per la difesa dei livelli occupazionali;

   premesso altresì che il miglioramento dell'efficacia del quadro normativo vigente dell'UE deve necessariamente conseguirsi senza pregiudicare le norme e le prassi dell'Unione e quelle nazionali relative al coinvolgimento dei lavoratori a livello nazionale;

   rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la proposta è correttamente fondata sull'articolo 153, paragrafo 1, lettera e), del TFUE, il quale consente all'UE di sostenere e completare l'azione degli Stati membri volta a migliorare l'informazione e la consultazione dei lavoratori, in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, che in tale settore conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio il potere di adottare, secondo la procedura legislativa ordinaria, direttive che stabiliscono prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro;

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   ritenuto che la proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto, come osservato nella relazione del Governo, soltanto un'iniziativa dell'UE può stabilire norme comuni in materia di informazione e consultazione dei lavoratori a livello transnazionale all'interno dell'Unione. A tal riguardo, tenuto conto della natura transfrontaliera delle imprese e dei gruppi di imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva e del carattere transnazionale delle questioni oggetto delle prescrizioni in materia di informazione e consultazione, si ritiene che i singoli Stati membri non possano essere in grado di far fronte, da soli, alle carenze del quadro vigente in modo coerente ed efficace;

   considerato che la proposta rispetta solo parzialmente il principio di proporzionalità in quanto, come osservato anche nella relazione del Governo:

    essa in generale stabilisce e modifica prescrizioni minime standard, garantendo, in tal modo, che il livello di intervento sia mantenuto al minimo necessario per conseguire gli obiettivi prestabiliti. Inoltre, gli Stati membri in cui già vigono disposizioni più favorevoli di quelle previste nella proposta non dovranno modificarle né renderle meno favorevoli e gli Stati membri potranno altresì decidere di andare oltre gli standard minimi stabiliti nella proposta;

    nella valutazione d'impatto la Commissione europea non ha svolto un esame adeguato e approfondito degli ulteriori oneri normativi e degli aumenti di costi che le disposizioni della proposta potrebbero essere suscettibili di determinare per le imprese coinvolte;

    con riferimento, ad esempio, alle rinegoziazioni che le imprese dovranno necessariamente operare per allineare gli accordi esistenti relativi ai comitati aziendali europei alle prescrizioni rivedute, la Commissione non ha proceduto a quantificare in maniera attendibile i costi medi di tali rinegoziazioni, motivando la scelta con il fatto che si tratta di costi altamente variabili;

    non si è pertanto in grado di valutare adeguatamente se il rafforzamento delle procedure di informazione e consultazione prospettato dalla proposta in esame potrebbe avere come conseguenza un aggravio, sia in termini di tempi che di costi, di molte procedure di gestione delle imprese coinvolte, con il rischio di renderle in tal modo meno concorrenziali;

   sottolineata, pertanto, l'opportunità di operare, nel prosieguo dell'esame della proposta a livello di Unione europea, un'analisi approfondita dei profili di criticità richiamati in precedenza, aggiornando la valutazione di impatto svolta dalla Commissione europea;

   rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea,

VALUTA CONFORME

  la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.