Doc. XVIII-bis, n. 31

XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE
NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6
DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero
(COM (2023) 790 final)

Approvato il 19 marzo 2024

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DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta modificata di regolamento relativo a un meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero;

   tenuto conto della risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2023 con raccomandazioni alla Commissione sulla modifica del meccanismo proposto per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero;

   premesso che:

    le regioni frontaliere interne coprono il 40 per cento del territorio dell'Unione, rappresentano il 30 per cento della sua popolazione, generano circa il 30 per cento del PIL dell'UE e ospitano quasi 2 milioni di pendolari transfrontalieri, fra cui 1,3 milioni di lavoratori transfrontalieri. Spesso esse costituiscono territori geograficamente periferici e rurali, con diversità linguistiche e culturali, in alcuni casi anche confinanti con paesi in fase di adesione;

    le norme tecniche diverse o disposizioni legislative e amministrative nazionali e regionali spesso non tengono conto della dimensione transfrontaliera, rendendo complesso e costoso l'adeguamento per i cittadini, le imprese e le amministrazioni pubbliche delle regioni transfrontaliere. Ne discendono anche ostacoli che possono incidere sullo sviluppo delle infrastrutture nonché sull'accesso e sul funzionamento dei servizi pubblici transfrontalieri, come trasporti, ospedali e università, creando vere e proprie discriminazioni. Tali ostacoli limitano altresì la capacità di coordinare le azioni di risposta alle catastrofi e di collaborare a progetti infrastrutturali comuni;

    le regioni transfrontaliere, in ragione di tali fattori, sono colpite in misura sproporzionata in periodi di crisi. In particolare, durante la pandemia di COVID-19 l'impatto economico sulle regioni transfrontaliere delle misure alle frontiere adottate dagli Stati membri è stato più che doppio rispetto alla media per tutte le regioni dell'UE;

    la valutazione della proposta in esame va effettuato alla luce del fatto che essa è complementare al sostegno finanziario erogato a titolo di Interreg VI 2021-2027 nonché al sostegno istituzionale, rappresentato in particolare dai gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT). Essa integra inoltre una serie di iniziative della Commissione volte a sostenere le regioni frontaliere, tra cui «b-solutions», avviata nel 2018 per fornire sostegno giuridico alle autorità pubbliche al fine di individuare le cause degli ostacoli giuridici e amministrativi e di esaminare possibili soluzioni;

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    questi strumenti finanziari e giuridici non assicurano, come riconosciuto dalla Commissione europea, una risposta completa ed efficace agli ostacoli che incidono sulle regioni transfrontaliere. In particolare, l'iniziativa b-solutions, pur contribuendo all'individuazione degli ostacoli, non offre uno strumento di cui gli Stati membri possano avvalersi qualora intendano eliminare un ostacolo. I GECT, pur facilitando la cooperazione transfrontaliera non dispongono di poteri normativi atti a eliminare gli ostacoli nei casi transfrontalieri. Anche i programmi Interreg non sono idonei a rimuovere tali ostacoli, non contemplando essi l'adozione di decisioni normative e amministrative che esulano dall'ambito di applicazione delle strutture di gestione dei programmi e dei progetti;

    secondo le stime della Commissione europea la sola eliminazione del 20 per cento degli attuali ostacoli giuridici e amministrativi farebbe aumentare il PIL del 2 per cento e creerebbe oltre un milione di posti di lavoro nelle regioni transfrontaliere europee. Uno studio del Servizio Ricerca del Parlamento europeo stima inoltre che l'istituzione di uno strumento legislativo dell'UE per affrontare gli ostacoli transfrontalieri, in combinazione con gli strumenti esistenti, potrebbe generare benefici economici pari a 123 miliardi di euro, mentre l'eliminazione di tutti gli ostacoli genererebbe benefici fino a 460 miliardi di euro;

    osservato che l'eliminazione degli ostacoli transfrontalieri agevolerebbe anche l'interconnessione e la mobilità tra le regioni frontaliere, rendendo in tal modo gli spostamenti più sostenibili e rispettosi dell'ambiente, nonché rendendo più concreta l'integrazione europea;

