Doc. XVIII-bis, n. 30

XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE
NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6
DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 261/2004, (CE) n. 1107/2006, (UE) n. 1177/2010, (UE) n. 181/2011 e (UE) 2021/782 per quanto riguarda l'applicazione dei diritti dei passeggeri nell'Unione (COM (2023) 753 final)

Approvato il 14 marzo 2024

stabilimenti tipografici carlo colombo

Pag. 2

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

   La XIV Commissione,

   esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento relativo all'applicazione dei diritti dei passeggeri COM(2023)753;

   preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;

   premesso che:

    è pienamente condivisibile il duplice obiettivo della proposta di tutelare, da un lato, più efficacemente i passeggeri nei viaggi in aereo, in treno, via mare o per vie navigabili interne e in autobus e di incentivare, dall'altro, l'uso dei trasporti pubblici;

    la proposta non introduce nuovi diritti ma affronta opportunamente le carenze nell'attuazione e nell'applicazione dei diritti dei passeggeri già riconosciuti concentrandosi su due aspetti di particolare rilevanza: la scarsa conoscenza da parte dei viaggiatori della tutela loro offerta dalla normativa europea; il diritto al rimborso dell'intero costo di un biglietto aereo nel caso in cui il volo non venga effettuato, segnatamente con riferimento al caso in cui il biglietto sia stato acquistato tramite un intermediario;

    le valutazioni della Commissione europea sulla normativa vigente hanno concluso infatti che la sua efficacia è compromessa dalla mancanza di consapevolezza, da parte dei passeggeri, dei loro diritti e dalle carenze delle disposizioni sul relativo esercizio;

    anche due distinte relazioni della Corte dei Conti europea hanno, tra le altre cose, posto in evidenza sul fatto che durante la pandemia da COVID-19 i passeggeri non erano a conoscenza dei loro diritti e spesso non sapevano a chi rivolgersi quando intendevano farli rispettare;

    il regolamento proposto appare complessivamente idoneo a consentire una più efficace ed armonizzata attuazione della normativa sui diritti dei passeggeri, superando le attuali divergenze e disomogeneità tra Stati membri. Esso consentirebbe inoltre di colmare le carenze applicative che oggi impediscono ai passeggeri con disabilità e/o a mobilità ridotta di esercitare pienamente i propri diritti;

    la nuova disciplina potrebbe, come sottolineato dalla stessa Commissione europea, contribuire al conseguimento dei seguenti obiettivi di sviluppo sostenibile: ridurre l'ineguaglianza di e fra le nazioni (n. 10); contribuire all'azione per il clima (n. 13); garantire l'accesso alla giustizia per tutti (n. 16);

Pag. 3

    la proposta è inoltre necessaria per garantire il pieno esercizio dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 21, 26, 38 e 47 concernenti rispettivamente il divieto di qualsiasi forma di discriminazione, l'inserimento delle persone con disabilità, un livello elevato di protezione dei consumatori e il diritto a un ricorso effettivo;

    considerato che:

    la base giuridica della proposta di regolamento è correttamente individuata negli articoli 91, paragrafo 1, e 100, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, su cui si fondano la legislazione dell'UE per una politica comune dei trasporti e le disposizioni per la navigazione marittima;

    la proposta è coerente con il principio di sussidiarietà, in quanto giustificata dalla natura intrinsecamente transfrontaliera di alcuni servizi di trasporto, quando questi vengono erogati da attori operanti in diversi Stati membri dell'UE e persino oltre i suoi confini. La maggiore armonizzazione delle norme in materia di diritti dei passeggeri appare idonea a garantire a tutti gli attori coinvolti nella fornitura di servizi di trasporto parità di condizioni e ai passeggeri la possibilità di veder riconosciuti i loro diritti nello stesso modo indipendentemente dallo Stato dell'UE in cui viaggiano. Al contrario, interventi a livello nazionale comporterebbero distorsioni e frammentazioni ulteriori del mercato interno;

    la proposta è altresì coerente con il principio di proporzionalità, recando prescrizioni limitate a quanto necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti e a loro volta finalizzati a garantire il corretto funzionamento del mercato unico nei trasporti, nonché un livello elevato di protezione dei consumatori per i passeggeri. Le misure proposte, anche quelle volte a migliorare le procedure di rimborso in caso di biglietti prenotati tramite un intermediario, appaiono equilibrate e tali da non imporre oneri sproporzionati alle imprese. Ciò appare di particolare importanza tenuto conto che le piccole e medie imprese interessate dalle nuove disposizioni rappresentino il 95 per cento degli intermediari del settore aereo, l'85 per cento degli operatori di autobus e il 99 per cento degli operatori di trasporto di passeggeri per vie navigabili;

   sottolineata tuttavia l'esigenza di valutare l'inserimento nella proposta di disposizioni volte ad evitare l'introduzione o il mantenimento da parte delle autorità pubbliche o delle imprese di trasporto di ogni forma di ostacolo o disincentivo indebito, anche indiretto, alla prenotazione e all'acquisto di biglietti tramite piattaforme di intermediazione, in contrasto con i principi in materia di concorrenza e tutela dei consumatori;

   evidenziata la necessità, nel corso del negoziato interistituzionale sulla proposta, di apportare modifiche volte a:

    a) rivedere l'articolo 23-bis, laddove prevede che le informazioni siano fornite nel formato più appropriato e, se possibile, per via elettronica nel senso di precisare che, ove possibile, le informazioni Pag. 4siano fornite anche nel formato adatto ai passeggeri con disabilità visive/uditive;

    b) riformulare l'articolo 25-bis, in merito all'introduzione di un approccio per il monitoraggio della conformità dei comportamenti dei vettori alle prescrizioni dei Regolamenti UE, prevedendo che gli Stati Membri consolidino i poteri sanzionatori e prescrittivi assegnati agli organismi designati per la vigilanza sull'applicazione dei regolamenti dell'UE, dotandoli di risorse adeguate a svolgere tali funzioni;

   rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea,

VALUTA CONFORME

  la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.