   preso atto che:

    l'atto in esame è volto a modificare la proposta di regolamento relativo a un meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero (cosiddetta «proposta ECBM»), presentata nel 2018, e il titolo del medesimo in «regolamento relativo alla facilitazione delle soluzioni transfrontaliere»;

    il negoziato sulla proposta originaria ha registrato una situazione di stallo, avendo vari Stati membri espresso preoccupazioni, anche in relazione al rispetto dell'autonomia istituzionale dei singoli ordinamenti nazionali;

    il 14 settembre 2023 il Parlamento europeo, per superare lo stallo, ha adottato la richiamata risoluzione legislativa di iniziativa sulla modifica della proposta ECBM, in conformità all'art. 225 del TFUE;

    la Commissione, nel motivare la modifica della proposta iniziale, afferma di aver tenuto debitamente conto delle preoccupazioni, delle osservazioni e delle raccomandazioni espresse dai due colegislatori, anche in materia di sussidiarietà e proporzionalità, pur mantenendo l'obiettivo della proposta originaria, vale a dire l'eliminazione degli ostacoli giuridici e amministrativi che rendendo difficoltoso lo sviluppo economico e sociale delle regioni transfrontaliere;

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   ritenuti complessivamente condivisibili gli obiettivi generali della proposta in quanto le disposizioni in essa contenute intendono istituire un quadro comune per superare gli ostacoli giuridici e amministrativi che rendono difficoltoso lo sviluppo economico e sociale delle regioni transfrontaliere dell'UE e limitano l'esercizio dei diritti conferiti dai trattati ai cittadini e alle comunità delle medesime regioni;

   rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la proposta è correttamente fondata sull'articolo 175, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in base al quale possono essere adottate azioni specifiche, al di fuori dei fondi a finalità strutturale di cui al primo comma dello stesso articolo, per realizzare l'obiettivo di coesione sociale ed economica previsto dal trattato;

   considerata la proposta complessivamente conforme al principio di sussidiarietà, in quanto gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello nazionale, né a livello regionale o locale, ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio intervenendo a livello dell'UE. Come osserva opportunamente la Commissione europea, non tutti gli Stati membri dispongono di strutture di cooperazione transfrontaliera e, analogamente, i punti di coordinamento transfrontaliero non sono operativi in tutti gli Stati membri e per tutte le frontiere interne dell'UE, sebbene siano necessari al fine di creare una rete efficiente per condividere le conoscenze e rafforzare le capacità;

   ritenuta la proposta complessivamente coerente anche con il principio di proporzionalità poiché le disposizioni in essa contenute si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati e, in particolare, il ricorso allo strumento di facilitazione transfrontaliera proposto sarebbe su base volontaria;

   appare tuttavia criticabile la scelta della Commissione europea di non aggiornare la valutazione d'impatto effettuata per la proposta ECBM del 2018, motivandola con la considerazione che i risultati di tale valutazione sono ancora pertinenti e validi. L'assenza di una valutazione aggiornata delle opzioni regolative perseguite con la proposta modificata in esame non consente infatti di verificare in modo puntuale e in base agli indicatori qualitativi e quantitativi adeguati, se esse idonee a consentire un'effettiva rimozione degli ostacoli transfrontalieri. L'esigenza di tenere conto delle perplessità emerse nel corso del negoziato sulla proposta originaria in seno al Consiglio e di assicurare il rispetto dell'autonomia istituzionale degli Stati membri, anche con riferimento alla articolazione di ciascuno di essi a livello territoriale, non vale da sola a escludere l'ipotesi di prevedere meccanismi e strumenti più ambiziosi e adeguati, rispetto a quelli contenuti nella proposta in esame. Ciò in coerenza con un'applicazione dinamica del principio di sussidiarietà che, nel caso di specie, richiederebbe un'azione più incisiva dell'Unione europea, in ragione della portata e alla misura dei problemi evidenziati dalla stessa Commissione europea;

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   sottolineata, pertanto, l'opportunità di operare, nel prosieguo dell'esame della proposta, un aggiornamento della valutazione di impatto;

   rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea,

VALUTA CONFORME

  la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.